possono essere invocati i principi dell’apparenza del diritto e dell’affidamento incolpevole allorché non solo vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. Nel caso di contratto concluso dal terzo con una società di capitali il principio dell’apparenza del diritto e dell’affidamento, traendo origine dalla legittima e quindi incolpevole aspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile, ancorché non conforme alla realtà, non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni, non è invocabile nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l’ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell’altrui potere, come accade nel caso di organi di società di capitali regolarmente costituiti; tuttavia, anche in tale ipotesi, il principio dell’affidamento può essere invocato, qualora il potere sulla cui esistenza si assume di aver fatto incolpevolmente affidamento possa sussistere indipendentemente dalla sua regolamentazione statutaria e possa essere conferito per determinati atti e senza particolari formalità.

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Tribunale|Milano|Sezione 5|Civile|Sentenza|16 gennaio 2023| n. 246

Data udienza 14 gennaio 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

QUINTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dr.ssa Margherita Monte ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 879/2019 promossa da:

(…) SRL Unipersonale (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. (…), elettivamente domiciliato in VIA (…) 20013 MAGENTA presso il difensore avv. (…)

OPPONENTE

contro

(…) per brevità (…) S.R.L. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. (…), elettivamente domiciliato in VIA (…) 20123 MILANO presso il difensore avv. (…)

OPPOSTA

OGGETTO: Prestazione d’opera intellettuale

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli depositati per via telematica.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

