la quietanza di pagamento, nel suo contenuto di dichiarazione di scienza, tramite cui il creditore attesta al debitore di avere ricevuto il pagamento dovuto, ha natura giuridica assimilabile alla confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. Più in particolare, quietanza di pagamento costituisce atto unilaterale di riconoscimento del pagamento ed integra, tra le parti, confessione stragiudiziale, proveniente dal creditore e rivolta al debitore, che fa piena prova della corresponsione di una specifica somma di denaro per un determinato titolo.
Tribunale|Benevento|Sezione 2|Civile|Sentenza|28 maggio 2021| n. 1119
Data udienza 19 maggio 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, Seconda Sezione civile, in persona del G.M., Dr. Gerardo Giuliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3526/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto OPPOSIZIONE A PRECETTO, pendente
TRA
(…), rappresentato e difeso dall’Avv. GI.TE.;
– OPPONENTE –
CONTRO
(…), rappresentato e difeso dall’Avv. LU.DI.;
– OPPOSTO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. cod. proc. civ. e 132 cod. proc. civ., come novellati dalla L. n. 69 del 2009, in virtù di quanto disposto dall’art. 58, comma 2, l. cit..
1. Sul fatto
Con sentenza n. 229/12 del 07.05.12, il Giudice di Pace di Mirabella Eclano ha condannato la società “(…) sas di (…)”, in solido con i sigg. (…) e (…), al pagamento, in favore del sig. (…), della somma di Euro 4.600,00 – a titolo di compensi per l’attività lavorativa svolta da quest’ultimo presso la detta società – oltre spese e competenze legali, pari a complessivi Euro 2.362,38.
In data 20.07.16, il sig. P. ha notificato all’opponente l’anzidetta sentenza, munita della formula esecutiva, nonché pedissequo atto di precetto del 18.07.16, mediante cui gli ha intimato il pagamento di complessivi Euro 8.348,87.
Successivamente, il sig. (…), in data 27.07.16, ha proposto atto di citazione in opposizione a precetto, sostenendo di aver già provveduto al versamento delle somme dovute e allegando, a sostegno di tale deduzione, la quietanza di pagamento del 25.10.13, con cui il sig. P., in relazione al rapporto di lavoro svolto presso la ditta “(…) Sas di (…)”, ha dichiarato e sottoscritto di aver ricevuto tutte le spettanze e di non avere ulteriori pretese, anche in relazione alle spese legali (cfr. dichiarazione liberatoria allegata all’atto di citazione).
Pertanto, l’opponente ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare l’avvenuta estinzione del credito di cui alla sentenza n. 229/12 e, per l’effetto, dichiarare l’inefficacia dell’opposto precetto, con il favore delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
L’opposto si è costituito in giudizio, impugnando l’atto di opposizione a precetto ed eccependo la falsità – nel contenuto – del documento allegato da controparte all’atto di citazione, contenente la quietanza di pagamento da lui stesso sottoscritta.
L’opposto, infatti, ha sostenuto di essere stato ingannato dall’opponente e di essere stato indotto, per mezzo di raggiri ed artifici, a sottoscrivere il documento – già precompilato dai fratelli (…) – del cui contenuto gli è stata negata la lettura; e, di aver deciso di apporre la propria firma nella convinzione di accettare per iscritto la somma di Euro 100,00 e una dilazione dei termini per il pagamento. Tuttavia, ha dichiarato di non aver ricevuto altra somma aggiuntiva rispetto agli Euro 100,00 indicati.
Pertanto, il sig. P. ha concluso chiedendo di rigettare l’opposizione a precetto, condannare parte avversa al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., con determinazione equitativa ex ufficio, con vittoria di spese e compensi professionali.
