l’esame dei bilanci, ove non depositati o non tempestivamente depositati, possa dare luogo a dubbi circa la loro attendibilita’, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell’esecuzione di tali adempimenti formali”. In tali casi, “il giudice potra’ non tenere conto dei bilanci prodotti, di conseguenza rimanendo l’imprenditore diversamente onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità.

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Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3874

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Biagio – Presidente

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16075-2017 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona dell’Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

contro

BANCA (OMISSIS) SPA, (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza n. 1127/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 19/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/12/2018 dal Consigliere Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTO E DIRITTO

1.- A seguito di istanza presentata dalla s.p.a. Banca (OMISSIS), il Tribunale di Asti ha dichiarato, con sentenza n. 7/2017, il fallimento della s.r.l. (OMISSIS). Che ha sporto reclamo L. Fall., ex articolo 18, sostenendo in particolare l’incompetenza territoriale del Tribunale di Asti e comunque la sussistenza dei requisiti di “non fallibilita’” stabiliti dall’articolo 1, comma 2, L. Fall..

2.- Con sentenza depositata il 19 maggio 2017, la Corte di Appello di Torino ha respinto il reclamo.

Esclusa la competenza del Tribunale di Tortona e confermata quella di Asti, la Corte piemontese ha ritenuto che i bilanci della (OMISSIS) relativi agli esercizi 2013, 2014 e 2015 non potessero essere considerati attendibili.

Perche’ questi bilanci erano stati depositati “solo a novembre 2016 e soprattutto solo dopo il ricevimento della istanza di fallimento e del decreto di fissazione dell’udienza”; perche’ la “valenza probatoria dei bilanci, al fine della dimostrazione del mancato possesso dei requisiti di fallibilita’, e’ ricollegata alla circostanza che gli stessi siano stati regolarmente approvati e depositati e non oggetto di impugnativa”; perche’ i dati di questi bilanci erano “di per se’ non controllabili… stante l’assenza di tutti i precedenti bilanci dal 2002 al 2012”.

E anche perche’ “nella fase di reclamo” era emerso “un ulteriore significativo elemento” di inattendibilita’ dei bilanci presentati, costituito dalla domanda di ammissione al passivo presentata da Equitalia” per un importo assai rilevante, la’ dove nei “bilanci del 2013, 2014, 2015 non vi e’ alcun cenno a tale ingente debito”.

“In sostanza” – ha puntualizzato la sentenza “e’ stato indicato tra i debiti solo quello che non poteva essere omesso, derivando proprio dall’istanza di fallimento gia’ presentata alla data del deposito dei bilanci”. “Nessun rilievo ha in proposito quanto affermato all’udienza… dalla reclamante, ossia che il debito verso (OMISSIS) sarebbe prescritto.

Tale circostanza e’… sfornita di alcuna prova”; in ogni caso, tale debito “avrebbe dovuto trovare evidenza” nei bilanci degli anni 2013, 2014, 2015, “anche solo per evidenziare le attivita’ poste in essere per fare constare la prescrizione (opposizione alle cartelle esattoriali o altre iniziative, di cui non vi e’ alcuna prova che siano state poste in essere)”.

3.- Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso la s.r.l. (OMISSIS), affidandolo a due motivi di cassazione.

Resiste con controricorso il Fallimento della s.r.l.

Non hanno invece svolto difese in questo grado del giudizio ne’ la s.p.a. Banca (OMISSIS), creditore istante, ne’ la signora Rina Destefanis, che, nella qualita’ di socia di (OMISSIS), era intervenuta in adesione al reclamo presentato da questa ultima avanti alla Corte di Appello.

4.- Il primo motivo di ricorso assume violazione di legge, con riferimento articolo 1, L. Fall., per avere la sentenza confermato la dichiarazione di fallimento, “senza considerare i bilanci di esercizio dell’ultimo triennio depositati, nonche’ omettendo l’esercizio di ogni facolta’ e potere officioso di accertamento”.

Il secondo motivo di ricorso fa riferimento al vizio di omesso esame di fatto decisivo, rilevando che del debito nei confronti di (OMISSIS) “se ne e’… accertata la radicale inesistenza in sede di verifica dello stato passivo con successivo decreto di esecutorieta’ da parte del giudice delegato”.

I due motivi vanno considerati in termini unitari, ponendosi il secondo come direttamente consecutivo al primo.

5.- Assume dunque la societa’ ricorrente che i bilanci, “poi considerati con estrema inaccettabile superficialita’ indimostratamente inattendibili, costituivano solamente la base di partenza per un’attivita’ di accertamento contabile generale e completa, omessa sia dal giudice di prime cure che dalla stessa Corte”.

