poiché la prescrizione presuntiva è fondata sulla presunzione di adempimento dell’obbligazione e implica il riconoscimento dell’esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore, al fine di paralizzare tale presunzione di pagamento unici mezzi idonei sono, quanto alla posizione del debitore opponente la prescrizione presuntiva, l’ammissione di non avere estinto l’obbligazione, quanto a quella del creditore, il deferimento al debitore del giuramento decisorio, la cui formula deve comprendere la tesi del debitore relativa all’estinzione del debito.
Corte d’Appello|Napoli|Sezione 7|Civile|Sentenza|25 luglio 2019| n. 4272
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE SETTIMA
composta dai magistrati:
dott. Giorgio Sensale Presidente
dott. Lucia Minauro Consigliere
dott. Marco Marinaro Giudice aus. rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 734/2011 R.G., di appello contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata – sezione distaccata di Sorrento – n. 288/2010 pubblicata il 30 agosto 2010 resa nel giudizio rubricato al n. 577/2002 R.G.,
tra
(…)
nella qualità di titolare e legale rappresentante della ditta individuale (…), con sede in (…), rappresentato e difeso dall’avv. (…) con domicilio eletto in Napoli,
(parte appellante)
e
(…)
(parte appellata)
Conclusioni
All’udienza dell’11 aprile 2019 il delegato del procuratore della parte appellante, precisate le conclusioni, chiedeva di rimettersi la causa in decisione ed il Collegio assegnava i termini ex artt. 352, comma 1, e 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 25 ottobre 2002, (…) nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, conveniva in giudizio (…) per sentir accertare e dichiarare che aveva eseguito su incarico dei medesimi taluni lavori di falegnameria presso la loro abitazione ubicata in via (…) come da conteggio analitico in atti e che le opere venivano consegnate ai convenuti in data 18 agosto, 8, 9 e 10 settembre 1999 (con emissione della fattura n. 6 dell’11 settembre 1999 per l’importo di Euro 7.777,84 (originarie Lire 15.060.000) comprensivo dell’Iva.
In mancanza del pagamento nonostante i solleciti effettuati, (…) si rivolgeva al tribunale al fine di ottenere il pagamento della somma suindicata, oltre ai danni quantificati in Euro 6.000,00, interessi legali e danno da svalutazione, con vittoria di spese ed onorari.
I convenuti ritualmente citati si costituivano eccependo in via preliminare l’intervenuta prescrizione del credito vantato dall’attore ai sensi dell’art. 2955, n. 5, c.c., eccepivano altresì il pagamento integrale della merce ricevuta e chiedevano il rigetto della domanda poiché inammissibile e sfornita di prova con vittoria delle spese.
Espletata l’istruttoria, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata che perveniva all’accoglimento parziale della domanda ed in particolare il giudice di prime cure così statuiva: “accoglie parzialmente la domanda e, per l’effetto condanna (…) al pagamento della somma di Euro 2.040,00 in favore di (…) quale differenza sui lavori di falegnameria, oltre interessi legali. Spese compensate”.
Con atto di appello notificato il 16 febbraio 2011 per l’udienza del 4 luglio 2011, (…) impugnava la sentenza di primo grado e chiedeva l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l’Ecc.ma Corte, in riforma parziale della gravata sentenza,
A) Condannare i convenuti, in proprio ed in solido tra loro al pagamento a favore dell’istante della somma euro 7.777,84 come sopra specificata;
B) Condannare altresì i convenuti al risarcimento del maggior danno derivante all’attore dall’inadempimento;
C) Condannare altresì i convenuti in solido tra loro al pagamento degli interessi legali e del danno da svalutazione monetaria (trattasi di impresa commerciale) su tutte le somme richieste e dovute all’attore, il tutto dalla maturazione del credito all’effettivo soddisfo (ovviamente applicando il D.Lgs. 231/2002);
D) Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA del doppio grado di giudizio con attribuzione”.
