E’ bene chiarire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo per un contratto di fornitura di energia, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova di tutti i fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa creditoria, non potendo le fatture e l’estratto delle scritture contabili – idonei soltanto ai fini dell’emissione del decreto – costituire fonte di prova nel giudizio di opposizione. In particolare è onere del fornitore di energia, quale attore in senso sostanziale, provare non soltanto l’esistenza di un valido contratto ma anche l’entità dei consumi fatturati e conseguentemente l’ammontare del corrispettivo dovuto.
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Tribunale|Roma|Sezione 17|Civile|Sentenza|1 luglio 2022| n. 10590
Data udienza 1 luglio 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 42248 dell’anno 2018 vertente
tra
(…) (c.f. (…), quale titolare dell’omonima impresa individuale, elettivamente domiciliato in Messina alla via presso lo studio dell’Avv. (…) che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
opponente
e
(…) S.p.A. (c.f. (…) in persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratrice speciale di S.p.a. (c.f. (…) elettivamente domiciliata in Roma alla via (…), presso lo studio dell’Avv. (…) che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
opposta
oggetto: somministrazione di energia elettrica
FATTO E DIRITTO
(…) titolare dell’omonima impresa individuale, ha proposto opposizione avverso il decreto n. 7850/18 emesso in data 4.4.2018, con il quale il Tribunale di Roma gli aveva ingiunto di pagare in favore di (…) S.p.A. la somma complessiva di Euro 17.120,11, oltre interessi e spese, in forza di quattro fatture, tutte emesse in data 1.02.2013, relative alla fornitura di energia elettrica e precisamente: la fattura n. (…) dell’importo di Euro 3.809,83, la fattura n. (…) dell’importo di Euro 4.763,83, la fattura n. (…) dell’importo di Euro 3.346,73 e la fattura n. (…) dell’importo di Euro 5.199,72.
L’opponente in via preliminare ha eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma indicando come giudice competente il Tribunale di Messina, quale foro del convenuto ex art. 18 c.p.c. e quale foro del consumatore ex art. 33 comma 2 lett. u del D.Lgs. n. 206 del 2005. Con riferimento al forum destinatae solutionis il sig. (…) ha contestato l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 1182 terzo comma c.c. negando che le obbligazioni pecuniarie portate dalle fatture azionate da controparte potessero ritenersi liquide.
Nel merito l’opponente in primo luogo ha contestato l’idoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a costituire valida fonte probatoria nel giudizio di opposizione. Il sig. (…) ha poi evidenziato che le quattro fatture poste a fondamento dell’ingiunzione erano state emesse in forza di una ricostruzione dei consumi operata a posteriori da (…) s.p.a. sul presupposto dell’accertata manomissione del contatore relativo all’utenza intestata all’opponente. Quest’ultimo ha quindi eccepito: l’esistenza di un giudicato costituito dalla sentenza di assoluzione ex art. 530 comma 1 c.p.p. emessa dal Tribunale di Messina all’esito del procedimento penale promosso a suo carico per i reati di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 c.p. con conseguente preclusione di ulteriori accertamenti in sede civile circa l’imputabilità della manomissione all’opponente; il proprio difetto di legittimazione passiva, dal momento che ogni pretesa creditoria doveva eventualmente essere fatta valere nei confronti del responsabile della manomissione del contatore; la sussistenza del caso fortuito idoneo ad escludere qualsivoglia forma di responsabilità. Infine il sig. (…) ha contestato anche il quantum debeatur evidenziando l’illegittimità, l’esosità e l’erroneità delle somme richieste da controparte che non aveva neanche indicato il metodo di calcolo utilizzato per la ricostruzione dei consumi.
L’opponente ha quindi concluso formulando le richieste riportate in epigrafe.
Si è costituita in giudizio (…) S.p.A. (per il tramite della sua procuratrice speciale (…) S.p.A.) contestando tutti i motivi di opposizione e chiedendone il rigetto con conferma del decreto opposto.
Respinta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni senza l’ammissione della prova testimoniale richiesta dall’opponente.
All’udienza del 22 dicembre 2022 (tenutasi con le modalità della trattazione scritta previste dagli artt. 221 D.L. n. 34 del 1920, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77 e 83 D.L. n. 18 del 2020, convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27) la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per Il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Con il primo motivo di opposizione il sig. (…) ha eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma invocando il foro speciale ed esclusivo del consumatore, così come previsto dall’art. 33 comma 2 lett. u del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo) individuato nel Tribunale di Messina quale luogo in cui esso debitore ha la residenza ed il domicilio.
L’eccezione è infondata.
Ed invero ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della “tutela forte” di cui alla disciplina del Codice del consumo, approvato con il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, la qualifica di “consumatore” spetta solo alle persone fisiche, e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice “consumatore” soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività (cfr. tra le tante Cass. 14.7.2011 n. 15531 e, da ultimo, Cass. 26.3.2019 n. 8419).
