il pagamento parziale, ove accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, puo’ valere come riconoscimento del diritto, e che il riconoscimento idoneo ad interrompere la prescrizione non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioe’ in una dichiarazione di volonta’ consapevolmente diretta all’intento pratico di riconoscere il credito, e puo’ quindi anche essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volonta’ di disconoscere la pretesa del creditore.

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Corte di Cassazione, Sezione 6 L civile Ordinanza 17 gennaio 2019, n. 1082

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere

Dott. SPENA Francesca – Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11064-2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 21/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. GHINOY PAOLA.

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Napoli, Sezione Fallimentare, rigettava la domanda proposta da (OMISSIS) in opposizione al decreto di rigetto pronunciato dal giudice delegato al fallimento di (OMISSIS) s.r.l. in sede di verifica, diretta ad ottenere l’ammissione al passivo della complessiva somma di Euro 10.987,18, richiesta a titolo di differenza per TFR per il rapporto di lavoro intercorso dal 2.9.1991 sino al 7.8.2007, negata per la ritenuta prescrizione del credito, che era stato fatto valere solo con lettera a/r del 26.3.2013.

Il Tribunale concordava con il G.D. nel non attribuire effetto interruttivo della prescrizione ai pagamenti parziali intervenuti dal 2007 al luglio 2009, non risultandone la natura di riconoscimento di debito.

Esclusa l’ammissibilita’ della prova testimoniale dedotta in quanto implicante una valutazione sulla natura dei pagamenti, argomentava che “le circostanze relative al contesto dell’avvenuto asserito pagamento di acconti per TFR non assumono un significato univoco nel senso di attribuire all’ultimo del 7/7/2009 natura di acconto e non invece di saldo finale, anche in considerazione del fatto che il rapporto di lavoro era ovviamente terminato e che non risultano dedotte circostanze tali da escludere una diversa definizione transattiva tra le parti”.

2. Per la cassazione del decreto (OMISSIS) ha proposto ricorso L. Fall., ex articolo 99, u.c., affidato a due motivi, illustrati anche con memoria ex articolo 380 bis c.p.c., comma 2, cui il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. non ha opposto attivita’ difensiva.

CONSIDERATO

che:

1. come primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’articoli 2944, 2938, 2945 e 2948 c.c. nonche’ omesso esame di un punto decisivo della controversia e omessa insufficiente e contraddittoria motivazione.

Ribadisce che il pagamento parziale del debito puo’ costituire atto interruttivo della prescrizione e che affinche’ sussista tale riconoscimento e’ sufficiente che esso sia univoco nel senso che promani da atti o fatti incompatibili con la volonta’ di non riconoscere il diritto al pagamento del TFR. Sostiene che nel caso in esame nulla provava che il pagamento effettuato del debitore fosse stato effettuato a titolo di saldo, e che anzi dai vari estratti conto gia’ depositati agli atti del giudizio di merito si evinceva che essi erano stati fatti a titolo di acconto, riportando la dicitura “acconto TFR” e “in conto TFR”, e cio’ anche l’ultimo pagamento del 10/7/2009.

2. Come secondo motivo deduce la violazione falsa applicazione dell’articolo 2726 c.c. e l’omesso esame di un punto decisivo del giudizio. Lamenta che la Sezione fallimentare abbia ingiustamente ritenuto inammissibile la prova per testi diretta a provare la natura di acconti dei pagamenti, trattandosi di circostanza di fatto.

3. Il primo motivo e’ fondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il pagamento parziale del debito puo’ costituire atto interruttivo della prescrizione, dovendo attribuirsi tale effetto a qualsiasi atto che presupponga l’esistenza del debito e che sia incompatibile con la volonta’ di disconoscere la pretesa del creditore (Cass. n. 926 del 03/02/1996).

Si e’ aggiunto che il pagamento parziale, ove accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, puo’ valere come riconoscimento del diritto, e che il riconoscimento idoneo ad interrompere la prescrizione non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioe’ in una dichiarazione di volonta’ consapevolmente diretta all’intento pratico di riconoscere il credito, e puo’ quindi anche essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volonta’ di disconoscere la pretesa del creditore (v. Cass. n. 7820 del 27/03/2017).

4. Nel caso, il Tribunale fallimentare, nello svolgere la valutazione di fatto a lui demandata, non ha fatto corretta applicazione degli esposti principi, la’ dove non ha tenuto conto del fatto che i pagamenti parziali, realizzati per n. 8 volte nell’arco di un biennio, risultavano tutti effettuati con la dizione “acconto” TFR o “in conto” TFR (cosi’ espressamente anche l’ultimo del luglio 2009, v. estratto conto della (OMISSIS) s.p.a. ritrascritto nel ricorso e allegato agli atti), sicche’ occorrevano precise risultanze di segno contrario per smentire detta esplicita precisazione.

5. Segue l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo, in quanto resta nuovamente affidato al giudice di merito l’accertamento della volonta’ negoziale sulla base delle risultanze fattuali ritualmente acquisite o acquisibili.

6. Il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio al Tribunale di Napoli – Sezione fallimentare – in diversa composizione, che dovra’ procedere a nuova valutazione attenendosi ai principi sopra individuati e provvedere anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimita’, al Tribunale di Napoli – Sezione fallimentare – in diversa composizione.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.