Si costituivano gli appellati (…) mediante comparsa con appello incidentale depositata il 14 giugno 2011 chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Confermare il capo della sentenza di primo grado relativo alla quantificazione del valore delle opere da realizzare che è pari a lire 8.950.000 (Euro 4.622,29), così come emerso dall’istruttoria svolta in primo grado: o, in subordine ed in parziale riforma della motivazione,
2) In accoglimento dello spiegato appello incidentale, confermare il capo della sentenza di primo grado relativo alla quantificazione del valore delle opere da realizzare che è pari a lire 8.950.000 (Euro 4.622,29), cosi come emerso all’esito del giuramento suppletorio reso dalla sig.ra (…)
o, in subordine, 3) In accoglimento dello spiegato appello incidentale deferire il giuramento suppletorio anche nei confronti del sig. (…)
4) In accoglimento dello spiegato appello incidentale, riformare il capo della sentenza di primo grado e dichiarare l’avvenuto pagamento del prezzo delle opere da realizzare che è pari a lire 8.950.000 (Euro 4.622,29), così come emerso all’esito del giuramento suppletorio reso dalla sig.ra (…)
o, in subordine, 5) In accoglimento dello spiegato appello incidentale deferire il giuramento suppletorio anche nei confronti del sig. (…)
in linea ulteriormente gradata, 6) in accoglimento dello spiegato appello incidentale, riformare il capo della sentenza di primo grado e dichiarare l’avvenuto pagamento di lire 6.000.000 (Euro 3.098,74), cosi come emerso dall’istruttoria svolta e limitare la condanna ad 2.950.000 e cioè ad Euro 1523,55; 7) Condannare, altresì, controparte al pagamento di spese diritto ed onorari, oltre IVA CPA e spese generali di entrambi i gradi del giudizio”.
All’udienza del 30 aprile 2015 la causa veniva assegnata a sentenza e poi rimessa sul ruolo con ordinanza del 22 settembre 2015 in quanto il fascicolo d’ufficio (contenente anche le produzioni di parte) non veniva rinvenuto in cancelleria e le parti venivano autorizzate alla sua ricostruzione.
Entrambe le parti provvedevano a depositare atti e documenti (la parte appellante in data 13-15 marzo 2017 e la parte appellata in data 22 marzo 2017) ed ambedue – all’udienza del 23 marzo 2017 – alcuna eccezione o contestazione avanzavano sulle reciproche produzioni.
La causa veniva nuovamente assegnata in decisione all’udienza del 30 novembre 2017 e poi rimessa sul ruolo con ordinanza del 10 maggio 2018 in quanto il Collegio rilevava che nel fascicolo d’ufficio in parte ritrovato risultavano presenti soltanto i verbali delle udienze svoltesi dal 30 aprile 2015 in poi.
Veniva fissata l’udienza dell’11 ottobre 2018 per consentire le necessarie ricerche invitando altresì le parti ad interloquire sulla ritualità dello sviluppo del processo dalla prima udienza a quella del 30 aprile 2015. Compariva alla detta udienza il solo procuratore della parte appellante che confermava la ritualità del processo.
Infine, all’udienza dell’11 aprile 2019 il delegato del procuratore della parte appellante precisava le conclusioni e chiedeva di assegnarsi la causa in decisione con i termini ordinari per il deposito delle difese conclusionali.
Motivi della decisione
1. – L’appellante principale propone otto motivi di impugnazione al fine di ottenere la riforma parziale della sentenza di prime cure.
In primo luogo, l’appellante osserva che l’eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dai convenuti in prime cure “implica il riconoscimento dell’esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore” (Cass. n. 11195/2007).
Già tale semplice osservazione avrebbe dovuto comportare l’accoglimento integrale delle richieste attoree. Il giudice di primo grado, invece, pur rigettando l’eccezione, non ne ha tratto le dovute conseguenze giuridiche: “L’eccezione di prescrizione presuntiva implica il riconoscimento dell’esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore” (Cass. n. 20294/2006).
