la proposta di concludere un contratto, costituendo un atto giuridico di natura negoziale diretto a provocare l’accettazione da parte del destinatario, deve contenere la completa formulazione del regolamento negoziale, attraverso la predisposizione di corrispettivi vincolanti ai fini dell’esecuzione delle prestazioni, in modo tale da richiedere la pura e semplice accettazione dell’altro contraente, senza ulteriori integrazioni. Ne consegue che non può essere qualificata come proposta in senso tecnico-giuridico la mera richiesta di esecuzione della prestazione, ancorché comprensiva di indicazioni relative alle condizioni economiche del futuro contratto.
Tribunale Bari, civile Sentenza 9 aprile 2019, n. 1537
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale in composizione monocratica costituito dalla Giudice Dott.ssa Teresa Maria Francioso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8627/2010 promossa da:
(…) SRL, con l’Avv. Gi.Al., che la rappresenta e difende giusta mandato in atti;
parte attrice
contro
(…), con l’Avv. Ma.Po., che la rappresenta e difende giusta mandato in atti;
parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato proposto da parte attrice per ottenere l’accertamento circa la conclusione di un contratto di compravendita di beni mobili (attrezzature da bar) e il risarcimento dei danni, quantificati in Euro 15.000,00, conseguenti all’esercizio del recesso e, in via subordinata, alla risoluzione imputabile all’inadempimento colpevole ex art. 1453 c.c. del convenuto.
Le ragioni della domanda risiedono nella sottoscrizione mediante scambio di proposta e accettazione aventi ad oggetto due preventivi, con allegate condizioni generali di vendita, rispettivamente, in data 31.08.2009 e in data 12.10.2009, tali da determinare la conclusione di un contratto.
In particolare, la sottoscrizione per accettazione del secondo preventivo determina il “superamento” del primo (cfr. pag. 5 comparsa conclusionale).
Tale contratto non ha avuto esecuzione per fatto imputabile al convenuto, il quale non ha risposto alle richieste scritte circa le modalità e i tempi di consegna della merce, dando luogo a una manifestazione di recesso per fatti concludenti (o comunque dovendosi qualificare come tale la lettera del legale del convenuto, cfr. doc. 6 fascicolo parte attrice).
Rappresenta, inoltre, l’attrice che tra le parti è intercorso un terzo preventivo il 5.11.2009 non sottoscritto per accettazione dal convenuto e, pertanto, inidoneo a privare di efficacia il secondo preventivo regolarmente accettato.
La domanda deve essere rigettata in quanto manca la prova del fatto costitutivo invocato, ossia la conclusione di un contratto munito dei requisiti di cui all’art. 1325 c.c.
Va, in proposito, richiamata la condivisa giurisprudenza di legittimità secondo la quale
“la proposta di concludere un contratto, costituendo un atto giuridico di natura negoziale diretto a provocare l’accettazione da parte del destinatario, deve contenere la completa formulazione del regolamento negoziale, attraverso la predisposizione di corrispettivi vincolanti ai fini dell’esecuzione delle prestazioni, in modo tale da richiedere la pura e semplice accettazione dell’altro contraente, senza ulteriori integrazioni.
Ne consegue che non può essere qualificata come proposta in senso tecnico-giuridico la mera richiesta di esecuzione della prestazione, ancorché comprensiva di indicazioni relative alle condizioni economiche del futuro contratto” (cfr. Cass.. 15856/2012, 15964/2009);
In particolare, la fattispecie rappresentata non può far ritenere sussistente il raggiungimento di un accordo, nell’accezione di cui all’art. 1321 c.c., tra le parti.
Militano, in proposito, diversi elementi, quali:
a) il tenore letterale dell’atto sottoscritto (“preventivo”);
b) la mancata indicazione di elementi qualificanti l’accordo vincolante, quali la data e le modalità di consegna dei beni o le modalità di versamento del prezzo.
In particolare, mette conto rilevare che ai fini della completa indicazione degli elementi vincolanti ai fini dell’esecuzione delle prestazioni (termini di consegna e modalità pagamento prezzo) non risultano applicabili le disposizioni suppletive di legge, in quanto le parti hanno espressamente convenuto di concordarli tra loro (cfr. la dicitura a pag 3 del preventivo “da concordare”), con ciò palesando l’intenzione di definire in forma completa i termini dell’accordo in un momento successivo e distinto rispetto a quello dell’accettazione del preventivo.
