il pegno costituito a favore della banca depositaria si configura come pegno irregolare solo quando sia espressamente conferita alla banca la facolta’ di disporre della relativa somma, atteso che l’attribuzione di tale facolta’ non fa venir meno la finalita’ di garanzia del pegno, almeno nella fase della costituzione, verificandosi la funzione solutoria soltanto nella successiva fase di escussione della garanzia, sia pure attraverso un meccanismo semplificato di “autosoddisfazione”, che sottrae il creditore alla necessita’ di procedere in via esecutiva salvo l’obbligo di restituire l’eccedenza, mentre, nel caso in cui difetti il conferimento di tale facolta’, si rientra nella disciplina del pegno regolare, ragion per cui la banca garantita non acquisisce la somma portata dal saldo, ne’ ha l’obbligo di restituire al debitore il tantundem, sicche’, difettando i presupposti per la compensazione dell’esposizione passiva del cliente con una corrispondente obbligazione pecuniaria della banca, l’incameramento della somma conseguente all’escussione del pegno rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 67 L.F. ed e’ assoggettabile a revocatoria fallimentare.

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Corte di Cassazione|Sezione 6 1|Civile|Ordinanza|11 giugno 2019| n. 15621

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27259-2017 proposto da:

(OMISSIS) SCPA, in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS), in persona del Curatori Fallimentare, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2703/2017 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 16/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Taranto, sezione Fallimentare, con sentenza n. 2703/2017, – decidendo, nei giudizi riuniti, sul ricorso, promosso, dinanzi al Tribunale di Taranto, dalla (OMISSIS) in opposizione allo stato passivo del Fallimento della (OMISSIS), in relazione all’esclusione dal passivo di Euro 405.578,48 in privilegio, quale “quota n. 1” di un contratto di mutuo stipulato nel 2006, al netto della compensazione di una somma costituita in pegno, nonche’ sulla domanda, proposta dinanzi allo stesso ufficio giudiziario, dal Fallimento della (OMISSIS), nei confronti della (OMISSIS), al fine di sentire dichiarare illegittimo l’incameramento, operato dalla Banca, di Euro 112.016,00, a titolo di compensazione, nell’ambito di un contratto di pegno “su titoli e valori” (costituito su di un libretto di risparmio e su alcuni titoli finanziari), da qualificarsi regolare, sottoscritto inter partes nel 2016 (a garanzia dell’adempimento di due mutui ipotecari), con condanna della banca alla restituzione del relativo importo, – ha accolto la domanda ordinaria del Fallimento, di condanna della Banca alla restituzione della somma corrispondente alla vendita dei titoli costituiti in pegno, e respinto l’opposizione allo stato passivo della Banca, sulla base del rilievo che il pegno costituito a garanzia del mutuo fosse regolare, e non irregolare, come sostenuto dalla banca, con conseguente illegittimita’ della compensazione da parte della banca dei crediti, quale causa parzialmente estintiva della pretesa creditoria, e necessita’ per il creditore pignoratizio di partecipare al riparto dell’attivo fallimentare secondo la regola della par condicio creditorum.

Avverso la suddetta sentenza la (OMISSIS) S.C.p.A. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del fallimento (OMISSIS) (che resiste con controricorso).

La ricorrente ha depositato memoria.

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’articolo 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta:

1) con il primo motivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 295 e 274 c.p.c. e degli articoli 95, 98, 99 L.F. per aver il Tribunale illegittimamente riunito i due giudizi, l’uno a cognizione piena davanti al giudice ordinario, l’altro, sottoposto a rito speciale, dinanzi al giudice fallimentare;

2) con il secondo motivo, sia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3., la violazione o falsa applicazione degli articoli 1362, 1367, 1834, 1835 e 1851 c.c., contestando la valutazione sulla natura di pegno regolare del contratto stipulato in data 20.12.2016, sia l’omesso esame, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, rappresentato dall’oggetto del contratto (deposito bancario di denaro), avendo il Tribunale tenuto conto solo del testo contrattuale;

3) con il terzo motivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, sia l’omessa pronuncia, ovvero la motivazione apparente circa la domanda di ammissione al passivo sia la violazione o falsa applicazione degli articoli 67, 70, 98 e 99 L.F. e dell’articolo 2909 c.c. e degli articoli 111 Cost. e dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, per non aver il giudice dell’opposizione statuito sulla domanda presentata con il giudizio d’impugnazione.

2. Il primo motivo e’ inammissibile.

Invero, in tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione fondandosi su valutazioni di mera opportunita’, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice, e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimita’ (Cass. S.U. 2245/2015; Cass. 1053/2016; Cass. 802/2018).

Peraltro il motivo e’ anche infondato.

