Per la configurabilita’ del possesso “ad usucapionem”, e’ necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualita’ e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto.
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 28 settembre 2018, n. 23561
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26626/2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta difende unitamente (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3484/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera consiglio del 06/06/2018 dai Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.
FATTO E DIRITTO
(OMISSIS) propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro la (OMISSIS), che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano 20.9.2013 che, in riforma della sentenza del tribunale di Como, ha respinto la sua domanda di usucapione ed accolto le riconvenzionali della Fondazione condannandolo a pagare Euro 500 all’anno dal 10.11.1997 al rilascio del fondo, sul presupposto che aveva ricevuto la materiale consegna del bene da tale (OMISSIS), affittuario dalla Fondazione, quindi si trattava di mero detentore.
Il ricorrente denunzia, col primo motivo, violazione degli articoli 112, 166, 167, 180, 183, 184 c.p.c., articolo 1141 c.c., per essere stata respinta la domanda di usucapione in mancanza di allegazioni di controparte; col secondo violazione degli articoli 115, 116, 257 c.p.c., per essere stata respinta la domanda di usucapione sulla base delle testimonianze di (OMISSIS) e (OMISSIS); col terzo violazione dell’articolo 112 c.p.c., articoli 1140, 1141, 1144, 1158 c.c., sul presupposto che la tolleranza deve provenire dal titolare del diritto; col quarto violazione dell’articolo 115 c.p.c., articoli 1140, 1141, 1158 c.c., per essere stata esclusa l’interversione; col quinto violazione degli articoli 1140, 1141, 1158 c.c., sulla valutazione dell’elemento soggettivo; col sesto violazione degli articoli 1140, 1141, 1158 c.c., sulla valutazione del contratto di affitto tra Fondazione e (OMISSIS); col settimo violazione dell’articolo 1158 c.c., sull’accoglimento della domanda di danni in presenza di usucapione.
Le censure, non risolutive, non meritano accoglimento limitandosi a contrapporre una propria tesi alle affermazioni contenute nella sentenza.
Per la configurabilita’ del possesso “ad usucapionem”, e’ necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” (“ex plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n. 11000, Cass. n. 18392/2006, Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualita’ e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014, Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).
Non e’ denunciabile, in sede di legittimita’, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validita’ degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione, ove, come nel caso, sia congruamente logica e giuridicamente corretta (Cass. n. 356/2017).
Il sindacato di legittimita’ sulla motivazione presuppone una violazione dell’articolo 132 c.p.c., ipotesi rinvenibile quando la sentenza e’ del tutto priva di motivazione, non consente di individuare l’iter logico seguito nella decisione, con evidente violazione delle norme sui requisiti minimi della decisione.
Il nuovo testo dell’articolo 360, n. 5, come riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. n. 134 del 2012, deve essere interpretato, alla luce dei canoni di cui all’articolo 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimita’ sulla motivazione con riferimento alla mancanza assoluta dei motivi, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, alla motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di motivazione (Cass. 14324/15, S.U. 8053/14) ne’ puo’ invocarsi una generica erronea valutazione delle prove.
La domanda di usucapione e’ stata correttamente respinta per difetto di prova dell’animus possidendi (essendo risultata una mera detenzione riconducibile alla messa a disposizione da parte dell’affittuario) ed il ricorso richiede un inammissibile riesame del merito trattandosi di valutazione delle prove e nemmeno indica elementi concreti a suffragio delle tesi esposte.
Sul problema, poi, della tolleranza vi e’ una consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 11277/2015, Cass. 20.2.2008 n. 4327 ex plurimis).
In particolare, il primo motivo e’ infondato perche’ la prima difesa della Fondazione fa riferimento al rapporto intercorso con lo (OMISSIS), il secondo e terzo motivo propongono un generico riesame del merito, il quarto contrappone una asserita interversione esclusa dalla sentenza, nemmeno argomentata, il quinto e sesto motivo attengono al merito ed il settimo resta assorbito dal rigetto dei precedenti.
In definitiva, il ricorso va interamente rigettato, con condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3200 di cui Euro 200 per esborsi oltre spese forfettarie nel 15% ed accessori, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato