l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicche’ grava sulla parte interessata l’onere di provare non solo l’an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile ala quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficolta’, si’ da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 5 marzo 2019, n. 6329

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 5268 del ruolo generale dell’anno 2016 proposto da:

(OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS) in liquidazione (P.I.: (OMISSIS)), in persona del liquidatore, legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avvocati (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

(OMISSIS) S.a.s., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso, dagli avvocati (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente – ricorrente in via incidentale condizionata –

(OMISSIS) S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona dell’amministratore delegato, legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso, dagli avvocati (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente (al ricorso principale ed al ricorso incidentale condizionato) –

nonche’

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.n.c. (OMISSIS) (P.I.: (OMISSIS));

(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));

(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 95/2015, pubblicata in data 20 gennaio 2015;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 21 gennaio 2019 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

uditi:

il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale condizionato;

l’avvocato (OMISSIS), anche per delega dell’avvocato (OMISSIS), per la societa’ ricorrente;

l’avvocato (OMISSIS), per delega dell’avvocato (OMISSIS), per la controricorrente e ricorrente in via incidentale (OMISSIS) S.a.s..

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) S.a.s. ha agito in giudizio nei confronti di (OMISSIS) S.p.A. e di (OMISSIS) S.r.l. chiedendo il risarcimento dei danni subiti per la perdita della merce affidata alle societa’ convenute affinche’ fosse consegnata ad alcuni clienti, in base ad un contratto di trasporto, merce che era stata invece sottratta.

La (OMISSIS) S.p.A. ha chiamato in causa i sub vettori (OMISSIS) S.n.c. e (OMISSIS), nonche’ il terzo al quale era stata consegnata la merce e che l’aveva sottratta, (OMISSIS).

La domanda principale e’ stata accolta dal Tribunale di Treviso – Sezione distaccata di Conegliano, nei confronti di (OMISSIS) S.p.A. e di (OMISSIS) S.r.l., condannate in solido a pagare all’attrice la somma di Euro 43.324,11 oltre accessori. La (OMISSIS) S.n.c., (OMISSIS) e (OMISSIS) sono stati condannati in solido a tenere indenne la (OMISSIS) S.p.A. e, a loro volta, il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) sono stati condannati in solido a tenere indenne la (OMISSIS) S.n.c. (frattanto dichiarata fallita), di quanto pagato in virtu’ della sentenza.

La Corte di Appello di Venezia, in riforma della decisione di primo grado, pur confermando la legittimazione passiva di (OMISSIS) S.r.l., quale parte del contratto di trasporto, nonche’ l’esclusione della responsabilita’ concorrente della societa’ attrice per i danni subiti, ha rigettato la domanda principale, per difetto di prova sull’ammontare dei danni stessi.

Ricorre (OMISSIS) S.a.s., sulla base di due motivi. Resistono, con distinti contoricorsi, (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.a.s. (in cui si e’ fusa per incorporazione (OMISSIS) S.r.l.); quest’ultima propone altresi’ ricorso incidentale condizionato, sulla base di tre motivi.

(OMISSIS) S.p.A. resiste, con ulteriore controricorso, al ricorso incidentale condizionato di (OMISSIS) S.a.s..

Non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede gli altri intimati.

La societa’ ricorrente (OMISSIS) S.a.s. e la controricorrente (OMISSIS) S.a.s. hanno depositato memorie ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia “violazione ed errata applicazione delle norme di diritto di cui agli articoli 1218, 1223 e 1226 c.c., articolo 112 c.p.c. e articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”.

Con il secondo motivo del ricorso principale si denunzia “omesso esame di fatti storici aventi carattere decisivo in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5 – violazione e falsa applicazione dell’articolo 1696 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”.

I due motivi del ricorso principale sono logicamente connessi e possono pertanto essere esaminati congiuntamente

Secondo la societa’ ricorrente, avendo la corte di appello accertato l’inadempimento delle societa’ convenute alle obbligazioni derivanti dal contratto di trasporto ed il conseguente danno, costituito dalla perdita della merce, essa non avrebbe potuto rigettare la domanda risarcitoria per la mancanza di prova dell’ammontare del danno stesso, senza considerare che erano state prodotte le fatture e i documenti di trasporto della merce perduta e senza quanto meno procedere alla liquidazione equitativa di esso, ai sensi dell’articolo 1226 c.c., sussistendo tutti i presupposti di fatto e di diritto per l’applicazione di tale ultima disposizione.

Il ricorso e’ fondato, per quanto di ragione.