L’inammissibilità dell’eccezione peraltro non pregiudicherebbe l’intervenuto riconoscimento della esattezza della somma richiesta alla quale afferisce comunque l’eccezione.
E il tribunale erroneamente non avrebbe tenuto in giusto conto la posizione processuale assunta dai convenuti che, pur sollevando l’eccezione di prescrizione presuntiva dell’intero credito vantato dall’attore, avevano sostenuto di averne corrisposto una quota parte.
1.1. – Ad avviso del Collegio il motivo è fondato in quanto effettivamente il tribunale, dopo aver escluso la fondatezza della eccepita prescrizione in quanto non applicabile alla situazione oggetto di controversia, non ha poi tratto le conseguenze in ordine all’ammissione dell’importo del credito.
Infatti, il primo giudice ha statuito quanto segue: “Va preliminarmente esaminata l’eccezione di prescrizione sollevata ai sensi dell’art. 2955 lett. 5 c.c.; la citata prescrizione si riferisce alla compravendita conclusa tra commerciante al minuto e consumatore e non è pertanto applicabile alla fattispecie che ci occupa pertanto va rigettata” (pag. 2). In relazione al detto capo della sentenza non è stato proposto appello incidentale per cui deve ritenersi formato il giudicato interno.
1.2. – Alla infondatezza della eccepita prescrizione presuntiva consegue dunque il riconoscimento dell’esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore.
Al riguardo, la S.C. ha chiarito che poiché la prescrizione presuntiva è fondata sulla presunzione di adempimento dell’obbligazione e implica il riconoscimento dell’esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore, al fine di paralizzare tale presunzione di pagamento unici mezzi idonei sono, quanto alla posizione del debitore opponente la prescrizione presuntiva, l’ammissione di non avere estinto l’obbligazione, quanto a quella del creditore, il deferimento al debitore del giuramento decisorio, la cui formula deve comprendere la tesi del debitore relativa all’estinzione del debito (Cass. civ. Sez. III, 15/05/2007, n. 11195).
D’altronde, l’eccezione sarebbe stata comunque da rigettare in quanto l’ammissione in giudizio della mancata estinzione dell’obbligazione, che a norma dell’art. 2959 c.c. impedisce l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione presuntiva, è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il debitore affermi di aver pagato il dovuto, ma in un ammontare inferiore all’importo preteso dal creditore, giacché le contestazioni sul quantum debeatur ridondano per la differenza sull’an debeatur e implicano, quindi, il riconoscimento della sia pur parziale permanenza in essere del rapporto controverso (Cass. civ. Sez. II sent., 21/06/2010, n. 14927; più di recente, Cass. civ. Sez. II ord., 14/12/2017, n. 30058).
1.3. – Pertanto, l’importo che risulta dovuto in favore di (…) è pari ad Euro 7.777,84 (originarie Lire 15.060.000) comprensivo dell’IVA, ed in tal senso la sentenza impugnata deve essere riformata.
Resta assorbito poi il quinto motivo di doglianza relativo alla “raggiunta prova della realizzazione da parte dell’attore di tutte le opere di cui al consuntivo prodotto” anche perché il tribunale ha limitato l’importo dovuto soltanto avendo riguardo alla insufficiente prova circa il quantum della prestazione e non perché la stessa non fosse stata integralmente adempiuta.
2. – Il secondo motivo di impugnazione (“Omessa applicazione degli ordinari criteri in tema di oneri probatori in vicende di inadempimento contrattuale”), il terzo motivo(“Sulla prova espletata), il quarto motivo (“Sulla prova del pagamento dei convenuti”) ed il sesto motivo (“Sulla mancata prova del pagamento dei convenuti”) possono essere trattati congiuntamente in quanto mirano a scardinare la motivazione della sentenza gravata in ordine all’avvenuto saldo (sia pure parziale) dell’importo dovuto in favore di
2.1. – La parte appellante si duole del fatto che il primo giudice non abbia dato rilievo alla carenza di prova documentale del pagamento che si assume essere stato eseguito da parte dei coniugi (…).
