il proprietario del fondo superiore e’ tenuto a costruire a proprie spese il muro di sostegno sul confine, quando tale costruzione si renda necessaria per contenere il franamento del terreno che arrechi pregiudizio al fondo inferiore; l’onere della costruzione del muro di sostegno ricade invece sul proprietario del fondo inferiore quando lo stesso abbia modificato lo stato del terreno con scavi e sbancamenti i quali abbiano reso indispensabile il muro di sostegno che, senza quelle opere, non sarebbe stato necessario. In altre parole, la fattispecie prevista dall’articolo 887 c.c. (a norma del quale nei fondi a dislivello negli abitati il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e di manutenzione del muro di sostegno dalle fondamenta fino all’altezza del proprio suolo) presuppone che il dislivello tra i due fondi sia d’origine naturale; se il dislivello, invece, e’ stato causato dal proprietario del fondo inferiore, l’obbligo della costruzione e della manutenzione del muro di sostegno incombe su quest’ultimo, che risponde ex articolo 2053 c.c. dei danni cagionati dalla sua rovina.
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 20 gennaio 2017, n. 1601
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7919-2012 proposto da:
(OMISSIS) SRL, (OMISSIS) – IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE IN CARICA, TITOLARE DELL’OMONIMA IMPRESA (OMISSIS) C.F. (OMISSIS) elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), sia in proprio e quali eredi, pro quota, di (OMISSIS) ved. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 34/2011 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 07/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell’Avv. (OMISSIS) difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti depositati;
udito l’Avv. (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell’Avv. (OMISSIS) difensore dei controricorrenti che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. – (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio la societa’ (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) quale titolare della omonima impresa edile, chiedendo, per quanto qui ancora rileva, che i convenuti – esecutori della costruzione di un nuovo edificio sul lotto di terreno posto a confine con quello attoreo e a livello inferiore rispetto allo stesso – fossero condannati alla rimozione dei tiranti di ancoraggio da essi installati nel sottosuolo del fondo di proprieta’ degli attori (a sostegno di un muro di contenimento) nonche’ al risarcimento dei danni.
Nella resistenza dei convenuti, il Tribunale di Trento condanno’ gli stessi alla rimozione dei micropali e dei tiranti installati ovvero alternativamente, a scelta degli attori, al risarcimento del danno liquidato in Euro 48 mila; rigetto’ le altre domande.
2. – Sul gravame proposto in via principale da ognuna delle tre parti, riuniti i giudizi, la Corte di Appello di Trento, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condanno’ le convenute alla rimozione della sola prima fila di tiranti posti nel sottosuolo del terreno attoreo.
3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono la societa’ (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) (quale titolare della omonima impresa edile) sulla base di quattro motivi.
Resistono con controricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in proprio e quali eredi di (OMISSIS), nel frattempo deceduta.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Preliminarmente, va rigettata l’eccezione con la quale i resistenti hanno chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso e dei relativi motivi in ragione della loro genericita’ e non autosufficienza. Il ricorso, invero, contiene un’esposizione dei motivi e dei fatti di causa sufficientemente puntuale e completa, sicche’ complessivamente risponde in modo idoneo al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
2. – Superata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso, puo’ passarsi all’esame dei motivi.
2.1. – Con i primi due motivi (proposti ex articolo 360 c.p.c., n. 5), si lamenta che la Corte di Appello abbia illogicamente condannato essa convenuta alla rimozione della prima fila di tiranti, nonostante che tale rimozione sarebbe inutile perche’ l’esecuzione di opere di sostegno del muro di contenimento renderebbe i tiranti inattivi e rimuovibili in ogni momento; si lamenta ancora che l’interesse ad edificare da parte degli attori non sarebbe attuale, cosicche’ non deriverebbe loro pregiudizio dai detti tiranti.
Entrambe le censure sono infondate.
La Corte di Appello ha accertato che il muro di contenimento e’ attualmente privo di opere di sostegno ed e’ sostenuto dai tiranti infissi nel sottosuolo del fondo attoreo; ha accertato altresi’ che tali tiranti sono attualmente attivi e che non possono essere rimossi senza porre in pericolo la staticita’ del muro di contenimento, risultando cosi’ essi pregiudizievoli rispetto alle pote’nzialita’ edificatorie del fondo degli attori.
