Non puo’ infatti essere la mera inosservanza dell’obbligo giuridico di provvedere alla cattura dell’animale randagio ad integrare la colpa rispetto ad un fenomeno, quale quello del randagismo, la cui prevenzione totale si sottrae ai parametri della condotta esigibile non potendo essere del tutto impedito che un animale randagio possa comunque trovarsi in un determinato momento sul territorio. L’omissione deve quindi essere espressione di un comportamento colposo dell’ente preposto, quale il non essersi adeguatamente attivato per la cattura nonostante l’esistenza di specifiche segnalazioni della presenza abituale dell’animale nel territorio di competenza dell’ente preposto, cadendosi diversamente in un’ipotesi di responsabilita’ oggettiva da custodia di cui agli articoli 2051, 2052 e 2053 cod. civ.

 

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 28 giugno 2018, n. 17060

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18309-2016 proposto da:

COMUNE ALESSANO, in persona del sindaco in carica, elettivamente domiciliato in (OMISSIS) C/O (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

ASL LECCE, (OMISSIS) SPA;

– intimate –

Nonche’ da:

ASL LECCE, in persona del Direttore Generale e Legale rappresentante pro tempore dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) SPA, COMUNE ALESSANO, (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 154/2016 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 14/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore, Generale Dott. CARDINO ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del 3 motivo del ricorso del Comune;

accoglimento motivo del ricorrente incidentale della ASL di Lecce;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega non scritta.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 27 aprile 2010 (OMISSIS) convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Alessano l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce chiedendo il risarcimento del danno subito alla propria autovettura per effetto dell’investimento di un cane randagio il giorno 12 marzo 2009. Si costitui’ la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda e chiamando in causa il Comune di Alessano. Quest’ultimo chiamo’ in causa la Compagnia di (OMISSIS) s.p.a., rimasta contumace.

2. Il Tribunale adito rigetto’ la domanda.

3. Avverso detta sentenza propose appello il (OMISSIS), mentre proposero appello incidentale gli enti appellati.

4. Con sentenza di data 14 gennaio 2016 il Tribunale di Lecce accolse l’appello principale, condannando l’A.S.L. ed il Comune in solido al pagamento della somma di Euro 2.012,63 oltre interessi e rivalutazione, e rigetto’ la domanda di manleva nei confronti della societa’ assicuratrice, con condanna dell’A.S.L. e del Comune in solido alla rifusione delle spese di lite del doppio grado come da Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.

Osservo’ il Tribunale che in base alla Legge Regionale Puglia 3 aprile 1995, n. 12, ispirata ai criteri previsti dalla L. n. 281 del 1991, soggetti responsabili erano sia l’A.S.L., che ai sensi dell’articolo 6 della detta legge era tenuta al recupero dei cani randagi, sia il Comune, che ai sensi dell’articolo 8 della medesima legge doveva provvedere alla costruzione ed al risanamento dei canili sanitari gestiti dal medesimo Comune, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza (Cass. n. 17258 del 2011 e n. 2741 del 2015), secondo cui il Comune, in base alla legge statale ed a quella regionale, era tenuto al dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di compente, mentre alla A.S.L. era affidata la lotta al randagismo. Aggiunse, con riferimento all’affermazione del primo giudice secondo cui l’incidente era stato causato dalla velocita’ dell’autovettura non consona allo stato dei luoghi, che mancavano gli elementi probatori relativi a tale convincimento, come si evinceva dalla deposizione della teste Bello, trasportata a bordo del veicolo, la quale aveva dichiarato che mentre il veicolo procedeva a velocita’ moderata un cane randagio aveva improvvisamente attraversato la strada (e la presenza di cani randagi sul territorio il giorno 9 marzo 2009 era stata confermata dal teste (OMISSIS), veterinario). Osservo’ inoltre che il Comune non aveva dedotto ne’ provato di possedere canili sanitari ne’ aveva documentato l’esistenza di una convenzione con struttura privata per l’ospitalita’ dei randagi e che andava rigettata la domanda di manleva non essendo stato documentato il rapporto assicurativo con la societa’ assicuratrice.

5. Ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Alessano sulla base di sette motivi. Resistono con distinti controricorsi (OMISSIS) e l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, la quale ha altresi’ proposto ricorso incidentale sulla base di quattro motivi. E’ stata depositata memoria di parte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione dell’articolo 331 cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente principale che, non essendo stata fornita la prova della notifica dell’atto di appello alla societa’ assicuratrice, litisconsorte necessario, sulla base di Cass. Sez. U. n. 24707 del 2015 il Tribunale doveva dichiarare l’inammissibilita’ dell’appello.

2. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti e violazione dell’articolo 2697 cod. civ.. Osserva il ricorrente che non poteva ritenersi raggiunta la prova dell’attraversamento di un cane quale causa del sinistro e che proprio l’entita’ dei danni deponeva nel senso che la velocita’ dell’autovettura era di gran lunga superiore a quella consentita.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della Legge Regionale Puglia n. 12 del 1995, articoli 2, 3, 6, 8 e 9 nonche’ omessa valutazione di punti decisivi. Osserva il ricorrente che la legge regionale, pur attribuendo al Comune funzione di vigilanza sul trattamento degli animali e la tutela igienico-sanitaria degli stessi, affida alla A.S.L. il compito di provvedere al recupero dei cani randagi sul territorio e che al Comune spetta costituire e mantenere i canili sanitari dove ospitare i cani randagi una volta catturati (in particolare il Comune di Alessano si avvale di apposito canile).

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della Legge Regionale Puglia n. 12 del 1995, articoli 2 e 6, articoli 1218, 2043 e 2051 cod. civ., nonche’ omessa valutazione di punti decisivi. Osserva il ricorrente che l’attore non ha provato che il Comune fosse a conoscenza della situazione di pericolo o che fossero pervenute segnalazioni della presenza di cani randagi e che l’improvviso attraversamento di animale costituisce caso fortuito.

5. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 1227 cod. civ., nonche’ omessa valutazione di punti decisivi. Osserva il ricorrente che il nesso causale rispetto al sinistro doveva essere ravvisato nella velocita’ non prudente del conducente, come evidenziato dal giudice di prime cure.

6. Con il sesto motivo si denuncia nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 111 Cost. e articolo 101 cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente, a proposito del rigetto della domanda di manleva per non essere stato documentato il rapporto assicurativo, che si tratta di sentenza “a sorpresa” sulla base di questione rilevata d’ufficio, senza che fra le parti vi sia stato alcun confronto processuale.

7. Con il settimo motivo si denuncia violazione degli articoli 91 e 92 cod. proc. civ. e del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014. Osserva il ricorrente, premesso che il giudice non puo’ limitarsi ad una globale determinazione delle spese processuali senza dare contezza delle singole voci, che la statuizione sulle spese non contiene la specificazione del sistema di liquidazione adottato ne’ la tariffa professionale applicabile e che la somma da liquidare doveva essere di gran lunga inferiore a quella riconosciuta.

8. Deve essere esaminato dapprima il terzo motivo, avente efficacia potenzialmente assorbente rispetto agli altri motivi. Trattasi di motivo fondato.

Occorre preliminarmente chiarire che la responsabilita’ per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all’articolo 2043 cod. civ., e non dalle regole di cui all’articolo 2052 cod. civ., che non sono applicabili in considerazione della natura stessa di detti animali e dell’impossibilita’ di ritenere sussistente un rapporto di proprieta’ o di uso in relazione ad essi, da parte dei soggetti della pubblica amministrazione preposti alla gestione del fenomeno del randagismo (Cass. 31 luglio 2017, n. 18954).

Nella fattispecie di illecito aquiliano che viene cosi’ configurandosi l’individuazione dell’ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo rileva non sul piano della colpa, ma dell’imputazione della responsabilita’ omissiva sul piano causale.

Non puo’ infatti essere la mera inosservanza dell’obbligo giuridico di provvedere alla cattura dell’animale randagio ad integrare la colpa rispetto ad un fenomeno, quale quello del randagismo, la cui prevenzione totale si sottrae ai parametri della condotta esigibile non potendo essere del tutto impedito che un animale randagio possa comunque trovarsi in un determinato momento sul territorio. L’omissione deve quindi essere espressione di un comportamento colposo dell’ente preposto, quale il non essersi adeguatamente attivato per la cattura nonostante l’esistenza di specifiche segnalazioni della presenza abituale dell’animale nel territorio di competenza dell’ente preposto, cadendosi diversamente in un’ipotesi di responsabilita’ oggettiva da custodia di cui agli articoli 2051, 2052 e 2053 cod. civ. (Cass. 31 luglio 2017, n. 18954).

