l’obbligo dei proprietari del fondo servente di provvedere, in proporzione, alla “sistemazione” della stradina e’ espressione di un facere volto a consentire il completo esercizio della servitu’ di passaggio, a piedi e con mezzi meccanici, sulla detta stradina. Si tratta di una obbligazione accessoria che non esaurisce l’intero contenuto dell’utilitas scaturente dalla servitu’, ma e’ diretta a permettere, anche attraverso atti preliminari, l’avvio e il mantenimento della stessa servitu’.


Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 27 febbraio 2017, n. 4952

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. (OMISSIS);

– controricorrente –

e sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. (OMISSIS);

– ricorrente in via incidentale condizionata –

contro

(OMISSIS), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. (OMISSIS);

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno in data 8 febbraio 2012.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 24 gennaio 2017 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto di citazione notificato il 6 marzo 1990, (OMISSIS) conveniva in giudizio i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), dai quali, con atti pubblici per notaio (OMISSIS) del (OMISSIS), aveva acquistato la piena proprieta’ di un fondo rustico esteso in agro di (OMISSIS), in localita’ (OMISSIS) del Comune, e riportato in catasto al foglio (OMISSIS), particelle (OMISSIS).

L’attore deduceva che all’articolo 2 del primo rogito era stata costituita a vantaggio del fondo da lui acquistato una servitu’ di passaggio a piedi e con mezzi meccanici sulla restante proprieta’ dei venditori mediante una stradina – di cui veniva specificamente indicato il percorso – che avrebbe dovuto avere la larghezza costante di tre metri e avrebbe dovuto essere sistemata “a cura e spese dei venditori e dell’acquirente in proporzione”.

Cio’ posto, l’attore lamentava che i convenuti, dopo avere chiesto ed ottenuto le autorizzazioni amministrative occorrenti, non avevano poi dato corso alle opere previste per la sistemazione della stradina; che, avendo interesse a mettere a coltura la porzione di fondo acquistata impegnata a bosco ceduo, a causa della mancata realizzazione della stradina da parte dei venditori egli era stato costretto ad intraprendere le opere di trasformazione fondiaria avvalendosi dapprima di tecniche ormai obsolete (come il dissodamento manuale del terreno senza l’ausilio di mezzi meccanici, inaccessibili) e quindi a procurarsi una diversa via di accesso carrabile al fondo acquistato.

Chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti, per il loro inadempimento contrattuale, al risarcimento dei danni subiti, quantificandoli in Lire 58.500.000, oltre interessi e spese.

(OMISSIS) rimaneva contumace, mentre si costituiva (OMISSIS), il quale, nel resistere alla domanda, sosteneva che l’obbligazione di effettuare sul fondo servente il tracciato della stradina con larghezza pari a tre metri era stata adempiuta e che l’opera non era stata definitivamente sistemata con la bitumazione della sede stradale e l’esecuzione delle eventuali opere di regolamentazione delle acque esclusivamente a causa delle mancata collaborazione del (OMISSIS), benche’ a tanto invitato.

Acquisiti documenti ed espletata c.t.u., il Tribunale di Salerno, con sentenza pubblicata il 17 novembre 2006, accoglieva la domanda e, dichiarato l’inadempimento dei convenuti in ordine all’obbligazione assunta all’articolo 2 del rogito (OMISSIS) del (OMISSIS), li condannava al pagamento in favore dell’attore, a titolo di risarcimento del danno, della somma di Euro 23.634, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, ed alla refusione delle spese processuali.

2. – Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria l’8 febbraio 2012, la Corte d’appello di Salerno ha accolto il gravame proposto da (OMISSIS) e da (OMISSIS) e per l’effetto, in riforma integrale della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda avanzata da (OMISSIS).

La Corte distrettuale ha rilevato che l’obbligazione avente ad oggetto la realizzazione a cura e spese dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) della stradina in questione doveva considerarsi come obbligazione propter rem, in quanto tale collegata intimamente al fondo servente e circolante con esso, e doveva considerarsi estinta in dipendenza dell’avvenuto acquisto, ad opera dello stesso (OMISSIS), con atto di compravendita per notar (OMISSIS) del (OMISSIS), dell’appezzamento di terreno gravato dalla servitu’ costituita con il precedente atto pubblico del (OMISSIS), sicche’, essendosi consolidata nella persona del (OMISSIS) la titolarita’ del diritto di proprieta’ esclusiva sui fondi servente e dominante, i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) avrebbero dovuto considerarsi liberati dal vincolo obbligatorio per effetto del trasferimento della proprieta’ del fondo servente.