Contrariamente a quanto assume parte ricorrente, la Corte territoriale non ha disposto l’esecuzione di opere alternative per il sostegno del muro (ne’ avrebbe potuto in assenza di domanda), essendosi limitata ad affermare – in un passaggio motivazionale – la necessita’ dell’esecuzione di tali opere (ovviamente da determinare in sede di esecuzione forzata) nel momento in cui i tiranti saranno rimossi.
Quanto alla sussistenza e all’attualita’ del pregiudizio, non sussiste la dedotta contraddittorieta’ della motivazione (secondo motivo), giacche’ la Corte territoriale ha spiegato (pp. 23-28) che la presenza dei detti tiranti e’ di ostacolo all’edificazione del fondo attoreo, non potendo tali tiranti essere rimossi senza porre in pericolo la staticita’ del muro realizzato dai convenuti. Con cio’ gli attori troverebbero ostacolo nella edificazione del loro fondo. E’ implicito, in tale motivazione, il rilievo della attuale perdita di valore commerciale del fondo e, quindi, di un pregiudizio attuale e concreto.
La motivazione della Corte territoriale sui punti oggetto dei primi due motivi e’ esente da vizi logici e giuridici, superando cosi’ il vaglio di legittimita’ di questa Corte.
2.2. – Col terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 887 c.c., per avere la Corte di Appello addossato le spese di costruzione e di mantenimento del muro di contenimento al proprietario del fondo sottostante, piuttosto che agli attori, proprietari del fondo sovrastante.
La censura e’ priva di fondamento.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’e’ ragione di discostarsi, in tema di fondi a dislivello, il proprietario del fondo superiore e’ tenuto a costruire a proprie spese il muro di sostegno sul confine, quando tale costruzione si renda necessaria per contenere il franamento del terreno che arrechi pregiudizio al fondo inferiore; l’onere della costruzione del muro di sostegno ricade invece sul proprietario del fondo inferiore quando lo stesso abbia modificato lo stato del terreno con scavi e sbancamenti i quali abbiano reso indispensabile il muro di sostegno che, senza quelle opere, non sarebbe stato necessario (Sez. 2, Sentenza n. 9156 del 27/08/1991, Rv. 473654; Sez. 2, Sentenza n. 996 del 15/02/1979, Rv. 397193). In altre parole, la fattispecie prevista dall’articolo 887 c.c. (a norma del quale nei fondi a dislivello negli abitati il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e di manutenzione del muro di sostegno dalle fondamenta fino all’altezza del proprio suolo) presuppone che il dislivello tra i due fondi sia d’origine naturale; se il dislivello, invece, e’ stato causato dal proprietario del fondo inferiore, l’obbligo della costruzione e della manutenzione del muro di sostegno incombe su quest’ultimo, che risponde ex articolo 2053 c.c. dei danni cagionati dalla sua rovina (Sez. 3, Sentenza n. 5762 del 17/03/2005, Rv. 581143; Sez. 2, Sentenza n. 4031 del 21/02/2007, Rv. 598215; Sez. 6 2, Ordinanza n. 8522 del 29/04/2016, Rv. 639516).
Nella specie, avendo i convenuti provveduto allo sbancamento del fondo inferiore, sono a loro carico le spese di costruzione e conservazione del muro di contenimento.
2.3. – Col quarto motivo, si deduce ancora la violazione e la falsa applicazione degli articoli 833 e 840 cpv. c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che gli attori potessero opporsi alle opere eseguite dai convenuti, pur non avendo interesse in tal senso.
La censura sottintende una critica circa l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale in ordine all’esistenza del pregiudizio derivato agli attori dall’esecuzione delle opere dei convenuti. Avendo la Corte territoriale accertato la sussistenza di tale pregiudizio, non sussiste la denunciata violazione delle norma di cui agli articoli 833 e 840 c.c.; ne’ la ricorrente ha dedotto il vizio della motivazione sul punto.
3. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 4.200,00 (quattromiladuecento), di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.