L’inquadramento contrattualistico del rapporto medico-paziente ha tratto origine dalla teoria, elaborata dalla dottrina, del “contratto sociale”, basata sul concetto di posizione di garanzia che il medico, in quanto tale, rivestirebbe in relazione alla tutela della salute del paziente, in virtù del particolare “affidamento” di quest’ultimo nella professionalità del sanitario. Rispetto alle diverse declinazioni di colpa che ne derivano, in campo civilistico il concetto di colpa si desume dall’analisi dell’art. 2043 c.c. e dall’art. 1176 c.c., ove si opera una distinzione tra colpa generica (primo comma dell’art. 1176 c.c., diligenza del buon padre di famiglia) e colpa specifica (secondo comma dell’art. 1176 c.c., diligenza professionale). La valutazione della colpa medica deve essere compiuta con speciale cautela nei casi in cui si richiedano interventi particolarmente delicati e complessi e che coinvolgano l’aspetto più squisitamente scientifico dell’arte medica. In particolare, un’attenta e prudente analisi della realtà di ciascun caso può consentire di distinguere i casi nei quali vi è una particolare difficoltà della diagnosi – sovente accresciuta dall’urgenza – da quelle situazioni in cui, invece, il medico tiene comportamenti semplicemente omissivi.
Tribunale|Cosenza|Sezione 2|Civile|Sentenza|9 marzo 2020| n. 524
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fulvia Piro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 534/2017 promossa da:
MA.CH., assistito dall’avv. ST.TO.
ATTORE/I
contro
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA, rappresentato dall’avv. CA.VI.,
CONVENUTO/I
Si.Ad. rappresentato dall’avv. Gi.Na.
CONVENUTO/I
Un. S.p.A. in pers. del l.r.p.t. rappresentata dall’avv. Lu.Gu.
Terzo chiamato
Am. rappresentata dagli avv.ti St.Ta. e Mu.Ha.
Terzo chiamato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 19.6.2017, l’odierna attrice – assumendo di aver patito danni patrimoniali e non patrimoniali per fatto e colpa grave dei convenuti – conveniva in giudizio il dott. Ad.Si. e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza per ivi sentir:
“condannare i convenuti, Dott. Ad.Si., l’ASP di Cosenza, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro e secondo le proprie responsabilità e/o funzioni, a risarcire tutti i danni subiti dall’attrice a causa ed a seguito dell’errata diagnosi medica e del conseguente ritardo terapeutico di cui in narrativa nella misura di Euro 600.000,00 (seicentomila/00) o risultante dall’istruttoria e comunque ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal fatto all’effettivo soddisfo”.
Premetteva parte attrice che:
– in data 15.11.2011, la stessa si recava presso il presidio ospedaliero di San Giovanni in Fiore (CS) per svolgere accertamenti radiografici relativi ad una sintomatologia dolorosa che si manifestava all’anca destra ed al bacino;
– compiuti gli esami radiografici, il dott. Ad.Si. redigeva una relazione sulle proiezioni eseguite diagnosticando “un’assenza di lesione ossee”;
– il persistere della sintomatologia dolorosa spingeva la stessa, nel mese di agosto 2012, a compiere ulteriori esami strumentali, i quali accertavano una neoplasia mammaria dx con una metastasi rappresentata da una lesione osteolitica al III del femore destro e carcinoma mammario;
– effettuati ulteriori controlli diagnostici, veniva constatata in data 19.9.2012 la presenza di un’area ovalare ipercaptante sotto il piccolo trocantere del femore destro, da dove partiva una captazione diffusa verso il grande trocantere e veniva relazionato “aree di rimaneggiamento osseo dell’XI vertebra dorsale, del tratto prossimale del femore”;
– la sig.ra Ch. veniva, quindi, ricoverata e sottoposta a numerosi interventi, a cui sono seguiti e seguono successivi controlli e terapie.