Invero, questa Corte ha chiarito che “qualora davanti al medesimo ufficio giudiziario pendano piu’ cause connesse per pregiudizialita’, il giudice della causa pregiudicata non puo’ sospenderla ex articolo 295 c.p.c., ma deve rimetterla al presidente del tribunale ai sensi dell’articolo 274 c.p.c., perche’ questi valuti l’opportunita’ di assegnarla al giudice della causa pregiudicante, a nulla rilevando che i due giudizi siano soggetti a riti diversi, soccorrendo, in tal caso, la regola dettata dall’articolo 40 c.p.c..” (Cass. 12436/2017; Cass. 31801/2018; Cass. 12741/2012).

Il Tribunale, nel disporre attraverso decreto presidenziale la trattazione unitaria del giudizio, previamente instaurato dalla Curatela del Fallimento della (OMISSIS), di accertamento dell’inefficacia relativa, in pregiudizio al Fallimento, dell’incameramento operato dalla banca del denaro e dei titoli costituenti il pegno, con conseguente indebita compensazione e condanna alla restituzione al Fallimento della relativa somma, e del giudizio di opposizione allo stato passivo, proposto dalla Banca, ex articoli 98 e 99 L. Fall, ha correttamente aderito a quello che e’ l’orientamento attuale di questa Suprema Corte sul tema.

Difatti, questa Corte, con la sentenza n. 1399/2016, ha affermato il principio di diritto secondo cui, nel caso di concorso di procedimento di opposizione allo stato passivo e di procedimento ordinario per la richiesta di una somma oggetto di contestazione, ove vi fosse pregiudizialita’, la via da seguire e’ quella della rimessione della pratica nelle mani del capo dell’ufficio giudiziario per la riunione dei giudizi.

Cosi’, infatti, si esprime questa Corte:

“Qualora, nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto proponga domanda riconvenzionale diretta all’accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento, derivante dal medesimo rapporto – ovvero quando, in un processo promosso da soggetto in bonis per ottenere il pagamento di un proprio credito, il convenuto si costituisca e proponga domanda riconvenzionale per il pagamento di un credito nascente dal medesimo rapporto contrattuale e, a seguito di suo fallimento, il curatore si costituisca per coltivare la riconvenzionale stessa -, la suddetta domanda del creditore “in bonis”, per la quale opera il rito speciale ed esclusivo dell’accertamento del passivo ai sensi degli articoli 93 e ss. L. Fall., deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile nel giudizio di cognizione ordinaria, e va eventualmente proposta con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore, mentre la domanda proposta dalla curatela resta davanti al giudice per essa competente, che pronuncera’ al riguardo nelle forme della cognizione ordinaria.

Se dopo l’esaurimento della fase sommaria della verifica, sia proposto dal creditore giudizio di opposizione allo stato passivo o per dichiarazione tardiva di credito ed anche la causa promossa dal curatore penda davanti allo stesso ufficio giudiziario, e’ possibile una trattazione unitaria delle due cause nel quadro dell’articolo 274 c.p.c., ove ne ricorrano gli estremi; possibilita’ che sussiste anche quando le due cause siano pendenti davanti ad uffici giudiziari diversi, potendo trovare applicazione i criteri generali in tema di connessione se non si siano verificate preclusioni e sempre che il giudice davanti al quale il curatore ha proposto la sua domanda non sia investito della competenza per ragioni di competenza inderogabile, dovendo la “translatio” comunque aver luogo nella sede fallimentare.

Qualora non si possa giungere a questo risultato, va verificata la sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’articolo 295 c.p.c., fermo restando che la sospensione deve riguardare la causa promossa in sede ordinario”.

Del resto, non viene neppure dedotto un serio pregiudizio al diritto di difesa che la parte avrebbe subito per effetto della riunione dei procedimenti.

3. La seconda censura e’ inammissibile.

La ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione di numerosi articoli di legge senza mai, pero’, seriamente e analiticamente esporre in quale modo il giudice dell’opposizione abbia violato o applicato falsamente gli articoli in discussione. Il motivo e’ quindi generico.

In sostanza, a fronte di un’interpretazione operata dal Tribunale sulla base del testo contrattuale, la ricorrente, senza trascrivere le clausole contrattuali da cui desumere la diversa natura del pegno (irregolare), deduce che, quando si costituisce in pegno un libretto di deposito bancario a garanzia della Banca, il pegno e’ normalmente irregolare.

Ma questa Corte (Cass. 18597/2011) ha precisato che “qualora il cliente della banca, a garanzia del proprio adempimento, vincoli un titolo di credito o un documento di legittimazione individuati, anche al portatore, e non conferisca alla banca il potere di disporre del relativo diritto, si esula dall’ipotesi del pegno irregolare e si rientra nella disciplina del pegno regolare (articoli 1997 e 2787 c.c.), in base alla quale la banca non acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, con l’obbligo di riversare il relativo ammontare, ma e’ tenuta a restituire il titolo e il documento”, cosicche’ “in tale ipotesi, il creditore assistito da pegno regolare e’ tenuto a insinuarsi nel passivo fallimentare, ai sensi dell’articolo 53 L. Fall., per il soddisfacimento del proprio credito, dovendosi escludere la compensazione, che opera invece nel pegno irregolare come modalita’ tipica di esercizio della prelazione. Pertanto, nell’ipotesi di soddisfacimento della banca mediante incameramento della somma portata dal libretto offerto in pegno regolare, sussistono i presupposti per l’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare ex articolo 67 L. Fall..”.

