ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2049 cod. civ. è sufficiente che il fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile, ipotesi che ricorre non solo in caso di lavoro subordinato ma anche quando per volontà di un soggetto (committente) un altro (commesso) esplichi un’attività per suo conto.
Corte d’Appello|Napoli|Sezione 9|Civile|Sentenza|6 febbraio 2020| n. 522
Data udienza 22 gennaio 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
in persona di:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Pasquale Cristiano Consigliere rel.
dott. Domenico De Stefano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 3442/2018 del Ruolo Gen., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservato per la decisione all’udienza del 22-10-2019 coi termini di cui all’art. 190 cod. proc. civ.
tra
Ca.Lu. (…), rappresentato e difeso, giusta procura in calce all’atto di appello, dall’avv. Ro.Ma. (…), presso il cui studio elettivamente domicilia in Barano d’Ischia alla via (…)
appellante
e
Società Ca. – Società Cooperativa (…), con sede in Verona, Lungadige (…), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura conferita su separato supporto cartaceo trasmessa in copia informatica autenticata con firma digitale, dagli avvocati Lo.Co. (…), Mi.Lo. (…) e Gi.Fo. (…), elettivamente domiciliata presso lo studio del terzo, in Napoli al viale (…)
appellato
nonché
Fe.Ga., domiciliato presso il Comune di Procida alla via (…)
appellato contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione passato per la notifica il 2-7-2018 Ca.Lu. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia, in composizione monocratica, 6323/2017, pubblicata il 31-5-2017, non notificata, con la quale – in accoglimento della opposizione, proposta dalla Società Ca. con atto di citazione notificato il 22-11-2006 avverso il decreto ingiuntivo 101/2006 con il quale il Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia le aveva intimato il pagamento in favore del ricorrente Ca.Lu. della somma di Euro 56.347,59, oltre interessi legali al soddisfo e spese della procedura, quale riscatto anticipato del capitale investito, giusta modulo di “capitalizzazione finanziaria a premio unico” n. (…), predisposto dalla Agenzia Generale di Ischia, sottoscritto il 30-6-2004 – revocato il decreto ingiuntivo opposto, è stato condannato Ca.Lu. a restituire alla opponente la somma di cui al decreto ingiuntivo, oltre interessi legali dalla percezione al saldo, nonché il contumace Fe.Ga., convenuto dalla opponente, già agente generale di Ischia della stessa – dichiarato responsabile ex art. 1398 cod. civ. per avere contrattato con Ca.Lu. senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli – al pagamento della medesima somma in favore di Ca.Lu.; ha escluso inoltre, il primo giudice, la responsabilità della opponente ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., compensato le spese di lite tra le parti costituite, nonché condannato Fe.Ga. alla rifusione delle spese di lite in favore di entrambe, liquidate per ciascuna di esse in Euro 5.800,00 per compenso professionale, oltre accessori.
L’appellante ha affidato l’appello a 5 motivi, concludendo: per la condanna della Società Ca. di Assicurazioni, in solido con Fe.Ga., respinta l’opposizione dalla stessa proposta in primo grado, al pagamento in suo favore della somma di Euro 56.347,59, oltre interessi legali dal 22-9-2006, data del decreto ingiuntivo, al saldo, oltre il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 cod. civ.; in caso di conferma della invalidità e/o inefficacia del contratto di investimento finanziario da lui stipulato con Fe.Ga., per la condanna in solido della Società Ca. e di Fe.Ga. alla restituzione in suo favore della somma di Euro 55.790,00, occorsa per il perfezionamento del contratto, oltre interessi legali dal 1-7-2004, data del bonifico bancario, oltre il risarcimento del maggior danno ex art. 1224 cod. civ.; per la condanna in solido della Società Ca. di Assicurazioni e Fe.Ga. alla rifusione delle spese della fase monitoria e del doppio grado. L’appellata Società Ca. di Assicurazioni ha contestato la fondatezza dell’appello, chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite. All’udienza del 22-10-2019 la Corte ha riservato la decisione all’esito degli adempimenti di cui all’art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo lamenta l’appellante il mancato esame della “eccezione di giudicato esterno circa la responsabilità civile di Ca. per gli stessi fatti oggetto di causa”, giusta sentenza 8591/2010 del Giudice penale monocratico della Sezione di Ischia, in parziale riforma della quale la Corte di Appello di Napoli, con sentenza 5559/2015, irrevocabile dal 23-5-2016, ha rigettato l’appello della parte civile Ca. Assicurazioni, nonché dichiarato non doversi procedere nei confronti di Fe.Ga. in ordine ai delitti ascrittigli di cui agli articoli 640 e 485 cod. pen. perché estinti per intervenuta prescrizione.