Nel caso di specie risulta documentato che (…) ha sottoscritto con (…) S.p.a. in data 15.01.2008 il contratto di somministrazione di energia elettrica in qualità non di utente domestico, ma di imprenditore individuale, posto che in sede di redazione del contratto, l’opponente ha compilato il modulo di adesione inserendo la denominazione della propria ditta individuale (…) e la relativa Partita Iva (cfr. doc. 4 del fascicolo di parte opposta). Di conseguenza il contratto di somministrazione oggetto di causa deve ritenersi strumentale all’attività di impresa del sig. (…) che, in ossequio alla giurisprudenza sopra richiamata, non può invocare la tutela forte del Codice del Consumo.
Dunque, non può trovare applicazione il foro del consumatore, bensì il foro convenzionale individuato dalle parti nell’art. 16 delle condizioni generali del contratto di fornitura (all. 5 del fascicolo di parte opposta), laddove è previsto che “il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il fornitore ed il cliente è quello di Roma”.
Peraltro il Tribunale di Roma è competente anche in forza del criterio legale del forum destinatae solutionis, che per le obbligazioni pecuniarie si identifica con quello del domicilio (o della sede) del creditore, ai sensi del terzo comma dell’art. 1182 c.c. e non con il domicilio del debitore ai sensi del quarto comma del medesimo art. 1182 c.c. come infondatamente sostenuto dall’opponente.
Ed infatti il criterio di cui all’art. 1182, comma 3, c.c. trova applicazione con riferimento a qualunque obbligazione di pagamento in denaro e dunque anche in relazione alle obbligazioni di pagamento del corrispettivo per la fornitura di energia elettrica, purché le obbligazioni dedotte siano liquide ed esigibili e non necessitino di complesse indagini per la loro determinazione, come nel caso in esame in cui si tratta del pagamento di somme che, al di là delle contestazioni nel merito sollevate dall’opponente, sono comunque determinate sulla base del contratto di fornitura stipulato inter partes. L’obbligazione pecuniaria oggetto di causa deve quindi ritenersi liquida nel senso più volte indicato dalla Corte di Cassazione (cfr. tra le tante Cass. S.U. n. 17989 del 13/9/2016), in quanto la parte ricorrente, qui opposta, ha configurato la domanda in base al contratto di fornitura stipulato con l’opponente.
Per conseguenza, il luogo di esecuzione del pagamento deve essere individuato nel domicilio del creditore, ai sensi dell’art. 1182, comma 3, c.c. e non nel domicilio del debitore, ai sensi del comma 4 di questo articolo. Poiché la società creditrice, ricorrente in sede monitoria e qui opposta, ha sede in Roma, va quindi affermata la competenza territoriale di questo Tribunale.
Venendo al merito è bene premettere che la pretesa creditoria azionata da (…) s.p.a. nei confronti del sig. (…) è fondata su quattro fatture emesse dall’odierna opposta nell’ambito del rapporto contrattuale di fornitura di energia elettrica intrattenuto con l’impresa di cui è titolare l’opponente in forza del contratto, sopra richiamato, sottoscritto in data 15.01.2008 (doc. 4 del fascicolo di parte opposta). Le fatture poste a fondamento della richiesta di ingiunzione sono state emesse tutte in data 1.02.2013 a rettifica dei consumi già in precedenza fatturati (doc. 3 del fascicolo di parte opposta) ed in particolare: la fattura n. (…) di Euro 3.881,55 è stata emessa a “rettifica del conguaglio annuale da aprile 2008 a dicembre 2008”; la fattura n. (…) di Euro 5.199,72 è stata emessa a “rettifica del conguaglio annuale da gennaio 2009 a dicembre 2009”; la fattura n. (…) di Euro 3.809,83 contiene “calcoli di rettifica fino al mese di agosto 2010”; la fattura n. (…) di Euro 4.763,83 contiene calcoli di rettifica relative al periodo compreso tra settembre 2010 ed ottobre 2011.
Per quanto concordemente affermato da entrambe le parti le suindicate fatture sono state emesse a seguito della verifica del misuratore di energia intestato al Sig. (…) Tale verifica è stata eseguita dal distributore locale in data 08.06.2011, come attestato dal relativo verbale (prodotto in copia dalla parte opposta: doc. 6), dal quale risulta che in quell’occasione è stato accertato il malfunzionamento del contatore di energia dovuto ad una manomissione dello stesso. In particolare nel verbale di verifica, il tecnico che ha effettuato le operazioni di controllo sul misuratore intestato al Sig. (…) ha dichiarato che il misuratore di energia era stato manomesso “con 1 circuito amperometrico” e che non era stata eseguita la verifica in ordine alla percentuale di errore in quanto la parte frontale del misuratore era bruciato.
Il predetto verbale è stato debitamente sottoscritto dal Sig. (…) il quale, in quella sede, ha dichiarato espressamente “di non sapere nulla in quanto il misuratore si trova all’esterno dell’Officina strada opposta all’ingresso principale, posto misuratore non chiuso”.