“L’imprenditore fallito o fallendo ha diritto di dimostrare con qualsiasi mezzo di non avere superato i limiti di fallibilita’ di cui all’articolo 1, L. Fall.”. “Ritenendo, senza alcuna indagine, inattendibili i bilanci degli ultimi tre esercizi”, la Corte piemontese “non ha invitato l’impresa fallenda a fornire altra prova alternativa o complementare”. “Il mancato deposito dei bilanci non puo’ costituire motivo di fallimento”.

La Corte piemontese – ancora aggiunge la ricorrente – “ha preso per veritiera ed assoluta la domanda di (OMISSIS) s.p.a. omettendo, pur nel rilevante e determinate credito, qualsiasi piu’ approfondita verifica”.

In realta’, tale “asserito debito verso (OMISSIS) s.p.a., da oltre un decennio prescritto ed inesistente e in parte anche mai notificato, non e’ stato ammesso al passivo”: “lo stato passivo di (OMISSIS) e’ costituito, oltre che dalla respinta istanza di (OMISSIS) s.p.a., unicamente dal solo unico credito di Banca (OMISSIS) s.p.a., ammesso al passivo pari a Euro 137.075,41”.

6.- I motivi di ricorso non possono essere accolti.

Per la maggiore chiarezza e intellegibilita’ del discorso, in proposito appare muovere opportuno da talune osservazioni di carattere generale.

Secondo l’orientamento sviluppato dalla giurisprudenza di questa Corte, i bilanci d’esercizio dei tre anni anteriori alla sentenza dichiarativa rappresentano, per la materia qui in interesse, si’ uno strumento di prova “privilegiato”, ma non danno vita ad alcuna forma di onere esclusivo (cfr., in particolare, Cass., 2 ottobre 2018, n. 23948; Cass., 18 giugno 2018, n. 16067; Cass., 26 novembre 2018, n. 30541).

In effetti, che il bilancio di esercizio costituisca canale privilegiato, ovvero “naturale”, per la valutazione prevista dall’articolo 1, comma 2, segue propriamente alla funzione specifica di tale documento contabile, che e’ appunto quella di rappresentare la “situazione patrimoniale e finanziaria” dell’impresa (articolo 2423 c.c., comma 2).

La constatazione non e’ destinata, peraltro, ad andare oltre il piano dell’utilita’ operativa: della peculiare idoneita’ di questo documento a chiarire a livello di fattispecie concreta i punti che sono evocati dalla disciplina dei presupposti di non fallibilita’.

Del resto, l’utilizzabilita’ di strumenti probatori alternativi a quello dato dal deposito dei bilanci di esercizio non solo in via di integrazione e cumulo, ma pure in via di sostituzione – si avvantaggia di tutta una serie di precisi indici normativi (sui quali si veda in modo specifico la gia’ citata pronuncia di Cass., n. 30541/2018).

7.- A quanto appena osservato consegue, tra le altre cose, che il mancato o tardivo deposito dei bilanci di esercizio presso il registro delle imprese non viene a porsi come fattore preclusivo – od ostativo, in se’ stesso – della verifica delle condizioni di “non fallibilita’” di cui alla norma dell’articolo 1, comma 2, L.F. Una simile necessita’ non emerge ne’ dall’articolo 1, comma 2, L. Fall., che del documento di cui al bilancio non fa proprio parola, ne’ dall’articolo 15, comma, L. Fall., che del requisito del deposito presso il registro pare propriamente prescindere.

Tanto meno, poi, potrebbe assumere un simile ruolo la pura e semplice circostanza che uno o piu’ dei bilanci in interesse sia stato (oppure no) fatto oggetto di impugnazione.

Che quest’ultimo (di un’ipotetica impugnazione del bilancio) e’ dato di per se’ neutro sul piano del riscontro dei requisiti di “non fallibilita’” e pure suscettibile, nel concreto, di utilizzi strumentali e devianti.

Con riferimento alle verifiche perviste dall’articolo 1, comma 2, L. Fall., si tratta, per l’appunto, di valutare le effettive, reali caratteristiche “dimensionali” di un’impresa.

8.- Per sua propria natura, tale prospettiva comporta che il giudice del merito – lungi dall’assumere i bilanci di esercizio come meri dato formali (o condizione di ammissibilita’ della prova dei requisiti di “non fallibilita’”) – debba invece verificare in modo particolare l’effettiva attendibilita’ in concreto di quelli che vengono presentati al suo esame (ex articolo 116 c.p.c.).