In tal senso, deducono che non possono ritenersi valide ed utilizzabili ai fini del decidere le dichiarazioni rese dal teste (…). Infatti, tale testimonianza è stata ammessa nonostante l’opposizione della difesa dell’attore in prime cure in quanto il capo di prova articolato era teso a dimostrare il pagamento in contanti di somme di denaro oltre i limiti legali fissati dall’art. 2721 c.c. (2,58 Euro).
Secondo la tesi dell’appello principale considerato che tale dichiarazione testimoniale è stata impugnata, la decisione appellata dovrebbe essere riformata laddove il tribunale ha posto alla base della stessa la prova di un pagamento in contanti fornita a mezzo testimone in aperta violazione dell’art. 2721 c.c. (anche perché il giudice in alcun modo motiva e giustifica l’utilizzazione di tale mezzo di prova).
Ma di là dalle questioni procedurali, l’appellante osserva che il primo giudice avrebbe anche travisato del tutto la dichiarazione testimoniale del teste (…). Infatti, il testimone, unico e solo che riferisce di pagamenti in contanti da parte dei convenuti, afferma di avere visto il pagamento di soli tre milioni di lire. Per cui, pur volendo ritenere ammissibile ed attendibile la prova egualmente residuerebbe un credito in favore dell’attore rispetto all’importo complessivamente dovuto ben superiore rispetto a quello riconosciuto in sentenza.
2.2. – Inoltre, l’appellante lamenta il fatto che il tribunale non abbia tenuto in considerazione il comportamento processuale adottato dalla convenuta che, non comparendo in sede di interrogatorio formale, avrebbe così implicitamente riconosciuto come veri i fatti dedotti dall’attore (che invece si è sottoposto alla medesima prova per interpello).
2.3. – Dalla lettura della sentenza gravata emerge effettivamente una motivazione succinta in ordine alla prova sulla quale viene fondato l’accertamento del versamento che si ritiene essere stato eseguito dai coniugi (…).
Scrive infatti il primo giudice che “Il teste (…) indotto dai convenuti, escusso all’udienza del 10.5.06, ha anch’egli confermato l’esecuzione di lavori di falegnameria in favore dei convenuti, specificando di aver assistito alla conversazione tra le parti, presso l’abitazione dei convenuti, mentre era intento a tinteggiarne le pareti; riferisce il teste che in sua presenza furono versati due acconti di lire tre milioni ciascuno (cfr. verbale di udienza del 10.5.06)” (pag. 2) e poi aggiunge che “Mentre i convenuti i quali hanno sostenuto di aver convenuto e versato totalmente il prezzo richiesto per i lavori commissionati pari a lire 8.950.000, il teste (…) però ha riferito di aver assistito al versamento di due acconti di lire tre milioni ciascuno. Pertanto alla luce di tali risultanze istruttorie si impone l’accoglimento della domanda nei limiti di Euro 2.040,00 (lire 3.950.000), oltre interesse legali a far data dalla domanda” (pag. 3).
2.4. – Occorre in primo luogo rilevare che effettivamente la difesa di (…) ha impugnato e contestato l’ammissione della prova testimoniale del capo relativo al pagamento sul quale è stato escusso il teste (…) per violazione dell’art. 2726 c.c.
Sulla questione occorre precisare che le limitazioni poste dagli artt. 2721 e seguenti c.c. all’ammissibilità della prova testimoniale non attengono a ragioni di ordine pubblico, ma sono dettate a tutela di interessi di natura privatistica; pertanto, se è vero che la loro violazione non solo non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, ma neppure è rilevabile dalle parti ove non sia stata dedotta in sede di ammissione della prova, ovvero nella prima istanza o difesa successiva o, quanto meno, in sede di espletamento della stessa (Cass. civ. Sez. II, 28/04/2006, n. 9925), è anche vero che è ammessa la deroga a tale divieto pur se la stessa è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l’esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (Cass. civ. Sez. II, 25/05/1993, n. 5884).
