nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza L. Fall., ex articolo 99, comma 2, n. 4), deve soltanto indicare specificatamente i documenti, gia’ prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, di cui intende avvalersi sicche’, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso e’ custodito.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 18 giugno 2018, n. 15953

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) ( (OMISSIS); fax (OMISSIS)) e (OMISSIS) ( (OMISSIS)) dai quali e’ rappresentata e difesa per procura speciale del 3 marzo 2016 con firma autenticata dal notaio Dott. (OMISSIS) (rep. (OMISSIS)) unitamente agli avv.ti (OMISSIS) (fax (OMISSIS), p.e.c. (OMISSIS)) e (OMISSIS) ( (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

Fallimento (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) (fax (OMISSIS), p.e.c. (OMISSIS)) dal quale e’ rappresentato e difeso, unitamente all’avv. (OMISSIS) (fax (OMISSIS), p.e.c. (OMISSIS)) per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 167/1996 del Tribunale di Pavia emesso il 28 gennaio 2016 e depositato il 9 febbraio 2016 R.G. n. 1092/11;

sentita la relazione in Camera di consiglio del relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni.

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

1. In data 1 luglio 2010 (OMISSIS), ha proposto domanda di ammissione al passivo per l’importo di 2.253.002,25 Euro nei confronti del fallimento di (OMISSIS) s.p.a., dichiarato dal Tribunale di Vigevano con sentenza il 2 febbraio 2010. Ha dedotto di aver subi’to ripetuti inadempimenti nel rapporto di fornitura di riso intercorso con la societa’ fallita, nel periodo compreso fra l’inizio del 2002 e il novembre 2008, consistiti nella consegna di forniture inidonee alla commercializzazione in Germania dove si trovano i clienti di IMEX e nell’invio di merce non commissionata che avevano determinato pagamenti non dovuti, costi, esborsi e danni ingentissimi.

2. Il Giudice delegato al fallimento di (OMISSIS) s.p.a., rilevato che sulla base dei documenti in atti non risulta la prova del credito e il suo accertamento e’ incompatibile con i tempi della verifica, ha respinto la domanda di ammissione.

3. In data 22 aprile 2011 (OMISSIS) ha proposto opposizione allo stato passivo avverso il provvedimento del Giudice delegato il quale, ritenendo non provato il credito, ha respinto la domanda di ammissione. A fondamento della propria opposizione, (OMISSIS) ha indicato i documenti prodotti nella fase di insinuazione al passivo e ha avanzato istanza di acquisizione del fascicolo.

4. Il Tribunale di Pavia, con decreto n. 167/2016, ha dichiarato infondata la domanda, non avendo parte attrice depositato i documenti sui quali si fonda la sua pretesa venendo meno all’onere della prova su di essa incombente cui avrebbe potuto provvedere avvalendosi della facolta’ di ritirare i documenti dal fascicolo della verifica dei crediti.

5. Propone ricorso per Cassazione la (OMISSIS) affidandosi a tre motivi di ricorso illustrati con memoria difensiva.

6. Resiste con controricorso la controparte.

Rilevato che:

7. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, per essere la motivazione apparente. Il ricorrente si duole del fatto che i Giudici di merito non hanno provveduto ad indicare le ragioni secondo le quali l’istanza di autorizzazione all’acquisizione del fascicolo doveva essere intesa come autorizzazione nei confronti della (OMISSIS) all’estrazione dei documenti, limitandosi, invece a motivare il provvedimento richiamando alcuni estremi di precedenti di questa Corte del tutto contrari alla tesi della equivalenza.

8. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4. La parte attrice lamenta la violazione del principio di acquisizione processuale secondo il quale le prove acquisite nel processo devono intendersi tali per tutta la durata dello stesso. Nella specie si ritiene che il Tribunale di Pavia sia incorso in una violazione del suddetto principio nella parte in cui ha affermato l’insussistenza della prova per essere incorsa la ricorrente in un atteggiamento inerte, non essendosi procurata in concreto i documenti posti a fondamento della sua pretesa.

9. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., L. Fall., articolo 99 comma 2, n. 4 e articolo 90, comma 3 e dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4. Il ricorrente si duole della decisione del Tribunale secondo la quale la nuova produzione da parte dell’attore, nel giudizio di opposizione, dei documenti versati dinanzi al Giudice delegato sia normativamente dovuta, pena la violazione del principio dispositivo. La (OMISSIS) rileva che il suddetto principio e’ soddisfatto per effetto della mera indicazione dei documenti, mentre incombe al Giudice dell’impugnazione l’onere di acquisire, anche d’ufficio, il fascicolo di primo grado.

ritenuto che:

10. Il ricorso, che deve essere esaminato unitariamente per l’evidente connessione dei tre motivi in cui si articola, e’ fondato.

11. Ritiene la giurisprudenza di questa Corte con decisioni costanti a partire da Cass. civ., 1 sezione, nn. 12549 e 12548 del 18 maggio 2017 che nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza L. Fall., ex articolo 99, comma 2, n. 4), deve soltanto indicare specificatamente i documenti, gia’ prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, di cui intende avvalersi sicche’, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso e’ custodito.

12. Il ricorso per cassazione va pertanto accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio al Tribunale di Pavia che, in diversa composizione decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Pavia che, in diversa composizione, decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.