il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente per qualsiasi inosservanza che commette nell’adempimento dei suoi obblighi, anche informativi, tra i quali non rientra l’obbligo di fornire le prestazioni coordinate oggetto del pacchetto turistico ma esclusivamente le obbligazioni di concludere in nome e per conto del cliente – consumatore un contratto di pacchetto turistico. Pertanto, egli non è tenuto verso il consumatore per l’inadempimento da parte del tour operator, né per l’inadempimento da parte dei fornitori dei singoli servizi inclusi nel pacchetto (pernottamento, viaggio, escursioni, ecc.), salvo che, nell’esercizio della propria attività di mandatario, l’intermediario di viaggi possa ritenersi responsabile per culpa in eligendo nella scelta dell’organizzatore di viaggi o del fornitore del singolo servizio, con il quale egli ha direttamente concluso il contratto in nome e per conto del turista.

 

Tribunale Vicenza, Sezione 1 civile Sentenza 29 giugno 2018, n. 1692

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, in persona del dott. FRANCESCO LAMAGNA, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile d’appello iscritta a ruolo in data 30.9.2013 al n. 6539 / 2013 R. G. e promossa con atto di citazione d’appello notificato il 25 / 26 e 28.9.2013

DA

(…) S.R.L. UNIPERSONALE (P. IVA: (…)), con sede legale in P. (P.), Via degli A. n. 24 int. 12, in persona dell’amministratore unico F.N., rappresentata e difesa in giudizio, per procura generale alle liti per Notaio Dott. C.L. di P. del (…), Repertorio n. (…), dagli Avv.ti Cristina Scilla (C.F.: (…)) del Foro di Pesaro, elettivamente domiciliata in Bassano del Grappa (VI), Via Marinali n. 65 presso lo studio dell’Avv. Antonio Mauro (C.F.: (…)), dal quale è altresì rappresentata e difesa in forza di procura a margine dell’atto di citazione in appello, i quali Difensori hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria all’indirizzo di posta elettronica certificata: cristinascilla@pec.ordineavvocatipesaro.it e al numero di fax: (…);

– attrice appellante –

CONTRO

H.D.H. (C.F.: (…)), rappresentato e difeso in giudizio, per mandato in calce all’atto di citazione del 7.7.2011, dall’Avv. Gianni Santalena (C.F.: (…)) del Foro di Treviso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Paola Mai (C.F.: (…), sito in Vicenza, Contrà Canove Nuove n. 19, il quale Difensore ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria e le notificazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata: giovannisantalena@pec.ordineavvocatitreviso.it ovvero al numero di fax: (…);

– convenuto appellato –

NONCHE’ CONTRO

(…) S.R.L. (P. IVA e C.F.: (…)), con sede in C. V. (T.), Via F. F. n. 10, in persona del legale rappresentante pro tempore G.M., già rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado, per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il 04.11.2011, dagli Avv.ti Maurizio Salvalaio (C.F.: (…)) e Silvia Toniolo (C.F.: (…)) del Foro di Venezia;

E

(…) S.P.A. (P. IVA: (…)), con sede in F. (R.), Via delle A. n. 123, in persona del legale rappresentante pro tempore P.F., già rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado, per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il 03.02.2012, dagli Avv.ti Serena Raffaelli (C.F.: (…)), Francesca Calabria (C.F.: (…)) e Rita De Marco (C.F.: (…));

– convenuto appellati contumaci –

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 207 / 2013 del Giudice di Pace di Bassano del Grappa, emessa il 26.3.2013 e depositata in Cancelleria il 02.4.2013.

FATTO-DIRITTO

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE, EX ART. 132 C.P.C. NELLA NUOVA FORMULAZIONE INTRODOTTA DALLA L. 18 giugno 2009, N. 69

Al fine di un opportuno inquadramento dell’oggetto del presente giudizio è necessario premettere che, con atto di citazione del 7.7.2011, ritualmente notificato il 26.7.2011, (…), premesso che era un cittadino etiope munito di regolare passaporto e permesso di soggiorno; che risiedeva regolarmente e stabilmente in Italia oramai da diversi anni; che nel gennaio 2011 aveva acquistato per sé e per la compagna, (…), presso l’agenzia (…) s.r.l. di Castelfranco, dietro versamento dell’importo complessivo pari ad Euro 2.830,00, un pacchetto turistico organizzato dalla (…) s.r.l.; che, in particolare, il pacchetto acquistato con la formula “tutto compreso” prevedeva: volo andata e ritorno dall’aeroporto Milano Malpensa a Santo Domingo Las Americas, soggiorno di 8 notti “all inclusive” con supplemento camera “superior” presso il Viva Dominicus Beach Resort, partenza sabato 15.1.2011, ore 9:00, e rientro in I., via A., il 23.01.2011, per due persone; che l’acquisto si era perfezionato solo dopo che il venditore aveva espressamente garantito ad esso attore che, data la sua posizione di cittadino extracomunitario munito di regolare permesso di soggiorno, non necessitava del visto, sicché poteva imbarcarsi senza problema alcuno (v. all. 4 dell’atto di citazione); che, il giorno del volo, puntualmente recatosi insieme alla compagna presso gli sportelli check in, il personale di terra gli aveva negato l’imbarco sul presupposto che vi fosse necessità del visto per visitare la Repubblica Domenicana (v. allegati 5 e 6 dell’atto di citazione); che, per quanto occorso, esso attore e la signora S. non avevano potuto godere delle vacanze, non avendo avuto alcuna possibilità di usufruire del pacchetto turistico acquistato; che, i numerosi solleciti sia scritti che verbali indirizzati sia alla venditrice (…) s.r.l. che all’organizzatrice (…) s.r.l. non avevano sortito alcun fattivo riscontro (v. allegati 7 – 9 dell’atto di citazione).