La questione che il motivo di ricorso pone e’ quella, preliminare al profilo della colpa, dell’esistenza dell’obbligo giuridico di attivarsi. La responsabilita’ che viene imputata alla pubblica amministrazione e’ di tipo omissivo, per non essersi attivata sulla base di un obbligo giuridico. L’esistenza dell’agere vincolato sulla base della legge esclude l’esistenza di una discrezionalita’ per il soggetto pubblico, come e’ evidente. L’esistenza dell’obbligo giuridico fonda l’antigiuridicita’ della condotta omissiva, nel senso che l’efficienza dell’omissione sul piano causale rispetto all’evento dannoso diventa giuridicamente rilevante ai fini dell’imputazione dell’evento in presenza dell’obbligo giuridico di impedire l’evento, secondo il paradigma dell’articolo 40 c.p., comma 2. Deve pertanto accertarsi se, con riferimento al Comune ricorrente, si configurasse l’obbligo giuridico di provvedere alla cattura dell’animale.

Come affermato da Cass. 18 maggio 2017 n. 12495 e 20 giugno 2017 n. 15167, rispettivamente relative alla Legge Regionale Sicilia e alla Legge Regionale Lazio, poiche’ la legge quadro statale n. 281 del 1991 non indica direttamente a quale ente spetti il compito di cattura e custodia dei cani randagi, ma rimette alle Regioni la regolamentazione concreta della materia, occorre analizzare la normativa regionale caso per caso per dirimere la controversia in ordine a quale ente sia ascrivibile la responsabilita’ civile.

8.1. La Legge Regionale Puglia 3 aprile 1995, n. 12, articolo 6 la cui rubrica reca Recupero cani randagi, prevede: “1. Spetta ai Servizi veterinari delle USL il recupero dei cani randagi. 2. In caso di recupero dei cani vaganti regolarmente anagrafati si provvede alla restituzione al legittimo proprietario. I cani non anagrafati vengono iscritti all’anagrafe canina e, se non reclamati entro sessanta giorni, possono essere ceduti gratuitamente a privati maggiorenni, a enti e associazioni protezionistiche. 3. Prima della scadenza del termine di cui al precedente comma 2 possono essere ceduti in affidamento temporaneo, con l’impegno, da parte degli affidatari, di restituirli ai proprietari che li richiedessero entro i sessanta giorni. 4. Il recupero dei cani randagi deve essere effettuato in modo indolore e senza arrecare traumi all’animale. 5. La soppressione cosi’ come prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, articoli 86, 87 e 91 e dalla L. 14 agosto 1991, n. 281, articolo 2, comma 6, deve essere effettuata esclusivamente dai medici veterinari, anche liberi professionisti, con metodo eutanasico”.

Con riferimento alle competenze comunali prevede l’articolo 2: “1. Le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico sanitaria degli stessi, nonche’ i controlli connessi all’attuazione della presente legge sono attribuiti ai Comuni, che li esercitano mediante le Unita’ sanitarie locali (USL), ai sensi della Legge Regionale 2 agosto 1989, n. 13, articolo 5. 2. Per le funzioni di cui al precedente comma 1, le USL possono avvalersi della collaborazione delle Guardie zoofile di cui al successivo articolo 15 e degli enti ed associazioni di cui all’articolo 13 della presente legge”.

Infine prevede l’articolo 8: “I Comuni, singoli o associati, provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili sanitari esistenti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, articolo 84 secondo i criteri stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale. Per le predette finalita’ i Comuni possono utilizzare i fondi rivenienti dagli oneri di urbanizzazione. 2. I canili sanitari rappresentano la struttura nella quale trovano accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti. Presso tali strutture i suddetti cani saranno anagrafati e sottoposti agli interventi sanitari di cui alla L. 14 agosto 1991, n. 281, articolo 2, comma 5. Presso i canili sanitari i cani stazioneranno per il periodo di sessanta giorni in attesa di riscatto o affidamento o cessione a norma del precedente articolo 6, comma 3, previo trattamento profilattico. 3. La gestione dei canili sanitari e’ affidata ai Comuni. E’ fatto obbligo ai Servizi veterinari delle USL di garantire adeguata assistenza sanitaria ai suddetti canili, ricorrendo al Servizio di pronta disponibilita’. 4. I Comuni prevedono nel proprio bilancio stanziamenti sufficienti per la manutenzione dei canili sanitari e il sostentamento dei cani ricoverati e custodia”.