(…) S.r.l. Unipersonale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig.ra (…) (di seguito (…)), ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 24074/2018, pubblicato il 02.11.2018, emesso dal Tribunale di Milano su ricorso della (…) (di seguito (…)) per la somma di Euro 22.838,40 a titolo di compenso per attività di progettazione svolta in favore di quest’ultima. Nel ricorso monitorio (…) ha allegato: di essere stata incaricata da (…) “per la progettazione di una RSA sita nel comune di Busto Garolfo (Milano) e “per la progettazione per VVFF e relativo C.P.I e ASL” (docc. 1 e 2 fasc. mon.)”; di aver emesso n. 2 fatture per complessivi Euro 22.838,40, n. 29 del 14.12.2017 di Euro 16.494,40 e n. 2 del 19.01.2018 di Euro 6.344,00; di aver ricevuto da (…) in data 09.01.2018 un bonifico di acconto di Euro 1.500,00, al quale non erano seguiti ulteriori pagamenti nonostante i vari solleciti. In ottemperanza all’ordinanza ex art. 640 cpc in data 23 luglio 2018, la ricorrente ha prodotto l’estratto registro iva autenticato dal notaio ove sono annotate le fatture oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo “dando atto che per mero errore materiale il numero progressivo della fattura sub doc. 3 per la quale viene richiesto il decreto riporta il numero 28 e non 29”. L’opponente ha contestato il credito azionato, deducendo di non avere “mai avuto contatti” con la (…) e, dunque, di non aver mai sottoscritto i “contratti/lettere di incarico” prodotti in fase monitoria sub 1 e 2; ha pertanto disconosciuto “ex art. 215 c.p.c. e art. 2719 c.c.”, nonché ex art. 214 c.p.c. tali documenti, deducendo “dall’analisi degli stessi, che (…) vede ora per la prima volta”, che la sottoscrizione non è attribuibile al legale rappresentante della società (…), sig.ra (…) “la quale nega formalmente di aver mai sottoscritto tali documenti e che le sottoscrizioni ivi apposta sia sua o riferibile alla società di cui è legale rappresentante”. L’opponente ha affermato che – dopo aver ricevuto ad aprile 2018 le due fatture oggetto di decreto ingiuntivo “emesse erroneamente nei suoi confronti”- “allarmata e preoccupata da questo errore” in data 12.04.2018 la propria legale rappresentante aveva inviato una missiva in cui ribadiva che la società (…) non aveva mai conferito alcun incarico professionale o sottoscritto alcun contratto, incarico o impegno di qualsiasi genere con la società (…), richiedendo pertanto l’emissione di una nota di credito per l’importo della fattura n. 29/2017 (poi corretta in n. 28/2018 successivamente al deposito del ricorso) e della fattura n. 2/2018. L’opponente ha aggiunto che “per onestà, occorre precisare che (…) ha comunque eseguito indagini per verificare se aveva mai avuto collegamenti di alcun genere con (…)”, all’esito delle quali era “emerso che (…) aveva ed ha un terreno di sua proprietà, sito in Busto Garolfo (MI), via (…) e intende venderlo a terzi. Nel luglio 2017 (…) aveva trovato un potenziale acquirente di tale terreno nella società (…) SRL, corrente in Turbigo (MI), via (…), partita iva n. (…). (…) non era a conoscenza di cosa effettivamente si potesse costruire su detto terreno e la società potenziale acquirente voleva costruire sullo stesso alcuni edifici, pertanto, dopo accordi in tal senso, (…) delegava tale società, per valutare la fattibilità di una costruzione, ritenuta idonea a tale potenziale acquirente, e, a tal fine la stessa poteva avvalersi di tecnici di fiducia per acquisire un parere tecnico”. L’opponente ha affermato che la potenziale acquirente (…), in base all’incarico ricevuto da (…), poteva scegliere i tecnici adatti allo scopo e doveva fornire tale parere, nonché formulare un’eventuale proposta di acquisto entro il 06.09.2018, ma non poteva esporre costi superiori ad Euro 2.500,00 a (…), come risultante dalla delega prodotta sub doc.5; a fine 2017/inizio 2018 la potenziale acquirente aveva informato (…) che aveva incaricato due tecnici e ed aveva chiesto di eseguire due bonifici “di Euro 1.000,00 a favore di un certo geom. (…) e di Euro 1.500,00 a favore di (…)”; (…) “Il 03.01.2018 riceveva assicurazioni in tal senso e provvedeva pertanto ad eseguire i due bonifici come richiesto (doc.6)”; alcuni mesi dopo la potenziale acquirente aveva informato (…) che i propri progetti su tale terreno non erano fattibili e che la stessa non intendeva pertanto acquistarlo; “Dopo questo fatto (…) riceveva con sorpresa le fatture poi contestate tramite l’avv. (…) (doc. 2) e pensava che il disguido si sarebbe concluso”. Sulla base di tali premesse (…) ha eccepito la “nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato” ed altresì “che l’importo ingiunto non è comunque dovuto in quanto (…) non ha mai svolto alcuna attività in favore di (…)”; ha eccepito, infine, che dall’importo azionato (…) non ha “nemmeno detratto il pagamento eseguito da (…), su ordine di (…) srl, dell’importo di Euro 1.500,00 ammesso anche da controparte”. L’opponente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “in via preliminare: – non concedere l’eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l’opposizione è fondata, ricorrono i gravi motivi indicati in atti, si basa su prova scritta e di pronta soluzione, nonché per tutti gli altri motivi di cui in premessa. nel merito: – accertato e dichiarato che l’opposizione è fondata, sia in fatto, sia in diritto, dichiarare nullo, illegittimo, inefficace e/o con qualsivoglia differente od ulteriore statuizione porre nel nulla il Decreto Ingiuntivo Telematico n. 24074/2018, R.G. n. 20374/2018, emesso dal Tribunale Ordinario di Milano in data 02/11/2018 nei confronti della società (…) srl unipersonale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig.ra (…), per i motivi esposti nel presente atto e per ogni altro risultasse in corso di causa e per l’effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare comunque non dovute dalla società (…) SRL UNIPERSONALE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig.ra (…), le somme tutte evidenziate nel decreto opposto. Condannare la convenuta alla rifusione di spese e competenze professionali del presente giudizio, a favore del presente procuratore antistatario”.

