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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2503
il patto che preveda la facolta’ del creditore pignoratizio di provvedere autonomamente alla riscossione dei titoli concessi in pegno alla scadenza e di impiegare gli importi riscossi nell’acquisto di altrettanti titoli della stessa natura, e cosi’ di seguito a ogni successiva scadenza dei titoli provenienti dal rinnovo o dai rinnovi, con l’avvertenza che gli importi riscossi e i titoli con essi acquistati restino soggetti all’originario vincolo di pegno, e’ incompatibile con il pegno irregolare, in quanto la riscossione dei titoli alla scadenza (e non la vendita degli stessi in qualsiasi momento) e l’acquisto di titoli della stessa natura rendono evidente la mera surrogazione dell’oggetto di un pegno regolare e non l’attribuzione alla banca della facolta’ di disporre dei titoli.
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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2503
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22033/2012 proposto da:
Fallimento (OMISSIS) s.r.l., in persona del Cursore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di FERMO, depositato il 06/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/07/2017 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA (est.).
FATTO E DIRITTO
1.- Il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. ricorre per cassazione nei confronti di (OMISSIS) s.p.a., svolgendo tre motivi avverso il decreto emesso dal Tribunale di Fermo in data 6 giugno 2012, cron. 823/2012.
Con tale provvedimento, il Tribunale ha accolto il reclamo proposto da (OMISSIS) L. Fall., ex articolo 26, contro la decisione del giudice delegato di rigettare l’istanza a suo tempo presentata per ottenere lo “svincolo” di due pegni su titoli, posti a garanzia di un credito da leasing immobiliare dalla Societa’ finanziaria vantato nei confronti della fallita societa’ a responsabilita’ limitata.
Nei confronti dei ricorso resiste (OMISSIS), che ha depositato apposito controricorso.
2.- I motivi di ricorso, che sono stati presentati, evocano i vizi qui di seguito richiamati.
Il primo motivo assume, in specie, “nullita’ del decreto per violazione e falsa applicazione dell’articolo 101 c.p.c., in relazione al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 26 e succ. modifiche”.
Il secondo motivo rileva, inoltre, “violazione e falsa applicazione degli articoli 52 e 96 r.d. 26 r.d. 16/03/1942, n. 267 e succ. modifiche ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia”.
Il terzo motivo afferma ancora “violazione e falsa applicazione degli articoli 52 e 53 r.d. 26 r.d. 16/03/1942, n. 267 e succ. modifiche, e degli articoli 1362, 1370 e 1851 c.c.”.
3.- Il primo motivo assume, in particolare, la violazione del principio del contraddittorio ex articolo 101 c.p.c.. In proposito, esso rileva che – nell’udienza di prima comparizione svoltasi avanti al Tribunale di Fermo – il giudice concesse solo alla parte reclamante “termine per ulteriormente dedurre”, senza estendere il corrispondente potere alla difesa del Fallimento.
Il motivo non risulta fondato.
Il verbale di udienza, che si trova trascritto nel testo del ricorso, riporta che – a fronte della richieste di termine formulata dalla Societa’ finanziaria – il Fallimento si limito’ a opporsi, rilevando di essersi “costituito in termini”, senz’altro aggiungere.
La fattispecie concreta non viene dunque a rappresentare un caso di reiezione ingiustificata – e percio’ di violazione del principio del contraddittorio – di una richiesta di parte. Raffigura piuttosto l’ipotesi in cui la concessione di un termine per controdedurre non fu proprio richiesta, ne’ sollecitata.
4.- Il secondo e il terzo motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in ragione della prossimita’ sostanziale che risulta accostare gli stessi.
Al riguardo il Fallimento svolge in via segnata, quanto pure parallela, i rilievi che seguono.
(OMISSIS) ha chiesto di essere ammessa al passivo in via chirografaria e in tali termini la Societa’ e’ risultata ammessa (senza del resto proporre – puntualizza il ricorso – impugnazioni di sorta). La stessa (OMISSIS) ha pure presentato un’istanza che in modo espresso si richiama a un pegno su titoli a garanzia di tali crediti, di questi beni chiedendo lo “svincolo” si’ da poterli vendere. Il decreto che accoglie tale istanza – assume il secondo motivo – si mostra in violazione del principio fermato dalla L. Fall., articolo 52.