Secondo il costante indirizzo di questa Corte, cui va certamente dato seguito, “l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicche’ grava sulla parte interessata l’onere di provare non solo l’an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile ala quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficolta’, si’ da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 127 del 08/01/2016, Rv. 638248-01; conf.: Sez. 6-3, Ordinanza n. 4534 del 22/02/2017, Rv. 643131-01; Sez. 3, Sentenza n. 20889 del 17/10/2016, Rv. 642928-01; Sez. 6-L, Ordinanza n. 27447 del 19/12/2011, Rv. 619916-01; Sez. 3, Sentenza n. 20990 del 12/10/2011, Rv. 620130-01; Sez. 3, Sentenza n. 10607 del 30/04/2010, Rv. 612765-01; Sez. 1, Sentenza n. 13469 del 16/09/2002, Rv. 557390-01).

Nella specie, la corte di appello ha espressamente riconosciuto che sussisteva la responsablita’ delle vettrici per la perdita della merce ad esse consegnata ed ha accertato il conseguente pregiudizio, consistente nella perdita della merce stessa.

Sussisteva certamente la particolare difficolta’ di dimostrare il preciso ammontare del danno, comprovata non solo dalla circostanza che la merce in questione era stata definitivamente perduta ma anche dalle stesse considerazioni operate dalla corte di appello con riguardo alla scarsa attendibilita’ di prove testimoniali sul valore di tale merce perduta, a lunga distanza di tempo dai fatti.

La societa’ attrice, inoltre, aveva fornito tutti gli elementi di fatto utili alla quantificazione del danno in questione di cui poteva ragionevolmente disporre.

Essa aveva infatti prodotto in giudizio i documenti di trasporto, con la descrizione della merce perduta (comprensiva dell’indicazione della tipologia dei beni – occhiali e lenti a contatto – e del peso dei colli spediti), nonche’ gli ordinativi e le relative fatture, con l’indicazione del numero dei pezzi e del relativo prezzo, oltre ad ulteriori fatture per merce analoga fornita ad altri clienti.

I testimoni escussi – benche’ ritenuti inattendibili, anche per il lungo tempo trascorso dai fatti – avevano d’altra parte confermato la descrizione della merce contenuta nei documenti indicati ed il relativo prezzo fatturato.

La societa’ attrice aveva infine espressamente richiesto, oltre ad una consulenza tecnica di ufficio (che non e’ stata ammessa), la liquidazione equitativa del danno, in via subordinata.

In siffatta situazione, sussistevano tutti i presupposti richiesti per operare la richiesta liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell’articolo 1226 c.c..

La contraria decisione della corte territoriale (di sostanziale “non liquet”) viola, pertanto, la suddetta disposizione, anche perche’ in essa non viene adeguatamente dato conto delle ragioni per cui se ne e’ esclusa l’applicabilita’, essendosi limitati i giudici di merito ad osservare sul punto, del tutto apoditticamente, che “la merce oggetto della spedizione era costituita da occhiali che non risultano fossero stati marchiati sicche’ era necessario dimostrare le modalita’ con cui nella fattura era stato riportato l’importo di Euro 43.324,11”, senza neanche tener conto dei principi affermati da questa Corte in ordine alla possibilita’ di fare riferimento, in linea generale, alle risultanze delle fatture per la valutazione del danno conseguente alla perdita delle cose trasportate (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16554 del 06/08/2015, Rv. 636334-01; Sez. 3, Sentenza n. 4696 del 20/12/1976, Rv. 383443-01), che nella specie avrebbero imposto, quanto meno, di considerare sussistenti elementi sufficienti per effettuare una liquidazione del danno in via equitativa.

La decisione impugnata va pertanto cassata affinche’, in sede di rinvio, si proceda in concreto alla liquidazione dei danni subiti dalla societa’ attrice, in via equitativa, ai sensi dell’articolo 1226 c.c..

3. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato si denunzia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”.

Secondo la societa’ ricorrente, la corte di appello, nell’affermare la sua legittimazione passiva, quale parte del contratto di trasporto, non avrebbe preso in considerazione le lettere di vettura ma solo i moduli di vendita dei carnet delle stesse.

Il motivo e’ inammissibile.

Da un esame complessivo della motivazione della decisione impugnata emerge con sufficiente chiarezza” a giudizio di questa Corte, che i giudici di merito hanno esaminato, preso in considerazione e valutato tutta la documentazione prodotta in giudizio (e non solo i moduli di vendita), traendone la conclusione che il contratto di trasporto era stato stipulato da entrambe le societa’ convenute ( (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.r.l.), quali vettrici.