2. Sul merito
Venendo all’esame del merito, innanzitutto, è opportuno chiarire che il giudizio di opposizione a precetto ex art. 615, co.1, c.p.c., è un giudizio ordinario di accertamento negativo del credito, nel quale la domanda giudiziale va identificata nell’aspetto oggettivo del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari la nullità o inefficacia dell’atto di precetto opposto per l’inesistenza – in tutto o in parte – del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, consistente nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della desunta inesistenza del diritto di procedere in esecuzione. (cfr. Cass. civ. n. 24047, 13.11.09; Cass. civ. n. 8219 29.04.04; Cass. n. 17630, 11.12.02; Cass. n. 2911 03.05.80).
Pertanto, ne consegue che “al creditore, nel giudizio di opposizione, spetta il solo onere di dimostrare la validità ed efficacia del titolo esecutivo, mentre è onere dell’opponente dimostrare l’esistenza di fatti estintivi o impeditivi che, a quel titolo, tolgano in tutto o in parte efficacia” (Cass. civ. n. 25412/2013; Cass. n. 5635, 07.03.17; Cass. n. 4380, 20.03.12; Cass. n. 14553, 9.11.2000).
Con riguardo alla valenza probatoria della quietanza di pagamento, la Suprema Corte si è più volte pronunciata, ribadendo che la quietanza, nel suo contenuto di dichiarazione di scienza -tramite cui il creditore attesta al debitore di avere ricevuto il pagamento dovuto- ha natura giuridica assimilabile alla confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 6877/02; cass. n. 7246/07; Cass. n. 19888/14). Più in particolare, “la quietanza costituisce atto unilaterale di riconoscimento del pagamento ed integra, tra le parti, confessione stragiudiziale – proveniente dal creditore e rivolta al debitore – che fa piena prova della corresponsione di una specifica somma di denaro per un determinato titolo” (Cass. civ. n. 20993, 06.10.14)
In ultimo, sembra opportuno chiarire la posizione della giurisprudenza di legittimità in merito all’ammissibilità della proposizione di querela di falso.
La querela di falso, per costante indirizzo della giurisprudenza, ha il fine di privare “un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a ‘far fede’, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all’efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell’autore della falsificazione” (cfr., ex multis, Cass. n. 8362/2000; Cass. n. 18323/2007).
In particolare, con riguardo all’ipotesi di abuso di foglio firmato in bianco, la Suprema Corte ha stabilito che la querela di falso sia necessaria solo nel caso in cui il riempimento sia avvenuto senza autorizzazione del sottoscrivente, ossia absque pactis. Al contrario, la querela non è necessaria laddove il riempimento sia avvenuto in modo difforme dagli accordi, ossia contra pacta (Cass. 8899/2018; Cass. 18989/2010; Cass. ord. n. 21587, 22.08.19).
Ebbene, in applicazione dei citati principi di diritto, si osserva che nel caso in esame l’opponente ha dedotto e documentato di aver provveduto ad estinguere il credito precettato, tramite l’allegazione della quietanza a saldo (cfr. dichiarazione liberatoria del lavoratore, allegata all’atto di citazione), contenente la dichiarazione -sottoscritta da entrambe le parti- con cui l’opposto-creditore ha riconosciuto di aver ricevuto la somma indicata nella sentenza n. 229/12 e di non avere null’altro a pretendere (anche con riguardo alle spese legali).
Pertanto, si ritiene che l’opponente abbia esaustivamente adempiuto all’onere probatorio su di esso gravante secondo i principi giurisprudenziali anzidetti. Infatti, dal momento che la quietanza di pagamento integra una piena prova dell’avvenuta corresponsione della somma di denaro dovuta, l’opponente, tramite la sua allegazione, ha documentato il proprio adempimento e, dunque, l’estinzione del credito avanzato nei suoi confronti da controparte.
L’opposto, al contrario, si è limitato a contestare la veridicità del contenuto del documento allegato dall’opponente, eccependo di aver ricevuto esclusivamente la somma di Euro 100,00, come da dicitura posta in calce alla liberatoria, e non l’intero importo dovuto; nonchè di essere stato vittima di raggiri ed artifici da parte dell’opponente, il quale lo avrebbe indotto a sottoscrivere il documento dichiarando l’esistenza di un contenuto diverso rispetto a quello reale: in ragione di ciò l’opposto ha proposto querela di falso avverso tale scrittura.