Il terzo motivo assume, dal canto suo, che l’istanza concretamente presentata da (OMISSIS) risulta specificamente intesa alla fattispecie dei pegno irregolare. Per rilevare che, in realta’, il pegno di titoli – che concretamente e’ stato costituito tra le parti – e’ un semplice pegno regolare. E concludere che il decreto del Tribunale ha finito per violare la norma dell’articolo 1851 c.c.: il pegno irregolare suppone che al creditore venga concessa la facolta’ di disporre dei titoli, cosa che il contratto costitutivo del pegno, che e’ intervenuto tra le parti, non viene a prevedere.
5.- Il secondo e il terzo motivo di ricorso risultano fondati, secondo i termini che qui in appresso vengono enunciati.
Va prima di tutto rilevato, in proposito, come un’insinuazione al passivo al chirografo non possa risultare idonea a sorreggere un’istanza di “svincolo” dei beni, che vengano assunti come posti a sicurezza e garanzia del relativo credito. Lo vieta testualmente il disposto della L. Fall., articolo 53, comma 1. Lo vieta, altresi’, il principio di base, che si trova espresso dalla L. Fall., articolo 52, per cui l’arco intero del credito di cui si chiede soddisfazione nel concorso accessori e garanzie compresi – deve venire comunque sottoposto all’accertamento predisposto dalle “norme stabilite dal capo 5” della legge fallimentare.
E’ da escludere, d’altra parte, che il pegno su titoli, di cui alla fattispecie concreta, sia qualificabile come pegno irregolare ai sensi della norma definitoria dell’articolo 1851 c.c..
Secondo il decreto impugnato sarebbe sufficiente, al riguardo, la mera previsione convenzionale della “facolta’ di disporre” dei titoli “mediante riscossione o reimpiego in acquisto di altri titoli”. Ma una simile clausola (nel suo testo preciso, riportato a p. 3 del ricorso, congegnata nel senso che il creditore “e’ autorizzato a curare l’eventuale riscossione dei titoli che andranno a scadere e l’eventuale reimpiego degli importi riscossi nell’acquisto di altri titoli”) non ha nulla a che vedere con la “facolta’ di disporre” di cui all’articolo 1851 c.c., in cui il potere dispositivo del creditore – che e’ garantito dall’acquisizione del diritto di proprieta’ – non risulta condizionata ne’ da “scadenze” dei titoli, ne’ da loro “riscossioni”, ne’ da eventuali “reimpieghi” o comunque “sostituzione”.
In realta’, la clausola, espressa dalle condizioni generali nel concreto utilizzate per la costituzione del pegno, si raffigura come semplice adattamento convenzionale di un principio generale del sistema, che ha trovato una sua peculiare espressione nel contesto della norma dell’articolo 2803 c.c..
A conferma della prospettiva qui delineata, si veda gia’, sostanzialmente, la pronuncia di Cass., 17 febbraio 2014, n. 3674: “il patto che preveda la facolta’ del creditore pignoratizio di provvedere autonomamente alla riscossione dei titoli concessi in pegno alla scadenza e di impiegare gli importi riscossi nell’acquisto di altrettanti titoli della stessa natura, e cosi’ di seguito a ogni successiva scadenza dei titoli provenienti dal rinnovo o dai rinnovi, con l’avvertenza che gli importi riscossi e i titoli con essi acquistati restino soggetti all’originario vincolo di pegno, e’ incompatibile con il pegno irregolare, in quanto la riscossione dei titoli alla scadenza (e non la vendita degli stessi in qualsiasi momento) e l’acquisto di titoli della stessa natura rendono evidente la mera surrogazione dell’oggetto di un pegno regolare e non l’attribuzione alla banca della facolta’ di disporre dei titoli”.
6. In conclusione, sono da accogliere il secondo e il terzo motivo di ricorso, respinto il primo. Di conseguenza, il decreto va cassato in relazione agli indicati motivi e la controversia rinviata al Tribunale di Fermo che, in diversa composizione, procedera’ a un nuovo esame alla luce del principio sopra esposto e decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia al Tribunale di Fermo che, in diversa composizione, procedera’ a un nuovo esame alla luce del principio sopra esposto e decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.