Nel ricorso, d’altronde, per quanto sia contenuta la trascrizione di una lettera di vettura e (nell’ambito del terzo motivo) di un modulo di vendita (dalle qua i invero non emerge affatto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, che il contratto di trasporto fosse stato stipulato dalla sola (OMISSIS) S.p.A.), non vi sono specifici riferimenti al contenuto di tutti gli altri documenti esaminati dalla corte di merito.

Le censure contenute nel motivo di ricorso in esame per un verso si risolvono quindi in una sostanziale richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimita’, mentre, per altro verso, difettano di specificita’, in violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

4. Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato si denunzia “violazione o falsa applicazione della disciplina in tema di contratto di trasporto con particolare riferimento agli articoli 1678, 1683 e 1684 c.c.”.

In subordine rispetto alle censure contenute nel precedente motivo, la societa’ ricorrente, pur ammettendo che la corte di appello abbia preso in considerazione sia le lettere di vettura che i moduli di vendita, sostiene che sia stata data prevalenza ai secondi anziche’ alle prime, in violazione degli articoli 1678, 1683 e 1684 c.c..

Anche questo motivo e’ inammissibile.

Come gia’ rilevato, dall’esame complessivo della motivazione della decisione impugnata emerge con sufficiente chiarezza, a giudizio di questa Corte, che i giudici di merito hanno esaminato, preso in considerazione e quindi valutato unitariamente tutta la documentazione prodotta in giudizio, al fine di individuare i soggetti che avevano stipulato il contratto di trasporto quali vettori.

Anche questa censura presenta, di conseguenza, i medesimi profili di inammissibilita’ gia’ segnalati con riguardo al primo motivo del ricorso incidentale, sia in relazione alla circostanza che essa si risolve in una sostanziale richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimita’, sia in relazione al difetto di specificita’, in violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

5. Con il terzo motivo del ricorso incidentale condizionato si denunzia “violazione o falsa applicazione delle norme in tema di interpretazione dei contratti, con particolare riferimento agli articoli 1362, 1363 e 1366 c.c.”.

La societa’ ricorrente contesta infine, con la censura in esame, l’interpretazione dei moduli di vendita che sarebbe stata operata dalla corte di appello, sostenendo che da detti moduli emergeva che il contratto di trasporto era stato stipulato, quale vettore, esclusivamente dalla (OMISSIS) S.p.A..

Il motivo e’, come i precedienti, inammissibile.

Esso si risolve infatti in una sostanziale richiesta di una diversa interpretazione dell’atto negoziale rispetto a quella operata dalla corte di merito, senza che pero’ siano state dedotte specifiche e concrete violazioni delle disposizioni di legge in tema di interpretazione dei contratti, che risultano solo genericamente richiamate.

Trattandosi di contratto a forma libera, correttamente la corte territoriale ha preso in considerazione, al fine di ricostruire la volonta’ delle parti, tutte le scritture prodotte in giudizio e, tenendo altresi’ conto delle circostanze di fatto rilevanti, ha ritenuto che il contratto di trasporto era stato stipulato, quali vettrici, sia da (OMISSIS) S.r.l. (affiliata) che da (OMISSIS) S.p.A. (affiliante). Si tratta di una interpretazione della volonta’ negoziale emergente dagli atti non incompatibile (anzi pienamente in linea) con il testo dei documenti trascritti nel ricorso. Le censure della ricorrente si risolvono dunque, ancora una volta, in una sostanziale richiesta di sostituire il risultato dell’interpretazione e della valutazione delle prove operate dai giudici di merito con un risultato interpretativo diverso e piu’ gradito, il che non e’ consentito in sede di legittimita’, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex plurimis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14355 del 14/07/2016, Rv. 640551-01; Sez. 3, Sentenza n. 10891 del 26/05/2016, Rv. 640122-01; Sez. 3, Sentenza n. 2465 del 10/02/2015, Rv. 634161-01; Sez. L, Sentenza n. 17168 del 09/10/2012, Rv. 624346-01; Sez. L, Sentenza n. 10554 del 30/04/2010, Rv. 613562-01; Sez. 3, Sentenza n. 8372 del 21/04/2005, Rv. 581693-01; Sez. 3, Sentenza n. 13344 del 19/07/2004, Rv. 577572-01; Sez. L, Sentenza n. 12258 del 20/08/2003, Rv. 566079-01; Sez. 3, Sentenza n. 2074 del 13/02/2002, Rv. 552238-01).

6. Il ricorso principale e’ accolto.

Il ricorso incidentale condizionato e’ dichiarato inammissibile La sentenza impugnata e’ cassata in relazione ai motivi di ricorso accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato; cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

Si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso articolo 13 comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.