Si è costituita (…), in persona del legale rappresentante pro tempore Arch. (…), eccependo la “dilatorietà” ed infondatezza dell’opposizione e ribadendo il proprio diritto al pagamento della somma ingiunta. L’opposta ha in sintesi dedotto che: “nel novembre 2017” l’arch. (…), rappresentante legale di (…), era stato “contattato per il tramite del geom. (…), dal signor (…)” il quale – “presentandosi come amministratore della (…)” – aveva manifestato la volontà di costruire una RSA su un terreno di proprietà di quest’ultima; “in più occasioni, fra il novembre -dicembre 2017 ed il gennaio 2018”, i tecnici si erano riuniti presso lo studio dell’avv. (…), a sua volta “coinvolto per l’approfondimento delle tematiche giuridiche”, per discutere sulla fattibilità del progetto. L’opposta ha altresì allegato che il sig. (…) aveva conferito due incarichi: il primo (doc.1 del fasc. mon.) “a dicembre 2017, per la progettazione di una R.S.A nel Comune di Busto Garofolo” per l’importo di Euro 65.000,00 oltre accessori, in forza del quale (…) aveva emesso in data 14 dicembre 2017 la fattura di acconto erroneamente indicata nella n. 29 del 14 dicembre 2017, poi rettificata nella numero 28; per questa fattura (…) aveva effettuato in data 09.01.2018 un primo “in acconto sulla fattura” di Euro 1.500,00; il secondo incarico, conferito il 15.01.2018, “per la progettazione per VVF e relativo CPI a Asl per una RSA sita nel Comune di Busto Garolfo” per l’importo di Euro 25.000,00 oltre accessori, in esecuzione del quale, in data 19.01.2018, (…) aveva emesso una seconda fattura in acconto. L’opposta ha affermato che – a seguito di incontri con i vari tecnici e terminato il preliminare studio di fattibilità del progetto – a fronte del parere negativo rilasciato dal Comune per l’esistenza di problematiche, a suo dire, “superabili”, (…) aveva riferito di non essere più interessata, omettendo così il pagamento per l’attività sino a quel momento svolta. (…) ha inoltre dedotto di aver appreso “solo a seguito della notifica dell’atto di citazione in opposizione” che il Signor Domenico (…) era amministratore della (…) e non il legale rappresentante della (…), nonostante la sua condotta lasciasse “intendere in maniera incontrovertibile di avere il potere di rappresentanza della società opponente”. L’opposta ha aggiunto che “non appare assolutamente credibile che (…) fosse ignara di quanto il signor (…) stesse facendo in nome e per conto della stessa”, dal momento che quest’ultimo e la sig.ra (…), rappresentante legale della (…), “si conoscevano da anni ed erano legati per avere concepito un figlio con (…)”, così come, non è altresì credibile che (…) non abbia mai conosciuto (…), “avendo provveduto al pagamento di un anticipo della fattura n. 29 (rectius n. 28) del 14/12/2017 mediante bonifico dalla stessa disposto in data 9 gennaio 2018”. In merito al suddetto pagamento (…) ha dedotto che “l’aver effettuato il bonifico in acconto sulla fattura di cui al decreto ingiuntivo, fattura al cui oggetto si legge “progettazione come da lettera di incarico per residenza” può certamente essere considerata una chiara ed inequivocabile manifestazione di volontà di approvare l’incarico conferito e ratificarlo” da parte di (…). L’opposta ha dedotto che tale pagamento, così come quello effettuato nei confronti dei tecnici coinvolti – unitamente alla delega conferita da (…) a quest’ultimo (doc. 5 opposizione) – “se non una ratifica dell’operato del sig. (…)” – devono ritenersi elementi idonei ad aver “determinato l’apparenza colpevole che ha ingenerato in (…) la convinzione che (…) agisse in nome e per conto di (…)”. L’opposta ha allegato che (…) non ha tenuto “un comportamento rispettoso dei minimi criteri di diligenza sia perché non avrebbe dovuto accettare di pagare le fatture dei professionisti in assenza di un rapporto giuridico sottostante e, una volta verificato che i patti intercorsi con (…) erano stati violati, avrebbe dovuto farsi parte diligente e chiedere chiarimenti sia ad (…) ma ancora di più a quei fornitori che le avevano inviato le fatture che poi si rifiuterà di saldare”. L’opposta ha dunque così concluso: “in via pregiudiziale: ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 269 c. 3 cpc autorizzare la chiamata del terzo (…) srl (p.i. (…)) in persona del rappresentante pro tempore, signor (…), con sede legale in Turbigo (MI) via (…)); in via preliminare: – concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso in quanto l’opposizione appare pretestuosa, dilatoria ed infondata per tutto quanto esposto e dedotto; nel merito: – rigettare la proposta opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto, detratta la somma di Euro 1.500,00, già corrisposta con bonifico del 9.01.2018per tutti i motivi di cui agli atti difensivi depositati; dichiarare (…) S.r.l, quindi, tenuta a pagare a (…) S.r.l. la complessiva somma di Euro 21.338,40 oltre interessi moratori dal dovuto al saldo o quella diversa somma che dovesse risultare provata in giudizio; – condannare parte avversaria ex art. 96 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa; in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di chiamata in causa del terzo (…) s.r.l., accertata la buona fede di (…) S.r.l. nel ritenere validamente conclusi gli incarichi sub doc. 1 e 2 fascicolo monitorio, condannare (…) S.r.l. in persona del suo legale rappresentante (…) al risarcimento dei danni per come pretesi in misura pari all’importo del credito rivendicato, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di avvocato del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc. In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei prefiggendo termini”. Con ordinanza in data 23.07.2019 il Giudice ha respinto l’istanza ex art. 648 c.p.c.; ha respinto altresì l’istanza di chiamata in causa di (…) srl, in persona del suo legale rappresentante (…), formulata dall’opposta ai fini della condanna al risarcimento dei danni “per come pretesi in misura pari all’importo del credito rivendicato”, facendo riferimento in subordine alla figura del “falsus procurator” (pag. 12 comparsa), in quanto dalle allegazioni dell’opposta non risultava che avesse agito quale procuratore di (…) la persona giuridica (…) srl. Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., sono state assunte le prove per interrogatorio formale e testi formulate dall’opposta sui capitoli ammessi; non sono stati ammessi i capitoli di prova per testi formulati dall’opponente, in quanto il capitolo n. 1 si riferisce a circostanze non specificamente contestate, i capitoli n. 2 e 3 riguardano documenti prodotti, il capitolo n. 4 non è strettamente rilevante.

