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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 16 maggio 2018, n. 11965
Va ricordato che, secondo l’orientamento costante di questa Corte, la consegna, idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo, non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro, essendo sufficiente il conseguimento della sua disponibilita’ giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall’integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo.
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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 16 maggio 2018, n. 11965
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 936/2013 proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., nella qualita’ di mandataria con rappresentanza della (OMISSIS) s.r.l. (cessionaria di crediti ceduti pro soluto da (OMISSIS) s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS), Fallimento (OMISSIS) in proprio;
– intimati –
avverso il decreto del TRIBUNALE di FERRARA, depositata il 06/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2018 dal cons. NAZZICONE LOREDANA;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale SOLDI ANNA MARIA che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 7 dicembre 2012, il Tribunale di Ferrara ha respinto l’opposizione al passivo del fallimento della (OMISSIS) s.a.s. e (OMISSIS), proposta dalla (OMISSIS) s.p.a., volta all’ammissione del credito relativo a contratto di mutuo fondiario.
Del decreto il ricorso chiede la cassazione, sulla base di due motivi.
Non svolge difese l’intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Con il primo motivo, si censura la violazione degli articolo 1813 c.c., e Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 38, oltre al vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, perche’ la consegna del bene si opera, nel mutuo, anche mediante la disponibilita’ giuridica della somma, e nella specie l’erogazione effettiva e’ dimostrata dalla quietanza del beneficiario, inserita nell’ambito del contratto di finanziamento redatto per atto pubblico il 18 giugno 2003, il quale indica la somma, le modalita’, le scadenze, gli obblighi di rimborso della sorte capitale e degli interessi, nonche’ dal piano di ammortamento.
Con il secondo motivo, si deduce la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa le prove documentali offerte, avendo la creditrice prodotto il contratto di mutuo fondiario, con l’allegato piano di ammortamento, anteriore al fallimento, la lettera di recesso e l’avvenuto rimborso delle prime 79 rate di mutuo, conformemente al piano di ammortamento stesso, elementi che, nel loro insieme, avrebbero dovuto reputarsi sufficienti a provare il credito vantato.
– Il primo motivo e’ fondato.
Va ricordato che, secondo l’orientamento costante di questa Corte, la consegna, idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo, non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro, essendo sufficiente il conseguimento della sua disponibilita’ giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall’integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo (Cass. 27 agosto 2015, n. 17194; e cfr. Cass. 6 giugno 2017, n. 25632).
Il punto e’, pero’, il valore da attribuire alla quietanza contenuta nel contratto di mutuo fondiario, in particolare secondo la sua formulazione, nel caso di specie.
Invero, si afferma il principio che la quietanza ha natura di confessione stragiudiziale, secondo la previsione dell’articolo 2735 c.c., solo nella controversia di cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti rispettivamente autore e destinatario di quella dichiarazione di scienza: dunque, non nei confronti del curatore del fallimento, potendo in tal caso essa, pur priva degli effetti propri della confessione, assumere il valore di documento probatorio dell’avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo (Cass. 19 ottobre 2017, n. 24690, ed altre ivi citate).
Nel caso di specie, il tribunale non ha negato che sia stato stipulato il contratto di mutuo ed il relativo atto di erogazione e quietanza, ma ha ritenuto insufficiente la dichiarazione della parte mutuataria di avere ricevuto la somma mutuata, secondo cui “la parte mutuataria dichiara di avere qui ricevuto dalla Banca la suddetta somma”, omettendo di porre in correlazione tutti gli elementi in atti, quali la dizione specifica della quietanza (“qui ricevuto”) e gli altri documenti prodotti, anche ai fini della prova presuntiva dell’avvenuta erogazione della somma e del conseguente obbligo restitutorio.
In tal modo, il decreto impugnato non ha fatto corretta applicazione delle norme che regolano la materia. Invero, occorre evidenziare come, in materia di prova presuntiva, compete alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione nomofilattica, il controllo che i principi contenuti nell’articolo 2729 c.c., siano applicati alla fattispecie concreta al fine della ascrivibilita’ di questa a quella astratta; onde, se e’ vero che e’ devoluta al giudice del merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili per valorizzare gli elementi di fatto, quale fonte di presunzione, tuttavia tale giudizio non si sottrae al controllo in sede di legittimita’, se risulti che, violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice si sia limitato a negare valore indiziario a singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne l’effettiva rilevanza in una valutazione di sintesi (e multis, Cass. 5 maggio 2017, n. 10973; Cass. 2 marzo 2017, n. 5374; Cass. 26 giugno 2008, n. 17535; Cass. 13 ottobre 2005, n. 19894).
Dunque, il giudice e’ tenuto ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi; ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimita’ la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento.
– Il secondo motivo resta assorbito.
– Il decreto impugnato va dunque cassato, con rinvio della causa al giudice del merito perche’, in diversa composizione, provveda all’applicazione del principio enunciato; al medesimo si demanda pure la liquidazione delle spese di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimita’, innanzi al Tribunale di Ferrara, in diversa composizione.