Dal quadro normativo che precede risulta evidente che funzione tipica dell’obbligo giuridico di recupero dei cani randagi a carico dei Servizi veterinari delle ASL e’ quella di prevenire eventi dannosi quale quello per cui e’ causa. Il punto da chiarire e’ se, in base a diverso titolo, ricorra anche l’obbligo giuridico del Comune. Tale responsabilita’ va misurata non con riferimento ai controlli connessi all’attuazione della L. n. 12 del 1995, previsti dall’articolo 2, che sono esercitati mediante pur sempre l’Azienda sanitaria locale ed hanno carattere eminentemente amministrativo, ma con riferimento all’obbligo di costruzione o risanamento dei canili sanitari esistenti e di gestione degli stessi. “I canili sanitari rappresentano la struttura nella quale trovano accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti”, prevede la norma.

Secondo un indirizzo di questa Corte, sulla base della legge regionale in considerazione, la vigilanza sui cani randagi spetta alle A.S.L., mentre sui Comuni non puo’ ricadere il giudizio di imputazione dei danni, i quali sono cosi’ privi di legittimazione passiva (Cass. 7 dicembre 2005, n. 27001; 27 giugno 2008, n. 17737; 3 aprile 2009, n. 8137). Piu’ di recente e’ stato affermato che “l’ente territoriale – ai sensi della legge-quadro 14 agosto 1991, n. 281 e delle leggi regionali in tema di animali di affezione e prevenzione del randagismo (nella specie legge reg….) – e’ tenuto, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge, al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza” (Cass. 12 febbraio 2015, n. 2741). Tale statuizione, pur resa con riferimento ad una vicenda relativa all’applicazione della legge della Regione Puglia, ha in realta’ portata generale e risulta richiamata in altre fattispecie relative a diversi contesti regionali (Cass. 23 agosto 2011, n. 17528 e 13 agosto 2015, n. 16802). Proprio per la sua portata generale deve essere misurata con riferimento alla specifica legislazione regionale vigente. Per la legge della Regione Puglia ritiene il Collegio che vada mantenuto l’indirizzo tradizionale.

L’obbligo giuridico di costruzione e gestione di canili sanitari per l’accoglienza di cani vaganti e’ astrattamente suscettibile di integrare il requisito di antigiuridicita’ di un contegno omissivo ai fini dell’imputazione causale di un evento dannoso, o anche il requisito soggettivo di una condotta colposa da identificare con la mera inosservanza di legge se le circostanze lo consentono, ma resta estraneo alla funzione tipica della prevenzione dei rischi derivanti dal randagismo, di cui e’ espressione l’evento dannoso per cui e’ causa, in quanto non comporta l’obbligo dell’attivita’ di recupero, ma solo quello di accoglienza dei cani randagi. Il punto risulta chiarito dalla differenza con la Legge Regionale Lazio 21 ottobre 1997, n. 34, al centro dell’attenzione di Cass. 20 giugno 2017 n. 15167.

