nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari, la banca, in quanto attore in senso sostanziale, è gravata dell’onere probatorio, che assolve producendo in giudizio i contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e gli altri documenti che rilevano nel caso specifico. Nella vicenda in esame, dunque, traendo la stessa origine da un ricorso per d.i. introdotto dall’istituto bancario, era onere della opposta produrre in giudizio la documentazione rilevante, sub specie del contratto di apertura del conto corrente completo e munito delle condizioni economiche e documentazione di sintesi eventualmente allegati.
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Tribunale Rieti, civile Sentenza 7 novembre 2018, n. 555
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
SEZ. CIVILE
Il Giudice, Dr.ssa Francesca Sbarra, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 36 del ruolo generale affari contenziosi dell’anno 2015 e rimessa in decisione all’udienza del giorno 18.09.2018, vertente
TRA
(…), elettivamente domiciliata in Rieti, via (…), presso lo studio dell’Avv.to Va.Lu. che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla citazione in opposizione
PARTE OPPONENTE
E
(…) S.P.A. in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di mandataria di (…) S.p.A., elettivamente domiciliata in Rieti, Via (…), presso lo studio dell’Avv.to An.Be., che la rappresenta e difende in virtù di procura generale giusto atto Notaio (…) del (…) Rep. (…) Racc. (…), rilasciata su foglio separato ed allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore.
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: contratti bancari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Rieti, (…) S.P.A. chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 1645/2014, in data 27.11.2014, nei confronti dell’odierna opponente, nei limiti della garanzia fideiussoria prestata ed in solido con il debitore principale (…), intimante il pagamento della somma di Euro 55.930,20, risultante dal saldo debitore del c/c n. (…), poi con n. (…), intrattenuto presso l’istituto bancario ingiungente.
Avverso detto d.i., (…) proponeva opposizione con atto di citazione notificato in data 05.01.2015, con il quale, convenendo in giudizio l’intimante, chiedeva che questo Tribunale volesse dichiarare la nullità del d.i. n. 495/2014 e quindi revocarlo, accertata la carenza di legittimazione passiva della opponente e di idonea documentazione scritta a sostegno del credito; accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di conto corrente per violazione dell’art. 1283 c.c.; in via subordinata, rideterminare il dare/avere tra le parti, escludendo dal computo quanto illegittimamente computato a titolo di anatocismo ed interessi usurari.
Parte opposta si costituiva in giudizio e resisteva alla proposta opposizione, di cui chiedeva il rigetto con condanna di parte opponente alla rifusione delle maggiori spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, non concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, era espletata la C.T.U. Definito il tema della lite ed esaurita l’istruzione, in data 10.05.2018 la Dott.ssa (…) subentrava nel ruolo. In data 18.09.2018, venivano precisate le conclusioni, quindi la causa veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte opponente con il proprio atto di citazione, assumeva:
1. Che il d.i. opposto sarebbe affetto da nullità, essendo la formale ingiunzione emessa nei confronti di (…), in luogo di (…), alla quale, tuttavia, il decreto era notificato;
2. Che il d.i. opposto sarebbe, inoltre, affetto da nullità, in quanto emanato in carenza prova scritta del credito, di estratti conto e di estratti conto scalari, e dunque, dei presupposti di legge;
3. Che, in ogni caso, il credito vantato dall’istituto bancario nei confronti della società correntista avrebbe dovuto essere ricalcolato, alla luce della illegittima applicazione di interessi ultralegali ed interessi usurari.
Parte opposta, con comparsa di costituzione e di risposta, replicava:
1. che, quanto all’asserito difetto di legittimazione attiva dell’odierna opponente, nel ricorso per decreto ingiuntivo il soggetto cui rivolgere l’ingiunzione era stato correttamente individuato in (…), fideiussore nonché madre del debitore principale. L’applicazione, dunque, del principio di conservazione dell’atto imporrebbe di considerare pienamente valido il d.i. opposto, regolarmente notificato all’odierna opponente, la quale, costituitasi nei termini di legge, introduceva un giudizio di merito avente ad oggetto l’accertamento del credito vantato dalla banca;
2. Di avere correttamente adempiuto gli oneri probatori in sede monitoria;
3. Che, venendo in rilievo rapporti bancari successivi alla circolare CICR del febbraio del 2000, le contestazioni relative all’anatocismo bancario sarebbero da ritenere superate, essendo stata contabilizzata a condizione di reciprocità la capitalizzazione degli interessi creditori e debitori;
4. Che parimenti infondate sarebbero le censure relative all’usurarietà degli interessi.
Ciò premesso, occorre osservare quanto segue.
