In tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, già impugnata in altro giudizio, ma solo questioni riguardanti l’efficacia della medesima. Tale delibera infatti costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l’esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest’ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere.
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Tribunale Ascoli Piceno, Sezione 1 civile Sentenza 3 gennaio 2019, n. 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisella Lorenzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1627/2015 promossa da:
ME. S.p.A. in amministrazione straordinaria, in persona del suo procuratore speciale p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Gi.Ci. ed elettivamente domiciliato in Ascoli Piceno, via (…), presso l’avv. Ca.Gr., in virtù di delega in atti
ATTORE
contro
CONDOMINIO FO., in persona del suo amministratore p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Se.De. ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Grottammare, piazza (…), in virtù di procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per spese condominiali. Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 2.7.2015 Me. S.p.A. in amministrazione straordinaria ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 386/2015 emesso da questo Tribunale su istanza del Co.Fo. per il pagamento dell’importo di Euro 78.130,32, oltre spese di procedura liquidate e interessi, a titolo di spese condominiali, in virtù del preventivo di gestione 1.1.2015-31.12.2015 approvato all’unanimità dall’assemblea condominiale ordinaria del 17.3.2015; l’opponente chiedeva la chiamata in causa della La. srl, la riunione del giudizio a quello precedentemente instaurato dalla stessa La. per l’impugnazione di detta delibera e l’annullamento e/o revoca del decreto opposto e, in subordine, di essere manlevata dalla società terza chiamata. A sostegno della domanda allegava:
1) la nullità del ricorso e decreto per violazione degli artt. 125 e 156 comma 2 c.p.c. per non avere il ricorrente indicato la sua sede;
2) la necessità di chiamare in causa la La. S.r.l. quale utilizzatrice dell’immobile de quo in forza di contratto di leasing;
3) la nullità ed inefficacia della delibera assembleare del 17.3.2015 di approvazione del preventivo di gestione;
4) la necessità di riunire il giudizio di opposizione a quello preventivamente introdotto dalla La. S.r.l. ed avente ad oggetto l’impugnativa di detta delibera assembleare;
5) la non debenza delle somme ingiunte per non essere state correttamente calcolate.
Si costituiva regolarmente in giudizio il Condominio convenuto per chiederne il rigetto con condanna alle spese di lite, dando atto dell’intervenuto pagamento di una parte del credito da parte della società utilizzatrice dopo la notifica del d.i. e chiedendo la provvisoria esecutorietà dello stesso. Con ordinanza del 14.1.2016 veniva respinta la richiesta di chiamata in causa del terzo e concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto al netto della somma di Euro 28.000,00 già corrisposta, oltre alla concessione dei termini ex art. 183, 6 comma c.p.c.
Rigettate le richieste istruttorie orali, la causa istruita documentalmente e previa precisazione delle conclusioni all’udienza del 17.9.2018, veniva trattenuta in decisione con termine per memorie ex art. 190 c.p.c., depositate regolarmente da entrambe le parti. L’opposizione va rigettata in quanto infondata.
Come è noto, la delibera con cui sia stato approvato il piano di riparto dei contributi condominiali costituisce titolo di credito del condominio e di per sé prova l’esistenza del credito ed essa legittima pertanto, non solo la concessione del decreto ingiuntivo ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che proponga contro tale decreto.
Pertanto nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il Giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari di approvazione di questi ultimi, poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al Giudice davanti al quale dette delibere possano essere impugnate (così Cass. civ., Sez. Unite, 18/12/2009, n. 26629; conformi: Cass. civ. Sez. II, 19/02/2016, n. 3354; Cass. civ., Sez. II, 20/07/2010, n. 17014; Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., 24-03-2017, n. 7741; Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., 23-03-2017, n. 7603; Cass. civ. Sez. II, Ord., 21-02-2017, n. 4432).
Nel caso de quo parte opponente deduce che l’impugnativa della delibera è stata effettuata dall’utilizzatore dell’immobile in leasing chiedendo di chiamarlo in causa e di riunire il presente giudizio a quello precedentemente instaurato innanzi a questo Tribunale.
Tuttavia, risulta in atti che l’utilizzatore La. S.r.l. ha rinunciato al giudizio di impugnazione della delibera assembleare del 17.3.2015 e, quindi, comunque, in questa sede non possono in alcun modo essere valutate le ragioni di nullità e/o inefficacia di detta delibera dedotte irritualmente dall’odierno opponente, per i principi sopra esposti.
In particolare le ragioni di invalidità dedotte dall’opponente relative a: difetti di informativa e/o di allegazione circa il consuntivo ed il preventivo che sarebbero stati approvati a detta assemblea condominiale, alla sua mancata convocazione, agli errori nella verbalizzazione, alle tabelle millesimali applicate erroneamente e ai non corretti criteri di riparto delle spese, costituiscono vizi di annullabilità della delibera e, come tali, avrebbero dovuto essere posti a base della specifica impugnativa nel termine di 30 giorni, ai sensi dell’art. 1137, 2 comma c.c., decorrenti per parte opponente dalla ricezione del relativo verbale.
In passato si sono registrati contrastanti orientamenti giurisprudenziali in ordine alla concreta individuazione dei criteri distintivi tra vizi comportanti la radicale nullità della delibera e vizi comportanti la mera annullabilità della stessa.
Tali contrasti, però, appaiono superati dalla sentenza delle S.U. della Cassazione del 7.3.2005 n. 4806, con la quale si è affermato che sono da ritenersi nulle le sole delibere prive di elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (cioè contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume), ovvero con oggetto che non rientra nella competenza assembleare, o che incide sui diritti individuali o sulla proprietà esclusiva di ciascun condomino.
In particolare, poi, la Suprema Corte ha affermato espressamente che integrano ipotesi di annullabilità, e non di nullità, la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale; la presenza di omissioni o errori nel verbale dell’assemblea; la ripartizione di spese comuni in contrasto con i criteri già stabiliti dal regolamento condominiale.
Quindi, contrariamente a quanto dedotto dalla società attrice, tutti i motivi di impugnazione da essa proposti appaiono integrare meri vizi di annullabilità della delibera assembleare e non di radicale nullità e/o inesistenza.
Va, infine rilevato che, per la prova del credito da parte del condominio, vale il principio espresso da Cass. civ. sez. II, 12.11.2012 n. 19605:
“In tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, già impugnata in altro giudizio, ma solo questioni riguardanti l’efficacia della medesima. Tale delibera infatti costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l’esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest’ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere”.
Va evidenziato che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di un piano di riparto di spesa approvato dal condominio con la deliberazione innanzi richiamata e che i calcoli sono stati confermati in sede di redazione del bilancio consuntivo approvato con delibera assembleare successiva, versata in atti, anch’essa non impugnata.
Per le ragioni innanzi espresse l’opposizione va rigettata, con la conseguente conferma del decreto opposto.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 55/2014 per le quattro fasi processuali ma con riduzione ex art. 4 rispetto ai valori medi di scaglione, in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate e della limitatezza della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Luisella Lorenzi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta,
a) rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 386/2015;
b) condanna l’attrice – opponente a rimborsare al convenuto – opposto le spese di lite che si liquidano in Euro 9.700,00 per compenso professionale, oltre spese gen. 15%, cap e iva come per legge.
Così deciso in Ascoli Piceno il 3 gennaio 2019.
Depositata in Cancelleria il 3 gennaio 2019.