2) La eccezione di giudicato esterno, pur non delibata dal primo giudice, è infondata, fermo ad ogni modo il principio di utilizzabilità dal giudice d: merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, delle prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti.
Difetta il presupposto della identità di parti tra i rapporti dedotti in giudizio perché alla cennata sentenza penale possa riconoscersi autorità di giudicato. Richiama l’appellante a sostegno del suo assunto il principio della estensibilità degli effetti del giudicato alla persona offesa, quale appunto Ca.Lu., posta in condizione di partecipare al giudizio penale; principio, si osserva per contro, affermato tuttavia dalle giurisprudenza di legittimità (Cass. 12115/2016) in relazione alla sentenza penale di condanna di cui all’art. 651 cod. proc. pen., laddove la sentenze penale irrevocabile che qui occupa ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Fe.Ga. perché estinti per prescrizione i reati ascrittigli tra cui quello di truffa aggravata in danno di Ca.Lu. per averlo indotto in errore circa la regolarità della operazione posta da quest’ultimo a fondamento della domanda monitoria.
Premesso che ai sensi dell’art. 83 cod. proc. pen. il responsabile civile pei il fatto dell’imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile, consegue, stante la mancata costituzione di parte civile da parte di Ca.Lu. nel separato procedimento penale, che l’accertamento della responsabilità, ancorché con sentenza penale irrevocabile, ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., della Società Ca. di Assicurazioni (il cui appello anche quale responsabile civile è stato rigettato dal giudice penale), non può all’evidenza ritenersi esteso allo specifico rapporto contrattuale intercorso tra Fe.Ga. e Ca.
Luigi, ciò che del resto la Società Ca. di Assicurazioni ha puntualmente eccepito, ovvero che “nel corso del giudizio penale non è stato effettuato alcun accertamento relativo alla responsabilità di Ca. in relazione alla specifica vicenda relativa al sig. Ca.”.
3) Con il secondo motivo lamenta l’appellante la qualificazione operata dal primo giudice in termini di contratto di assicurazione sulla vita quello da lui sottoscritto, ritenuto non opponibile alla Ca. giacché non incluso nella procura rilasciata all’agente generale di Ischia, anziché di prodotto finanziario, svincolato dalla durata della vita, che Fe.Ga. era abilitato a contrarre con la clientela; con la conseguenza, aggiunge l’appellante, che avrebbe dovuto trovare accoglimento anche la domanda da lui articolata in primo grado su base contrattuale, atteso altresì che i moduli utilizzati da Fe.Ga. erano quelli in uso presso la Ca., né i documenti da lui predisposti erano affetti da falsità materiale.
Con il terzo motivo lamenta l’appellante la “interpretazione tralaticia ed anacronistica dell’art. 2049 cod. civ., ampiamente superata dall’indirizzo, ormai consolidato in giurisprudenza, che la norma è riferibile anche alle ipotesi di mera collaborazione e, a fortiori, al rapporto di agenzia”; deduce altresì l’appellante la ricorrenza dei presupposti per estendere alla Ca. la responsabilità per l’illecito commesso da Fe.Ga., tanto più ai sensi degli articoli 5 della legge 1/91, 23 del decreto legislativo 415/95 e 31 del decreto legislativo 58/2008.