La domanda in questa sede spiegata mira a paralizzare il credito azionato dalla banca opposta, sulla base di un duplice ordine di contestazioni:
(I) la nullità del d.i. opposto per carenza di legittimazione passiva e dei presupposti di legge;
(II) l’insussistenza nel merito del credito vantato con riguardo al rapporto garantito, per i sopra riportati profili di illegittimità con riguardo ad anatocismo ed interessi usurari.
I. Sulla domanda di declaratoria di nullità del d.i. opposto.
Quanto alla lamentata nullità del d.i. opposto per mancato assolvimento dell’onere di prova scritta, si ricorda come l’opposizione a decreto ingiuntivo, dando luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, comporta che il giudice debba accertare la sussistenza e fondatezza del credito fatto valere con la domanda di ingiunzione (cfr. Cass. n. 15702/2014; Trib. Nola 28.06.2011), non potendo limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso (cfr. Cass. n. 3649/2012; n. 1184/2007; n. 13001/2006).
Se il credito, all’esito del giudizio, dunque, risulta fondato, il giudice deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l’ingiunzione è stata emessa (cfr. Cass n. 21169/2013).
In ogni caso, si rileva brevemente come il ricorso dell’istituto bancario fosse corredato di idonea documentazione scritta comprovante il credito, ex art. 633 c.p.c., individuata nei contratti, nella relativa documentazione di sintesi e condizioni economiche, nella certificazione ex art. 50 t.u.b. e nella corrispondenza con la società correntista e con il fideiussore.
Non risulta, peraltro, conferente l’eccezione di carenza dei presupposti ex artt. 633 e 634 c.c. spiegata da parte opponente.
Per le medesime considerazioni, altrettanto infondata deve ritenersi, altresì, l’eccezione di nullità del d.i. per carenza di legittimazione passiva dell’odierna opponente.
In primo luogo, come rilevato dall’istituto di credito, il ricorso per decreto ingiuntivo correttamente individuava in (…) il soggetto ingiunto nella qualità di fideiussore del debitore principale (…) – come risultante dalla documentazione e dai contratti allegati al ricorso medesimo.
Peraltro, la (…), alla quale era ritualmente notificato il ricorso con pedissequo decreto, proponeva nei termini di legge opposizione al decreto medesimo – così introducendo un ordinario giudizio di cognizione, nell’ambito del quale giudice deve accertare la sussistenza e fondatezza del credito fatto valere con la domanda di ingiunzione.
Ed inoltre, con l’opposizione che ha introdotto il presente giudizio, la (…) non contesta la sua qualità di fideiussore, ma semplicemente, nel merito, chiede la rideterminazione del dare/avere tra le parti, sulla base dell’asserita applicazione di una illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e della natura usurari dei tassi.
Di conseguenza, l’eccezione va rigettata.
II. Sul credito derivante dal rapporto di c/c.
Nel merito, parte opponente chiede la rideterminazione dei rapporti di dare/avere tra le parti, eliminando gli importi illegittimamente addebitati a titolo di anatocismo ed interessi usurari.
Quanto alla lamentata capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, occorre brevemente precisare come, all’indomani delle sentenze della Corte di Cassazione del 1999, il legislatore è intervenuto con il D.Lgs. n. 342 del 1999, modificando l’art. 120 del T.U.B. e demandando al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (C.I.C.R) le modalità e i criteri per la produzione di interessi su interessi sulle operazioni bancarie. Il C.I.C.R., con Delib. del 9 febbraio 2000 in vigore dal 22/4/2000, ha rimesso all’autonomia privata la determinazione della periodicità degli interessi disponendo la stessa periodicità sia per gli interessi a credito che per quelli a debito: si è legittimato l’anatocismo infra-annuale (trimestrale), condizionato ad una uniforme periodicità degli interessi a debito e a credito.