Tutto ciò premesso, l’attore (…) citava in giudizio, ex art. 93 Codice del Consumo, la (…) S.r.l. e la (…) S.r.l., per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione reietta, nel merito, accertato e dichiarato l’inadempimento delle società convenute … alle obbligazioni assunte con il contratto avente ad oggetto il pacchetto turistico per cui è causa, dichiarare la risoluzione del contratto e per l’effetto condannare le stesse in solido tra loro o, in subordine, secondo le rispettive responsabilità a I) restituire il prezzo versato di Euro 2.830,00, oltre interessi dalla domanda al saldo; II) risarcire il danno non patrimoniale patito dall’attore a titolo di danno morale e danno da vacanza rovinata, nell’importo di Euro 2.000,00 o nella diversa misura – anche maggiore – ritenuta equa; risarcire le spese per il trasferimento fino all’aeroporto di Milano e ritorno, pari ad Euro 170,00; il tutto in favore del signor (…); in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.

Con comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa di terzo depositata il 20.10.2011, si costituiva l’organizzatrice (…) S.r.l. Unipersonale, la quale chiedeva, in via preliminare, di dichiararsi il difetto di competenza per valore del Giudice adito e, nel merito, il rigetto delle domande attoree dovendo la causa della mancata partenza addebitarsi unicamente al personale di terra della compagnia aerea (…) S.p.a. di cui chiedeva la chiamata in causa per essere, in ogni caso, manlevata dalla stessa.

Con comparsa depositata il 4.11.2011 si costituiva in giudizio l’agenzia (…) S.r.l., la quale, oltre a confermare i fatti così come esposti e documentati dall’attore, precisava quanto segue: che il personale della propria agenzia, in ragione della propria esperienza, aveva ritenuto che il signor (…) avesse con sé tutta la documentazione necessaria per soggiornare regolarmente in Repubblica Domenicana (permesso di soggiorno e passaporto), non necessitando, quindi, del visto; che ciò nonostante, per maggiore garanzia del cliente, aveva interrogato l’ambasciata Domenicana in Roma, la quale gli aveva confermato che il signor (…) poteva intraprendere il viaggio senza necessità del visto, posto che era sufficiente il permesso di soggiorno italiano; che quanto detto risultava confermato anche da un documento ufficiale scaricato dal sito dell’ambasciata Domenicana; che il personale dell’agenzia aveva consigliato al signor (…) di portare detto documento con sé, per esibirlo, se del caso, il giorno dell’imbarco; per quanto detto, la (…) S.r.l., evidenziato che aveva diligentemente adempiuto alle obbligazioni contrattuali a suo carico, chiedeva il rigetto delle domande attoree formulate nei suoi confronti.

Vista l’istanza ex art. 269 c.p.c. formulata dalla convenuta (…) S.r.l. Unipersonale, l’udienza di comparizione del 4.11.2011 veniva differita al 3.2.2012, per consentire la chiamata in causa della Compagnia aerea (…) S.p.a. da parte di (…) S.r.l. Unipersonale, che vi provvedeva con apposito atto notificato in data 30.11.2011.

La (…) S.p.a., nel costituirsi in giudizio con comparsa depositata il 3.2.2012, contestava ogni addebito formulato nei suoi riguardi, deducendo che i documenti presentati dal signor (…) non costituivano titoli validi per entrare nel territorio della Repubblica Dominicana, richiedendo il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti.

Alla successiva udienza del 3.2.2012, il G.d.P. concedeva i seguenti termini ex art. 320 c.p.c.: fino al 5.3.2012 per replica, precisazione delle domande e formulazione delle istanze istruttorie a prova diretta, e fino al 3.4.2012 per istanze a prova contraria, rinviando la causa all’udienza del 13.4.2012 per la decisione sull’eccezione di incompetenza per valore formulata da (…) S.r.l. ed eventuale discussione sulle istanze istruttorie.

Seguiva lo scambio delle memorie; in particolare, con riferimento all’eccezione di incompetenza per valore sollevata da (…) S.r.l., il patrocinio di parte attrice rilevava: I) che ai fini della competenza non si doveva tener conto degli accessori posto che erano stati richiesti con decorrenza dalla domanda; 2) in ogni caso, precisava di limitare la domanda all’importo di competenza del giudice adito.

Successivamente, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 13.4.2012, il Giudice di Pace adito, con Provv. del 18 marzo 2012 così decideva: “…rigetta l’eccezione di incompetenza per valore … ritenute rilevanti ammette le prove orali di parte attrice con la sola teste (…) … rigetta tutte le altre istanze … fissa l’udienza per l’escussione della teste all’8.6.2012”.

Escussa la teste di parte attrice, il G.d.P., con successivo Provv. del 12 giugno 2012, emesso fuori udienza e regolarmente comunicato alle parti, a parziale modifica della precedente ordinanza, ammetteva le prove orali dedotte dalla (…) S.r.l. e rinviava per l’incombente all’udienza del 12.7.2012.

Espletata la prova, fissata l’udienza per la precisazione delle conclusioni al 19.10.2012 e concessi i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa veniva così decisa con sentenza 207/2013: “omissis… Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa: accertato l’inadempimento contrattuale di (…) S.r.l. Unipersonale; condanna la stessa a pagare all’attore la somma complessiva di Euro 3.880,00;

condanna altresì parte convenuta (…) S.r.l. a rifondere a parte attrice le spese di causa che liquida in Euro 1.793,00 di cui 93,00 per spese, oltre accessori, se dovuti, come per legge.

condanna parte convenuta (…) S.r.l. a rifondere alla terza chiamata le spese di causa che liquida in Euro 1.400,00 oltre accessori, se dovuti come per legge.

dichiara compensate le altre spese di lite tra le parti.

Così deciso in Bassano del Grappa, lì 26.3.2013”.

Avverso tale sentenza, non notificata, proponeva appello la (…) S.r.l., con atto spedito a mezzo plico raccomandato il 25.9.2013, la quale, affidandosi a sette motivi di gravame, lamentava, in via preliminare, l’incompetenza del Giudice di primae curae, e, nel merito, l’iniqua attribuzione della responsabilità a suo carico, deducendo sostanzialmente che la responsabilità andava invece riferita all’altra convenuta che aveva venduto il pacchetto turistico (id est: la (…) S.r.l.) o alla terza chiamata (la (…) S.p.a.).

