il creditore di un professionista puo’ pignorare i compensi a questi dovuti dai suoi clienti nelle forme del pignoramento presso terzi, a nulla rilevando che quel professionista abbia delegato altri all’incasso, oppure si sia obbligato, nei confronti dell’associazione professionale cui appartiene, a riversare in un fondo comune i proventi della propria attivita’ professionale.

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Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|12 gennaio 2023| n. 756

Data udienza 19 dicembre 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina – Presidente

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere

Dott. Spa ZIANI Paolo Consiglie –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25497/20 proposto da:

-) (OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) in virtu’ di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato (OMISSIS) in virtu’ di procura speciale apposta in calce al controricorso;

– controricorrente –

-) (OMISSIS) – Dottori Commercialisti”, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall’avvocato (OMISSIS) in virtu’ di procura in calce al ricorso, e dall’avvocato (OMISSIS) in virtu’ di procura speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;

– controricorrente –

nonche’

-) (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall’avvocato (OMISSIS) in virtu’ di procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

-) (OMISSIS).a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) in virtu’ di procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonche’

-) (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 27 gennaio 2020 n. 259;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 2022 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti;

FATTI DI CAUSA

1. La societa’ (OMISSIS) s.p.a. (d’ora innanzi, “la (OMISSIS)”), creditrice di (OMISSIS) e munita di titolo esecutivo, nel 2012 inizio’ l’esecuzione forzata nelle forme del pignoramento presso terzi.

A tal fine pignoro’ i crediti vantati da (OMISSIS), a titolo di compenso per l’attivita’ di membro del collegio sindacale, nei confronti di quattro societa’ commerciali, e cioe’:

1) (OMISSIS);

2) (OMISSIS) (postea, ” (OMISSIS)”);

3) (OMISSIS);

4) (OMISSIS)(dichiarata fallita nelle more del giudizio; la domanda contro la (OMISSIS) e’ stata coltivata nei confronti dei soci (OMISSIS) e (OMISSIS)).

2. Mentre la (OMISSIS) non rese alcuna dichiarazione di quantita’, le altre tre societa’ sopra elencate dichiararono che (OMISSIS), pur essendo loro sindaco, non vantava crediti verso di esse, perche’ tutti i rapporti contrattuali erano da loro intrattenuti con lo ” (OMISSIS) Dottori Commercialisti” (d’ora innanzi, “la (OMISSIS)”), di cui (OMISSIS) era socio.

3. La (OMISSIS) contesto’ tali dichiarazioni e introdusse il giudizio ex articolo 548 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendo accertarsi che le societa’ suddette erano debitrici di (OMISSIS).

Si costituirono solo le societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo il rigetto della domanda.

4. Con sentenza 23.3.2018 n. 3598 il Tribunale di Milano dichiaro’ che (OMISSIS) non era creditore delle quattro societa’ pignorate. Il Tribunale motivo’ la propria decisione in base ai seguenti rilievi:

-) l’associazione professionale ” (OMISSIS) era stata costituita l’11.11.2011 (rectius, 16.11.2011);

-) il pignoramento era avvenuto 100 giorni dopo, e cioe’ il 21.2.2012;

-) una delibera dell’Associazione professionale del 26.6.2013 aveva stabilito che (OMISSIS) “e’ nominato sindaco effettivo della societa’ quale componente dell’associazione professionale, alla quale dunque spetta la remunerazione per la carica”.

La sentenza fu appellata dal soccombente.

5. Con sentenza 27.1.2020 n. 259 la Corte d’appello di Milano rigetto’ il gravame.

La Corte d’appello ha cosi’ motivato la propria decisione:

-) lo statuto dell’Associazione Professionale di cui era socio (OMISSIS) prevedeva che tutti gli associati si obbligavano a svolgere la propria attivita’ a favore dell’associazione in modo esclusivo (articolo 6); e che gli associati partecipavano agli utili in misura proporzionale “alla redditivita’ effettiva” di ciascuno, da ripartirsi annualmente con delibera assembleare;

-) nell’atto di nomina di (OMISSIS) a sindaco della societa’ (OMISSIS) era precisato che alla Associazione professionale “spetta(va) la remunerazione per la carica”.

