per il caso di contratto d’opera avente ad oggetto la redazione di un progetto edilizio, che il progettista deve assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed edilizia ed il rispetto dei confini catastali, così da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che condizionano la realizzazione dell’opera richiesta dal committente e da prevenire l’insorgenza di essi in corso d’opera.

Tribunale Milano, Sezione 1 civile Sentenza 1 marzo 2019, n. 2071

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Loreta Dorigo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47458/2016 promossa da:

(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. CI.AL., elettivamente domiciliato in P.ZZA (…) 20129 MILANO presso il difensore avv. CI.AL.

ATTRICE

contro

(…) (C.F. (…)), (…) DI ARCH. (…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. CO.FI. e dell’avv. CO.TI. ((…)) CORSO (…) 76013 MI.MU.; elettivamente domiciliato in CORSO (…) MINERVINO MURGE presso il difensore avv. CO.FI.

CONVENUTI

OGGETTO: responsabilità professionale, risarcimento del danno.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I

(…) con atto di citazione notificato in data 1/9/2016, conveniva in giudizio l’arch. (…) e (…) di arch. (…), esponendo che:

– nel dicembre 2013 aveva incaricato il professionista della progettazione, ristrutturazione e direzione dei lavori di un appartamento di sua proprietà sito in M., C.so (…);

– l’esecuzione dei lavori era stata appaltata alla ditta individuale di proprietà dello stesso arch. (…);

– nel corso della ristrutturazione per inescusabile errore sia del professionista, nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori, che della sua impresa, era stato abbattuto il muro divisorio della porzione di solaio di proprietà dell’attrice, danneggiando la proprietà confinante, di pertinenza di (…);

– questo ultimo chiedeva il risarcimento dei danni subiti;

– in sede transattiva l’attrice offriva di acquistare la porzione di solaio di proprietà di (…), che accettava, per Euro 40.000, di cui 20.000 erano da intendersi quale risarcimento per il danno causato dallo sconfinamento e dalla rovina dei beni conservati in solaio;

– revocava quindi il mandato all’arch. (…);

– il professionista aveva operato con violazione delle regole di diligenza professionale ex art. 2236 c.c., non avendo vigilato sull’esecuzione dei lavori, consentendo l’abbattimento del muro di confine del solaio, opera non prevista nell’originario progetto di ristrutturazione, causando ingenti danni patrimoniali costituiti da: 1) compensi per Euro 39.175,20 versati all’arch. (…) (per Euro 5.075,20) e alla sua impresa per l’opera non eseguita correttamente; 2) i danni rifusi al proprietario confinante per Euro20.000; 3) danni morali per il disagio subito, liquidabili equitativamente in una somma non inferiore ad Euro.20.000.

Tanto premesso, parte attrice chiedeva, accertato l’inadempimento agli obblighi assunti con l’accettazione del mandato professionale e dell’appalto conferito, la condanna dei convenuti in solido tra loro, o in rapporto alle rispettive responsabilità, al risarcimento del danno patrimoniale, complessivamente quantificato in Euro 59.175,20, nonché di ulteriori Euro 20.000 per risarcimento del danno morale, oltre interessi di legge e rivalutazione, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva ritualmente in giudizio l’arch. (…) (peraltro senza specificare di agire anche quale titolare della ditta individuale (…) di arch. (…)) eccependo e deducendo:

– di aver avuto l’incarico di progettare i lavori di ristrutturazione dell’immobile in oggetto e di averlo svolto nel rispetto delle indicazioni della committente e delle prescrizioni giuridiche poste dall’ordinamento;

– l’incarico era stato in realtà conferito non dall’attrice, ma dal suo compagno (…);

– l’attività di demolizione, affidata alla ditta individuale del professionista, era stata da questi sub appaltata a certo (…), mentre i lavori di ricostruzione e rifinitura sarebbero stati poi affidati alla ditta Ing. (…);

– nel corso dei lavori di demolizione il deducente veniva informato da R. che era stato abbattuto il muro divisorio del solaio, poiché due piccoli vani adiacenti, utilizzati a deposito, erano di proprietà del V. che aveva provveduto ad asportare i beni più piccoli ed era necessario procedere allo sgombero dei mobili più voluminosi;

