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Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 24 ottobre 2017, n. 25191
il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’articolo 647 c.p.c.. Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall’articolo 124 o dall’articolo 153 disp. att. c.p.c. e consiste in una vera e propria attivita’ giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all’interno del processo d’ingiunzione e a cui non puo’ surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo – non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorieta’ – non e’ passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non e’ opponibile al fallimento, neppure nell’ipotesi in cui il decreto ex articolo 647 c.p.c., venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi della L.Fall., articolo 52.
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Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 24 ottobre 2017, n. 25191
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14229-2016 proposto da:
(OMISSIS) SPA, e per essa (OMISSIS) SPA, in persona del Quadro Direttivo, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso il Decreto n. R.G. 2865/2015 del TRIBUNALE di PARMA, depositato il 02/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. FALABELLA MASSIMO.
FATTI DI CAUSA
– Con decreto del 2 maggio 2016 il Tribunale di Parma ha rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta da (OMISSIS) s.p.a., in nome e per conto di (OMISSIS) s.p.a., con riguardo al credito da quest’ultima vantato nei confronti del Fallimento (OMISSIS) s.r.l.: credito riconosciuto da un decreto ingiuntivo che al momento dell’apertura della procedura concorsuale non era stato munito dell’esecutorieta’, a norma dell’articolo 647 c.p.c.. Secondo il Tribunale, non potendosi affermare che il decreto ingiuntivo fosse passato in giudicato prima della dichiarazione di fallimento, doveva escludersi che esso fosse opponibile alla procedura.
– Il provvedimento e’ stato impugnato per cassazione da (OMISSIS) s.p.a. (nuova denominazione sociale di (OMISSIS)) con un ricorso, illustrato da memoria, che si basa su due motivi. Resiste con controricorso il Fallimento (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene lamentata la violazione e falsa applicazione degli articoli 641, 642, 645, 647 e 656 c.p.c., dell’articolo 2909 c.c., del Regio Decreto n. 267 del 1942, articoli 52 ss. 93 ss. (L.Fall.). Le censure possono riassumersi nelle seguenti proposizioni: il decreto ingiuntivo passa in giudicato con lo scadere del termine perentorio stabilito per l’introduzione del giudizio di opposizione, onde la pronuncia di esecutorieta’ ex articolo 647 c.p.c., non rileva ai fini dell’opponibilita’ del provvedimento monitorio al fallimento; col decreto di esecutorieta’ si fa luogo all’apposizione della formula esecutiva, la quale in tanto si giustifica, in quanto il decreto non sia stato dichiarato provvisoriamente esecutivo dal giudice che lo ha emesso: in conseguenza, ove il decreto sia gia’ munito dell’esecutorieta’ (come e’ nella fattispecie), la prova della mancata impugnazione del decreto puo’ essere data con certificazione rilasciata dal cancelliere attestante la mancata opposizione (articolo 124 disp. att. c.p.c.); se e’ vero, infine, che la dichiarazione di cui all’articolo 647 c.p.c. puo’ aver luogo solo dopo la scadenza del termine per l’opposizione, detta dichiarazione ha effetto dal momento del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
1.1. – Con il secondo mezzo e’ denunciata “violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi considerati in riferimento al motivo precedente”, nonche’ della L.Fall., articolo 67. Viene esposto che in ragione della ritenuta inopponibilita’ del decreto ingiuntivo si era esclusa dal passivo fallimentare il diritto della banca avente ad oggetto l’ipoteca giudiziale iscritta in base al provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo. Oppone la ricorrente che il decreto ingiuntivo era passato in giudicato, e risultava, quindi, opponibile al fallimento: sicche’ la garanzia ipotecaria non poteva essere esclusa dal passivo fallimentare.
– I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la continuita’ logica in cui si pongono le questioni da trattarsi, sono manifestamente infondati.
Occorre rilevare, infatti, che, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte – da cui il Collegio non trova ragione di discostarsi – il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’articolo 647 c.p.c.. Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall’articolo 124 o dall’articolo 153 disp. att. c.p.c. e consiste in una vera e propria attivita’ giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all’interno del processo d’ingiunzione e a cui non puo’ surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo – non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorieta’ – non e’ passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non e’ opponibile al fallimento, neppure nell’ipotesi in cui il decreto ex articolo 647 c.p.c., venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi della L.Fall., articolo 52 (Cass. 27 gennaio 2014, n. 1650; Cass. 31 gennaio 2014, n. 2112; cfr. pure: Cass. 11 ottobre 2013, n. 23202; Cass. 23 dicembre 2011, n. 28553; Cass. 13 marzo 2009, n. 6198; Cass. 26 marzo 2004, n. 6085). Ne’ rileva che il decreto ingiuntivo fosse stato dichiarato provvisoriamente esecutivo dal giudice che lo ha emesso, a norma dell’articolo 642 c.p.c., giacche’, per quanto osservato, il passaggio in giudicato del provvedimento non si compie prima della spendita dell’attivita’ giurisdizionale di cui all’articolo 647 c.p.c., la quale – come e’ del tutto evidente risulta necessaria anche nel caso in cui il provvedimento monitorio sia stato reso esecutivo in via provvisoria. E’ del resto incontestabile che il decreto provvisoriamente esecutivo non e’ equiparabile alla sentenza non ancora passata in giudicato (di cui alla L.Fall., articolo 96, comma 2, n. 3), la quale viene pronunciata nel contraddittorio delle parti, ed e’, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento (Cass. 27 maggio 2014, n. 11811, per il caso di dichiarazione di fallimento soppravvenuta nel corso del giudizio di opposizione).
L’inopponibilita’ al fallimento del decreto ingiuntivo importa, come conseguenza, che sia inopponibile al fallimento anche l’ipoteca giudiziale iscritta in forza della provvisoria esecutivita’ del provvedimento monitorio concesso, giusta l’articolo 655 c.p.c. (Cass. 27 maggio 2014, n. 11811 cit.).
– Il ricorso e’ dunque rigettato.
Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti perche’ la parte principale proceda al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.