Con il quarto motivo lamenta l’appellante la statuizione di infondatezza nel merito della domanda ex art. 2049 cod. civ. attraverso il richiamo al disposto dell’art. 1227, comma 2, cod. civ., peraltro integrante una eccezione non rilevabile di ufficio; aggiunge l’appellante che, avendo il primo giudice ritenuto Fe.Ga. responsabile dell’illecito perpetrato ai suoi danni, altrettanto avrebbe dovuto fare nei riguardo della obbligata solidale Ca., “non potendo configurare nei confronti di quest’ultima né una elisione, né tanto meno, un’attenuazione dell’obbligo risarcitorio ai sensi dell’art. 1227 cod. civ.”; censura altresì l’appellante l’impugnata sentenza anche nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto a suo carico un comportamento non diligente in occasione della stipula del contratto. Con il quinto motivo lamenta l’appellante la statuizione di condanna a suo carico in favore della Ca., pur non avendo egli conseguito alcunché dalla stessa e sebbene il decreto ingiuntivo non fosse stato dichiarato esecutivo.
4) Sono fondati il terzo, quarto, nonché il quinto motivo, suscettibili di delibazione congiunta.
4.1) È fondata la domanda formulata dall’appellante ai sensi dell’art. 2049 cod. civ. nei confronti della Società Ca. di Assicurazioni, della cui proposizione in primo grado da parte di Ca.Lu. “in esito alla dispiegata opposizione di Ca.” dà atto espressamente il primo giudice, senza che il punto sia stata attinto da impugnazione, tanto che la stessa appellata costituita ha concluso in via principale per la conferma integrale della impugnata sentenza.
Colgono nel segno le argomentazioni dell’appellante avverso la motivazione in forza della quale il primo giudice ha ritenuto infondata la domanda de qua, ovvero la non estensibilità della disciplina di cui all’art. 2049 cod. civ. alle figure dei collaboratori autonomi ovvero para subordinati, nonché la non configurabilità di alcun danno in pregiudizio dell’attore, giusta il disposto dell’art. 1227, comma 2, cod. civ., qualora questi “avesse agito secondo la ordinaria diligenza”.
Condivisibile, si osserva, è la motivazione, richiamata dall’appellante, addotta dal giudice penale a sostegno della pronuncia di rigetto della impugnazione proposta dalla responsabile civile Società Ca. di Assicurazioni, pur formalmente afferente, detta pronuncia, vicende contrattuali formalmente diverse da – ma comunque del tutto analoghe a quella coinvolgente Fe.Ga. e l’appellante; tanto, con particolare riguardo alla maturazione della condotta posta in essere da Fe.Ga. nel contesto, ovvero l’isola di Ischia, in cui questi era autorizzato ad operare quale agente della Società Ca. di Assicurazioni, la cui responsabilità ai sensi dell’art. 2049 cod. civ. è stata appunto affermata separato procedimento penale.
Alla luce del risultato della istruzione probatoria ha osservato il giudice penale che i documenti contrattuali “erano conformi alle modalità previste dalla compagnia assicurativa e l’anomalia consisteva nel fatto che la polizza non venivano trasmesse alla società Ca., mentre ai clienti venivano consegnate false lettere di conferma dell’investimento”. Ha escluso il giudice penale, ciò che viepiù rileva ai fini che qui occupano, la ricorrenza di elementi che, avuto riguardo ai contratti oggetto di contestazione, incluso quello sottoscritto dall’appellante, “possano condurre a ritenere che il documento fosse integralmente contraffatto”; è pacifico altresì che Fe.Ga. svolgeva la sua attività all’interno di locali in cui era impiegato il logo della Società Ca. di Assicurazioni, apposto, del resto, sulla modulistica agli atti, incluso il modulo di “capitalizzazione finanziaria a premio unico”, il cui impiego da parte della Società Ca. di Assicurazioni è emerso peraltro da testimoniale, pure richiamata dall’appellante in parte qua, assunta nel giudizio penale.