In particolare, per i contratti di conto corrente (art. 2) e di mutuo (art. 3) stipulati – come nella vicenda qui in oggetto – dopo il 22/4/2000, data di entrata in vigore della delibera, le clausole anatocistiche sono valide ed efficaci purché:
a) siano espressamente indicati la periodicità di capitalizzazione degli interessi ed il tasso di interesse applicato;
b) nel singolo conto corrente sia stabilita la stessa periodicità del conteggio degli interessi creditori e debitori.
Opera l’art. 6 della delibera che richiede che le “clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Sul punto, possono richiamarsi i principi espressi dal Tribunale di Roma secondo cui “il contratto, stipulato successivamente all’entrata a regime della nuova disciplina dell’anatocismo bancario (D.Lgs. 4 agosto 1999. n. 342, recante disposizioni integrative e correttive del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), espressamente prevede nelle condizioni generali che i rapporti di dare e di avere debbano essere chiusi con identica periodicità trimestrale, e siano produttivi di interessi attivi o passivi da ciascuna chiusura trimestrale.
La disciplina negoziale che ne risulta è pienamente rispettosa del principio della pari periodicità di cui alla delibera CICR; ed è appena il caso di aggiungere che trattandosi di rapporto iniziato successivamente alla sua entrata in vigore (22.04.00) non viene in rilievo la disciplina transitoria di cui all’art. 7 della delibera stessa, relativa all’adeguamento dei rapporti già in essere” (cfr. Tribunale Roma, sez. IX, 07/01/2015, n. 366).
Con riguardo, invece, alla censura in ordine alla natura usuraria degli interessi applicati, si ricorda come l’istituto dell’usura, legata, in base all’art. 644 c.p., all’approfittamento dello stato di bisogno della vittima, trovasse, altresì, riscontro a livello civilistico con il codice civile del 1942, con due norme, ovvero l’art. 1448 c.c. – rescissione per lesione ultra dimidium – e l’art. 1815 c.c., che, in tema di mutuo oneroso prevedeva la nullità della clausola avente ad oggetto interessi usurari, con sostituzione automatica degli interessi al tasso legale.
Il quadro così delineato è mutato profondamente nel 1996, quando, in risposta ad un’esigenza di integrale rivisitazione della materia e di una più efficace repressione del fenomeno, il legislatore, con la L. n. 108 del 7 marzo 1996, intervenne apportando profonde e significative modifiche in materia.
La nozione di usura è stata, difatti, ancorata a parametri oggettivi, rappresentati dal superamento di un limite quantitativo, c.d. tasso soglia, determinato in via normativa (nel dettaglio, il legislatore fissa la soglia usuraria degli interessi nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali).
Si introduce, così, una soglia oggettiva di usurarietà, oltre la quale gli interessi sono sempre illeciti, a prescindere dalla sussistenza di uno stato di bisogno del cliente e/o di un conseguente sfruttamento dello stesso ad opera dell’istituto di credito.
In secondo luogo, intervenendo sul comma 2 dell’art. 1815 c.c., si modificano le conseguenze civilistiche del reato di usura e si sostituisce l’originario meccanismo della riduzione del tasso usurario nella misura legale con la conversione del contratto usuraio in negozio gratuito: “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”, così recita la nuova disposizione, nella sua versione derivante dalle modifiche introdotte dall’art. 4 della L. n. 108 del 1996.
Tale norma, peraltro, seppure testualmente dettata in tema di mutuo, è dalla giurisprudenza ritenuta pacificamente applicabile a tutti i contratti bancari, comunque denominati, che prevedono la messa a disposizione di denaro dietro remunerazione.