E nel caso di specie, ad avviso del Collegio, ricorrono proprio quei presupposti che giustificano la deroga al divieto di cui sopra. Infatti, si deve rilevare come sussistendo rapporti di parentela tra (…) possa ritenersi plausibile anche il versamento di acconti in moneta contante senza la richiesta del rilascio immediato di una quietanza scritta.
Per cui appare ammissibile la testimonianza assunta in prime cure di (…) che all’udienza del 10 maggio 2006 ha dichiarato quanto segue: “Ho assistito nell’arco dei due mesi durante i quali ho tinteggiato le pareti al pagamento in due soluzioni di tre milioni in contanti da (…) al falegname” (in precedenza identificato come la parte attrice (…)).
Sul punto la testimonianza appare chiara e non sembrano sussistere motivi per inficiare la credibilità del teste.
Tuttavia, appare fondata la doglianza dell’appellante circa la interpretazione adottata dal tribunale in ordine all’importo che il testimone dichiara di aver visto versare in contanti. Non vi è dubbio invero che l’importo versato (complessivamente) sia di Lire 3.000.000 (pari ad Euro 1.549,37) sia pure versato “in due soluzioni”.
Il primo giudice è infatti incorso in un errore evidente nel ritenere che fossero stati effettuati due versamenti (ciascuno) di Lire 3.000.000 giungendo a determinare l’ammontare pagato in 6.000.000. Il teste ha precisato infatti che ha assistito “al pagamento” (“in due soluzioni”) “di tre milioni in contanti”.
Nella redazione del verbale di udienza sono state evidentemente omessi i segni di punteggiatura, ma il senso della precisazione è quello di una incidentale nella frase con la quale il teste dichiara che il pagamento complessivo è stato pari a Lire 3.000.000.
2.5. – Quanto all’interrogatorio formale dei convenuti appare utile rilevare che mentre (…) ha reso detto interrogatorio, è invece rimasta assente (…).
La Cassazione ha precisato che l’inciso contenuto nell’art. 232 c.p.c. – secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio, se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo “valutato ogni altro elemento di prova” – implica che la mancata risposta, se non equivale ad una fiata confessio, può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice, che può trarre motivi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario.
Di conseguenza il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio formale non reso non se confermati solo da prove dirette, ma anche utilizzando elementi di prova di carattere meramente indiziario (Cass. civ. Sez. I, 23/05/2008, n. 13422).
Pertanto, una volta raggiunta la prova dell’acconto versato, alcun rilievo assume la condotta posta in essere da uno dei due convenuti che ha omesso di rendere la prova per interpello.
2.6. – Ne consegue che l’importo che risulta dovuto in favore di è pari ad Euro 7.777,84 (originarie Lire 15.060.000) comprensivo dell’IVA, dal quale deve essere detratto l’acconto di Euro 1.549,37 (originarie Lire 3.000.000), per un saldo ancora dovuto di Euro 6.226,47, ed in tal senso la sentenza impugnata deve essere riformata.
3. – Con il settimo motivo di impugnazione, l’appellante si duole che il tribunale abbia del tutto omesso di valutare la richiesta risarcitoria formulata in prime cure.
In ordine a tale richiesta, l’appellante ritiene che sia sufficiente osservare che l’omesso pagamento delle somme dovute dai convenuti all’attore sostanzia un inadempimento contrattuale. L’azione proposta è tesa ad accertare tale inadempimento ed a ottenere la condanna giudiziale di parte avversa all’adempimento della medesima prestazione negata.
Dovrebbero quindi essere applicati i criteri propri degli ordinari rapporti obbligatori, per cui all’accertamento dell’inadempimento ed alla condanna al pagamento avrebbe dovuto fare seguito anche la condanna al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
3.1. – Sulla questione è fondata la doglianza circa la carenza di esame della domanda risarcitoria da parte del tribunale anche se, tuttavia, la domanda non può ritenersi accoglibile in quanto sfornita di ogni evidenza probatoria. Infatti, la parte attrice (odierna appellante) si è limitata ad allegare un generico pregiudizio senza fornire alcune elemento utile a supportare la fondatezza della richiesta.