– conscio che il progetto redatto non prevedeva la demolizione del divisorio, il professionista eseguiva le opportune verifiche, accertando che i locali in cui i lavori erano sconfinati appartenevano ad altro proprietario;

-V. comunicava la propria intenzione di procedere all’acquisto dell’area di solaio di proprietà di (…), attinta dai lavori;

– il rapporto professionale tra i contraddittori proseguiva, tanto che parte convenuta modificava il progetto iniziale, integrando i due vani venduti da C., prevedendo il cambio di destinazione d’uso degli stessi, presentando idonea documentazione in Comune e dirigendo i lavori sino al marzo 2014 (doc.10);

– la mancata cooperazione di (…) induceva il professionista a rimettere il mandato;

– le opere progettate e realizzate dovevano ritenersi pienamente funzionali allo scopo, tanto che la committenza non aveva mai sollevato contestazioni sull’esecuzione dei lavori;

– l’acquisto dei due vani di proprietà di (…) era avvenuto ad un prezzo assai vantaggioso, pari al 50% di quello di mercato;

– non era configurabile il risarcimento di danni morali, peraltro neppure allegati;

– il convenuto aveva restituito pro bono Euro 7.000 dei compensi ricevuti, corrisposti in eccesso rispetto ai SAL emessi;

– parte attrice in concreto non aveva subito danni.

Tanto premesso, parte convenuta chiedeva il rigetto delle pretese attoree, con il favore delle spese di lite.

Veniva svolta attività istruttoria con l’esame dei testi del convenuto (…) e (…).

Nelle more, il procedimento era assegnato in via definitiva a questo giudicante, come da provvedimento presidenziale in atti.

All’esito della trattazione la causa era rimessa in decisione sulla precisazione delle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe.

II

All’esito della trattazione ritiene il Tribunale che, pur risultando provato il parziale inadempimento professionale dei convenuti, la domanda di risarcimento dei danni dispiegata da parte attrice sia infondata e debba essere rigettata, non avendo l’interessata offerto prova dirimente della sussistenza dei danni lamentati.

Non risultano contestati in atti:

– la sussistenza del contratto d’opera stipulato tra (…) (rappresentata, parrebbe di capire, nonostante il silenzio attoreo e l’approssimazione del convenuto, dal compagno (…)) e l’arch. (…); l’oggetto era da individuarsi nella progettazione dei lavori di ristrutturazione dell’appartamento ubicato in (…), C.so T. 100 e nella direzione dei lavori;

– l’affidamento dell’esecuzione delle opere alla ditta individuale del professionista, con facoltà di sub appalto a diversa impresa appaltatrice;

– l’avvenuta demolizione del muro che divideva la proprietà del solaio di D. da quella di (…);

– il successivo acquisto delle pertinenze di (…) da parte dell’attrice.

Tanto premesso, si osserva che la fattispecie dedotta in giudizio deve essere correttamente ricondotta alla prestazione di opera intellettuale, regolata dagli artt. 2229 e segg. c.c.

Non pare inutile ricordare che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza in tema di riparto dell’onere della prova in materia contrattuale, il creditore che agisce per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. è tenuto a provare il rapporto obbligatorio, ad allegare l’inadempimento o l’inesatto adempimento di una prestazione dovuta dal debitore, nonché il danno subito ed il nesso causale fra tale danno e l’inadempimento, o l’inesatto adempimento, del debitore, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa (cfr., Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, Cass. n.205/2007, Cass. n. 2720/2009, Cass. n.19220/2013; Cass. n.27855/2013; Cass. n.10702/2014).

La C.S. ha altresì avuto modo di affermare per il caso di contratto d’opera avente ad oggetto la redazione di un progetto edilizio, che il progettista deve assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed edilizia ed il rispetto dei confini catastali, così da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che condizionano la realizzazione dell’opera richiesta dal committente e da prevenire l’insorgenza di essi in corso d’opera (cfr. Cass. n. 8014/2012).

Pacifico che il direttore dei lavori debba poi vigilare in loco sulla corretta esecuzione delle opere per tutta la durata dell’incarico ricevuto.

