La presa di possesso dei beni ricompresi nella massa ereditaria e, nello specifico, di copia delle chiavi di un immobile non costituisce atto di acettazione dell’eredità. In ogni caso, ai sensi dell’art. 460 c.c. spetta al chiamato l’esercizio delle azioni possessorie e di atti conservativi a tutela dei beni ereditari, di talché ove anche fosse dimostrato il possesso dei beni caduti in successione, ciò non potrebbe essere di per sé sintomatico di un’accettazione tacita dell’eredità da parte del chiamato medesimo. Allo stesso modo, l’atto di opposizione a decreto ingiuntvo, lungi dal potersi configurare come univoca espressione della volontà dell’opponente di accettare l’eredità, da un lato ben si comprende alla luce della necessità di scongiurare la definitività del decreto ingiuntivo opposto (emesso sull’erroneo presupposto dell’intervenuta assunzione della qualifica di erede da parte); dall’altro è finalizzato a contestare l’intervenuta accettazione, espressa o tacita, dell’eredità e, in via meramente subordinata rispetto all’eventuale accertamento della sua qualifica di erede, a confutare la validità del testamento olografo in quanto redatto da soggetto incapace di intendere e di volere al momento della compilazione, ovvero affetto da errore, violenza e dolo ai danni del testatore.

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Tribunale|Brescia|Civile|Sentenza|20 settembre 2022| n. 2292

Data udienza 15 settembre 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA

– Sezione Terza Civile –

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati

dott.ssa Giovanna Faraone Presidente

dott. Andrea Tinelli Giudice relatore

dott.ssa Costanza Teti Giudice

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 12753/2020 R.G. promossa da

(…) (C.F. (…)) (avv. Pi.Po.)

ATTRICE – OPPONENTE

contro

(…) (C.F. (…)) (avv.ti Ro.Ma. e Ca.Ma.)

CONVENUTO – OPPOSTO

Oggetto del processo: “altri istituti relativi alle successioni”

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in data 20/11/2020 la sig.ra (…) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4453/2020 del 27/10/2020 (n. 10146/2020 R.G.) chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell’esecuzione provvisoria del provvedimento opposto e, nel merito, la revoca dell’ingiunzione adottata nei suoi confronti essendo essa carente di legittimazione passiva e, comunque, deducendo la nullità/invalidità/inefficacia del legato posto a base del credito azionato in via monitoria. Nello specifico, con il decreto ingiuntivo opposto (notificato a mezzo posta, unitamente al precetto, in data 13/11/2020) il Tribunale ha ingiunto alla sig.ra (…) di pagare al sig. (…), senza dilazione alcuna, la somma di Euro 150.000,00, oltre interessi e spese, in forza del legato contenuto nel testamento olografo redatto in data 10/10/2018 dal sig. Glauco (…), deceduto il 13/3/2020, con il quale quest’ultimo ha, tra le altre disposizioni, designato l’opponente sua unica erede universale (cfr. doc. 1 – fascicolo monitorio).

In sede di opposizione, l’attrice, qualificatasi convivente more uxorio del sig. (…), ha in primo luogo eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva non avendo essa ancora accettato l’eredità lasciatale dal de cuius e rivestendo, quindi, al momento della notifica dell’ingiunzione, la qualifica di mera chiamata all’eredità. Nel merito, la sig.ra (…), nella denegata ipotesi di accertamento della propria qualifica di erede, ha dedotto la nullità del testamento olografo in data 10/10/2018 posto a base del decreto monitorio e ciò in quanto, da un lato, stilato da soggetto incapace di intendere e volere al momento della redazione delle disposizioni di ultima volontà (cfr. doc. 3 e 6) e, dall’altro, frutto di errore, violenza e dolo ai danni del testatore come desumibile da alcune incongruenze stilistiche e lessicali (specie ove raffrontate al precedente testamento datato 30/9/2014 – cfr. doc. 7), nonché dall’eccentricità delle disposizioni in esso contenute (i.e. legato dell’intera unità immobiliare sita in Brescia, via (…), n. 93, di cui tuttavia il de cuius era proprietario soltanto pro quota).