Con comparsa di costituzione e risposta, con chiamata in causa del terzo, depositata il 30.9.2017, il convenuto dott. Si.Ad., si costituiva in giudizio, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiesto da parte attrice e spiegando domanda di chiamata di terzo in garanzia, chiedeva: in via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in causa della terza Am., in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, nonché della terza UN. S.p.A. già FO. – Rete Broker – Divisione Fondiaria, in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, in virtù delle polizze di tutela professionale rispettivamente n. (…) e n. (…) e, conseguentemente, differire la prima udienza, ai sensi dell’art. 269 c.p.c., allo scopo di consentire la citazione delle terze chiamate in garanzia nel rispetto dei termini a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c., giusta formale istanza proposta nel presente scritto difensivo; in via principale e nel merito, rigettare la domanda attrice perché indeterminata ed infondata in fatto e in diritto; in via subordinata nel merito, accertare e dichiarare, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta da Ch.Ma., l’esclusiva tenutezza dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ai sensi del’art. 1228 c.c. e dell’art. 21 CCNL – Comparto Sanità – al pagamento dei danni nella misura che sarà accertata in corso di causa; in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare Am., in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, e l’UN. S.p.A. già FO. – Rete Broker – Divisione Fondiaria, in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, terze chiamate, tenute a garantire e tenere indenne il dott. Si.Ad. da ogni richiesta e pretesa risarcitoria avanzata dall’attrice, nel presente giudizio, e per l’effetto, nel caso, condannare le terze chiamate, in virtù dei rispettivi obblighi contrattuali assunti, a tenere indenne il medesimo Dott. Si.Ad. da qualsivoglia pregiudizio dovesse subire dalla presente causa, con vittoria di spese e competenze.
All’udienza del 23.10.2017, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi, impu-gnando e contestando reciprocamente quanto ex adverso dedotto ed eccepito. Il Giudice autorizzava il convenuto, dott. SI.Ad., alla chiamata in causa di AM. e UN. S.p.A., terze chiamate, nelle forme e tempi previsti dalla legge e rinviava la causa all’udienza del 5.3.2018.
All’udienza del 5.3.2018, presenti parte attrice e parti convenute, si costituivano le terze chiamate, Am. e UN. S.p.A. Parte attrice faceva richiesta al Giudice, sulla base della documentazione allegata, di concedere una provvisionale sulla maggiore somma, mentre le parti convenute come le terze chiamate si opponevano. Le parti chiedevano, altresì, i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. Il Giudice, concedendo i termini richiesti, rinviava la causa all’udienza del 17.9.2018, riservandosi di valutare in quella sede anche la richiesta di concessione del-la provvisionale promossa da parte attrice.
All’udienza del 17.9.2018, le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e alle richieste istruttorie formulate nelle memorie depositate, ai sensi dell’art. 183, co. 6, c.p.c. e il giudice riservava la decisione.
Con ordinanza del 31.10.2018, Il G.I., sciogliendo la riserva, dichiarava inammissibile la richiesta di provvisionale, rigettava la richiesta testimoniale formulata dal convenuto dott. SI. e disponeva la C.T.U. col seguente quesito: “Dica il consulente se sussista l’errore di diagnosi addebitato al radiologo facendo riferimento alla situazione a quel momento. Ove sussista l’errore, dica quali sono state le conseguenze. In particolare, dica se la errata diagnosi abbia causato le conseguenze indicate dall’attore, e in particolare, una riduzione delle chances di sopravvivenza, la sottoposizione ad interventi più invasivi, come la mastectomia, una pesante sofferenza psicologica, un ritardo nell’avvio della cura più corretta ed opportuna, una peggiore qualità della vita (cfr, la citazione pagg.2,3,7), un decorso diverso quanto ai successivi interventi (cfr. la memoria datata 22.3.2018, pag. 10). In caso affermativo (totalmente o parzialmente), effettui una quantificazione, in termini di danno biologico”.