In particolare, l’attrice appellante:

1) con il primo motivo, eccepiva l’erroneità della decisione del primo giudicante che aveva ritenuto la sua competenza per valore, non considerando che la riduzione della domanda, in corso di causa, da parte dell’attore, non poteva ricondurre nell’ambito della competenza del Giudice adito una domanda che originariamente eccedeva la sua competenza per valore;

2) con il secondo motivo, lamentava che il G.d.P. aveva erroneamente ritenuto provato che l’attore e la sua compagna non avevano potuto usufruire del pacchetto turistico a causa dell’insufficienza dei documenti di viaggio, sia che la falsità dell’informazione allo stesso comunicata per il tramite dell’agenzia aveva cagionato il danno;

3) con il terzo motivo, deduceva l’erroneità della decisione del primo giudicante nella parte in cui aveva ritenuto responsabile essa appellante per le asserite false informazioni, che, al contrario, erano state fornite solo ed esclusivamente dall’Agenzia (…) S.r.l.;

4) con il quarto motivo, eccepiva il difetto di pronuncia nell’impugnata sentenza circa la corretta posizione della compagna di viaggio del signor (…), signora (…), nei riguardi della quale essa appellante aveva diritto di trattenere, a titolo di penale, la relativa quota di partecipazione e di non riconoscere alcun danno, atteso che la medesima ben avrebbe potuto imbarcarsi in aereo ed usufruire del pacchetto turistico acquistato;

5) con il quinto motivo, lamentava l’erroneità della gravata sentenza, nella parte in cui l’aveva condannata a restituire importi mai ricevuti (in quanto comprensivi delle commissioni spettanti all’Agenzia di viaggio intermediaria) e che, comunque, aveva diritto di trattenere a titolo di penale;

6) con il sesto motivo, deduceva l’erroneità e l’ingiustizia della pronuncia di primo grado, per aver riconosciuto al signor (…) danni patrimoniali e non, difettando la relativa prova del pregiudizio effettivamente patito e non considerando che la signora (…) non aveva avuto alcun impedimento a godere della vacanza, avendo deciso liberamente di non partire, contestando, in definitiva, anche il quantum della quantificazione operata dal Giudice di primo grado con riferimento al risarcimento del danno da vacanza rovinata;

7) con il settimo ed ultimo motivo, lamentava l’erroneità dell’impugnata sentenza, nella parte in cui era stata disposta la condanna di essa appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della terza chiamata (…) S.p.A., in quanto non motivata.

L’appellante, quindi, sulla base di tali motivi, richiedeva, in via pregiudiziale ed in rito, che fosse dichiarata l’incompetenza per valore del G.d.P. adito e, per l’effetto, la nullità dell’ordinanza emessa in data 18.3.2012 e della successiva sentenza n. 207/2013 pronunciata dal medesimo Giudicante e, nel merito, che venisse rigettata ogni domanda formulata nei suoi riguardi e, in subordine, di essere manlevata e tenuta indenne da ogni conseguenza pregiudizievole dalla (…) S.p.A.

Si costituiva ritualmente in giudizio l’appellato (…), contestando le eccezioni e deduzioni avversarie, ritenute infondate, e concludendo per il rigetto dell’appello ex adverso proposto e per la conferma della sentenza impugnata.

Nessuno si costituiva in giudizio per le appellate (…) S.r.l. e (…) S.p.a. ed il Giudice designato, all’udienza di comparizione delle parti del 17.3.2015, verificata la regolarità delle notifiche dell’atto di citazione in appello, dichiarava la contumacia delle predette società, fissando l’udienza del 20.10.2017 per la precisazione delle conclusioni.

Alla suddetta udienza, quindi, la causa veniva riservata per la decisione, sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, previa concessione alle stesse dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Così delineato l’ambito del dibattito processuale, deve rilevarsi preliminarmente che si rivela fondato il primo motivo d’appello proposto dalla (…) S.r.l. Unipersonale.

Ed invero, risulta dall’atto di citazione di primo grado che l’attore (…) ha evocato in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Bassano del Grappa (VI) la (…) S.r.l. e la (…) S.r.l., avanzando nei confronti delle stesse, fra l’altro, domande dirette ad ottenere la condanna, in via tra di loro solidale o, in subordine, secondo le rispettive responsabilità, alla restituzione del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto viaggio (Euro 2.830,00), al risarcimento del danno non patrimoniale patito (Euro 2.000,00) ed al ristoro delle spese materiali sostenute per il trasferimento fino all’aeroporto di Milano e ritorno (Euro 170,00), per un importo complessivo in linea capitale di Euro 5.000,00, da maggiorarsi, quanto al prezzo versato di Euro 2.830,00, degli “interessi” dalla messa in mora al saldo.

Risulta, altresì, dalla prima memoria ex art. 320 c.p.c., depositata in data 5.3.2012, che la parte attrice ha dichiarato espressamente “di voler limitare la propria domanda all’importo di competenza del giudice adito, precisando che gli interessi andranno calcolati dall’instaurazione del processo” (v. pag. 2 della citata memoria).

Orbene, così stando le cose, si rivela sicuramente errata la decisione del Giudice di primae curae, che, sul presupposto che l’intervenuta modifica operata dalla parte attrice – che ha inteso contenere il valore della causa entro i limiti di competenza per valore del Giudice adito – costituisse una semplice emendatio e non una mutatio libelli, ha ritenuto la sua competenza per valore.

Nella fattispecie in esame, infatti, deve farsi applicazione dell’orientamento del Supremo Collegio, secondo cui la riduzione della domanda, in corso di causa, da parte dell’attore, non può ricondurre nell’ambito della competenza del Giudice adito una domanda che originariamente eccedeva la sua competenza per valore (cfr. Cass. civ., sez. II, 20.4.2006, n. 9250; Cass. civ., sez. III, 1.12.1993, n. 11891).