4. – L’appellante domanda altresì – sin dall’atto di citazione introduttivo – la generica corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria. Nelle conclusioni dell’atto di appello precisa che gli interessi dovranno essere applicati nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002.
4.1. – Invero, in base all’artt. 11, comma 1, D.Lgs. 231/2002, “Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002”. Pertanto, considerato che la fornitura è stata commissionata nel luglio 1999, sulla somma come sopra calcolata dovranno essere versati anche gli interessi ma nella misura legale ex art. 1284 c.c. dalla data della domanda (25 ottobre 2002) al soddisfo.
4.2. – In relazione poi alla chiesta rivalutazione monetaria occorre fare riferimento al noto arresto della S.C. secondo cui nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all’art. 1224, comma 2, c.c. (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è generalmente riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento – dovendo ritenersi superata l’esigenza di inquadrare a tale fine il creditore in una delle categorie a suo tempo individuate – nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell’art. 1284, comma 1, c.c. (Cass. civ. Sez. Unite, sent., 16/07/2008, n. 19499).
Più recentemente la Cassazione ha ulteriormente precisato che il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l’onere di domandare il risarcimento del “maggior danno” ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c., e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest’ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta (Cass. civ. Sez. Unite, 23/03/2015, n. 5743).
Nel caso oggetto di lite, in considerazione della formulazione della richiesta che è posta in maniera del tutto generica si ritiene che la stessa sia inidonea allo scopo e ciò non consente, quindi, il riconoscimento del maggior danno.
5. – Quanto all’appello incidentale, i coniugi (…) impugnano la sentenza in quanto si dolgono della mancata utilizzazione degli esiti del giuramento suppletorio. E ciò avrebbe avuto conseguenze sia per quanto attiene all’importo complessivamente dovuto e sia in relazione all’avvenuto pagamento del dovuto.
Invero, il giudice di primo grado dopo aver ritenuto di disporre il giuramento suppletorio deferendolo ai due convenuti, al momento della decisione con la sentenza impugnata non lo poneva a base della stessa (revocando implicitamente la relativa ordinanza e) motivando come segue: “Passando ad esaminare il merito della domanda, occorre precisare che la vertenza viene decisa senza tenere conto del disposto giuramento decisorio e ciò sulle condivisibili argomentazioni mosse dalla difesa dell’attore, sia in data 13.1.10 che nella memoria conclusionale”.
5.1. – Secondo quanto previsto dall’art. 2736, n. 2, c.c. in materia di “giuramento” “è suppletorio quello che è deferito d’ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova, ovvero quello che è deferito al fine di stabilire il valore della cosa domandata, se non si può accertarlo altrimenti”.
Il giuramento suppletorio – che è un mezzo istruttorio complementare e sussidiario – postula la sussistenza di una semipiena probatio con la conseguenza che esso è deferito alla parte che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, abbia fornito il maggiore contenuto probatorio (Cass. civ. Sez. III, 27/06/2006, n. 14768).
5.2. – Tuttavia, nel caso di specie, come si è visto esaminando l’appello principale, la causa può e deve essere decisa prescindendo dal giuramento prestato in quanto già prima della delazione sussistevano sufficienti elementi di giudizio acquisiti alla causa (Cass. civ. Sez. I, 25/03/1999, n. 2803).
L’appello incidentale è infondato e deve quindi essere respinto.
6. – L’impugnazione principale deve essere invece parzialmente accolta per un saldo ancora dovuto di Euro 6.226,47 in favore di (…) ed in tal senso la sentenza impugnata deve essere riformata, con gli interessi nella misura legale ex art. 1284 c.c. dalla data della domanda (25 ottobre 2002) al soddisfo.