Ebbene, occorre chiarire in questa sede, così come già evidenziato nel corso del giudizio, che la querela di falso, nel caso di specie, non è ammissibile, dal momento che non ne sussistono i necessari presupposti e i requisiti di legge. Difatti, l’opposto ha dedotto la falsità del contenuto del documento, prodotto in giudizio dall’opponente, equiparandola ad un’ipotesi di falsità ideologica in virtù della quale la querela di falso sarebbe ammissibile limitatamente per ciò che concerne l’ “estrinseco” del documento. Tuttavia, non si versa in un caso di documento sottoscritto in bianco (per cui è ammessa la querela di falso in caso di riempimento); ma, piuttosto, parte opposta ha dedotto la diversa ipotesi di dolus malus ex art. 1439 c.c.: nel caso in esame, cioè, la querela di falso non è il mezzo idoneo a dimostrare che il creditore-opposto sia stato indotto con raggiri ed artifici nella sottoscrizione del documento, e, dunque, va ribadita la sua inammissibilità.
Peraltro, con particolare riguardo ai raggiri e agli artifici menzionati da parte opposta, è bene chiarire che “nelle ipotesi di dolo tanto commissivo quanto omissivo, gli artifici o i raggiri, così come la reticenza o il silenzio, devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto e alle qualità e condizioni soggettive dell’altra parte, onde stabilirne l’idoneità a sorprendere una persona di normale diligenza, non potendo l’affidamento ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza” (Cass. civ. n. 13872, 31.05.2018; Cass. n. 1587, 20.01.17; conformemente, Cass. n. 20792/04).
Da ciò discende, innanzitutto, che la natura del comportamento doloso deve essere specificata e la prova della sua sussistenza deve essere rigorosa e precisa, dal momento che non può essere affidata a semplici presunzioni. Tuttavia, nel caso di specie, la parte opposta non ha allegato elementi probatori, né ha avanzato richieste istruttorie idonei a sostenere la propria deduzione che, dunque, risulta priva di qualsiasi evidenza probatoria sulla effettiva presenza di raggiri ed artifici che abbiano avuto un’incidenza causale sulla determinazione del consenso del creditore nell’atto di sottoscrizione della cartula in esame.
Inoltre, atteso che dalla stessa comparsa di risposta dell’opposto è chiarito che il documento è stato precompilato dall’opponente e da suo fratello – e, dunque, non era in bianco al momento della sottoscrizione – era onere del creditore sottoscrivente accertarsi, secondo le regole di ordinaria diligenza ex art. 1227, co. 1, c.c., che il contenuto corrispondesse alle dichiarazioni ivi contenute, mente il P. si è limitato a lamentare che gli è stata negata lettura del contenuto della scrittura, omettendo di indicare il motivo di tale circostanza e le modalità specifiche con cui tale circostanza si sarebbe verificata.
Peraltro, risulta anche una doppia sottoscrizione del creditore -sia in calce alla dichiarazione liberatoria, sia di fianco alla ricevuta degli Euro 100,00-, che, unitamente alla mancata specifica contestazione delle modalità con cui si sarebbero verificati gli “artifizi e raggiri”, induce a ritenere inverosimile -e, comunque, non provata- la contestazione sollevata sul punto dall’opposto.
In conclusione, alla luce delle esposte ragioni in fatto ed in diritto, l’opposizione a precetto è fondata e va, pertanto, accolta.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti in ragione della peculiarità delle vicenda dedotta in giudizio e delle questioni giuridiche ad essa sottese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, seconda sezione civile, in persona del G.M., Dr. Gerardo Giuliano, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 3526/2016 del R.G.A.C., ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE, per le ragioni di cui in motivazione, l’opposizione a precetto avanzata in giudizio da parte opponente;
2) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Benevento il 19 maggio 2021.
Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2021.