Espletata la C.t.u. all’udienza del 13.11.2019, parte attrice chiedeva nuovamente la concessione di provvisionale, nonché che venisse disposta una C.T.U. psicologica. Le parti convenute si opponevano alle richieste formulate dalla parte attrice e chiedevano un rinvio per la precisazione delle conclusioni. Il Giudice, sciogliendo la riserva precedentemente assunta, con ordinanza del 18 novembre 2019, riteneva non necessario disporre un accertamento sui danni psicologici subiti da parte attrice ed inammissibile l’istanza di provvisionale in quanto “generica”, rinviando all’udienza del 27.11.2019 per la precisazione delle conclusioni.
All’udienza del 27.11.2019, precisatele conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione alle parti di termini di cui all’art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata in fatto e diritto e viene accolta per quanto di ragione.
Viene posta a fondamento della decisione ,la perizia medico legale espletata dal nominato C.t.u., dott. Fe.Ge. con cui viene acclarata la chiara e grave responsabilità del medico convenuto principale, preposto dalla struttura sanitaria di riferimento al servizio di radiologia ed il nesso causale con le consistenti conseguenze fisiche e psichiche ai danni della D.ssa Ch..
Preliminarmente ,prima di analizzare le conclusioni medico legali trasfuse nell’elaborato peritale in atti ,è opportuno qualificare la responsabilità dei convenuti.
Nella fattispecie ,si configura,in solido, la responsabilità del sanitario e dell’Azienda convenuta, quale struttura in cui è inserito il medico che concretamente ha fornito la prestazione sanitaria, derivante dal fatto colpevole di quest’ultimo, per avere erroneamente ritenuto l’esito delle proiezioni radiografiche eseguite sulla sig.ra Ch. negativo per lesioni ossee.
L’attività del medico individua una prestazione d’opera professionale, improntata all’osservanza della diligenza qualificata di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell’attività esercitata ed al circoscritto settore di specializzazione, all’adempimento della prestazione dovuta.
E dunque la perizia, intesa quale rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti tecnici propri della branca di riferimento del debitore (leges artis), a costituire l’elemento caratterizzante il rapporto d’opera professionale.
L’attività medico-chirurgica, infatti, si colloca in un particolare ambito richiedendo un appropriato svolgimento della delicata attività professionale, finalizzata alla tutela della salute.
L’inquadramento contrattualistico del rapporto medico-paziente ha tratto origine dalla teoria, elaborata dalla dottrina, del “contratto sociale”, basata sul concetto di posizione di garanzia che il medico, in quanto tale, rivestirebbe in relazione alla tutela della salute del paziente, in virtù del particolare “affidamento” di quest’ultimo nella professionalità del sanitario.
Rispetto alle diverse declinazioni di colpa che ne derivano, in campo civilistico il concetto di colpa si desume dall’analisi dell’art. 2043 c.c. e dall’art. 1176 c.c., ove si opera una distinzione tra colpa generica (primo comma dell’art. 1176 c.c., diligenza del buon padre di famiglia) e colpa specifica (secondo comma dell’art. 1176 c.c., diligenza professionale).
La valutazione della colpa medica deve essere compiuta con speciale cautela nei casi in cui si richiedano interventi particolarmente delicati e complessi e che coinvolgano l’aspetto più squisitamente scientifico dell’arte medica.
In particolare, un’attenta e prudente analisi della realtà di ciascun caso può consentire di distinguere i casi nei quali vi è una particolare difficoltà della diagnosi – sovente accresciuta dall’urgenza – da quelle situazioni in cui, invece, il medico tiene comportamenti semplicemente omissivi.
Nel caso in esame, in data 15.11.2011, la Ch., a causa di una persistente coxalgia destra, effettuò un esame radiologico di bacino e anche presso il Servizio di Radiologia dell’Ospedale di San Giovanni in Fiore (Cs) – ASP di Cosenza.
