In materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non merament e ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un’apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l’esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata.
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Tribunale|Pisa|Civile|Sentenza|11 gennaio 2023| n. 56
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.60591 del RGAC dell’anno 2013 avente ad oggetto nullità contratti bancari, e vertente
TRA
XX (P.iva: XX) in persona del legale rappresentante XXXXX XXXXX e XXXXX XXXXX (CF: XXXXX) anche in qualità di fidejussore, rappresentati e difesi dall’avv. XX, elettivamente domiciliati in XXXXX nella XX, n. XX
ATTORI
E
XX(PI:XXXXX) , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. XX ed elettivamente domiciliata in Pisa nella XX
CONVENUTA
E
XXXXX XXXXX (C.F. xX) e XXXXX XXXXX (C.F.xX) rappresentati e difesi dall’a vvXX, elettivamente domiciliati in XX
INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Nell’udienza del 22.7.2022, svoltasi mediante scambio di note di trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dinanzi al mutato giudice istruttore, la causa veniva assegnata a sentenza, con la concessione ai sensi dell’art. 190 c.p.c. del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
FATTO E DIRITTO
1. XXx srl e XXXXX XXXXX, in qualità di fideiussore, con atto di citazione notificato in data 07.03.2013, deducendo di essere cliente della XXXXX, in persona del legale rappresentante pro tempore, per aver acceso il c/c n. XX ed c/a XX, ha formulato, all’udienza del 22 luglio 2022, le seguenti conclusioni:”
a) accertare e dichiarare la nullità/annullabilità totale e/o parziale dei contratti di c/c e collegate linee di credito e, per l’effetto ordinare il ricalcolo del saldo dare avere fra le parti ex lege;
b) pronunciarsi sulla illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed sulla applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché stilla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;
b. accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi per i motivi di cui in narrativa; e per l’effetto dichiarare non dovuta alcuna capitalizzazione ex SU 24418/2010;
c) accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alle Cms, alle commissioni ed alle spese per i motivi di cui in narrativa e, per l’effetto, dichiarare non dovute tali somme;
d. accertare l’applicazione di tassi e condizioni “in concreto” usurari (ed. usura sopravvenuta) e, per l’effetto, ordinare di applicare l’art. 1815, c. 2, c.c. in tutti i trimestri in cui si accerterà il superamento del Tasso Soglia Usura;
e. accertare e di chiarare l’illegittimità della applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché l’illegittimità della prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;
f. accertare e dichiarare l’applicazione di interessi u Itralegali/spese commissioni da parte della X non concordate fra le parti e, conseguentemente, ordinare la decurtazione di tali somme dal saldo dare avere fra le parti;
g. rideterminare il “dare ed avere ” tra le parti in relazione rapporto dedotto in narrativa senza anatocismo, con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurano, della commissione di massimo scoperto, delle spese, della valuta, delle condizioni economiche come in narrativa e come per legge;
h. col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da distrarsi in favore al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c., oltre al rimborso a parte attrice delle spese di mediazione, ctu e ctp”.
1.1. Con comparsa di risposta depositata in data 09.10.2013, si è costituita la Banca convenuta, la quale ha eccepito l’intervenuta prescrizione dei diritti fatti valere dalla società attrice ed ha chiesto una pronuncia di infondatezza delle ragioni fatte valere.
1.2. Nel corso del giudizio sono intervenuti XXXXX XXXXX e XXXXX XXXXX, in qualità di amministratori e fideiussori della società attrice, facendo proprie le domande formulate da BA.MA srl.
2. La domanda volta all’accertamento dell’illecita contabilizzazione nel corso del rapporto contrattuale di somme sine titulo è fondata solo in parte. 2.1. Infondata deve ritenersi l’eccezione di prescrizione formulata dalla parte convenuta.
Costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza del giudice della nomofilachia, al quale deve darsi continuità ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., quello secondo il quale In materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non merament e ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un’apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l’esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata” (così, Cass. civ., 2660/2019).