La Corte d’appello ha altresi’ escluso che l’appellato abbia subito, medio tempore, danni di sorta, in quanto nel breve lasso di tempo trascorso tra la costituzione della servitu’ ((OMISSIS)) e l’acquisto da parte del (OMISSIS) della proprieta’ del fondo servente ((OMISSIS)) non gli era stata ancora concessa dalla Comunita’ (OMISSIS) e dall’Ispettorato compartimentale delle foreste l’autorizzazione (poi rilasciatagli in data 11 luglio 1984) alla progettata trasformazione agraria del fondo.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato il 21 marzo 2012, sulla base di tre motivi.

Hanno resistito, con separati atti di controricorso, la (OMISSIS) e il (OMISSIS).

La (OMISSIS) ha proposto ricorso incidentale in via condizionata, affidato a tre motivi.

Il (OMISSIS) vi ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli articoli 1027, 1030, 1058 e 1223 c.c.) il ricorrente in via principale si duole che la Corte territoriale abbia confuso un’obbligazione personale unica e irripetibile, destinata ad essere assolta subito e ad esaurirsi in un’unica attivita’ racchiusa in un unico e limitato arco temporale e volta al conseguimento di un risultato definitivo e permanente – quale l’obbligazione assunta dal proprietario del fondo servente di realizzare una strada percorribile, oltre che a piedi, anche con mezzi meccanici – con le obbligazioni accessorie propter rem, destinate ad essere assolte con il compimento, da parte del proprietario del fondo servente, di piu’ prestazioni che si rendano di volta in volta necessarie a consentire il piu’ comodo esercizio, da parte del proprietario del fondo dominante, di una servitu’ gia’ attiva, durante tutto l’arco della permanenza del diritto sulla cosa altrui. Diverso e’, invece, ad avviso del ricorrente, il caso in esame, in cui l’obbligazione attiene ad una servitu’ non ancora attivamente praticabile, ma destinata a divenirlo soltanto dopo l’esecuzione di opere preparatorie dirette ad una immutazione dello stato dei luoghi. Secondo il ricorrente, nulla vieterebbe alle parti, nel momento in cui costituiscono una servitu’, di convenire una preventiva immutazione dello stato dei luoghi per adeguarlo al tipo di servitu’ costituita; e nulla vieterebbe ad esse di distribuirsi liberamente tra loro gli oneri e i costi relativi. Sicche’ doveva trovare accoglimento la domanda di risarcimento ex articolo 1223 c.c., rapportata, non gia’ a mere prestazioni accessorie propter rem inadempiute in un arco temporale limitato, ma all’inadempimento dell’obbligazione personale mirata alla preliminare realizzazione della stessa sedes della costituita servitu’, conformandola al tipo e alle modalita’ di esercizio di detta servitu’, come voluta dalle parti.

1.1. – Il motivo e’ infondato.

Con l’atto pubblico ai rogiti del notaio (OMISSIS) del (OMISSIS) i venditori (OMISSIS) e (OMISSIS) e l’acquirente (OMISSIS) hanno convenuto la costituzione a favore del fondo venduto di una servitu’ di passaggio a piedi e con mezzi meccanici su di una stradina privata gravante sulla restante proprieta’ dei venditori (fondo servente). E’ stato altresi’ convenuto che detta stradina, della larghezza costante di metri tre, avrebbe dovuto essere “sistemata a cura e spese dei venditori e dell’acquirente in proporzione”.

Non v’e’ dubbio che l’obbligo dei proprietari del fondo servente di provvedere, in proporzione, alla “sistemazione” della stradina e’ espressione di un facere volto a consentire il completo esercizio della servitu’ di passaggio, a piedi e con mezzi meccanici, sulla detta stradina. Si tratta di una obbligazione accessoria che non esaurisce l’intero contenuto dell’utilitas scaturente dalla servitu’, ma e’ diretta a permettere, anche attraverso atti preliminari, l’avvio e il mantenimento della stessa servitu’.

Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha qualificato il detto obbligo di sistemazione della stradina oggetto della servitu’ di passo, non obbligazione autonoma, ma strumentale rispetto all’esercizio della servitu’ di passo anche carrabile, e quindi propter rem, o ambulatoria, e ha conseguentemente ritenuto che – poiche’ l’obbligo di fare non puo’ non seguire (attivamente e) passivamente la servitu’ – i proprietari del fondo servente si sono liberati per il futuro dal vincolo obbligatorio dal momento in cui, alienato il fondo servente al proprietario del fondo dominante con atto pubblico del (OMISSIS), la servitu’ si e’ estinta per confusione.