In base all’articolo 2 della legge appena menzionata, i Comuni provvedono, fra l’altro, “a) alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti nel rispetto dei criteri stabiliti dall’articolo 4 e sentite le aziende USL, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le strutture di nuova costruzione assolvono alla duplice funzione di assistenza sanitaria e di ricovero; b) ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle aziende USL”. La norma prevede un obbligo specifico, oltre che di custodia e mantenimento dei cani, anche di ricovero, che e’ attivita’ che si aggiunge a quella di mera gestione del canile in quanto attivita’ ulteriore ed esterna rispetto a quella indirizzata al canile. In tal senso e’ l’interpretazione di Cass. 20 giugno 2017 n. 15167, la quale ha affermato che “la norma va interpretata nel senso che spetta ai comuni, non solo la custodia, ma anche la cattura dei cani vaganti e randagi, dal momento che questa costituisce il presupposto del ricovero nelle apposite strutture comunali”. Tale attivita’ di ricovero (implicante la cattura) e’ estranea ai compiti dei Comuni secondo la legge della Regione Puglia, i quali devono limitarsi alla gestione dei canili al fine della mera “accoglienza” dei cani, mentre al “ricovero” evidentemente provvedono i soggetti tenuti al recupero dei cani randagi, e cioe’ i Servizi veterinari delle ASL. Il discrimine ai fini della responsabilita’ civile risiede dunque nella differenza fra “accoglienza” e “ricovero”, posto che solo il secondo presuppone l’attivita’ di recupero e cattura. All’accoglienza si legano gli obblighi di custodia e mantenimento dei cani, la cui violazione, a seconda delle circostanze, e’ suscettibile di determinare la responsabilita’ civile. Non vi e’ invece un dovere a carico dei Comuni di recupero e cattura dei cani randagi quale obbligo giuridico la cui violazione possa integrare una fattispecie di responsabilita’ civile.

Va quindi confermato l’indirizzo in termini di difetto di legittimazione passiva del Comune.

9. L’accoglimento del terzo motivo determina l’assorbimento degli ulteriori motivi.

L’accertamento del difetto di legittimazione passiva del convenuto, eliminando in radice ogni possibilita’ di prosecuzione dell’azione, comporta, a norma dell’articolo 382, u.c., codice di rito, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per Cassazione (Cass. 17 dicembre 2001, n. 15893; 21 febbraio 2004, n. 3514; 20 giugno 2006, 14266). La determinante evoluzione della giurisprudenza nel corso del processo costituisce ragione di compensazione delle spese fra tutte le parti relativamente al rapporto processuale di cui e’ parte il Comune di Alessano.

10. Passando al ricorso incidentale, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 cod. civ., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente in via incidentale che non era stato provato che il sinistro fosse stato causato da un cane, ne’ era stata provata la presenza di cani randagi sul luogo del sinistro.

10. 1. Il motivo e’ inammissibile. La censura attiene al profilo della valutazione della prova. Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non da’ luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ne’ in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, – da’ rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892).

11. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della Legge Regionale Puglia n. 12 del 1995, articoli 2, 3, 6, 8 e 9 nonche’ degli articoli 2043 e 2055 cod. civ., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che per un verso era emerso il pieno assolvimento dei propri obblighi da parte della A.S.L., per l’altro l’assenza (o comunque la mancata deduzione e prova) di un canile, alla cui costruzione e mantenimento sono obbligati i Comuni, e che il Comune di Alessano, avente la funzione di governo del territorio, non aveva effettuato alcuna segnalazione. Aggiunge che con Delib. n. 1223 del 2013 la Regione Puglia ha precisato che le attivita’ di accalappiamento dei cani randagi da parte dei servizi veterinari delle A.S.L. vengono attivate esclusivamente su specifica segnalazione delle amministrazioni locali o delle forze dell’ordine e che la sola presenza di un cane vagante non e’ di per se’ costitutiva della colpa dell’ente preposto al controllo del fenomeno, essendo necessario che la condotta si connoti in termini di colpevolezza ai fini della responsabilita’ risarcitoria.

11.1. Il motivo e’ in parte inammissibile ed in parte infondato. Il profilo di infondatezza del motivo risiede nell’attribuzione di un obbligo giuridico in capo al Comune rilevante ai fini della fattispecie di responsabilita’ in esame. Sul punto si rinvia a quanto evidenziato in sede di esame del ricorso principale.

Il motivo mira ad una rivisitazione del giudizio di fatto laddove si afferma che la ASL avrebbe adempiuto ai propri oneri di legge. L’accertamento di fatto del giudice di merito e’ stato nel senso che vi sarebbe stata una segnalazione in data 9 marzo 2009 di presenza di cani randagi e sulla base di tale presupposto di fatto il Tribunale ha ravvisato l’esistenza di una “colpevole condotta omissiva”. Il giudizio di fatto non puo’ essere censurato con la denuncia di violazione di legge. L’avere poi il giudice di merito concluso nel senso dell’esistenza di una “colpevole condotta omissiva”, sulla base del presupposto di fatto accertato, evidenzia come il motivo non colga la ratio decidendi.