Nel caso di specie, poiché l’oggetto del presente giudizio un contratto di conto corrente, nonché un conto anticipi, cui risultano collegate linee di credito, non contestate dalla Banca, deve presumersi la natura meramente ripristinatoria dei versamenti effettuati.
2.2 Del tutto correttamente, poi, la ricorrente ha chiesto l’esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. di copia dei contratti e delle successive variazioni, risultando la richiesta già avanzata direttamente alla Banca ex art.119 T.U.B. Vale richiamare il principio “Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione e dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall’articolo 119, quarto comma, del decreto legislativo 10settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato; la stessa documentazione non può essere acquisita in sede di consulenza tecnica d’ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse”. Cfr Cass.24641/21
3. Quanto alle questioni sottese all’illecita contabilizzazione di somme non dovute, deve rilevarsi come nel corso del giudizio sia stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio per mezzo della quale l’ausiliario ha accertato:
1) con riguardo all’accertamento del corretto saldo depurato di interessi oltre soglia: “Sulla scorta di quanto descritto e dedotto dall’attività d’indagine sulla documentazione prodotta in atti dalle parti, il sottoscritto CTU riporta nelle due allegate tabelle (Tabella A per il c/c 17448.79 e Tabella B per il c/anticipi 17449.72), che costituiscono parte integrante e sostanziale di questo documento, la verifica del tasso di usura previo confronto del valore | indicato nella colonna TEG rispetto al Tasso soglia dello stesso periodo. Il confronto evidenzia che per il conto ordinario (17448.79) c’stato il superamento del tasso soglia, e quindi usura, nei seguenti periodi: I° e II° Trimestre 2009 I°, II°, III° e IV° Trimestre 2010 I°, II° e III° Trimestre 2011 I°, II°, III° e IV° Trimestre 2012. Per il conto anticipi (17449.72) il superamento del tasso soglia, e quindi usura, si è verificato nei seguenti periodi: I°, II°, III° e IV° Trimestre 2010”. In relazione alla metodologia utilizzata per la verifica il ctu ha a precisato: “Lo scrivente, seguendo il principio dei criteri omogenei come già ricordato, ha ritenuto più corretto per il caso de quo utilizzare: La formula di Banca d’Italia ’02 con commissioni di massimo scoperto tra gli oneri, andando ad aumentare il tasso soglia, del tasso soglia cms fino al IV Trimestre 2009 incluso;
– la formula di Banca d’Italia ’09 dal I° Trimestre 2010 in poi”. Verificato il superamento dei tassi soglia, il Ctu ha concluso che il corretto saldo del conto corrente risultava essere a credito di euro 3.362,66 con una differenza a favore della società correntista per un importo pari ad euro 37.295,03.
2) con riguardo alla capitalizzazione trimestrale: il CTU ha accertato “che le clausole anatocistiche risultano legittime ai sensi della stessa Delibera CICR” e che “Pertanto è corretto ritenere che non sia dovuta la depurazione dal saldo del con to principale n. 17448.79 di interessi anatocistici”.