Si afferma infatti che

“In materia di appalto, il principio dell’esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini (“nudus minister”) non si applica al direttore dei lavori che, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, gravando su di lui l’obbligazione di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera appaltata al progetto sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, sicché non è esclusa la sua responsabilità nel caso ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente” (Cass. 8700/2016);

ancora: “il direttore dei lavori, quale rappresentante del committente, deve avere le competenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell’appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo altrimenti tenuto ad astenersi dall’accettare l’incarico o a delimitare, sin dall’origine, le prestazioni promesse, sicché è responsabile nei confronti del committente se non rileva in corso d’opera l’inadeguatezza delle opere … , sebbene affidate ad altro professionista, salvo che dimostri che i vizi potevano essere verificati solo a costruzione ultimata” (cfr. Cass. n.20557/2015).

Nel caso in esame l’affidamento dell’esecuzione dei lavori proprio alla ditta individuale del professionista rendeva ancora più incisiva la sua responsabilità, dovendosi declinare gli obblighi di vigilanza anche sotto il diverso ed ulteriore obbligo di controllo incombente sull’appaltatore nei confronti del terzo esecutore in sub appalto.

Fatta corretta applicazione al caso di specie dei principi richiamati, deve affermarsi il parziale inadempimento del professionista convenuto all’incarico ricevuto.

L’arch. (…) in qualità di progettista e direttore dei lavori, nonché di appaltatore delle opere di demolizione, avrebbe dovuto istruire in modo adeguato ed esaustivo gli esecutori materiali dei lavori di demolizione affinchè non procedessero ad effettuare lavori difformi da quelli progettati ed assentiti e, a maggior ragione, non demolissero parti comuni dell’edificio sconfinando nella proprietà altrui, come avvenuto.

In altri termini, il professionista deve garantire al committente la concreta regolarità delle opere da eseguite rispetto allo stato de facto e di diritto dell’immobile, iscrivendosi tale adempimento agli obblighi di diligenza, prudenza e perizia incombenti sul progettista.

Non eseguire lavori su proprietà confinanti appartenenti a terzi estranei è da considerarsi adempimento routinario per un tecnico operante in regime di libera professione nel settore edilizio (Cass. n. 5506/2014).

La platealità dell’errore commesso ne denota la gravità e rilevanza e risulta evocativo della sua evitabilità facendo ricorso all’ordinaria diligenza ex art. 1176 c.c.

Nel caso in esame l’individuazione dei parametri normativamente imposti non comportava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà ex art. 2236 c.c.

Deve dunque affermarsi che (…) ha provato che parte convenuta si era resa parzialmente inadempiente all’incarico professionale ricevuto.

In sintesi, la condotta posta in essere dal convenuto costituiva violazione ex art. 1176 c.c. delle regole di diligenza, prudenza e perizia che presiedono allo svolgimento dell’attività di architetto, con conseguente astratta responsabilità risarcitoria per i danni subiti dal creditore.

III

A differente determinazione deve giungersi in ordine alla domanda risarcitoria dispiegata dall’attrice, non avendo (…) provato il danno allegato.

Quanto alla restituzione del pagamento delle opere di demolizione, giova ricordare che quelle pattuite (per come descritte all’art.2 contratto di sub appalto, doc.4, convenuto) erano state tutte eseguite e non era stata sollevata contestazione alcuna da parte della committente né in ordine alla effettiva esecuzione dei lavori, né sulla congruità del prezzo in origine pattuito. In difetto di puntuali allegazioni e di adeguata articolazione probatoria non vi sono elementi per imputare tutta o parte della somma versata da D. in pagamento dei lavori ad opere non eseguite dalla ditta individuale del professionista e, per essa, dai suoi sub appatatori.

Quanto alla restituzione dei compensi professionali corrisposti dalla committente al convenuto, si osserva che parte attrice, omettendo di sollevare contestazioni sul punto, riconosceva implicitamente la validità del contratto e la congruità dei compensi pattuiti e corrisposti per la progettazione e la direzione dei lavori, inclusa la seconda fase di progettazione seguita all’acquisto della proprietà (…), relativa all’immobile nella sua nuova estensione: il tutto ad eccezione, ovviamente, della demolizione del muro divisorio con la proprietà (…).