4.2) È appena il caso di rammentare che “ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2049 cod. civ. è sufficiente che il fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile, ipotesi che ricorre non solo in caso di lavoro subordinato ma anche quando per volontà di un soggetto (committente) un altro (commesso) esplichi un’attività per suo conto” (Cass. 12283/2016), laddove neppure è corretto il riferimento operato dal primo giudice all’art. 1227, comma 2, cod. civ., disposizione che configura una circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria, ovvero una eccezione in senso stretto nella specie non dedotta in primo grado dalla Società Ca. di Assicurazioni.
4.3) Ora, si rammenta che in tema di intermediazione finanziaria, la società preponente risponde in solido del danno causato al risparmiatore dai promotori finanziari da essa indicati in tutti i casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l’esecuzione delle incombenze affidate al promotore, non venendo meno questa responsabilità solidale per il fatto che il preposto, abusando dei suoi poteri, abbia agito per finalità estranee a quelle del preponente (Cass. 30161/2018).
Nella specie, provata la illiceità della condotta serbata da Fe.Ga., non è ragionevolmente sostenibile che l’illecito sia stato consapevolmente agevolato dall’appellante mediante una condotta che presenti connotati – non ravvisabili nel pagamento in contanti del premio, circostanza documentata della cui corrispondenza al vero peraltro ha dato atto il primo giudice, in carenza di impugnazione sul punto – di “consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore” (Cass. 25374/2018 in tema di responsabilità dell’intermediario ai sensi dell’art. 31, comma 3, del decreto legislativo 58/98).
4.3) Esattamente deduce l’appellante che “al momento della predisposizione del modulo di capitalizzazione finanziaria, l’agente generale di Ischia di Ca., Ga.Fe., ha registrato a margine dello stesso gli estremi del versamento eseguito da Lu.Ca., con la relativa data, apponendovi la propria firma e suggellandola con il timbro agente generale di Ischia Ca.”; risulta poi che, a fronte del pagamento eseguito, Fe.Ga. ha fornito all’appellante una ricevuta contraffatta di un bonifico bancario, recante le indicazioni relative alla operazione cui l’appellante aveva aderito, apparentemente eseguito su conto intestato alla Ca.. Sicché fondatamente lamenta l’appellante di essere rimasto vittima di una condotta integrante gli estremi del delitto di truffa, non senza aggiungere, del pari fondatamente, quanto all’ulteriore profilo di negligenza ascrittogli dal primo giudice, come in punto di responsabilità extracontrattuale non sia configurabile in capo al contraente un onere di verifica della esistenza e dell’ampiezza dei poteri dell’agente; e ciò, stante la già richiamata sufficienza, ai fini della ravvisabilità della responsabilità di cui all’art. 2049 cod. civ., del rapporto di occasionalità necessaria tra le incombenze dell’agente e il pregiudizio subito dal cliente, nella misura in cui il fatto dannoso sia stato agevolato o reso possibile, ciò che nella specie non è revocabile in dubbio, dall’inserimento del primo nell’organizzazione dell’impresa. Né è dimostrato, si precisa, giusta gli elementi di valutazione emergenti dalla documentazione agli atti, che al 30-6-2004, data della stipula del contratto per cui è causa, l’appellante fosse a conoscenza di eventuali irregolarità poste in essere da Fe.Ga. nella qualità di agente assicurativo IN,, di rilevanza tale da porlo in condizione di fondatamente dubitare della correttezza di quest’ultimo.
4.4) La fondatezza del quinto motivo è riconosciuta dalla stessa Società Ca., con la ovvia precisazione che non è “ipotizzabile” alcun obbligo di restituzione in suo favore a carico dell’appellante, “posto che Ca. nel corso del giudizio di primo grado non è mai stata condannata a pagare alcunché al sig. Ca.”.
4.5) Resta assorbita la delibazione del secondo motivo, avendo l’appellante articolato in via subordinata e alternativa la domanda su base contrattuale nei confronti della Società Ca. di Assicurazioni.