In conclusione, ha chiesto, previa sospensione inaudita altera parte dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, la revoca del provvedimento monitorio in quanto reso nei confronti di un soggetto carente di legittimazione a contraddire e, comunque, fondato su un titolo nullo, invalido ed inefficace. Vinte le spese. Instaurato il contraddittorio rispetto all’istanza ex art. 649 c.p.c., con ordinanza in data 25/1/2021 il Tribunale, ritenuta prima facie la mancanza di prova in ordine all’acquisto “della qualità di erede da parte dell’opponente-chiamata all’eredità’, il cui onere è pacificamente a carico di parte convenuta opposta quale attrice in senso sostanziale, ha sospeso la provvisoria esecutorietà del decreto.

Con rituale comparsa di costituzione in data 3/2/2021, l’opposto ha, in primo luogo, eccepito in via riconvenzionale l’incapacità a succedere della sig.ra (…) in quanto amministratore di sostegno del de cuius con lui non convivente all’epoca del decesso (cfr. doc. 2).

Quanto al merito, ha dedotto l’intervenuta accettazione tacita dell’eredità da parte dell’opponente avendo la stessa posto in essere atti incompatibili con la qualifica di chiamata all’eredità (i.e. protratto possesso uti dominus dei beni ereditari e notifica dell’atto di citazione ex art. 645 c.p.c.), nonché la piena capacità di intendere e volere del testatore al momento della redazione del testamento olografo datato 10/10/2018 con il quale questi ha scientemente revocato le precedenti disposizioni di ultima volontà e inteso beneficiare l’opposto per i servizi di cura e assistenza resigli nel corso dei suoi ultimi anni di vita.

Ha concluso chiedendo, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’incapacità a succedere di parte opponente con conseguente declaratoria di nullità dell’istituzione di erede contenuta nel testamento olografo del 10/10/2018 e revoca del decreto ingiuntivo opposto. Spese compensate. In subordine, conferma del provvedimento monitorio con refusione delle spese di lite.

Con autonoma istanza in data 9/4/2021 il convenuto opposto ha altresì proposto actio interrogatoria in corso di causa ex art. 481 c.c., iniziativa dichiarata inammissibile con ordinanza del 12/7/2021 con la quale è stata rilevata: “una insanabile contraddizione fra l’azione volta ad ottenere la fissazione di un termine per l’accettazione o la rinuncia all’eredità – che postula l’operatività di una valida delazione ereditaria – e l’impugnazione del titolo di tale delazione, identificabile nell’istituzione di erede contenuta nel testamento olografo”.

Concessi alle parti i richiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza in data 26/11/2021 il Tribunale, ritenuta la superfluità delle richieste istruttorie articolate dalle parti, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 12/5/2022, all’esito della quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.

Occorre, in primo luogo, delineare l’esatto perimetro della controversia alla luce delle reciproche domande svolte dalle parti.

Parte convenuta opposta, attrice in senso sostanziale, in sede monitoria ha formulato una domanda di condanna all’adempimento del legato, ai sensi dell’art. 664 c.c., nei confronti della sig.ra (…), convenuta in senso sostanziale, sul presupposto (rivelatosi erroneo) che la stessa fosse divenuta erede universale del sig. (…) a fronte della delazione ereditaria contenuta nel testamento olografo del 10/10/2018. A ben vedere, il testamento posto a base dell’azione monitoria prevede due distinti legati in favore dell’opposto: da un lato, un legato di genere ad effetti obbligatori avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro (Euro 150.000,00); dall’altro, un legato di specie relativo alla porzione di proprietà dell’immobile sito in Brescia, viale (…) degli Abruzzi, n. 93, facente capo al de cuius.

L’azione monitoria è volta a dare esecuzione al legato di genere individuando nella sig.ra (…) il soggetto onerato in quanto unica erede universale del sig. (…). Ebbene, in sede di opposizione, parte opponente ha tempestivamente contestato l’assunzione di tale qualifica rilevando la pendenza del termine di accettazione dell’eredità, sicché la stessa va considerata semplice chiamata, in quanto tale carente di legittimazione rispetto alla domanda formulata nei suoi confronti in sede monitoria. Parte opposta, dal canto suo, ha eccepito l’intervenuta accettazione tacita dell’eredità da parte della sig.ra (…) avendo la stessa posto in essere atti inconciliabili con la veste di chiamata all’eredità.

