nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1 -bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 -bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.
Puoi scaricare la presente sentenza in formato PDF, effettuando una donazione in favore del sito, attraverso l’apposito link alla fine della pagina.
Tribunale|Velletri|Sezione 2|Civile|Sentenza|1 dicembre 2022| n. 2226
Data udienza 1 dicembre 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6578/2021 promossa da:
(…) (C.F. (…)), nato a Roma, il (…) e residente in Frascati, via (…), elettivamente domiciliato nel presente giudizio in Roma, via (…), presso lo studio dell’avv. (…) che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente tra loro, insieme all’avv. (…) – Opponente
contro
(…) S.r.l. P. Iva (…) (…), C.f. (…)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti (…) con studio in La Spezia (SP) alla Via (…) e con domicilio eletto in Via (…), 19125 La Spezia (SP) – Opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso:
Parte opponente: o revocare il decreto ingiuntivo n. 154/2021, emesso dal Tribunale civile di Velletri il 10/02/2021 (R.G. 6283/2020) per la somma di Euro 17.372,33 oltre interessi come da domanda, nonché le spese della procedura di ingiunzione liquidate in Euro 540,00 per compenso ed Euro 145,50 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed altre successive occorrende e, comunque, dichiarare il medesimo provvedimento monitorio nullo e/o privo di qualsivoglia effetto alcuno; o in accoglimento della presente opposizione, accertata la nullità, l’invalidità e/o l’inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, rigettare ogni pretesa contrattuale di (…) s.r.l.. nascente dal rapporto di credito azionato in giudizio nei confronti del sig. (…) per tutti i motivi indicati in narrativa ovvero, in subordine, ridurre le somme richieste da (…) a quanto risulterà di giustizia. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario ex D.M. 55/2014 da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari Parte opposta: In via preliminare, di rito dichiarare l’inammissibilità della presente opposizione per tardività della notifica per le ragioni tutte esposte in narrativa In via principale, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, condannare, in ogni caso, il Sig. (…) al pagamento in favore della società (…) S.r.l. della somma identica a quella ingiunta (Euro 17.372 ,33) o della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all’esito dell’espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso che all’udienza del 24.2.22, sul rilievo che non risultava effettuato il tentativo obbligatorio di mediazione, era stato fissato termine di giorni 15 per promuoverlo.
Nel proseguo del giudizio le parti non hanno documentato l’esito negativo del tentativo.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito che nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1 -bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 -bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Cass. SU n. 19596/20; Cass. n. 159/21).
Dai rilievi che precedono, deriva, nel caso concreto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, non avendo la società convenuta assolto all’onere sulla medesima incombente di promuovere il tentativo di conciliazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai minimi dello scaglione corrispondente al valore della controversia, stante la semplicità della questione trattata, ed esclusa la voce relativa alla fase istruttoria, in quanto non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione che precede, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattese, così provvede:
– Dichiara la domanda improcedibile;
– Per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 154/2021 emesso dall’intestato Tribunale;
– Condanna parte opposta a rifondere la opponente delle spese di lite che si liquidano in euro 1.700,00, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Velletri, 1 dicembre 2022.
Depositata in Cancelleria il 1 dicembre 2022.
Puoi scaricare il contenuto in allegato effettuando una donazione in favore del sito attraverso il seguente link