Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza L. Fall., ex articolo 99, comma 2, n. 4) deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, gia’ prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicche’, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso e’ custodito
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Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Ordinanza|7 ottobre 2019| n. 24949
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente
Dott. GENOVESE Francesco A. – rel. Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10240/2017 proposto da:
(OMISSIS) S.p.a., quale incorporante di (OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento di (OMISSIS) S.r.l.;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 20/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/09/2019 dal Pres. Dott. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con Decreto n. 30965/2916 del 20 marzo 2017, il Tribunale di Napoli, ha dichiarato inammissibile l’opposizione allo stato passivo fallimentare proposta da (OMISSIS) Spa contro la sua esclusione dai creditori del Fallimento (OMISSIS) srl.
Secondo il giudice circondariale, per quello che ancora interessa e rileva in questa sede, l’opposizione era affetta da “assoluta e insanabile genericita’” in quanto, da un lato, l’opponente si sarebbe limitata a instare per l’ammissione della maggior somma, contestando il taglio operato dal GD, e da un altro, non avrebbe indicato specificamente nel ricorso quali fossero gli estratti di ruolo riportanti le cartelle (da distinguersi in quelle notificate e quelle non notificate); in tal modo il ricorso in opposizione si porrebbe in contrasto sia con la L. Fall., articolo 99, comma 1, n. 3, che esigerebbe l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui cui si basa l’impugnazione e le relative conclusioni, e sia con il successivo n. 4, che imporrebbe a pena di decadenza l’indicazione specifica dei documenti prodotti.
Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso (OMISSIS) SpA, con atto notificato il 19 aprile 2017, sulla base di un unico motivo con il quale contesta la correttezza del ragionamento del giudice a quo.
Il Fallimento non ha svolto difese.
Il ricorso e’ manifestamente fondato, per una duplice ragione.
Da un lato giacche’, secondo questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 6126 del 2014 e, ultima, Sez. 1 -, Ordinanza n. 11954 del 2018), “L’ammissione al passivo dei crediti tributari e’ richiesta dalle societa’ concessionarie per la riscossione, come stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 87, comma 2, nel testo introdotto dal Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessita’, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 88, comma 2, allorche’ sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario”.
Ha dunque errato il Tribunale a ritenere rilevante la mancata specificazione di quali cartelle fossero e quali non lo fossero state notificate, poiche’ non occorre, in difetto di espressa previsione normativa, la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessita’, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 88, comma 2, allorche’ sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario (e, nella specie, manca qualsiasi menzione di una specifica contestazione del curatore fallimentare, che – come si e’ detto – al piu’ aprirebbe la strada alla ammissione del credito allo stato passivo, con riserva).
Da un altro lato, questa Corte (Sez. 1 -, Sentenza n. 12549 del 2017) ha chiarito che “Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza L. Fall., ex articolo 99, comma 2, n. 4) deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, gia’ prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicche’, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso e’ custodito”.
Pertanto, il ricorso, che e’ manifestamente fondato, deve essere accolto con la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, nel decidere nuovamente della controversia si atterra’ ai principi di diritto richiamati.
P.Q.M.
La Corte:
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.