Né può ritenersi che la richiesta di far decorrere gli interessi sulla somma capitale di Euro 2.830,00 dalla messa in mora e non già dalla domanda costituisse, come sostenuto dall’appellato, un mero refuso, trovando tale assunto un insuperabile ostacolo nel chiaro ed inequivoco tenore testuale della richiesta in oggetto.

Ne consegue che sia l’ordinanza emessa dal G.d.P. in data 17.4.2012 che l’impugnata sentenza n. 207/2013 sono state pronunciate da un Giudice incompetente per valore e, come tali, sono affette da nullità, con le relative conseguenze nella regolamentazione delle spese di lite liquidate nella sentenza di primo grado, che non sono dovute.

Tuttavia, in base al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, espresso anche in recenti arresti, il Tribunale è chiamato ugualmente a pronunciarsi sul merito della controversia, in ragione dell’effetto devolutivo dell’appello, non ricorrendo, nel caso di specie, le ipotesi tassative di rimessione contemplate dagli artt. 353 e 354 c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. VI, 21.7.2017, n. 18050; Cass. civ., sez. III, 24.3.2016, n. 5887; Cass. civ., sez. VI, n. 13623/2015).

Passando all’esame del merito della controversia, ritiene innanzi tutto il Giudicante che i motivi d’appello di cui ai punti sub 2) e 3) sopra indicati possono essere trattati congiuntamente, essendo tra di loro strettamente connessi.

Nel merito, è opinione del Giudicante che tali motivi non si sottraggano ad una valutazione di infondatezza, per le ragioni che si vengono ad esporre.

In punto di fatto, è pacifico tra le parti e risulta documentato che:

– l’attore appellato ha acquistato, sottoscrivendo il relativo contratto in data 13.01.2011, per il tramite della (…) S.r.l., agenzia viaggi intermediatrice, per il corrispettivo pattuito e pagato di Euro 2.830,00, il pacchetto turistico della (…) S.r.l. relativo ad un viaggio in Santo Domingo per due persone ((…) e (…)), con partenza in data 15.01.2011 da Milano Malpensa e ritorno dalla Repubblica Dominicana in data 22.01.2011, nel quale erano inclusi, fra l’altro, i voli aerei di andata e ritorno, il soggiorno “all inclusive” presso una struttura alberghiera in camera “superior”;

– il giorno di partenza, il personale di terra della (…) S.p.A. aveva negato l’imbarco al predetto appellato, in ragione del fatto che era sprovvisto del necessario visto per visitare la Repubblica Domenicana;

– lo stesso appellato e la sua compagna, (…), non erano, quindi, partiti, né avevano goduto della vacanza, né usufruito del pacchetto turistico acquistato.

Non sussiste neppure alcuna incertezza circa le qualifiche di consumatore dell’appellato (…) (art. 5 D.Lgs. n. 111 del 1995: “l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purchè soddisfi a tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico”), di organizzatore della (…) S.r.l. (art. 3 D.Lgs. n. 111 del 1995, che espressamente prevede che “l’organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore”) e di venditore dell’agenzia viaggi (…) S.r.l. (art. 4 D.Lgs. n. 111 del 1995, a mente del quale è venditore colui che si obbliga a procurare pacchetti turistici verso un corrispettivo forfetario).

Tanto premesso, nel contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” (c.d. “pacchetto turistico” o package) – disciplinato dal D.Lgs. n. 111 del 1995, emanato in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE, applicabile ai rapporti sorti anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 206 del 2005, c.d. Codice del consumo (v. Cass. 10.09.2010, n. 19283), poi confluito all’interno del D.Lgs. n. 79 del 2011, c.d. Codice del Turismo (artt. 32 e ss.), che si distingue dal contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio (CCV) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 23 dicembre 1970 (resa esecutiva in Italia con L. n. 1084 del 1977 e relativa alla prestazione di servizi isolati: v. Cass. 25410/2013), diversamente da quest’ultimo essendo caratterizzato dalla “finalità turistica” che ne connota la causa concreta e assume rilievo come elemento di qualificazione (nonché relativamente alla sorte) del contratto (v. Cass. 12.11.2009, n. 23941; Cass. 24.04.2008, n. 10651; Cass. 20.12.2007, n. 26958; Cass. 24.07.2007, n. 16315) – l’organizzatore e il venditore di pacchetti turistici sono ex artt. 1176 comma 2 c.c. e 2236 c.c. tenuti ad una prestazione improntata alla diligenza professionale qualificata dalla specifica attività esercitata, in relazione ai diversi gradi di specializzazione propri del rispettivo specifico settore professionale.

Il professionista è quindi contrattualmente impegnato al risultato dovuto (v. Cass. 19.05.2004, n. 9471), quello cioè conseguibile secondo criteri di normalità, da apprezzarsi in relazione alla abilità tecnica e alla sua capacità tecnico – organizzativa.

Il normale esito della prestazione dipende infatti da una pluralità di fattori, tra cui l’organizzazione dei mezzi adeguati per il raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità.

Normalità che risponde ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso, atteso che anche per il migliore specialista del settore il giudizio di normalità va calibrato avuto riguardo alle strutture tecniche con cui è chiamato a prestare la propria opera professionale.

E lo spostamento verso l’alto della soglia di normalità del comportamento diligente dovuto determina la corrispondente diversa considerazione del grado di tenuità della colpa (v. Cass. 4437/82), con corrispondente preclusione della prestazione specialistica al professionista che specializzato non è (v. Cass. 05.07.2004, n. 12273; Cass. 2428/90).

Va per altro verso sottolineato che la riconduzione dell’obbligazione professionale nell’ambito del rapporto contrattuale, e della eventuale responsabilità che ne consegua nell’ambito di quella da inadempimento ex artt. 1218 ss. c.c., ha i suoi corollari anche sotto il profilo probatorio.