Tali atti sono stati individuati, da un lato, nella presa di possesso uti dominus dei beni ereditari, e, dall’altro, nell’instaurazione del giudizio d’opposizione ex art. 645 c.p.c., iniziativa quest’ultima che, secondo la prospettazione propugnata dall’opposto, presupporrebbe necessariamente l’assunzione della qualifica di erede, di talché corretta sarebbe stata l’individuazione del soggetto onerato a dare attuazione al legato e meritevole di conferma il provvedimento adottato all’esito della fase monitoria. Ebbene, stima il Collegio che tali considerazioni non colgano nel segno. Quanto alla presa di possesso dei beni ricompresi nella massa ereditaria e, nello specifico, di copia delle chiavi dell’immobile sito a Brescia, in viale (…), n. 93, anch’esso legato al sig. (…), parte opposta, sulla quale grava il relativo onere, non ha affatto dimostrato tale circostanza, né ha articolato istanze istruttorie al riguardo, essendosi anzi limitata a formulare capitoli di prova relativi all’insussistenza del rapporto di convivenza tra il de cuius e l’opponente. In ogni caso, ai sensi dell’art. 460 c.c. spetta al chiamato l’esercizio delle azioni possessorie e di atti conservativi a tutela dei beni ereditari, di talché ove anche fosse dimostrato il possesso dei beni caduti in successione, ciò non potrebbe essere di per sé sintomatico di un’accettazione tacita dell’eredità da parte del chiamato medesimo (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, 27/10/2005, n. 20868; id. 15/2/2005, n. 3018). Allo stesso modo, l’iniziativa assunta dalla sig.ra (…) mediante l’atto di opposizione introduttivo della presente fase di giudizio, lungi dal potersi configurare come univoca espressione della volontà dell’opponente di accettare l’eredità del compianto sig. (…), da un lato ben si comprende alla luce della necessità di scongiurare la definitività del decreto ingiuntivo opposto (emesso sull’erroneo presupposto dell’intervenuta assunzione della qualifica di erede da parte della (…)); dall’altro è finalizzata a contestare l’intervenuta accettazione, espressa o tacita, dell’eredità e, in via meramente subordinata rispetto all’eventuale accertamento della sua qualifica di erede, a confutare la validità del testamento olografo in quanto redatto da soggetto incapace di intendere e di volere al momento della compilazione, ovvero affetto da errore, violenza e dolo ai danni del testatore.

L’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva ritualmente sollevata dall’opponente si rivela, pertanto, fondata e deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso nei confronti di soggetto in capo al quale difetta la qualifica di erede e, quindi, di onerato a dare esecuzione al legato di genere.

Parte convenuta opposta, all’atto della propria costituzione nell’ambito del giudizio d’opposizione, ha inoltre eccepito l’incapacità a succedere della sig.ra (…) in quanto amministratore di sostegno del de cuius non convivente con quest’ultimo (cfr. doc. 2).

Nello specifico, l’opposto ha articolato una domanda volta ad ottenere una declaratoria di nullità del testamento per violazione del combinato disposto degli artt. 411, comma 2, e 596 c.c..

Tale domanda, lungi dal configurare un’autentica reconventio reconventionis, integra piuttosto una domanda nuova che, oltre a non essere affatto correlata alla pretesa azionata in via monitoria, si palesa incompatibile con essa presupponendo, come detto, quest’ultima l’assunzione della qualifica di erede da parte della sig.ra (…). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, alla quale questo Tribunale presta convinta adesione, ha ancora di recente ribadito che: “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o un’eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta” (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. 1, 24/3/2022, n. 9633).

Ebbene, nella fattispecie in esame, come già rilevato in sede di ordinanza in data 12/7/2021, vi è una assoluta inconciliabilità tra la pretesa azionata in sede monitoria, che presuppone una valida delazione ereditaria e la correlativa assunzione della qualifica di erede in capo all’ingiunto, e la riconvenzionale svolta nell’ambito del giudizio di opposizione la quale postula, al contrario, la nullità in parte qua del titolo su cui tale delazione si fonda.

Difetta, quindi, quella imprescindibile identità del bene della vita al quale l’opposto, attore in senso sostanziale, aspira con la proposizione del ricorso monitorio (i.e. l’esecuzione del legato da parte del soggetto individuato quale onerato) e con la formulazione della domanda riconvenzionale in seno al giudizio d’opposizione (i.e. declaratoria di nullità del testamento in cui tale legato è contenuto).