1)- In via preliminare va accolta l’istanza di rimessione in termini ex art. 153 e 294 c.p.c. formulata dal procuratore dell’opposta nell’udienza in data 24 settembre 2021, ribadita nelle note telematiche in data 11 luglio 2022 e nell’udienza di precisazione delle conclusioni “ai fini della produzione dell’estratto conto bancario 31/01/2018 intestato all’avv. (…), reperito dopo la deposizione dello stesso, essendo la convenuta incorsa nella decadenza dalla produzione del citato documento per causa ad essa non imputabile sia perché la stessa non era a conoscenza che l’avvocato (…) avesse ricevuto un pagamento da parte di (…), sia perché ha acquisito il suddetto documento in data 24 settembre 2021 (cfr Verbale udienza 24/09/2021)”, in quanto in effetti non risulta che di tale documento bancario l’opposta potesse essere a conoscenza prima della deposizione dell’Avv. (…) come testimone.

2)- In preliminare si rileva che nella memoria di replica ex art. 190 cpc il procuratore dell’opposta ha eccepito il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, osservando che l’atto di citazione in opposizione è stato notificato in data 13 dicembre 2018 e che, se la causa fosse stata iscritta tempestivamente ex art. 165 cpc nel termine di 10 giorni dalla notifica, il numero di ruolo dovrebbe riferirsi all’anno 2018 e non al 2019. L’eccezione è infondata, in quanto da informazioni di Cancelleria e dal fascicolo telematico nella consolle del giudice risulta che l’opponente si è costituito, tempestivamente, con l’atto di citazione depositato in data 13 dicembre 2018 con la nota d’iscrizione a ruolo, mentre l’attribuzione del numero di ruolo nel 2019 è dipeso dal fatto che la Cancelleria Centrale ha “estratto” l’atto d’iscrizione della causa a ruolo in data 9 gennaio 2019.