La Suprema Corte ha al riguardo già più volte affermato che l’onere della prova è ripartito tra le parti nel senso che (alla luce del principio enunziato in termini generali da Cass. S.U. 30.10.2001, n. 13533) il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall’avvenuto adempimento.

Analogo principio è stato posto con riguardo all’inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando sul debitore l’onere di dimostrare di avere esattamente adempiuto.

Pertanto, in base alla regola di cui all’art. 1218 c.c. il creditore ha il mero onere di allegare il contratto ed il relativo inadempimento o inesatto adempimento, non essendo tenuto a provare la colpa del professionista e la relativa gravità. L’imposizione della presunzione dell’onere della prova in capo al debitore, il cui fondamento si è indicato nell’operare del principio di c.d. vicinanza alla prova o di riferibilità (v. Cass. 09.11.2006, n. 23918; Cass. 21.06.2004, n. 11488; Cass. S.U. 23.5.2001, n. 7027; Cass. S.U. 30.10.2001, n. 13533; Cass. 13.09.2000, n. 12103), va ancor più propriamente ravvisato nel criterio della maggiore possibilità per il debitore onerato di fornire la prova, in quanto rientrante nella sua sfera di dominio, in misura tanto più marcata quanto più l’esecuzione della prestazione consista nell’applicazione di regole tecniche sconosciute al creditore, essendo estranee alla comune esperienza, e viceversa proprie del bagaglio del professionista.

All’art. 2236 c.c. non va conseguentemente assegnata rilevanza alcuna ai fini della ripartizione dell’onere probatorio, giacché incombe in ogni caso al professionista dare la prova della particolare difficoltà della prestazione, laddove la norma in questione implica solamente una valutazione della colpa del medesimo, in relazione alle circostanze del caso concreto (v. Cass. 13.04.2007, n. 8826; Cass. 28.05.2004, n. 10297; Cass. 21.06.2004, n. 11488).

Orbene, alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto va osservato che l’organizzatore e il venditore di pacchetti turistici, la cui rispettiva obbligazione è senz’altro di risultato (v. Cass. 03.12.2009, n. 25396; Cass. 09.11.2004, n. 21343), sono tenuti all’adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura della rispettiva attività esercitata, volto all’adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell’interesse creditorio del turista – consumatore di pacchetti turistici, nonché ad evitare possibili eventi dannosi.

In caso di mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del c.d. pacchetto turistico o package, sono pertanto tenuti a dare la prova che il risultato “anomalo” o anormale rispetto al convenuto esito della propria prestazione professionale, e quindi dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull’esperienza, dipende da fatto ad essi non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto.

E laddove tale prova non riescano a dare, secondo la regola generale ex artt. 1218 e 2697 c.c. i medesimi rimangono soccombenti.

Va posto d’altro canto in rilievo che ai sensi degli artt. 14 ss. D.Lgs. n. 111 del 1995 l’organizzatore e il venditore di pacchetti turistici sono tenuti a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche se la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altro prestatore di servizi, salvo il diritto di rivalersi nei confronti di costui (vedi, con riferimento al vettore, Cass. 10.09.2010, n. 19283; Cass. 29.02.2008, n. 5531).

Nel superare i distinguo previsti con riferimento al contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio (CCV) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 23 dicembre 1970, ai sensi dell’art. 5 Direttiva n. 90/314/CEE e degli artt. 14 ss. D.Lgs. n. 111 del 1995 l’organizzatore e il venditore di pacchetti turistici rispondono per il mancato o inesatto adempimento sia delle prestazioni direttamente eseguite che di quelle effettuate da prestatori di servizi della cui opera comunque si avvalgano per l’adempimento della prestazione da essi dovuta.

Trattasi di responsabilità la cui fonte riposa nella regola generale di cui agli artt. 1228 e 2049 c.c., in base alla quale il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (v. Cass. 24.05.2006, n. 12362; Cass. 04.03.2004, n. 4400; Cass. 08.01.1999, n. 103), ancorché non siano alle sue dipendenze (v. Cass. 21.02.1998, n. 1883; Cass. 20.04.1989, n. 1855).

La responsabilità per fatto dell’ausiliario (e del preposto) prescinde infatti dalla sussistenza di un contratto di lavoro subordinato, essendo irrilevante la natura del rapporto tra i medesimi sussistente ai fini considerati, fondamentale rilevanza viceversa assumendo la circostanza che dell’opera del terzo il debitore comunque si avvalga nell’attuazione della sua obbligazione, ponendo la medesima a disposizione del creditore, sicché la stessa risulti a tale stregua inserita nel procedimento esecutivo del rapporto obbligatorio.

La responsabilità che dall’esplicazione dell’attività di tale terzo direttamente consegue in capo all’organizzatore e al venditore di un pacchetto turistico riposa allora sul principio cuius commoda eius et incommoda, o, più precisamente, dell’appropriazione o avvalimento dell’attività altrui per l’adempimento della propria obbligazione, comportante l’assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino.

Il tour operator è pertanto direttamente responsabile anche quando l’evento dannoso risulti da ascriversi alla condotta colposa del terzo prestatore della cui attività comunque si sia avvalso, essendo tenuto al risarcimento dei danni sofferti dal turista – consumatore di pacchetto turistico in conseguenza della medesima, salvo in ogni caso il suo diritto di rivalsa nei confronti del prestatore medesimo (art. 14 comma 2 D.Lgs. n. 111 del 1995) (Cass. 22619/2012, in motivazione).

Ciò posto, la fattispecie in esame rientra nella disciplina del D.Lgs. n. 111 del 1995, disciplinante i viaggi e le vacanze “tutto compreso”, la quale ha introdotto nel nostro ordinamento il c.d. “danno da vacanza rovinata” ovvero il pregiudizio non solo economico ma anche morale collegato alla delusione e allo stress causato dalla circostanza di non aver potuto godere – o godere appieno – dei benefici di una vacanza, a causa della cancellazione della stessa o dei disagi e disservizi subiti.