-) dunque la sola Associazione professionale aveva “la facolta’ di riscossione dei crediti oggetto del pignoramento”;

-) ergo, le societa’ pignorate erano debitrici dell’Associazione professionale, non di (OMISSIS).

6. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione dalla (OMISSIS) con ricorso fondato su due motivi.

Resistono con controricorso (OMISSIS), la (OMISSIS), la (OMISSIS) e la (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la (OMISSIS) lamenta la violazione degli articoli 36, 2222, 2229, 2232 e 2397 c.c..

L’illustrazione della censura e’ cosi’ riassumibile:

-) i terzi pignorati avevano conferito l’incarico di sindaco a (OMISSIS), non all’Associazione professionale di cui faceva parte; ne’ del resto cio’ sarebbe stato possibile, perche’ l’incarico di sindaco puo’ essere conferito solo a una persona fisica, ex articolo 2397 c.c.;

-) cio’ vuol dire che creditore del diritto al compenso resta il sindaco, e se il sindaco aderisce ad una Associazione professionale, il suo credito non si trasferisce automaticamente all’Associazione, ma potrebbe trasferirsi solo per effetto di un atto volontario in tal senso, nella specie mancante; -) se poi alla Associazione venga attribuita la facolta’ di esigere i crediti spettanti ai propri associati, tale facolta’ concorre con quella del titolare effettivo, e non priva quest’ultimo del proprio diritto di credito.

1.1. Il motivo e’ fondato.

Il sindaco di una societa’ per azioni puo’ essere solo una persona fisica. La persona fisica che svolge l’attivita’ di sindaco adempie una prestazione professionale: prestazione che dunque deve essere eseguita personalmente (articolo 2232 c.c.).

La societa’ che conferisce l’incarico di sindaco ad un professionista e’ dunque debitrice di quest’ultimo.

Di questo credito e’ consentito, come per qualsiasi altro credito, trasferire la legittimazione all’esercizio (ad es., per mandato), la legittimazione all’incasso (ad es., per indicazione di pagamento) o la titolarita’ (ad es., per cessione).

Tuttavia il trasferimento della legittimazione all’esercizio od all’incasso non e’ opponibile al creditor creditoris.

Il creditore resta tale, e puo’ pignorare i crediti del proprio debitore verso i terzi, a nulla rilevando che quest’ultimo abbia conferito mandato a chicchessia per l’incasso di quei crediti.

Quanto al trasferimento del credito per cessione, esso ovviamente presuppone un atto formale in tal senso.

1.2. Alla luce di tali principi, non puo’ condividersi la soluzione adottata dalla sentenza impugnata.

Per quanto detto, creditore del diritto al compenso poteva essere soltanto (OMISSIS), trattandosi di credito scaturente da una prestazione d’opera professionale.

Che tale credito fosse stato ceduto alla (OMISSIS), la Corte d’appello non lo ha accertato, ne’ del resto alcuna delle parti aveva mai allegato l’esistenza d’una cessione.

1.3. La circostanza, poi, che (OMISSIS) avesse per statuto sociale assunto l’obbligo di versare i compensi all’Associazione di cui era membro costituiva un obbligo interno vincolante i soli membri dell’associazione, come tale inopponibile ai creditori del singolo associato, per l’ovvio divieto di stipulare contratti de iure tertii. Ed infatti chi promette di versare al promissario quanto dovuto al promittente da un proprio debitore non rende il promissario creditore di quest’ultimo.

1.4. Allo stesso modo, anche il patto tra la societa’ debitrice e la (OMISSIS) costituiva, rispetto alla banca creditrice, una res inter alios acta, come tale a lei inopponibile. Che si voglia qualificare quell’accordo come indicazione di pagamento (articolo 1188 c.c.) o come delegatio solvendi, quel che e’ certo e’ che ne’ l’una, ne’ l’altra di tali figure giuridiche fa venir meno la qualita’ di creditore in capo a chi compie l’indicazione o la delegatio.

1.5. Da quanto esposto consegue che la sentenza impugnata e’ effettivamente infirmata dagli errori di diritto segnalati dalla societa’ ricorrente.