Dai documenti prodotti emerge che il convenuto aveva percepito a titolo di compensi professionali Euro 5.075,20 (cfr. fattura sub doc. 6, attrice). Orbene, a fronte di tale somma il convenuto restituiva pro bono pacis la somma di Euro 7.000,00 (circostanza non contestata dalla Difesa attorea); non residua dunque per la richiedente alcun margine di danno sotto tale profilo.

Ritiene il giudicante che non possa essere accolta neppure la domanda di risarcimento relativa ai 20.000 euro corrisposti a (…), in tesi, a titolo di risarcimento del danno da questi subito per l’impropria demolizione del muro divisorio.

Le parti, pur non allegando il rogito notarile, concordavano che la vendita della porzione di solaio di (…) fosse avvenuta per complessivi Euro 40.000.

(…), escusso in qualità di teste, dichiarava che quasi tutti i beni depositati nella propria porzione di solaio gli erano stati restituiti; dichiarava di non ricordare altro, né in relazione al complessivo importo percepito, né “come fossero stati suddivisi i 40.000” Euro della compravendita.

(…), teste qualificato nella sua qualità di architetto che aveva collaborato all’esecuzione del progetto anche nella sua seconda fase, ricordava di aver consigliato egli stesso a (…), compagno della Dagno, l’acquisto della proprietà di (…) perché sarebbe risultato funzionale per valore e conformazione all’immobile dell’attrice (trattandosi di attico in zona adiacente al centro di Milano).

Dalle produzioni documentali effettuate da parte attrice non è dato evincere quale fosse l’esatta porzione catastale di immobile acquistata, difettando in atti sia il rogito, sia planimetrie di raffronto tra lo stato di fatto attuale e quello originario (ovviamente non presenti nella CIAL sub doc.1 e non altrove allegate).

La lacuna non pare colmabile dalle piantine catastali e dalle foto allegate da parte convenuta, che in nessun caso evidenziavano quale fosse la porzione immobiliare controversa.

Data la notorietà dei prezzi immobiliari, assai alti, correnti in zone di pregio della città, soprattutto per gli ultimi piani, e considerato che la demolizione del muro aveva attinto, pacificamente, i “due vani” di proprietà di (…), la somma corrisposta pare assai vantaggiosa sia per valore assoluto, sia per l’aggiunta di valore portata all’appartamento originario della (…), come rilevato dal teste (…), professionista che ebbe a consigliarne l’acquisto.

Dovendosi includere nel prezzo complessivamente pagato (40.000 Euro) anche i 20.000 Euro formalmente versati a titolo di risarcimento del danno di (…), non residua alcun effettivo danno patrimoniale risarcibile in capo all’attrice.

Si osserva a margine che (…), in sede di escussione, ricordava di come gli fosse stata restituita la quasi totalità dei beni presenti in solaio, ragione per cui i 20.000 Euro formalmente imputati dagli interessati a risarcimento in sede transattiva (doc.8, attrice) parrebbero più un espediente contabile da adottare per fini fiscali in sede di compravendita; argomentando a contrario, risulterebbe del tutto risibile il prezzo di Euro 20.000 pagato per due stanze in Corso Ticinese in Milano che, per quanto accatastate come solaio, presentavano sin dall’origine caratteristiche aero illuminanti che ne consentivano l’abitabilità, come è sotteso dal loro incontestato successivo utilizzo a fini abitativi.

Corre l’obbligo, infine, di sottolineare che il risarcimento del danno morale al di fuori dei casi previsti per legge, può avvenire solo in presenza di apprezzabili lesioni di diritti fondamentali della persona.

Nel caso in esame parte attrice neppure allegava quale fosse il vulnus da cui era, in tesi, derivato un danno morale liquidabile in 20.000 euro.

Anche tale domanda deve pertanto essere rigettata.

L’accertato inadempimento del convenuto consiglia ex art. 92 c.p.c. la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:

1) rigetta la domanda di risarcimento del danno dispiegata da (…) con atto di citazione notificato in data 1/9/2016 avverso l’arch. (…) e (…) di arch. (…);

2) spese di giudizio compensate tra le parti.

Così deciso in Milano il 21 febbraio 2019.

Depositata in Cancelleria il 1 marzo 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.