Detta figura di danno ha natura contrattuale, in quanto trova fondamento nell’inadempimento delle obbligazioni assunte dall’agenzia di viaggi e/o dal tour operator relativamente ad un contratto di viaggio o “pacchetto turistico” stipulato con il consumatore. In particolare deve farsi riferimento all’art. 14 ove si afferma che “in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile”, con l’ulteriore previsione che “l’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti” (comma 2).

Il suddetto art. 14 comma 1 contiene una disciplina analoga a quella, in tema di responsabilità contrattuale, di cui al combinato disposto degli articoli 1218 e 1256 c.c. (salva la “particolarità'” di cui al comma 2, vale a dire l’obbligo “comunque” di risarcire il danno con possibilità di rivalersi da parte dell’organizzatore o venditore nei confronti di altri prestatori di servizi, in considerazione sia dell’esigenza di maggiore tutela del consumatore – utente del viaggio, sia della valutazione che l’adempimento di un pacchetto turistico è, nella prassi, a carico di più soggetti “debitori”).

Ne deriva che con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico “tutto compreso”, sottoscritto dall’utente sulla base di una articolata proposta contrattuale, spesso basata su un depliant illustrativo, l’organizzatore o il venditore assumono specifici obblighi, soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi etc., che vanno “esattamente” adempiuti; pertanto ove, come nel caso in esame, la prestazione non sia esattamente realizzata, sulla base di un criterio medio di diligenza ex art. 1176 comma 1 c.c., si configura responsabilità contrattuale, tranne nel caso in cui, come detto, organizzatore o venditore non forniscano adeguata prova di un inadempimento ad essi non imputabile.

È evidente, in relazione a tale ultimo punto e argomentando ex art. 1256 c.c., ed anche dell’art. 17 D.Lgs. n. 111 del 1995 (“l’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità… quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore”), pur se tale norma in tema di esonero di responsabilità non fa specifico riferimento a detto art. 14, che per evitare il sorgere di responsabilità a loro carico (con conseguente obbligo risarcitorio), organizzatore e venditore dovranno provare: o il caso fortuito (o la forza maggiore), o l’esclusiva responsabilità del consumatore, oppure l’esclusiva responsabilità di soggetto – terzo, quali eventi successivi alla stipula del “pacchetto” (v. Cass. 5189/2010 rv. 611821).

Quanto al concorso di responsabilità del venditore e dell’organizzatore, la previsione secondo cui essi sono tenuti al risarcimento del danno “secondo le rispettive responsabilità” indica chiaramente che il tour operator e l’agenzia viaggi venditrice del pacchetto sono responsabili soltanto dell’inadempimento degli obblighi rispettivamente e personalmente assunti nei confronti del consumatore: infatti, il legislatore ha inteso prevedere per l’organizzatore ed il venditore due regimi di responsabilità strutturalmente diversi, in funzione della sostanziale diversità delle prestazioni gravanti su ciascuno di essi.

In particolare, il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente per qualsiasi inosservanza che commette nell’adempimento dei suoi obblighi, anche informativi, tra i quali non rientra l’obbligo di fornire le prestazioni coordinate oggetto del pacchetto turistico ma esclusivamente le obbligazioni di concludere in nome e per conto del cliente – consumatore un contratto di pacchetto turistico. Pertanto, egli non è tenuto verso il consumatore per l’inadempimento da parte del tour operator, né per l’inadempimento da parte dei fornitori dei singoli servizi inclusi nel pacchetto (pernottamento, viaggio, escursioni, ecc.), salvo che, nell’esercizio della propria attività di mandatario, l’intermediario di viaggi possa ritenersi responsabile per culpa in eligendo nella scelta dell’organizzatore di viaggi o del fornitore del singolo servizio, con il quale egli ha direttamente concluso il contratto in nome e per conto del turista (Trib. Reggio Emilia 21.02.2004 e Trib. Mantova 04.03.2005).

Occorre infatti distinguere fra il contratto di organizzazione del viaggio (figura negoziale rientrante nell’ambito dell’appalto di servizi) alla stregua del quale il tour operator si obbliga a proprio nome a procurare al viaggiatore, per un prezzo globale, una serie più o meno ampia di prestazioni (ad esempio prenotazioni di biglietti, soggiorni) comprensive del trasporto; ed il contratto di intermediazione di viaggio in base al quale il venditore si obbliga a procurare al viaggiatore, per un determinato prezzo, sia un contratto di organizzazione del viaggio sia uno dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio: tale seconda tipologia negoziale va configurata come mandato con rappresentanza conferito dal viaggiatore, con la conseguenza che il venditore non sarà responsabile della mancata o difettosa esecuzione delle prestazioni in cui si concreta il viaggio bensì unicamente della violazione di siffatto mandato (Trib. Palermo 05.10.2006).

L’intermediario risponde dunque soltanto degli inadempimenti dei propri obblighi, anche nella fase precontrattuale e relativi principalmente alla completa informazione su tutte le caratteristiche del viaggio e dei servizi, e comunque dei doveri che gli competono quale intermediario di viaggi diligente.

La responsabilità solidale dell’organizzatore e del venditore può tuttavia configurarsi nel caso in cui quest’ultimo, nel vendere il pacchetto vacanze, abbia omesso di fornire al consumatore – cliente tutte le informazioni relative alle prestazioni ed ai servizi acquistati o non le abbia fornite correttamente oppure non sia stato diligente nella scelta del tour operator cui indirizzare il turista.

Fatta eccezione per tali ipotesi, non è dunque possibile configurare una responsabilità solidale tra l’organizzatore ed il venditore o intermediario, sicché è necessario valutare separatamente ciascun profilo di inadempimento.

Nel caso di specie, le domande attoree proposte nel libello introduttivo del precedente grado erano dirette tanto verso il venditore del “pacchetto” (Agenzia (…) S.r.l.) che verso l’organizzazione ((…) S.r.l.).