In proposito, va evidenziato che la presenza delle condizioni generali di vendita, pure sottoscritte per accettazione, non consente di ritenere integrato il requisito della completa formulazione del regolamento negoziale.
Le condizioni di vendita, infatti, recano la dicitura “i termini di consegna sono indicati” mentre nel preventivo si legge “consegna lavori da concordare”, ancora nelle condizioni generali si fa riferimento alla doppia ipotesi del pagamento per intero o rateale mentre dal preventivo le modalità di pagamento risultano “da concordare”;
c) il comportamento delle parti.
In proposito va evidenziato che la predisposizione di un terzo preventivo consente di escludere categoricamente l’avvenuta conclusione di un contratto mediante la sottoscrizione per accettazione del secondo preventivo, atteso che se il contraente venditore, in buona fede, avesse confidato nella conclusione del contratto, non avrebbe successivamente predisposto un nuovo preventivo.
Peraltro, ciascuno dei preventivi predisposti da parte attrice reca beni mobili parzialmente differenti e progetti per l’allestimento del bar aventi diverse collocazioni di tali beni (es bancone da un lato o dall’altro dell’immobile, ecc.), a riprova del fatto che le parti stessero formulando ipotesi (corredate di quantificazione economica) e non già che le stesse concludessero un contratto in occasione della predisposizione di ciascuna nuova soluzione di allestimento.
Infine, sempre in relazione al comportamento tenuto, va evidenziato che a fronte delle richieste stragiudiziali di parte attrice, parte convenuta ha prontamente fornito riscontro mediante dichiarazione perfettamente sovrapponibile alla difesa successivamente assunta in giudizio, ossia negando di avere concluso alcun contratto (cfr. lettere 8.3.10 e 27.4.10).
La coerenza del contegno stragiudiziale e giudiziale di parte convenuta assurge, pertanto, a elemento di ermeneutica contrattuale che consente di interpretare la volontà delle parti nel senso della non vincolatività dei preventivi presentati e accettati.
Esclusa la valida conclusione di un contratto, va evidenziato che la difesa di parte attrice non ha formulato domanda risarcitoria relativamente alla responsabilità precontrattuale.
A ben vedere, infatti, solo in una domanda (così formulata “per l’effetto ndr per effetto della domanda di accertamento della conclusione contratto e della risoluzione del medesimo accertare e dichiarare la responsabilità, a titolo contrattuale ed extracontrattuale (anche a titolo di responsabilità precontrattuale), dell’odierno convenuto,..,”) è rinvenibile un riferimento, tra parentesi, alla responsabilità precontrattuale.
Pertanto, dalla valutazione complessiva delle conclusioni rassegnate, deve escludersi la formulazione di autonoma domanda risarcitoria inerente la responsabilità precontrattuale, atteso che i fatti costitutivi enunciati e le domande proposte sono strutturati sull’assunto dell’intervenuta conclusione del contratto e della sua caducazione (per recesso o per risoluzione imputabile al convenuto).
Per mera completezza, tuttavia, va evidenziato che anche a voler considerare la domanda risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale, come ammissibilmente proposta, la medesima risulta destituita di prova.
Va infatti rilevato che il terzo preventivo non è stato accettato dal convenuto, circostanza che consente di escludere la violazione del dovere di buona fede nello svolgimento delle trattative.
Non può, quindi, ritenersi integrata una ingiustificata e arbitraria interruzione delle trattative, atteso che parte attrice non avrebbe potuto ragionevolmente fare affidamento sulla conclusione del contratto, stante la mancata accettazione dell’ultimo preventivo sottoposto alla convenuta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
– rigetta la domanda;
– condanna parte attrice alla rifusione delle spese processuali nei confronti della convenuta che liquida in Euro. 4.835,00 per compenso, oltre rimborso forfetario spese generali del 15% e accessori come per legge;
Così deciso in Bari il 4 aprile 2019.
Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2019.