Ne consegue che la domanda riconvenzionale articolata dall’opposto, in quanto volta ad ampliare in maniera irrituale il perimetro della decisione sino a ricomprendervi anche l’accertamento della nullità del testamento del 10/10/2018 nella parte in cui ha designato la sig.ra (…) erede universale, va respinta perché nuova e quindi inammissibile.

Restano, pertanto, assorbite le domande formulate dall’opponente e parimenti volte alla declaratoria di nullità del testamento per presunta incapacità o circonvenzione del testatore, essendo, come detto, tali domande espressamente subordinate al rigetto dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva per mancanza dell’assunzione della qualifica di erede da parte della sig.ra (…), eccezione che è stata, al contrario, accolta.

Venendo, da ultimo, alla richiesta svolta dall’opposto di espunzione delle espressioni sconvenienti o offensive e al conseguente risarcimento del danno ex art. 89, comma 2, c.p.c. (istanza reiterata anche in sede di atti conclusivi – cfr. pagg. 11-12), difettano i presupposti per l’accoglimento di tale pretesa non risultando le espressioni impiegate dall’opponente avulse rispetto all’oggetto del giudizio. In sede di opposizione è stata, infatti, avanzata una domanda di nullità del testamento per circonvenzione del testatore, domanda che è stata si dichiarata assorbita, ma all’ambito della quale sono da ascrivere le espressioni, per quanto incisive, di cui parte convenuta opposta ha chiesto a più riprese lo stralcio.

In conclusione, l’accoglimento dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva comporta la revoca dell’opposto decreto ingiuntivo con assorbimento delle ulteriori domande formulate dall’opponente in via subordinata rispetto all’eventuale accertamento della sua qualifica di erede.

La domanda riconvenzionale di declaratoria della parziale nullità del testamento per violazione degli artt. 411, comma 2, e 596 c.c., articolata dall’opposto, va invece rigettata perché inammissibile, con conseguente condanna del sig. (…), risultato integralmente soccombente all’esito della fase d’opposizione, alla refusione delle spese del giudizio che si liquidano, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 per una causa di valore ricompreso nello scaglione da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00, in complessivi Euro 10.730,00 (di cui Euro 2.430,00, per la fase di studio; Euro 1.550,00, per la fase introduttiva; Euro 2.700,00 per la fase istruttoria, con riduzione al 50% ex art. 4, comma 1, D.M. cit. tenuto conto del fatto che tale fase si è esaurita nel deposito delle sole memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.; Euro 4.050,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, iva e cpa, nonché rimborso delle spese esenti documentate per Euro 406,50 (di cui Euro 379,50 a titolo di contributo unificato ed Euro 27,00 a titolo di anticipazioni forfettarie ex art. 30, D.P.R. 115/2002), da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.

Non si fa, invece, luogo alla liquidazione delle spese relative ai sub-procedimenti incidentali (rubricati rispettivamente al n. 12753/2020-1 R.G. e n. 12753/2020-2 R.G.) dal momento che: quanto alla fase di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la stessa non è autonoma rispetto al giudizio di opposizione nel quale rimane assorbita; quanto, invece, all’actio interrogatoria esperita in corso di causa ex art. 749 c.p.c., la natura di volontaria giurisdizione non contenziosa che contraddistingue tale procedimento è incompatibile con una pronuncia di condanna al pagamento delle relative spese non trovando applicazione il principio della soccombenza (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, 20/7/2015, n. 15131; id. 25/3/2022, n. 9742).

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell’opposizione proposta così provvede:

revoca il decreto ingiuntivo n. 4453/2020 del 27/10/2020 (n. 10146/2020 R.G.); dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto opposto;

rigetta la domanda di espunzione delle espressioni sconvenienti o offensive e di risarcimento del danno ex art. 89, comma 2, c.p.c.;

condanna parte convenuta opposta a rifondere all’opponente le spese di lite che si liquidano in Euro 406,50 per spese esenti documentate ed Euro 10.730,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.

Così deciso in Brescia il 15 settembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 20 settembre 2022.

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Avv. Umberto Davide

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