5) Pertanto, in accoglimento dell’appello per quanto di ragione e per l’effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza: va accolta la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dall’appellante nei confronti della società Ca. di Assicurazioni e condannata quest’ultima, in solido con Fe.Ga., al pagamento in favore dell’appellante della somma di Euro 56.347,59, oltre interessi dal 22-9-2006 al soddisfo; va elisa inoltre la statuizione sub capo 2) del dispositivo della impugnata sentenza di condanna dell’appellante alla restituzione in favore della Società Ca. di Assicurazioni della somma di cui al decreto ingiuntivo opposto.
6) Segue alla soccombenza la condanna della Società Ca. di Assicurazioni alla rifusione in favore dell’appellante delle spese del primo grado, in solido con il condebitore Fe.Ga., nella misura – non impugnata e comunque congrua – già liquidata dal primo giudice al capo 5) del dispositivo della impugnata sentenza, nonché delle spese del grado, liquidate in dispositivo avuto riguardo ai valori minimi di cui al d.m. 77/2014, come modificato dal d.m. 37/2018, tenuto conto della non significativa complessità delle questioni trattate, nonché dello scaglione fino a Euro 260.000,00.
7) In accoglimento per quanto di ragione della domanda subordinata – formulata in termini tali da contenere la facoltà di regresso spettante al condebitore solidale – proposta nei confronti di Fe.Ga. dalla Società Ca. di Assicurazioni con l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo e dalla stessa riproposta in grado di appello – senza necessità, stante il disposto dell’art. 346 cod. proc. civ., di impugnazione incidentale, giacché assorbita, detta domanda subordinata, dal non accoglimento delle domande proposte da Ca.Lu. nei confronti della Società Ca. di Assicurazioni – va condannato Fe.Ga. a mantenere indenne la Società Ca. di Assicurazioni dal pagamento, limitatamente alla parte del debito del primo, che effettuerà la seconda in favore dell’appellante in esecuzione della presente sentenza.
8) Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla formulazione dell’art. 92 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis, anteriore alla novella introdotta dalla legge 69/2009 a decorrere dal 4-7-2009, per compensare interamente le spese del grado tra la Società Ca. di Assicurazioni e Fe.Ga., in considerazione della accertata responsabilità solidale della prima, nonché della rivisitazione in grado di appello dei principali aspetti della fattispecie dedotta.
Va confermata nel resto l’impugnata sentenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Ca.Lu. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia, in composizione monocratica, 6323/2017, pubblicata il 31-5-2017, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: accoglie l’appello per quanto di ragione e per l’effetto, in parziale riforma della (impugnata sentenza:
a) in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dall’appellante nei confronti della Società Ca. di Assicurazioni, condanna quest’ultima, in solido con Fe.Ga., al pagamento in favore dell’appellante della somma di Euro 56.347,59, oltre interessi dal 22-9-2006 al soddisfo;
b) elide la statuizione sub capo 2) del dispositivo della impugnata sentenza di condanna dell’appellante alla restituzione in favore della Società Ca. di Assicurazioni della somma di cui al decreto ingiuntivo opposto; condanna la Società Ca. di Assicurazioni alla rifusione in favore dell’appellante delle spese del primo grado, in solido con Fe.Ga., liquidate nella misura di cui al capo 5) del dispositivo della impugnata sentenza, nonché delle spese del secondo grado, liquidate in Euro 1.200,00 per esborsi e Euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre iva, ca e rimborso forfetario come per legge; condanna Fe.Ga. a mantenere indenne la Società Ca. di Assicurazioni dal pagamento, limitatamente alla parte del debito del primo, che effettuerà la seconda in favore dell’appellante in esecuzione della presente sentenza; compensa le spese del grado tra la Società Ca. di Assicurazioni e Fe.Ga.; conferma nel resto l’impugnata sentenza.
Così deciso in Napoli il 22 gennaio 2020.
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2020.