Ciò premesso, nel merito si osserva quanto segue.

3)- (…) ha ottenuto il decreto ingiuntivo per l’importo complessivo di Euro 22.838,40, quale compenso per l’attività di progettazione a suo dire svolta sino all’interruzione dell’incarico professionale, relativa alla realizzazione di una RSA nel terreno di proprietà di (…) in Busto Garolfo, oggetto di due incarichi prodotti in fase monitoria sub 1 e 2: il primo, risalente al dicembre del 2017, prevedeva il compenso di Euro 65.000,00 più Iva e Cassa Previdenza per la progettazione della RSA, il secondo datato 15.1.2018 prevedeva il compenso di Euro 25.000,00 più Iva e Cassa Previdenza per la progettazione “per VV.F e relativo C.P.I e A.S.L.”.

Entrambi gli incarichi, cioè i contratti d’opera professionale, recano la sottoscrizione “p.Accettazione” dell’amministratore di (…) srl.

L’opponente ha contestato il credito azionato, eccependo innanzitutto che tali incarichi non sono sottoscritti dal legale rappresentante di (…) S.r.l. Unipersonale, sig.ra (…), ma da Domenico (…), rappresentante legale della società (…) srl, società unipersonale interessata all’acquisto del terreno da (…) per realizzare una RSA.

Domenico (…), sentito come testimone, ha riconosciuto la sua firma apposta sui due incarichi e, pertanto, i due contratti d’opera professionale risultano stipulati in nome di (…) s.r.l. da (…), soggetto privo del potere di rappresentanza legale della società.

L’opposta ha replicato all’eccezione d’inefficacia di tali incarichi, invocando il principio di tutela dell’affidamento fondato sull’apparenza del diritto, per aver confidato senza sua colpa nel fatto che (…), sottoscrittore degli incarichi in nome di (…) srl, fosse munito del potere di rappresentare la società.

Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, “possono essere invocati i principi dell’apparenza del diritto e dell’affidamento incolpevole allorché non solo vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente” (cfr. fra le numerose, Cass. n. 18519 del 13/07/2018; Cass. n. 15645/2017; Cass. n. 2725/2007). Nel caso di contratto concluso dal terzo con una società di capitali (qual è l’opponente (…) S.r.l.), secondo quanto affermato dalla Suprema Corte “il principio dell’apparenza del diritto e dell’affidamento, traendo origine dalla legittima e quindi incolpevole aspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile, ancorché non conforme alla realtà, non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni, non è invocabile nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l’ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell’altrui potere, come accade nel caso di organi di società di capitali regolarmente costituiti; tuttavia, anche in tale ipotesi, il principio dell’affidamento può essere invocato, qualora il potere sulla cui esistenza si assume di aver fatto incolpevolmente affidamento possa sussistere indipendentemente dalla sua regolamentazione statutaria e possa essere conferito per determinati atti e senza particolari formalità” (Cass. n. 12273/2016; Cass. n. 10297/2010).

Nel caso in esame la tipologia del contratto sul quale l’opposta fonda il diritto al compenso (incarico per la progettazione di una RSA da costruire sul terreno di proprietà di (…)), il rapporto personale fra la legale rappresentante di (…) sig.ra (…) e (…) (ex compagno della (…) e padre del figlio della stessa), a propria volta titolare di (…) srl interessata all’acquisto del terreno, sono indici che possono corroborare l’allegazione dell’opposta di avere confidato sul fatto che (…) avesse il potere di stipulare gli incarichi di progettazione della RSA in nome di (…) srl Unipersonale. Neppure all’esito dell’istruttoria svolta risulta, tuttavia, dimostrato l’ulteriore presupposto del principio della tutela dell’affidamento sulla situazione di apparenza del diritto, vale a dire un comportamento almeno colposo di colui che ha dato causa alla situazione di apparenza ((…)), “tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente” ((…)).

