in tema di opposizione allo stato passivo del fallimento nel regime previsto dal decreto correttivo n. 169 del 2007, la mancata produzione di copia autentica del provvedimento impugnato non costituisce causa di improcedibilita’ del giudizio, non potendo la predetta opposizione essere qualificata come un appello, pur avendo natura impugnatoria”; la stessa norma della L. Fall., articolo 99, la’ dove “indica il contenuto del ricorso in opposizione, non fa riferimento alla necessaria allegazione dell’atto impugnato.

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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 24 gennaio 2019, n. 2061

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22842/2013 proposto da:

(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso LO studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela del Fallimento di (OMISSIS);

– intimata –

avverso il decreto n. 3567/2013 del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il 05/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2018 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTO E DIRITTO

1.- La s.p.a. (OMISSIS) ha chiesto di essere ammessa al passivo del fallimento di (OMISSIS), assumendo di essere titolare di crediti per saldo di conto corrente e di finanziamento, essendone diventata titolare a seguito di incorporazione di (OMISSIS) s.p.a. a sua volta cessionaria di (OMISSIS) s.p.a.

Con provvedimento del 9 luglio 2012, il giudice delegato ha respinto la domanda – cosi’ riferisce il ricorso che e’ stato presentato (p. 5) -, rilevando il difetto di legittimazione della societa’ ricorrente (“per non avere quest’ultima dimostrato la pretesa titolarita’ delle ragioni di credito insinuate, stante la genericita’ della documentazione a tal fine prodotta”), nonche’ la mancanza di data certa della “massima parte” della documentazione prodotto a supporto del credito.

2.- La societa’ ha impugnato il provvedimento, chiedendo la modifica dello stato passivo in ragione dell’integrale ammissione del proprio preteso credito.

Con decreto del 5 settembre 2013, il Tribunale di Palermo ha rigettato l’opposizione.

In proposito, il giudice ha osservato che l’opposizione all’esclusione dallo stato passivo “costituisce una vera e propria impugnazione”;

percio’ “grava sull’opponente, in ossequio al disposto dell’articolo 2697 c.c., l’onere di produrre la domanda originariamente proposto e fatta oggetto di (totale o parziale) rigetto da parte del giudice delegato, a cio’ al fine di consentire al Collegio investito dell’opposizione la preliminare e necessaria verifica della stretta corrispondenza tra il petitum e la causa petendi oggetto dell’opposizione e quelli posti a fondamento della originaria domanda di insinuazione al passivo, nonche’ di allegare il provvedimento avverso il quale e’ proposta opposizione”.

Cio’ fissato, il Tribunale ha riscontrato che “nel caso di specie, detto onere e’ rimasto inadempiuto, non avendo il creditore opponente provveduto alla produzione dell’originale o di copia conforme della propria domanda di insinuazione munita dell’attestazione di avvenuto deposito da parte della cancelleria, nonche’ del fascicolo di parte depositato in sede di domanda di ammissione allo stato passivo”.

3.- Contro tale statuizione e’ insorta (OMISSIS), chiedendone la cassazione sulla base di un motivo di ricorso.

Il Fallimento di (OMISSIS) non ha svolto difese nel presente grado di giudizio.

4.- Il motivo di ricorso assume violazione delle norme della L. Fall., articolo 99 e articolo 2697 c.c., nonche’ “erronea motivazione circa un fatto decisivo del giudizio”.

Rileva, in proposito, che il testo della norma dell’articolo 99 risulta “chiarissimo: nel disciplinare il contenuto del ricorso non fa riferimento all’obbligatoria allegazione (ne’ di copia del provvedimento impugnato, cfr. Cass., 22 febbraio 2012, n. 2677; Cass. 4 maggio 2012, n. 6804 e tanto meno) dell’originaria domanda di insinuazione al passivo”. “Il principio dell’immutabilita’ della domanda implica pertanto, piu’ semplicemente, l’onere per il giudicante di verificare, esaminando tutta la documentazione in atti, se, per ipotesi, vi sia stata o meno una modifica della domanda originaria”.

Aggiunge, al fine di riscontrare la segnalata erronea motivazione, che dalla rilevazione che l’opposizione e’ una impugnazione non discende, “come ineludibile conseguenza”, l’onere della parte di produrre in questa sede la domanda originariamente proposta in via di insinuazione.

5.- Il motivo merita di essere accolto.

Secondo l’attuale orientamento della giurisprudenza di questa Corte, “in tema di opposizione allo stato passivo del fallimento nel regime previsto dal decreto correttivo n. 169 del 2007, la mancata produzione di copia autentica del provvedimento impugnato non costituisce causa di improcedibilita’ del giudizio, non potendo la predetta opposizione essere qualificata come un appello, pur avendo natura impugnatoria”; la stessa norma della L. Fall., articolo 99, la’ dove “indica il contenuto del ricorso in opposizione, non fa riferimento alla necessaria allegazione dell’atto impugnato” (Cass., 12 agosto 2016, n. 17086).

In relazione alla produzione della domanda di ammissione al passivo, poi, questa Corte ha ritenuto che “la mancanza fra gli atti del giudizio di una copia del ricorso introduttivo, la cui produzione non risulta richiesta dalla L. Fall., 99 ai fini dell’ammissibilita’ o della procedibilita’ dell’impugnazione e che non e’ un documento probatorio del credito, non puo’ giustificare una pronuncia di rigetto; in tal caso, pertanto, il giudice dell’opposizione, che non sia in grado di ricostruire, sulla scorta degli ulteriori atti processuali, i termini effettivi della domanda di ammissione, il cui esame gli appaia indispensabile alla decisione, deve provvedere alla sua acquisizione” (Cass., 12 febbraio 2014, n. 3164). Nella medesima direzione si veda, altresi’, Cass., 9 agosto 2017, n. 19764.

Infine, quanto ai documenti prodotti in sede di verifica, l’orientamento della giusrisprudenza di questa Corte e’ nel senso di ritenere sufficiente che gli stessi siano specificatamente indicati nel ricorso proposto dall’opponente, L. Fall., ex articolo 99, comma 2, n. 4 (cfr. Cass., 18 maggio 2017, n. 12548).

6.-In conseguenza di quanto appena rilevato, il decreto impugnato va cassato e la controversia rinviata al Tribunale di Palermo che la esaminera’ in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia al Tribunale di Palermo che la esaminera’ in diversa composizione.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.