Con tale forma di nullità necessariamente parziale – che colpisce cioè la sola clausola illecita, con conservazione del contratto – si introduce così una rilevante sanzione per il creditore usurario, che vedrà in questo modo modificato iure imperii il contratto, che da oneroso verrà trasformato ex lege in gratuito, con conseguente non debenza di alcun interesse o altro onere e restituzione di quelli eventualmente già corrisposti e percepiti.
Tanto premesso in punto di diritto in ordine agli istituti in questa sede richiamati, al fine di verificare la fondatezza della censure rilevate da parte opponente, il Giudice ricorreva a C.T.U. contabile, demandando la ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti, in relazione alle movimentazioni del rapporto di conto corrente bancario n. (…) (già n. (…)).
Ai fini della risoluzione del quesito, quindi, si chiedeva la verifica circa le modalità di capitalizzazione trimestrale degli interessi e l natura usuraria o ultralegale degli interessi pattuiti, onde operare, nel caso di risultanze di dare/avere tra le parti in base ai criteri richiamati, la compensazione tra le somme.
La relazione di consulenza tecnico d’ufficio si rivelava chiara ed esaustiva, concludendo:
– Quanto al quesito relativo all’anatocismo, il consulente tecnico chiariva innanzitutto che “a partire dal IV Trimestre 2008 è variata la numerazione del conto che è passata da (…) a (…). La continuità contabile del conto corrente risulta chiaramente dalla coincidenza del saldo finale del Trimestre precedente la variazione con quello iniziale del Trimestre successivo alla variazione oltre che da quanto attestato sia dalla Banca che dalla parte attrice” (cfr. pag. 7 relazione tecnica d’ufficio) e che “come già segnalato per il conto corrente in esame risultano due contratti, uno del 08.10.2001 e uno del 23.11.2012. Dall’esame del contratto dell’8.1.2001 si evidenzia che i requisiti posti dalla Del.CICR del 9febbraio 2000 NON risultano soddisfatti in quanto, pur risultando presente la clausola che prevede la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, non sono indicati i tassi (né il tasso creditore né il tasso debitore né i tassi effettivi annui né la specifica approvazione della clausola).
Nel contratto del 23.11.2012, invece, le condizioni poste dalla citata delibera CICR sono rispettate in quanto sono indicati i tassi nominali e effettivi (rispettivamente del 15,40% e 16,31%), il regime di capitalizzazione trimestrale ed è specificamente approvata la clausola della pari periodicità di capitalizzazione” (cfr. pagg. 8 e 9 ibidem). Pertanto, il consulente provvedeva al ricalcolo delle competenze debitorie, applicando il regime di capitalizzazione semplice fino al 22/11/12 e successivamente il regime di capitalizzazione trimestrale, con la precisazione che per gli interessi creditori si manteneva lo stesso regime di capitalizzazione impiegato dalla Banca;
– Quanto al quesito relativo agli interessi usurari, la verifica del rispetto delle soglie d’usura ex L. n. 108 del 1996 era correttamente effettuata impiegando le formule indicate nelle Istruzioni emanate dalla (…). Ad esito di tale riscontro, il c.t.u. concludeva ne senso che “non è stato riscontrato il superamento del tasso soglia” (cfr. pag. 9 ibidem).
In conclusione, sulla base dei ricalcoli effettuati alla data del 27/05/2014, la somma complessivamente dovuta dalla parte attrice all’Istituto di credito è pari a Euro 31.902,94 (cfr. pag. 11 ibidem).
Poiché le conclusioni della C.T.U. risultano dedotte da un attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a sua disposizione ed appaiono ispirati a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico ma altresì conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il Giudicante ritiene di farle propri.
Non colgono, al riguardo, nel segno le censure effettuate da parte opposta, la quale rileva che il c.t.u. avrebbe erroneamente affermato il mancato rispetto, da parte dell’Istituto, di quanto previsto dalla circolare Del.CICR del 9 luglio 2002 in tema di “regime della capitalizzazione trimestrale degli interessi”, relativamente al periodo che va dall’apertura del c/c (08.10.2001) al 21.11.2012.
Ciò in quanto U. ha riconosciuto alla contraente la medesima periodicità degli interessi attivi e passivi.