Nell’interrogatorio formale la rappresentante legale di (…), sig.ra (…), ha confermato di non aver mai conosciuto né avuto contatti con la società opposta, né con gli altri professionisti coinvolti dalla stessa; ha ribadito di avere solo conferito al (…) “una delega per poter acquisire informazioni sul terreno finalizzate alla vendita e non già relative ad attività da svolgere su detto immobile” e che tale delega era condizionata ad un “massimale di spesa di euro 2.500,00”. La delega è stata prodotta dall’opponente sub 5. La sig.ra (…) ha inoltre dichiarato: “io ho ricevuto la fattura tramite il mio commercialista dopo il bonifico, mi pare fosse aprile; la fattura non mi è mai stata inoltrata direttamente né sulla mia mail personale, né su quella della società; (…) mi chiamò perché io facessi due acconti spese sino al massimale che avevamo concordato di euro 2.500,00 e quindi io, prima ancora di ricevere la fattura ed in base agli accordi con il (…), feci due bonifici, uno di euro 1.000,00 ed uno di euro 1.500,00; il primo ad un geometra ed il secondo alla società opposta. Nella causale scrissi quello che mi aveva indicato (…)”. Tali circostanze sono state confermate da (…) il quale, sentito come testimone, ha dichiarato di non avere reso noti alla (…) gli incarichi prodotti dall’opposta e ha confermato di averli sottoscritti, pur sostenendo – contrariamente a quanto risultante dal testo dei due incarichi- di non averli conferiti “per conto della (…)”; ha confermato di essere stato contattato dal legale rappresentante di (…) (cioè dalla (…)) “una volta ricevuta la fattura ad aprile” per avere delle spiegazioni.

L’estraneità della (…) alla stipulazione degli incarichi è avvalorata dalla testimonianza di (…), avvocato all’epoca dei fatti. Il teste ha dichiarato di non conoscere la sig.ra (…) e ha precisato: “sono stato coinvolto nell’operazione dall’architetto (…); si parlava di realizzare una RSA nel comune di Busto Garolfo su terreno di cui (…) aveva la disponibilità, ma, a seguito di esame della normativa di settore, avevo concluso che non fosse conveniente realizzare un RSA – in quanto da anni erano terminati gli incentivi destinati alle RSA sicché le nuove non avrebbero più beneficiato di finanziamenti regionali – e che sarebbe stato meglio realizzare una residenza protetta per anziani e l’ipotesi fu accettata sia dall’architetto Zino che da (…) che dichiarava di agire per (…). ADR: non conosco la sig.ra (…) né la sig. (…). Posso dire che (…) mi aveva detto che la (…) era una società sua e di sua moglie ma senza specificare il nome della moglie; quando ho saputo che il legale rappresentante di (…) era una donna ho pensato che fosse la moglie. ADR: Per la mia consulenza relativa alla realizzazione della residenza protetta per anziani sono stato pagato da (…), alla quale ho intestato e inviato la fattura; nello specifico non so dire se il bonifico sia stato effettuato da conto della società. ADR: ricordo di una lettera di un avvocato che ha contestato non l’emissione della fattura ma il rapporto con (…). Non ho restituito il compenso ricevuto da (…). e ho rinunciato al residuo essendomi nel frattempo cancellato dall’albo”. Nella comparsa conclusionale l’opposta ha evidenziato che dell’estratto conto bancario del 31/01/2018 (ottenuto dall’Avv. (…) a seguito della testimonianza) risulta il bonifico di Euro 1.000,00, disposto da (…) in data 9 gennaio 2018 in acconto della fattura n. 2 del 18 dicembre 2017 dell’Avv. (…). Da tale circostanza l’opposta deduce “come non sia vera l’apposizione di un limite di spesa ad Euro.2.500 apposto dalla delegante (…) a (…) in quanto l’anticipo di Euro.1.000,00, bonificato all’avv. (…), in data 9/01/2018, sommandosi all’importo di Euro. 1.000,00, bonificato al geom. (…), e all’importo di Euro. 1.500,00 versato in data 8/01/2018 ad (…) portano ad un totale di Euro. 3.500,00 ben oltre il limite posto da (…) ad (…). Circostanza che doveva necessariamente essere nota alla signora (…) che, quale legale rappresentane di (…), tali bonifici ha disposto precisando nelle relative causali il numero della fattura e che il versamento era eseguito a di anticipo sulle fatture intestate alla predetta società dai due professionisti e da una società”.