2. – Con il secondo motivo (motivazione contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) il ricorrente si duole che la Corte di Salerno abbia ridotto l’oggetto dell’obbligazione assunta dai coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) alla realizzazione e sistemazione della stradina carrabile entro la particella n. (OMISSIS), senza tener conto che, per poter realizzare un accesso carrabile dalla parte di via (OMISSIS) (ora via (OMISSIS)) al terreno acquistato dal (OMISSIS) con atto (OMISSIS) del (OMISSIS), la stradina – come individuata dal c.t.u. e colorata in giallo nel grafico a corredo della sua relazione – nel suo tratto terminale avrebbe dovuto necessariamente attraversare anche la particella n. (OMISSIS), la quale – come si rileva dalla stessa sentenza – nel lasso di tempo intercorso tra il preliminare ed il definitivo, era stata intanto ceduta a tal (OMISSIS) con atto per notaio (OMISSIS) del (OMISSIS). Di conseguenza, l’inadempimento degli intimati – immediatamente produttivo del danno irreversibilmente subito dal ricorrente al momento della stipula dell’atto (OMISSIS) del (OMISSIS) si era gia’ verificato, essendosi i coniugi convenuti “disfatti” di una parte del suolo su cui la strada doveva insistere, gia’ prima di cedere al ricorrente la proprieta’ del fondo dominante.

2.1. – Il motivo e’ inammissibile.

La Corte d’appello e’ pervenuta ad individuare nel terreno distinto al foglio 5 della particella (OMISSIS) il fondo servente e l’oggetto della corrispondente obbligazione accessoria di sistemazione assunta dai coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), mentre ha escluso che tra i fondi interessati dal tracciato della servitu’ di passaggio vi fosse anche la particella n. (OMISSIS) del foglio (OMISSIS), gia’ alienata, con atto del (OMISSIS) (quindi anteriormente al rogito (OMISSIS) del (OMISSIS) con cui la servitu’ e’ stata costituita), a tale (OMISSIS).

A tale risultato la Corte di Salerno e’ giunta sulla base della interpretazione dei rogiti notarili, rispettivamente del (OMISSIS) e del (OMISSIS) e della descrizione dei beni che ne costituiscono oggetto.

Il ricorrente, pur apparentemente denunciando un vizio di motivazione, finisce con il censurare, inammissibilmente, il convincimento del giudice del merito, e cioe’ il risultato dell’attivita’ interpretativa, contrapponendo una versione ermeneutica difforme dell’accordo di cui egli e’ stato parte, senza neppure indicare i canoni ermeneutici che sarebbero stati violati e facendo generico riferimento a un, non meglio precisato, preliminare di compravendita di data anteriore al (OMISSIS).

3. – Con il terzo motivo (omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio) il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia omesso di considerare che: (a) nell’atto per notaio (OMISSIS) del (OMISSIS) la particella n. (OMISSIS) era stata intanto ceduta a (OMISSIS), con la sola generica menzione dell’esistenza di una servitu’ di passaggio, ma senza specificarne affatto la natura carrabile e senza richiamare l’obbligazione assunta dal cedente di compiere anche in quel fondo le opere necessarie a renderne il tracciato percorribile con mezzi meccanici; (b) il c.t.u. ha accertato che le particelle nn. (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS) – (OMISSIS) ed ora (OMISSIS)) sono poste tra le proprieta’ del Consorzio (OMISSIS) a sud e l’incrocio tra le strade (OMISSIS) o via comunale (OMISSIS) e la via (OMISSIS); (c) il tratto terminale del previsto percorso, “a gradoni”, insistente peraltro su suolo comunale, doveva essere trasformato in rampa carrabile dagli intimati, tanto che la (OMISSIS) chiese e ottenne la relativa autorizzazione sindacale, rilasciata il 13 ottobre 1983.

3.1. – Il motivo e’ inammissibile.

Gli elementi che il ricorrente in via principale ritiene essere stati trascurati dal giudice a quo sono slegati tra loro e non rilevano un decisivo difetto di motivazione. Invero, la difesa del (OMISSIS) prospetta che la sistemazione del previsto passaggio carrabile non era affatto condizionata alla disponibilita’ della sola particella n. (OMISSIS), ma ad altre, concorrenti e determinanti disponibilita’ che incombeva ai convenuti procurare e che gli stessi non procurarono; ma non riporta in modo specifico come venne pattuita, nel rogito del (OMISSIS) per notaio (OMISSIS), la clausola costitutiva del diritto di servitu’ e della accessoria obbligazione, e quindi con consente di apprezzare, dal solo

testo del ricorso, la decisivita’ del vizio di motivazione lamentato.

4. – Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento dell’esame del ricorso incidentale, espressamente condizionato.

5. – Il ricorso principale e’ rigettato.

L’esame del ricorso incidentale condizionato resta assorbito.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

La liquidazione avviene in via unitaria, giacche’ la (OMISSIS) e il (OMISSIS), pur avendo presentato separati atti di controricorso, sono stati assistiti e difesi dal medesimo avvocato e hanno assunto una posizione processuale sostanzialmente unitaria.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale; condanna il (OMISSIS) al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida, unitariamente, in complessivi Euro 4.200, di cui Euro 4.000 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.