7. – Anche soltanto con la parziale riforma della sentenza impugnata il collegio è tenuto a procedere (d’ufficio), quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali (restando quindi assorbito l’ultimo motivo proposto con l’appello principale che riguarda proprio il regime delle spese), il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché violerebbe il principio di cui all’art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenesse la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Cass. civ. Sez. VI – 3 sent., 23/03/2016, n. 5820; Cass. civ. Sez. VI – 3 ord., 28/09/2015, n. 19122; Cass. civ. Sez. VI – lavoro ord., 18/03/2014, n. 6259; in senso conforme, v. già Cass. n. 23226/2013, Cass. n. 18837/2010, Cass. n. 15483/2008).
Il Collegio ritiene che in virtù del parziale accoglimento della domanda principale sussistano giusti motivi per disporre la parziale compensazione delle spese processuali nella misura di un terzo in favore dell’appellante principale.
7.1. – Ai fini della liquidazione delle spese legali, qualora l’attività giudiziale dell’avvocato della parte vittoriosa – con riferimento ai singoli gradi – sia terminata prima del 23 luglio 2012 e della caducazione definitiva delle tariffe forensi, per la liquidazione giudiziale delle spese si deve fare riferimento alle tariffe forensi; qualora, invece, la conclusione dell’attività difensiva, con il compimento dell’opera professionale, abbia luogo dopo l’intervenuta abrogazione di dette tariffe, l’entrata in vigore dei nuovi parametri ministeriali farà sì che la liquidazione giudiziale delle spese di soccombenza avvenga in base a questi e non più in base alle previgenti tariffe, ancorché alcune attività siano state svolte nel vigore di queste.
In definitiva, i compensi professionali degli avvocati devono essere liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell’esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dell’incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio (Cass. Sez. lavoro – sent. 5/11/2012 n. 18920; Cass. civ. Sez. VI – 2, 11/02/2016, n. 2748).
7.2. – Sulla base dei principi sopra enunciati, la liquidazione delle spese del primo grado (iniziato nel 2002 e concluso il 30 agosto 2010) le competenze professionali restano dovute secondo la tariffa approvata col D.M. 8 aprile 2004 n. 127, in vigore (ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 1 del 2012) fino al 23 luglio 2012, data di pubblicazione del D.M. 20 luglio 2012 n. 140 (cfr. Cass. 18920/2012, Cass. 2748/2016).
7.3. – La liquidazione delle spese del grado di appello è dovuta secondo i parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (in vigore dal 3 aprile 2014), tenuto conto in particolare dei criteri di cui all’art. 4, comma 1, del decreto citato e specialmente delle caratteristiche e del pregio dell’attività prestata, oltre che dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (con applicazione dello scaglione di valore della causa: da Euro 5.201,00 a Euro 26.000,00 ed esclusione della fase di “istruttoria/trattazione”).
7.4. – Si prende atto della dichiarazione ex art. 93, comma 1, c.p.c. resa dall’avv. (…) per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. 734 dell’anno 2011, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione così decide:
a) in riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata –
sezione distaccata di Sorrento – n. 288/2010, in parziale accoglimento dell’appello principale, condanna (…) – in solido tra di loro – al pagamento in favore dell’appellante titolare della omonima ditta individuale, dell’importo di Euro 6.226,47 sulla quale sono dovuti gli interessi nella misura legale ex art. 1284 c.c. dalla data della domanda (25 ottobre 2002) al soddisfo;
b) per l’effetto condanna (…) – in solido tra di loro – al pagamento delle spese legali in favore di (…) – con attribuzione al procuratore distrattario avv. (…) liquidate in assenza di notula – previa compensazione per un terzo – nella misura residua che segue: per il primo grado in Euro 2.823,75 (di cui Euro 1.710,00 per diritti, Euro 800,00 per onorari ed Euro 313,75,00 per spese generali al 12,5%), oltre agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge e, per il secondo grado, in Euro 3.082,70 (di cui Euro 2.518,00 per compensi, Euro 187,00 per spese esenti ed Euro 377,70 per spese generali al 15%), oltre agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge.
Così deciso il 25 luglio 2019.
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2019.