Al riguardo l’opponente nella memoria ex art. 190 cpc ha replicato di non avere mai avuto rapporti di alcun tipo con l’avvocato (…), come dallo stesso confermato; ha contestato la rilevanza del bonifico, eseguito per una consulenza che (…) diceva di aver richiesto ad un legale in merito alla compravendita del terreno e alla fattibilità della costruzione che intendeva realizzare; “Visto che l’importo non era esagerato (Euro 1.000,00) (…) ha provveduto anche a tale pagamento, rassicurata dal fatto che si stava giungendo alla conclusione della vicenda, tramite la vendita del terreno de quo. Preoccupata però dalla ricezione di questa fattura, mai ricevuta prima e, di conseguenza, mai registrata nella contabilità di (…), la stessa ha conferito incarico all’avvocato (…) il quale, in data 12 Aprile 2018,riscontrava tale missiva, specificando all’avvocato (…) che la società (…) non gli aveva mai conferito alcun incarico professionale di qualsiasi genere e che pertanto l’importo richiesto non era assolutamente dovuto, chiedendo inoltre l’emissione di una nota di credito a storno della fattura emessa erroneamente”.

In merito alla deposizione di (…) il Giudice rileva che, dalle circostanze riferite dal teste, si può trarre solo conferma del fatto che (…) avesse ingenerato l’affidamento sul suo potere d’impegnare la società (…) srl nel rapporto con i professionisti coinvolti- dallo stesso (…)- nel progetto relativo alla costruzione della RSA sul terreno di proprietà di (…).

Per quanto riguarda, invece, l’ulteriore presupposto della tutela dell’affidamento del terzo nella fattispecie della rappresentanza apparente, vale a dire il comportamento colposo dell’apparente rappresentato, l’opposta ha evidenziato la condotta di (…) consistita nel pagamento dell’acconto di Euro 1.500,00 sulla fattura di (…) n. 29 del 14 dicembre 2017 con bonifico bancario in data 9 gennaio 2018 e nel pagamento all’Avv. (…) dell’acconto di Euro 1.000,00 mediante bonifico bancario in pari data. Ha aggiunto che la deposizione di (…) circa tale bonifico “smentisce, al di là di ogni ragionevole dubbio, la ricostruzione dei fatti esposta dalla difesa di (…) e i documenti dalla stessa prodotti sub doc. avv. n. 5 e doc. avv. n. 6 in quanto dimostra come non sia vera l’apposizione di un limite di spesa ad Euro.2.500 apposto dalla delegante (…) a (…) in quanto l’anticipo di Euro.1.000,00, bonificato all’avv. (…), in data 9/01/2018, sommandosi all’importo di Euro. 1.000,00, bonificato al geom. (…), e all’importo di Euro. 1.500,00 versato in data 8/01/2018 ad (…) portano ad un totale di Euro. 3.500,00 ben oltre il limite posto da (…) ad (…) come indicato nei doc. avv. 4 e 5”.

Si osserva che la discrasia evidenziata dall’opposta circa l’importo totale versato da (…) ai professionisti contattati da (…) (Euro 3.500,00), rispetto alla cifra indicata nella delega di (…) a (…) quale limite di spesa per lo studio di fattibilità del progetto (Euro 2.500,00 doc. 5 opponente) è irrilevante ai fini della dimostrazione di un comportamento colposo di (…) all’epoca degli incarichi, tale da giustificare l’affidamento di (…) circa il potere di rappresentanza in capo a (…). La delega prodotta dall’opponente era, infatti, ignota a (…), tant’è che l’opposta in giudizio ne ha contestato l’opponibilità nei suoi confronti, perché priva di data certa.