3) con riguardo alla pattuizione di interessi ultralegali ed alla commissione di massimo scoperto: Lo scrivente CTU ha riscontrato, sempre dalla documentazione in atti, la mancanza di pattuizioni di linea di credito sia per il conto accessorio che per quello principale; pertanto, nell’intento di dare una corretta risposta al quesito posto dal Giudice, si procederà per deduzione. In altri termini, dato che nelle formule sia per la rilevazione dei riferimenti delle categorie di soglia, per la determinazione del tasso soglia usura, sia nelle formule per il calcolo dei tassi effettivi applicati dall’istituto di credito, si utilizzato il cosiddetto fido di fatto, ricavato, qualora coerenti, dalla imputazione di tassi a debito diversi nello stesso periodo, facendo supporre a linee di fido e linee extra fido. Quindi per il ricalcolo del saldo, si è provveduto, nei trimestri dove non era presente usura, il ricalcolo degli interessi al tasso legale. Sulla scorta di queste indicazioni metodologiche, lo scrivente CTU è giunto alla | rideterminazione del saldo depurato da interessi usurari e da interessi ultralegali pari a 20.367,95 euro contro un saldo bancario pari a – 33.932,37 euro, e quindi con una differenza a favore del correntista (parte attrice) pari a 54.300,32 euro. In relazione alla commissione di massimo scoperto, il CTU procedendo per deduzioni provvedeva a decurtare il saldo delle somme addebitate a tale titolo calcolando un credito per il correntista di euro 28.898,92, con una differenza, rispetto al saldo bancario, pari a euro 62831,29.
3.1. Gli accertamenti compiuti dal CTU devono ritenersi pienamente condivisibili anche alla luce della loro rispondenza rispetto ai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di contratti bancari.
3.1.1. Ed infatti, l’ausiliario ha determinato le somme non dovute alla banca tenendo conto delle spese e delle commissioni illegittimamente addebitate perché in assenza di pattuizione scritta.
3.1.2. In riferimento alla determinazione del tasso usurario il consulente ha correttamente applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza e, più in particolare, quanto ritenuto dal giudice della nomofilachia secondo il quale: ” In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti g svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all’art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il “tasso soglia” – ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 19 96 – e con la “CMS soglia” – calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l’importo dell’eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l’eventuale “margine” residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati ” (così, Cass. civ., 16303/2018). 3.1.3 La consulenza tecnica d’ufficio va condivisa anche nella parte in cui ha escluso l’illecita corresponsione di interessi anatocistici.
Al riguardo, giova evidenziare come a seguito della novella introdotta dall’art. 25, co. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 342, che ha modificato l’art. 120 co. 2 TUB, nonché della delibera CICR 9 febbraio 2000, che ha dato attuazione alla normativa primaria, è da considerarsi legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi, a condizione che tale periodicità sia stabilita sia per gli interessi attivi che passivi.
4. La domanda volta all’accertamento dell’usura c.d. soggettiva, della ripetizione dell’indebito e del risarcimento del danno, in quanto non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni devono ritenersi rinunciate “La rinuncia ad una domanda si può configurare soltanto quando la parte, dopo aver formulato determinate conclusioni nel proprio scritto introduttivo, utilizzi la facoltà di precisazione e modificazione delle stesse prevista dall’art. 183, comma 6, c.p.c.” ovvero precisi le conclusioni all’udienza ex art. 189 c.p.c., senza riproporre integralmente le conclusioni originarie, in tal modo evidenziando la propria volontà di abbandonare le |domande non espressamente riproposte. Nell’ipotesi in cui, invece, il procuratore della parte non si presenti all’udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in maniera generica, vale la presunzione che la parte medesima abbia voluto tenere ferme le precedenti conclusioni (cfr Cass. n.18027/2018).
5. In conclusione, deve dichiararsi che, alla data del 31.12.2012, il saldo del conto corrente di cui al conto corrente ordinario n.17448.79 aperto presso l’istituto di credito XX pari ad Euro 28898,92.
6. Le spese di lite possono essere compensate alla luce della parziale soccombenza reciproca.”
6.1. Le spese per la consulenza tecnica d’ufficio, per le stesse ragioni di cui al punto che precede, devono essere poste per metà in capo alla parte attrice e per l’altra metà in capo alla parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
1) dichiara che, alla data del 31.12.2012, il saldo del conto corrente n. 17448.79 è pari ad Euro 28898,92;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese per la consulenza tecnica d’ufficio definitivamente per metà in capo a parte attrice e per l’altra metà in capo a parte convenuta.
Così deciso in Pisa, 11 gennaio 2023
Depositata in Cancelleria il 11 gennaio 2023.
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