Ora, a tale riguardo il mancato deposito dei bilanci potra’, in ipotesi, anche rilevare – a seconda del contesto complessivamente mostrato dalla singola fattispecie in concreto considerata – come eventuale indizio di una non particolare attendibilita’ dei bilanci comunque presentati, in quanto frutto espressivo di un certo indice di disordine organizzativo dell’impresa che pure li viene a produrre.

Secondo l’orientamento accolto dalla giurisprudenza di questa Corte, piu’ precisamente, l’esame dei bilanci, “ove non depositati o non tempestivamente depositati, possa dare luogo a dubbi circa la loro attendibilita’, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell’esecuzione di tali adempimenti formali”.

In tali casi, “il giudice potra’ non tenere conto dei bilanci prodotti, di conseguenza rimanendo l’imprenditore diversamente onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilita’” (cfr., in specie, Cass., 18 giugno 2018, n. 16067; Cass., 23 novembre 2018, n. 30516).

9.- Nella specie, per la verita’, la Corte di Appello non si e’ arrestata alla constatazione che i bilanci presentatile non era 44,3 stati depositati in termini, secondo quanto sostanzialmente assume invece la societa’ ricorrente.

Ha per contro calato il dato nello specifico contesto della fattispecie esaminata.

Tra l’altro rilevando, in speciale modo, il “quando” dell’effettivo deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi e la forte “singolarita’” della circostanza, avvenuta proprio a ridosso dell’udienza fissata ai sensi dell’articolo 15 L.F. (“non essendo spiegabile il motivo per cui i bilanci approvati ad aprile 2014, ad aprile 2015 e ad aprile 2016 siano stati depositati solo a novembre 2016”).

E altresi’ collegando questa circostanza alla (pregressa) prassi decennale della societa’ di non predisporre proprio bilanci di esercizio. Come pure, e in via ulteriore, alla mancata presenza di una storia contabile della societa’.

Posto simile plesso argomentativo, la motivazione di inattendibilita’ dei bilanci esaminati – che e’ stata svolta dalla Corte di Appello – risulta senz’altro condotta nel rispetto e in conformita’ del criterio della ragionevolezza e della plausibilita’ (per la rilevazione che il controllo di questa Corte sull’attendibilita’ dei bilanci presentati al fine del riscontro dei requisiti di “non fallibilita’” non si estende al riesame del merito v., da ultimo, Cass., 23 novembre 2018, n. 30516).

10.- Quanto poi al punto della esclusione dal passivo della s.r.l. (OMISSIS) della domanda di insinuazione presentata da (OMISSIS), va rilevato, prima di tutto, che la Corte piemontese ha affrontato il tema della relativa pretesa creditoria sotto il circoscritto profilo dell’eventuale attendibilita’ dei bilanci, che di tale pretesa non facevano alcun cenno (non consta che la ricorrente abbia, nel presente giudizio o nei precedenti gradi del merito, mai contestato la predetta pretesa in relazione ad altri aspetti rilevante della materia fallimentare).

La stessa ricorrente riscontra, in secondo luogo, che trattasi, almeno in parte, di credito prescritto (osserva in proposito la sentenza che le “imposte evase riguardano annualita’ che vanno dal 2000 sino al 2015”; la replica della ricorrente come riportata sopra nell’ultimo capoverso nel n. 5 – si manifesta del tutto generica, se non propriamente indeterminata).

11.- Poste queste coordinate, la circostanza dedotta dalla ricorrente – e appunto consistente nell’avvenuta esclusione del passivo fallimentare della pretesa in discorso – si manifesta senz’altro irrilevante; neppure si vede a quali dovuti “approfondimenti ulteriori” si sarebbe sottratta la Corte di Appello o quali scopi gli stessi avrebbe potuto (o dovuto) possedere.

Non v’e’ dubbio, infatti, che – per fornire una rappresentazione corretta, e attendibile, della situazione della s.r.l. (OMISSIS) – i bilanci avrebbero dovuto menzionare (se non altro, nella nota integrativa) sia la precedente esistenza del credito, tra l’altro di importo particolarmente elevato. Sia, e volendo soprattutto, quali attivita’ erano state poste in essere per fare constare la sopravvenuta prescrizione: data tra l’altro la regola della non automaticita’ dell’operare della prescrizione, di cui alla norma dell’articolo 2938 c.c.; e anche tenuto conto che in proposito non constano, prima dell’apertura del fallimento, interventi creditori ex articolo 2939 c.c..

12.- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida nella misura di Euro 5.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi).

Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo il disposto dell’articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.