In particolare:

-) fu errore di diritto ritenere che l’obbligo dell’associato di trasferire

all’associazione i propri proventi producesse i medesimi effetti della cessione del credito;

-) fu errore il ritenere che una indicazione di pagamento privi il creditore della titolarita’ del credito.

1.6. Resta solo da aggiungere come non appaiono pertinenti rispetto al caso di specie i tre precedenti di questa Corte, richiamati dalla Corte d’appello a fondamento della propria decisione (e cioe’ Cass. 17718/19, Cass. 15417/16 e Cass. 4268/16; cfr. p. 16 della sentenza impugnata).

Infatti la decisione pronunciata da Cass. 17718/19 stabili’ che lo statuto di una associazione professionale puo’ attribuire all’associazione stessa “la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarita’ di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati (…). Ne consegue che, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato – cui la legge attribuisce la capacita’ di porsi come autonomo centro d’imputazione di rapporti giuridici – rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l’incarico”.

Quella decisione, pertanto, si limito’ ad affermare che la legittimazione dell’associazione ad esigere i crediti dell’associato verso terzo spetta se essa “stipula il contratto e ne delega l’esecuzione” all’associato, e sempre che il giudice di merito “accerti tale circostanza”.

Ma nel caso di specie tale circostanza di fatto (avere, cioe’, la (OMISSIS) stipulato direttamente i contratti di prestazione d’opera professionale con le quattro societa’ commerciali indicate sopra, e averne delegato l’esecuzione a (OMISSIS)) non solo non e’ stata accertata, ma nemmeno poteva giuridicamente avvenire, in quanto come gia’ detto l’incarico di sindaco puo’ essere assunto solo da una persona fisica.

Anche le decisioni pronunciate da Cass. 15417/16 e Cass. 4268/16 hanno affermato principi identici, e come tali anch’essi non pertinenti rispetto al caso di specie.

2. Il secondo motivo.

Col secondo motivo la ricorrente sostiene che la Corte d’appello ha male interpretato lo statuto della associazione professionale, la’ dove ha ritenuto che in forza di esso i crediti di (OMISSIS) per l’attivita’ professionale svolta personalmente “sarebbero stati da imputarsi direttamente in capo all’associazione”.

Deduce che tale interpretazione ha violato l’articolo 1362 c.c..

2.1. Il motivo e’ fondato.

La Corte d’appello ha preso in esame tre articoli dello statuto della (OMISSIS): -) l’articolo 6, che obbligava gli associati a prestare la propria opera “a favore dell’associazione in modo pieno ed esclusivo”;

-) gli articoli 13 e 14, che attribuivano agli associati il diritto di partecipare agli utili “in proporzione alla redditivita’ effettiva di ognuno di loro”.

Ne ha tratto la conclusione che per effetto di tali clausole i compensi dovuti a (OMISSIS) dalle societa’ che l’avevano nominato sindaco “sarebbero stati da imputarsi direttamente in capo all’associazione”.

2.2. Ma tale conclusione era in chiaro contrasto con la lettera dello statuto. La prima delle clausole sopra trascritte, infatti, non si occupa di titolarita’ del credito, ma costituisce un patto di esclusiva.

Anche la seconda delle suddette clausole nulla dice sulla titolarita’ dei crediti: stabilisce solo come, quando ed in che misura gli utili sarebbero stati ripartiti tra gli associati.

La Corte d’appello dunque ha effettivamente violato l’articolo 1362 c.c., ravvisando nelle suddette clausole previsioni in esse mancanti.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, affinche’ torni ad esaminare il gravame proposto dalla BPL applicando i seguenti principi di diritto:

“e’ solo la cessione del credito, e non la mera delega all’incasso, che priva il creditore di tale sua qualita’.

Pertanto il creditore di un professionista puo’ pignorare i compensi a questi dovuti dai suoi clienti nelle forme del pignoramento presso terzi, a nulla rilevando che quel professionista abbia delegato altri all’incasso, oppure si sia obbligato, nei confronti dell’associazione professionale cui appartiene, a riversare in un fondo comune i proventi della propria attivita’ professionale”.

3. Le spese del presente giudizio di legittimita’ saranno liquidate dal giudice del rinvio.

Per questi motivi

la Corte di cassazione:

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.