Va aggiunto che neppure è provato – a fronte della specifica contestazione dell’opponente – che il pagamento dell’acconto di Euro 1.500,00 in favore di (…) sia stato disposto da (…) dopo aver ricevuto la fattura n. 29 del 14 dicembre 2017, emessa da (…) nei confronti di (…) per l’importo di Euro 16.494,40 quale acconto per prestazioni per “progettazione come da lettera di incarico per residenza”. L’opposta non ha documentato l’invio della predetta fattura (emessa con numerazione errata), né la fattura risulta annotata nel registro Iva della società (…) SRL relativo al periodo 12/2017 – 6/2018 (documentato dall’estratto notarile prodotto dall’opponente in ottemperanza all’ordine di esibizione ex art. 210 cpc); la fattura è stata contestata prima del giudizio da (…) tramite l’attuale difensore in data 12.4.2018 ed anche (…), sentito come testimone, ha confermato di essere stato contattato dalla legale rappresentante di (…) “una volta ricevuta la fattura ad aprile” per avere delle spiegazioni. In definitiva l’opposta non ha dimostrato di avere trasmesso a (…)- prima di richiederne il saldo- la fattura n. 29/2017 dell’importo di Euro 16.494,40 recante la causale “prestazioni per: progettazione come da lettera di incarico per residenza acconto” e, dunque, non ha provato che (…) abbia pagato l’acconto di Euro 1.500,00 sulla predetta fattura con la volontà di ratificare il primo incarico sottoscritto da (…), avente ad oggetto il compenso di Euro 65.000,00 oltre I.V.A. per la progettazione della RSA.

L’opposta non ha provato, quindi, che (…)- pagando l’acconto di Euro 1.500,00 per la fattura n. 29/2017-abbia colposamente indotto (…) a ritenere che (…) fosse autorizzato a conferire i due incarichi, dell’ingente importo di complessivi Euro 90.000,00 oltre IVA, in nome della società della quale non era legale rappresentante ovvero che (…) abbia manifestato a (…) la volontà di ratificare l’operato di (…) col pagamento di un modesto acconto.

4)- Per tutto quanto rilevato si deve concludere che sono inefficaci nei confronti dell’opponente gli incarichi professionali stipulati da (…) in nome di (…) srl, in quanto (…) era privo del potere di rappresentare la società e l’opposta non ha dimostrato di avere confidato sui poteri di rappresentanza di (…) a causa di una condotta colposa di (…).

Ne discende che dev’essere respinta la domanda dell’opposta di condanna dell’opponente al pagamento del compenso per l’attività che asserisce di avere svolto in adempimento di tali contratti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

Tale conclusione assorbe la rilevanza delle contestazioni dell’opponente circa la prova delle prestazioni professionali in concreto svolte dall’opposta e l’ammontare del relativo compenso.

Per il principio della soccombenza l’opposta dev’essere condannata a pagare all’opponente- e per essa al suo procuratore Avv. (…) dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.- le spese processuali che sono liquidate nel dispositivo in base al valore della causa, secondo i parametri medi aggiornati del DM n. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nell’importo di Euro 2.500,00 per la fase di trattazione ed istruttoria (come da nota spese) tenuto conto dell’attività svolta anche relativamente all’udienze di assunzione delle prove orali. Non sono documentate le spese di Euro 150,00, indicate nella nota dell’opposta, che pertanto sono assorbite nel rimborso forfetario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, V Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:

I- in accoglimento dell’opposizione proposta da (…) S.r.l., respinge la domanda formulata nei suoi confronti da (…) srl e per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 24074/2018, pubblicato il 2.11.2018, emesso dal Tribunale di Milano;

II- condanna l’opposta a pagare all’opponente e, per essa all’avv. (…) ex art. 93 cpc, le spese processuali che liquida nell’importo di Euro 5.897,00 per compenso oltre il rimborso del 15% ex art. 2 DM n. 55/2014, CPA ed IVA se dovuta, oltre al rimborso del contributo unificato.

Milano, in data 14 gennaio 2023.

Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2023.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.