Per la configurabilita’ del possesso “ad usucapionem”, e’ necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualita’ e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto.
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 4 luglio 2018, n. 17478
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8858-2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), quest’ultimi due aventi causa di (OMISSIS), e tutti nella qualita’ di eredi di (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 26/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 15/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/2018 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE IGNAZIO che ha concluso per l’inammissibilita’ o per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con citazione 15.5.1996 (OMISSIS) e Francesca convenivano davanti al Pretore di Messina (OMISSIS) chiedendo fosse dichiarato il loro acquisto per usucapione di un terreno in (OMISSIS).
Il convenuto contestava la domanda deducendo che le attrici avevano solo esercitato una servitu’ di passaggio su una striscia di terreno e che erano state autorizzate nel 1986 a pulire tale tratto per consentire il passaggio di una trivella e, nel corso del giudizio, proponeva domanda di reintegra per il deposito su detta striscia di materiale ferroso con apposizione di un cancello.
Le attrici venivano inibite dall’esercizio di attivita’ diverse dal passaggio pedonale, un loro ricorso ex articolo 700 c.p.c. per transitare con mezzi meccanici veniva rigettato e, con successiva sentenza, il Tribunale rigettava la loro domanda di usucapione e confermava il provvedimento possessorio.
La Corte di appello di Messina, con sentenza 3.1.2013, decidendo sull’appello di (OMISSIS), quale erede delle (OMISSIS), e con l’intervento di (OMISSIS), in proprio e quale erede di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rigettava il gravame, richiamando la ctu disposta in appello che tuttavia aveva esulato dal mandato per cui la sua valenza rimaneva quella di fornire indicazioni sulla natura e la destinazione del terreno mentre le doglianze rimanevano circoscritte al contestato rigetto della domanda di usucapione.
Il tribunale aveva correttamente applicato la regola sull’onere probatorio e l’espletata prova testimoniale aveva acclarato solo il passaggio delle (OMISSIS).
Ricorrono i (OMISSIS) nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), e tutti quali eredi delle (OMISSIS), con sette motivi, resiste con controricorso (OMISSIS), che ha anche presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti denunziano, col primo motivo, violazione dell’articolo 360, nn. 3 e 5 e vizi di motivazione sulla valutazione della ctu, col secondo violazione dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e vizi di motivazione trattandosi di diritti autodeterminati, col terzo violazione dell’articolo 360 c.p.c., nn. 4 e 5 e articolo 116 c.p.c. e vizi di motivazione perche’ l’usucapione era stata provata, col quarto vizi di motivazione in relazione alle scritture in atti ed alla ctu, col quinto vizi di motivazione sulla corretta applicazione da parte del Tribunale e della Corte di appello dell’onere probatorio, col sesto vizi di motivazione sul mancato utilizzo della strada da parte dell’ (OMISSIS), col settimo violazione dell’articolo 91 c.p.c. per la condanna alle spese.
Le censure, non risolutive, non meritano accoglimento limitandosi a contrapporre una propria tesi alle affermazioni contenute nella sentenza.
Per la configurabilita’ del possesso “ad usucapionem”, e’ necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” (“ex plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n. 11000, Cass. n. 18392/2006, Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualita’ e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014, Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).
Non e’ denunciabile, in sede di legittimita’, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validita’ degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione, ove, come nel caso, sia congruamente logica e giuridicamente corretta (Cass. n. 356/2017).
Il sindacato di legittimita’ sulla motivazione presuppone una violazione dell’articolo 132 c.p.c., ipotesi rinvenibile quando la sentenza e’ del tutto priva di motivazione, non consente di individuare l’iter logico seguito nella decisione, con evidente violazione delle norme sui requisiti minimi della decisione.
Il nuovo testo dell’articolo 360, n. 5, come riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 conv. in L. n. 134 del 2012, deve essere interpretato, alla luce dei canoni di cui all’articolo 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimita’ sulla motivazione con riferimento alla mancanza assoluta dei motivi, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, alla motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di motivazione (Cass. 14324/15, S.U. 8053/14).
La domanda di usucapione e’ stata correttamente respinta risultando provato solo un passaggio pedonale ed il ricorso richiede un inammissibile riesame del merito trattandosi di valutazione delle prove.
In definitiva, i primi sei motivi denunziano violazione di legge senza indicare la norma violata (Cass. n. 635/2015) o vizi di motivazione senza tener conto dei limiti del nuovo articolo 360 c.p.c., n. 5.
In particolare, poi, in relazione alla valutazione della ctu, non si tiene conto che la stessa non ha il potere di accertare i fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni, il cui onere probatorio incombe sulle parti (Cass. n. 1020/2006).
Infondato e’ il settimo motivo sulla condanna alle spese, attesa la soccombenza.
Il ricorso va dichiarato inamissibile, con condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 1700 di cui 200 per esborsi oltre accessori e spese forfettarie nel 15% dando atto dell’esistenza dei presupposti ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.