Nel presente giudizio di secondo grado, poi, l’appellante ha richiesto l’integrale riforma della sentenza impugnata, il rigetto di ogni domanda avanzata nei suoi riguardi dall’appellato (…) e, comunque, il riconoscimento del diritto di essere manlevata e tenuta indenne dalla terza chiamata (…) S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole per la medesima derivante dalla presente sentenza, senza proporre alcuna pretesa, neppure in via incidentale, nei confronti dell’altra convenuta Agenzia (…) S.r.l., per far valere eventuali rivalse.

E tale constatazione preclude ogni valutazione di possibili profili di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dalla (…) S.r.l. nei confronti del predetto appellato, derivanti dalla riferita informazione, secondo cui non sarebbe stato necessario il visto per imbarcarsi, essendo il sig. (…) cittadino etiope, munito di permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorità italiane.

Nel presente giudizio, invece, quel che rileva, alla luce delle domande formulate dalle parti, è che la (…) S.r.l. (ora (…) S.r.l. Unipersonale), nell’avviso di convocazione che la stessa ha rilasciato al signor (…) – laddove si legge che il ” Il visto va obbligatoriamente richiesto e ritirato dal nostro assistente (…) presente c/o l’Aeroporto di partenza” (v. avviso di convocazione prodotto da parte appellata sub doc. 5 e dalla stessa appellante sub doc. 6) – abbia assunto l’obbligo di consegnare allo stesso signor (…) e alla sua compagna di viaggio il visto suddetto, evidentemente ritenuto necessario ai fini dell’imbarco per la Repubblica Domenicana.

A ciò si aggiunga che la (…) non ha in alcun modo dimostrato di aver prestato la dovuta assistenza ai predetti viaggiatori nell’espletamento delle pratiche burocratiche necessarie per imbarcarsi, costituendo circostanza pacifica e rimasta incontestata in giudizio che presso l’Aeroporto di Milano Malpensa non era presente personale alcuno del predetto tour operator che ben avrebbe potuto attivarsi in ausilio con il signor (…) per far valere le ragioni del predetto viaggiatore e, in definitiva, risolvere la problematica che, in concreto, ha impedito l’imbarco in aereo di quest’ultimo.

Risulta, pertanto, sufficientemente comprovato in causa l’inadempimento di cui si è resa responsabile la (…) S.r.l., avendo la stessa contravvenuto alle obbligazioni assunte – risultanti anche dalle Condizioni generali di Contratto di cui al doc. 3 del fascicolo dell’appellato – di prestare assistenza al contraente – consumatore in base alle usuali regole di diligenza proprie di un operatore specializzato.

Né la previsione contrattuale che contempla siffatto obbligo di assistenza può essere riduttivamente considerata clausola standard e di mero stile, riguardando, al contrario, una obbligazione di carattere essenziale nell’economia del pacchetto turistico.

In ogni caso, la stessa appellante non ha fornito la prova liberatoria – a suo carico per quanto in precedenza ampiamente esposto ed argomentato – di avere esattamente adempiuto le obbligazioni contrattuali a suo carico ed osservato la dovuta diligenza, particolarmente qualificata, trattandosi di un operatore professionale.

E’ dunque fondata e merita accoglimento la domanda di risarcimento danni proposta dal signor (…) nei confronti dell’odierna appellante, sussistendo una evidente correlazione causale tra l’accertato inadempimento del tour operator e l’evento dannoso patito dall’appellato.

Passando allo scrutinio delle ulteriori ragioni di censura sollevate dall’appellante, si rivela destituito di fondamento il quarto motivo, con il quale la (…) S.r.l. ha eccepito il difetto di pronuncia nell’impugnata sentenza in ordine alla corretta posizione della compagna di viaggio del signor (…), signora (…), in relazione alla quale ha avanzato richiesta di trattenere, a titolo di penale, la relativa quota di partecipazione e di non riconoscere alcun danno, atteso che la medesima ben avrebbe potuto imbarcarsi in aereo ed usufruire del pacchetto turistico acquistato.

A confutazione del rilievo è sufficiente evidenziare che il vizio di omessa pronuncia viene a configurarsi solo qualora il Giudice abbia mancato completamente di adottare un qualsiasi provvedimento su una domanda e/o eccezione di parte, situazione, questa, che non ricorre allorché il Giudicante, come nel caso di specie, abbia implicitamente rigettato il motivo di contestazione sollevato nell’interesse della (…) S.r.l., dando soluzione al caso concreto (v. Cass. civ., sez. II, 30.8.2017, n. 20555; Cass. civ., sez. III, 18.6.2003, n. 9707).

Nella fattispecie, infatti, il G.d.P., nel riconoscere all’attore il diritto di essere risarcito dal tour operator per l’intera somma corrisposta per l’acquisto del pacchetto turistico e per danni morali da “vacanza rovinata” – motivando sullo specifico aspetto e valorizzando le difficoltà dell’attore “per organizzarsi con la sua compagna al fine di essere libero da impegni professionali” – ha implicitamente ma inequivocamente statuito, ritenendo corretta la decisione della (…) di non partire per la vacanza senza il proprio partner e, al contempo, sussistente la ragione di pregiudizio esposta in proposito dall’attore medesimo.

Parimenti infondato è il quinto motivo, con il quale l’appellante ha lamentato l’erroneità della gravata sentenza, nella parte in cui l’aveva condannata a restituire importi mai ricevuti (in quanto comprensivi delle commissioni spettanti all’Agenzia di viaggio intermediaria), che, a suo dire, avrebbero dovuto essere trattenuti a titolo di penale.

Accertato, infatti, l’inadempimento contrattuale dell’odierna appellante, è incontestabile il diritto del turista – consumatore di vedersi risarciti integralmente i danni sofferti in conseguenza della condotta inadempiente dell’organizzatore del viaggio (art. 14 comma 2 D.Lgs. n. 111 del 1995) (Cass. 22619/2012, in motivazione), danni comprensivi del prezzo di acquisto del pacchetto turistico e delle commissioni destinate all’agenzia di viaggi intermediatrice (salvo diritto di rivalsa nei confronti di quest’ultima), non potendo, di certo, legittimamente applicarsi da parte del tour operator penali e/o riduzioni di varia natura in pregiudizio del consumatore, essendo ascrivibile l’evento dannoso a inadempimento dello stesso organizzatore.