Sul punto basti osservare che, dall’analisi del primo contratto di c/c prodotto in atti, datato 08/10/2001, emerge come, pur risultando presente la clausola che prevede la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi e pur essendo la stessa specificamente approvata dal correntista (al contrario di quanto affermato dal c.t.u. – cfr. pag. 2 del documento – all. n. 1 memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c.), non sono, tuttavia, indicati i tassi (né il tasso creditore né il tasso debitore né i tassi effettivi annui).
Da un’attenta lettura del documento, infatti, si ricava come la periodicità della capitalizzazione degli interessi, tanto a credito quanto a debito, fosse prevista all’art. 7 delle “norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” e che la relativa clausola fosse espressamente approvata tanto a pag. 2 quanto a pag. 1 del documento medesimo. Tuttavia, lo spazio relativo all’indicazione del tasso debitore, del tasso creditore e dei rispettivi tassi effettivi annui è lasciato in bianco, non risultando dunque espressamente indicata – alla luce della documentazione prodotta dalla medesima banca opposta – la misura di tali tassi.
Ne discende, come correttamente inteso dal c.t.u., la violazione dei criteri di cui al richiamato art. 6 della Del.CICR del 2000, ai sensi del quale “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l’entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Alla luce, quindi, delle considerazioni sopra svolte in ordine all’evoluzione della disciplina concernente l’anatocismo bancario ed all’intervento del legislatore nel 1999 e nel 2000, è evidente come non sia stato rispettato uno dei requisiti oggi richiesti ai fini della validità delle clausole concernenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, ovvero la specifica indicazione del valore del tasso.
Giova, infine, precisare come, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari, la banca, in quanto attore in senso sostanziale, è gravata dell’onere probatorio, che assolve producendo in giudizio i contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e gli altri documenti che rilevano nel caso specifico (cfr. ex multiis, Cass. civ. sez. I, 14 giugno 2012, n. 9768, Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2007, n. 10692, Tribunale Roma, 20 marzo 2013, n. 6103).
Nella vicenda in esame, dunque, traendo la stessa origine da un ricorso per d.i. introdotto dall’istituto bancario, era onere della opposta produrre in giudizio la documentazione rilevante, sub specie del contratto di apertura del conto corrente completo e munito delle condizioni economiche e documentazione di sintesi eventualmente allegati.
Ne discende che la domanda – relativa all’accertamento dei rapporti dare/avere tra le parti – è accolta, nei limiti sopra indicati. In definitiva, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, (…) deve essere condannata al pagamento in favore della (…) S.p.A. e per essa, in qualità di mandataria, della (…) S.p.A., della somma di Euro 31.902,94, oltre interessi convenzionali maturati, ai tassi contrattualmente pattuiti, a decorrere dal 27.05.2014 sino all’effettivo soddisfo.
Le spese di lite, tenuto conto dell’esito complessivo della controversia, possono essere compensate ai sensi dell’art. 92 co. II c.p.c..
Le spese della consulenza tecnica, liquidate nel corso del giudizio, possono porsi definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, tenuto conto che la consulenza tecnica d’ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anziché mezzo di prova in senso proprio, è un atto compiuto nell’interesse generale della giustizia e, dunque, nell’interesse comune delle parti (cfr. Cass., 17.1.2013, n. 1023).
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell’art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando sulla opposizione a d.i. n. 1645/2014 avente R.G. 36/2015, così provvede:
– Revoca il d.i. opposto nei confronti di (…);
– Condanna (…) al pagamento in favore della (…) S.p.A. e per essa, in qualità di mandataria, della (…) S.p.A., della somma di Euro 31.902,94, oltre interessi convenzionali maturati, ai tassi contrattualmente pattuiti, a decorrere dal 27.05.2014 sino all’effettivo soddisfo;
– Dichiara compensate le spese di lite tra le parti;
– pone definitivamente a carico della parte opponente e di quella opposta, nella misura del 50% ciascuna, le spese della consulenza tecnica d’ufficio, liquidate con separato decreto.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Rieti il 6 novembre 2018.
Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2018.