A fronte del suindicato irregolare funzionamento del misuratore (…) s.p.a. ha presentato formale denuncia di reato ex art. 331 c.p.p. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina da cui è scaturito un procedimento penale nei confronti del Sig. (…) che si è concluso con la sentenza n. 1921/2016 emessa dal Tribunale di Messina in data 30.12.2016 (doc. 6 del fascicolo di parte opponente), con la quale l’odierno opponente è stato assolto ai sensi dell’art. 53 0 c.p.p. per non aver commesso il fatto dal seguente capo di imputazione: “reato p. e p. ex artt. 624 e 625 n. 2 c.p. perché, al fine di trarne profitto, mediante la manomissione del contatore di misurazione dei consumi di energia elettrica (nr. 961732808) installato nell’officina meccanica denominate (…) sita in Messina alla via (…), si impossessava di Kwh 100,401 che sottraeva all’ente erogatore (…) – Distretto della Sicilia”.
In pendenza del suddetto procedimento penale (…) s.p.a., assumendo che la manomissione del contatore ha comunque comportato un prelievo irregolare di energia e, conseguentemente, un’anomalia nella registrazione dei consumi, ha emesso le 4 fatture qui contestate sulla base di una tabella predisposta dal Distributore territoriale (doc. 8 del fascicolo di parte opposta), la quale contiene la ricostruzione dei consumi a seguito della verifica del misuratore in data 8.06.2011, relativamente al periodo compreso tra il 6 aprile 2008 e l’8.06.2011, data in cui è stato rimosso il caso abusivo che ha causato il malfunzionamento del misuratore.
Il sig. (…) con i motivi di opposizione concernenti il merito ha messo in discussione la legittimità di siffatta ricostruzione contestando anche la quantificazione operata da controparte.
E’ bene chiarire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo per un contratto di fornitura di energia, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova di tutti i fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa creditoria, non potendo le fatture e l’estratto delle scritture contabili – idonei soltanto ai fini dell’emissione del decreto – costituire fonte di prova nel giudizio di opposizione (cfr. tra le tante Cass. 17.11.2003 n. 17371). In particolare è onere del fornitore di energia, quale attore in senso sostanziale, provare non soltanto l’esistenza di un valido contratto ma anche l’entità dei consumi fatturati e conseguentemente l’ammontare del corrispettivo dovuto.
Tanto sinteticamente precisato in ordine alla corretta ripartizione dell’onere della prova tra le parti nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, si rammenta che la pretesa creditoria avanzata da (…) s.p.a. risulta basata sull’assunto che la manomissione del contatore intestato al sig. (…) pacificamente accertata in data 8.06.2011, ha comportato un prelievo irregolare di energia in tutto il periodo compreso tra l’aprile 2008 e 1’8.06.2011.
L’assunto di parte opposta non è supportato da adeguati elementi di prova in ordine all’an e al quantum debeatur.
A fronte delle specifiche contestazioni sollevate dall’opponente era onere della società opposta dimostrare, oltre all’imputabilità al sig. (…) della manomissione del contatore a lui intestato, anche il tempo a cui risale tale manomissione e la durata del periodo nel quale vi è stato abusivo utilizzo di energia.
Sotto il primo profilo, anche a voler escludere l’efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile di assoluzione sopra menzionata in ragione del fatto che l’odierna opposta non ha partecipato a quel processo penale (cfr. in tal senso Cass. 29/11/2018 n. 30838), (…) s.p.a. in questa sede non ha offerto alcun elemento idoneo a smentire quanto già accertato dal Tribunale di Messina ovvero non ha dimostrato che la condotta di manomissione del contatore di misurazione dei consumi di energia elettrica sia ascrivibile al sig. (…)
Né tanto meno risulta provato il momento a cui risale il malfunzionamento del contatore.
Tale prova certamente non può essere desunta dalla tabella di ricostruzione dei consumi predisposta dal distributore locale e prodotta in copia da (…) s.p.a. nel presente giudizio di opposizione (doc. 8). Siffatta tabella, poco chiara ed intellegibile, non chiarisce sulla base di quali elementi il consumo abusivo di energia debba essere fatto risalire all’aprile 2008. Nè in essa sono esplicitati i criteri utilizzati per la ricostruzione dei consumi che non sono stati meglio chiariti neanche nelle memorie difensive di parte opposta, sicché, anche sotto il profilo del quantum debeatur, la pretesa creditoria azionata da quest’ultima appare del tutto indimostrata.
Per quanto fin qui esposto l’opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo con distrazione in favore del difensore di parte opponente che ne ha fatto espressa richiesta dichiarandosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull’opposizione al decreto ingiuntivo n. 7850/18 emesso in data 4.4.2018 proposta da (…) nei confronti di (…) S.p.A., ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
– accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
– condanna la società opposta a rifondere all’opponente le spese di lite liquidate in complessivi Euro 4.355,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarre in favore del difensore di parte opponente.
Così deciso in Roma l’1 luglio 2022.
Depositata in Cancelleria il 1 luglio 2022.
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