E’ ben vero, come rilevato a proposito del ricorso principale, che non puo’ essere la mera inosservanza dell’obbligo giuridico di provvedere alla cattura dell’animale randagio ad integrare la colpa rispetto ad un fenomeno, quale quello del randagismo, la cui prevenzione totale si sottrae ai parametri della condotta esigibile non potendo essere del tutto impedito che un animale randagio possa comunque trovarsi in un determinato momento sul territorio. L’omissione deve quindi essere espressione di un comportamento colposo dell’ente preposto, quale il non essersi adeguatamente attivato per la cattura nonostante l’esistenza di specifiche segnalazioni della presenza abituale dell’animale nel territorio di competenza dell’ente preposto. La sentenza impugnata non viola tale principio di diritto perche’ ha ritenuto rilevante, ai fini dell’integrazione della ipotesi di responsabilita’ civile, non solo la mera omissione, ma anche il suo carattere “colpevole”, attribuendo all’uopo rilievo alla segnalazione della presenza di cani randagi. Il giudice di merito non si e’ quindi arrestato al livello della mera inosservanza dell’obbligo giuridico, rilevante ai fini dell’antigiuridicita’ dell’omissione, ma ha esteso la propria valutazione anche al piano della colpa.

12. Con il terzo motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la ricorrente che, come emerso dalla testimonianza del teste (OMISSIS), a fronte di una segnalazione pervenuta in data 9 marzo 2009 vi era stato un intervento del servizio veterinario che aveva constatato l’assenza di animali randagi sul territorio e che l’eventuale presenza di cani randagi sul territorio nel giorno dell’evento si sarebbe dovuta imputare esclusivamente all’ente comunale, soggetto obbligato al monitoraggio del territorio.

12. Il motivo e’ fondato per quanto di ragione. La ricorrente denuncia l’omesso esame da parte del giudice di merito del fatto che a fronte di una segnalazione pervenuta in data 9 marzo 2009 vi sarebbe stato un intervento del servizio veterinario che aveva constatato l’assenza di animali randagi sul territorio. Trattasi di circostanza fattuale emersa dalla testimonianza del teste (OMISSIS), che ha dichiarato che l’11 marzo 2009 era stato effettuato un intervento insieme con i vigili urbani. L’onere processuale di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, risulta assolto. Trattasi di circostanza fattuale decisiva in quanto relativa all’assolvimento degli oneri probatori in tema di colpa. Costituisce infatti colpa, come si e’ detto sopra, il non essersi adeguatamente attivati per la cattura nonostante l’esistenza di specifiche segnalazioni della presenza abituale dell’animale nel territorio di competenza dell’ente preposto. Il giudice di merito ha esaminato la circostanza della segnalazione pervenuta in data 9 marzo 2009, collegandovi il riconoscimento dell’esistenza della colpa, ma ha omesso di esaminare la circostanza dell’intervento del servizio veterinario, nei termini risultanti dalla testimonianza in discorso. Il giudizio di fatto del giudice di merito, anche sotto il profilo dell’assolvimento dei rispettivi oneri probatori, dovra’ dunque essere nuovamente effettuato sulla base del fatto storico il cui esame risulta omesso.

Per il resto il motivo, nella parte in cui richiama nuovamente l’obbligo giuridico del Comune, non e’ accoglibile, per quanto sopra evidenziato.

13. Con il quarto motivo si denuncia violazione degli articoli 91 e 92 cod. proc. civ., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che il Tribunale ha errato nel porre le spese processuali esclusivamente a carico della A.S.L., stante la totale soccombenza in primo grado della parte appellante e la non pacificita’ della questione di diritto.

13.1. L’accoglimento del precedente motivo, con la cassazione della sentenza, determina l’assorbimento del motivo.

P.Q.M.

Cassa senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento alla statuizione relativa al Comune di Alessano e dispone la compensazione delle spese fra tutte le parti relativamente al rapporto processuale di cui e’ parte il Comune di Alessano. Accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale per quanto di ragione, rigetta in parte il secondo motivo, con assorbimento del quarto motivo, e dichiara inammissibile per il resto il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti concernenti la statuizione nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce e rinvia al Tribunale di Lecce in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’ relative al rapporto processuale fra (OMISSIS) e l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.