Dunque, il pegno costituito a favore della banca depositaria si configura come pegno irregolare solo quando sia espressamente conferita alla banca la facolta’ di disporre della relativa somma, atteso che l’attribuzione di tale facolta’ non fa venir meno la finalita’ di garanzia del pegno, almeno nella fase della costituzione, verificandosi la funzione solutoria soltanto nella successiva fase di escussione della garanzia, sia pure attraverso un meccanismo semplificato di “autosoddisfazione”, che sottrae il creditore alla necessita’ di procedere in via esecutiva salvo l’obbligo di restituire l’eccedenza (Cass. 3794/2008, in relazione ad un pegno di un libretto di deposito bancario al portatore), mentre, nel caso in cui difetti il conferimento di tale facolta’, si rientra nella disciplina del pegno regolare, ragion per cui la banca garantita non acquisisce la somma portata dal saldo, ne’ ha l’obbligo di restituire al debitore il tantundem, sicche’, difettando i presupposti per la compensazione dell’esposizione passiva del cliente con una corrispondente obbligazione pecuniaria della banca, l’incameramento della somma conseguente all’escussione del pegno rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 67 L.F. ed e’ assoggettabile a revocatoria fallimentare. (Cass.16618/2016, in relazione ad un pegno di saldo di conto corrente bancario).

Ora, la ricorrente non spiega per quali ragioni l’interpretazione operata dal Tribunale non sia conforme a diritto.

Quanto dedotto dalla ricorrente non configura violazioni di diritto sostanziale presenti nella decisione impugnata, cosicche’ il riferimento alle norme civili e processuali risulta palesemente inconferente, giacche’ quel che viene in discussione e’ unicamente il modo in cui il giudice di merito, cui competeva farlo, ha valutato le risultanze documentali acquisite agli atti. Neppure sotto il profilo di un eventuale vizio di motivazione l’impugnata sentenza appare peraltro censurabile, tenuto conto della nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.

Si e’ trattato, dunque, di una valutazione di merito, come tale di stretta competenza del tribunale, che il riferimento alla documentazione prodotta rende adeguatamente motivata.

4. Il terzo motivo e’ infondato, in quanto, contrariamente a cio’ che viene opinato dal ricorrente, il giudice del gravame ha puntualmente statuito sulla controversia relativa all’opposizione allo stato passivo, rigettando la stessa e per l’effetto, confermando quanto sancito dal giudice delegato. La sentenza d’appello cosi’ recita: “Alle argomentazioni suesposte consegue il rigetto della opposizione allo stato passivo formulata dalla (OMISSIS) e l’accoglimento della domanda di pagamento spiegata dalla curatela del Fallimento della (OMISSIS) s.a.s.”.

Assume la ricorrente che, una volta ritenuto che non potesse essere ammesso il credito della banca per la minore somma indicata nell’istanza di ammissione al passivo, avrebbe dovuto essere ammesso al passivo fallimentare l’intero credito.

Ma cosi’ la ricorrente dimostra di non cogliere la ratio decidendi e la censura risulta sotto tale profilo inammissibile: e’ stato, infatti, ritenuto del tutto legittimo il provvedimento del giudice delegato di non ammettere il credito della (OMISSIS), per Euro 405.578,48, al netto dell’incameramento delle somme oggetto di pegno (per Euro 112.000,00), dal momento che l’ammissione di tale credito avrebbe dato luogo ad un giudicato endofallimentare sulla legittimita’ della compensazione operata dalla banca, rendendo inammissibile la domanda di restituzione delle somme incamerate, avviata dalla Curatela del Fallimento. Invero, questa Corte (Cass. S.U. 16508/2010) ha chiarito che

“quando il creditore richiede l’ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, l’esame del giudice delegato investe il titolo posto a fondamento della pretesa, la sua validita’, la sua efficacia e la sua consistenza.

Ne consegue che il provvedimento di ammissione del credito residuo nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa, riconoscimento che determina una preclusione endofallimentare, che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare, sotto i sopra indicati profili dell’esistenza, validita’, efficacia, consistenza, il titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione” (conf. Cass. 22044/2016; Cass. 24164/2017).

Ora, la banca avrebbe dovuto dimostrare di avere comunque proposto, in via alternativa o subordinata, dinanzi al giudice delegato, l’ammissione dell’intero credito, senza alcuna compensazione (Euro 405.578,48 + Euro 112.000,00).

5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 6.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.