E’ infondato, ancora, il sesto motivo di gravame, con il quale l’appellante ha contestato l’entità dei danni patrimoniali e non – liquidati all’attore dal primo Giudicante – difettando, a dire della (…) S.r.l., la prova del pregiudizio morale effettivamente patito dall’interessato e non considerando che la (…) non aveva avuto alcun impedimento a godere della vacanza, avendo deciso liberamente di non partire.

A tal proposito, richiamata la motivazione in precedenza esposta con riferimento alla correttezza della decisione della (…) di non partire da sola per la vacanza, per ovvie ragioni di carattere sociale ed affettivo, a confutazione dell’assunto di parte appellante mette conto considerare che, in base all’orientamento del Supremo Collegio “La prova del danno non patrimoniale da “vacanza rovinata”, inteso come disagio psico – fisico conseguente alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata, è validamente fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione dell’inadempimento del contratto di pacchetto turistico, non potendo formare oggetto di prova diretta gli stati psichici dell’attore, desumibili, peraltro, dalla mancata realizzazione della “finalità turistica” e dalla concreta realizzazione della “finalità turistica” e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle attività e dei servizi prestati, essenziali alla realizzazione dello scopo vacanziero” (v. Cass. civ., sez. III, 11.5.2012, n. 7256).

In applicazione dei principi ermeneutici enunciati dal citato arresto e tenuto conto dei disagi subiti in conseguenza e per effetto della mancata partenza, nonché delle giuste aspettative attoree in ordine al godimento di un periodo di vacanza insieme alla propria compagna, rimaste vanificate a causa della condotta inadempiente dell’appellante, appare corretta la quantificazione dei danni operata dal G.d.P.

Di conseguenza, appare conforme a giustizia ed equo liquidare al signor (…) la somma di Euro 2.830,00, a titolo di danno patrimoniale e segnatamente quale restituzione del corrispettivo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico per cui è controversia ed Euro 1.500,00 a titolo di danno non patrimoniale per i disagi e le mancate aspettative patiti.

In mancanza della necessaria prova, va rigettata, invece, la domanda attorea diretta ad ottenere il rimborso delle spese asseritamente sostenute per il trasferimento fino all’aeroporto di Milano e ritorno, dal medesimo quantificate nell’importo di Euro 170,00.

La raggiunta conclusione comporta, poi, all’evidenza, il parziale accoglimento della domanda di restituzione svolta dall’appellante nei confronti dell’attore appellato, limitatamente alla somma di Euro 1.793,00, oltre IVA e CPA, relativa alle spese di lite liquidate dal G.d.P. per il primo grado del giudizio, con rigetto della richiesta diretta ad ottenere il rimborso delle ulteriori somme corrisposte allo stesso in esecuzione della sentenza di primo grado, avendo la società appellante già corrisposto al signor (…), in data 19.4.2013, la somma di Euro 6.253,34 (v. doc. 7 del fascicolo dell’appellante).

Da ultimo, merita accoglimento il settimo motivo di gravame, con il quale l’appellante ha lamentato l’erroneità dell’impugnata sentenza, nella parte in cui era stata disposta la condanna di essa appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della terza chiamata (…) S.p.A.

Accertata e dichiarata l’incompetenza per valore del G.d.P. e la conseguente nullità dell’impugnata sentenza, viene a cadere anche la statuizione relativa alla regolamentazione delle spese processuali di primo grado.

In ogni caso, stante l’opinabilità della decisione del personale di terra della predetta Compagnia aerea in ordine alla necessità del visto per l’imbarco del signor (…), devono ritenersi giusti motivi per disporre tra le parti interessate ((…) S.r.l. e (…) S.p.a.) l’integrale compensazione delle spese di lite di primo grado.

In applicazione del principio della soccombenza, va disposta la condanna dell’appellante (…) S.r.l. Unipersonale alla rifusione delle spese e delle competenze sostenute nel presente giudizio dall’appellato (…), alla cui liquidazione si provvede, come da dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, mediante la previsione di un importo forfetario, calcolato sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria.

Nulla va disposto per le spese di lite per le altre parti rimaste contumaci.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:

1) dichiara l’incompetenza per valore del Giudice di Pace di Bassano del Grappa a decidere il merito della presente controversia, rientrando la stessa nella competenza per valore del Tribunale di Vicenza e, per l’effetto, previa revoca dell’ordinanza emessa dal Giudice di Pace di Bassano del Grappa in data 18.3.2012, dichiara la nullità della impugnata sentenza n. 207/2013 del 2.04.2013;

2) condanna la (…) S.r.l. Unipersonale al pagamento in favore dell’attore (…), a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di Euro 2.830,00, da maggiorarsi degli interessi legali, da calcolarsi a decorrere dalla notifica dell’atto di citazione e sino al saldo effettivo, e l’ulteriore somma di Euro 1.500,00, espressa ai valori attuali, a titolo di danno non patrimoniale, dando atto che la società appellante ha già corrisposto al signor (…), in data 19.4.2013, la somma di Euro 6.253,34;

3) dichiara non dovute dalla (…) S.r.l. Unipersonale le spese di lite di primo grado liquidate nell’impugnata sentenza in favore dell’attore (…) e della (…) S.p.A. e, per l’effetto, condanna l’attore (…) a restituire all’appellante l’importo di Euro 1.793,00, oltre accessori di legge ed interessi al tasso legale, da calcolarsi a decorrere dal 19.4.2013 e sino al saldo;

4) rigetta ogni altra domanda proposta in giudizio dalle parti;

5) condanna la (…) S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere all’appellato (…) le spese di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida nell’importo complessivo di Euro 2.430,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Vicenza il 26 giugno 2018.

Depositata in Cancelleria il 29 giugno 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.