La lesione osteolitica di ripetizione metastatica del piccolo trocantere del femore destro non fu evidenziata configurando – secondo l’ausiliario del giudice – un evento avverso da malpractice medica, di tipo omissivo, per mancata diagnosi.
Il nominato C.t.u.,nel suo elaborato peritale, attesta che l’errore medico da omessa diagnosi sebbene non abbia indotto significative variazioni peggiorative della prognosi generale quoad vitam configura, tuttavia, un danno oncologico selettivo, inquadrabile in Criteriologia medicolegale, come danno differenziale.
Il ritardo diagnostico, indotto da un dimostrato errore medico di natura omissiva, configura, nei confronti della lesione osteolitica non identificata in data 15.11.2011, un danno oncologico selettivo e specifico; comunque, tale fatto omissivo si configura come mancata diagnosi su una metastasi, in una malattia tumorale già in fase avanzata, staging IV.( cfr pag. 38 elaborate peritale)
“Di esso vanno quindi valutati gli esiti indotti (e probabilmente in parte evitabili) sulla salute della ricorrente. Nei dieci mesi di latenza diagnostica generati dall’errore, la lesione osteolitica è andata incontro a ur raddoppiamento, divenendo, quindi non altrimenti trattabile, alla data delle successiva diagnosi del mese di agosto 2012, se non con un intervento ortopedico di inchiodamento midollare.
Ne è esitata una sub-anchilosi dell’articolazione coxo-femorale di destra.
Tale danno oncologico, va quindi pesato e misurato secondo il concetto medico-legale del danno differenziale.
L’incidenza di tale danno oncologico, risente quindi di un elemento riduttivo che è di buon giudizio equitativo considerarlo del 50% sul valore totale individuato.
L’esame obiettivo condotto sulla ricorrente e la valutazione contemporanea di una significativa documentazione specialistica allegata agli atti di causa hanno consentito di cristallizzare una condizione stabilizzata di subanchilosi dell’articolazione coxo-femorale destra con un impatto funzionale che si pone in termini di perdita di articolarità tra 1/2 e 3/4 sul normale.
Il relativo barème si pone intorno al 20% di danno biologico. In applicazione dell’elemento riduttivo del calcolo differenziale, identifica un danno oncologico selettivo e specifico del 10%.
La mancata diagnosi tempestiva, del 15.11.2011, è quindi concausa diretta della sub-anchilosi dell’anca destra, che una corretta applicazione di un progetto terapeutico individualizzato, avrebbe sicuramente evitato. Il ritardo diagnostico derivato dalla mancata evidenziazione del processo osteolitico, tuttavia dimostrato presente nella radiografia standard del femore destro del 15.11.2011, ha inciso significativamente sulla qualità di vita della ricorrente, impedendo il miglior trattamento previsto, oggi, dalle linee guida internazionali per il dolore osteopatico profondo e spesso terebrante dell’osteolisi neoplastica, e non consentendo una valida barriera alla progressione stessa dell’osteolisi, verso la prevedibile storia naturale della frattura patologica.
S’identifica quindi un danno biologico selettivo del 10% (diecipercento)
La Ch. in data 26.09.2012, fu sottoposta ad un intervento ortopedico di asportazione della metastasi e di stabilizzazione femorale, espresso per come descritto, nei termini del 10% (diecipercento); 180giorni di inabilità temporanea, di cui 40 di totale, 60 al 50%, 80gg al 25°%,'” (cfr pag. 38)
“E’ stato, inoltre, rilevato un maggior danno biologico, in relazione ai seguenti elementi esaminati: metastasi di D11; trattamento chirurgico maggiore di mastectomia NACSPARING vs quadrantectomia; radioterapia su metastasi ossee; trattamento farmacologico oncologico. Tale danno è valutato nei termini del 12%
Il danno psichico, benché esista nella ricorrente un importante disturbo depressivo reattivo tipico della storia naturale delle neoplasie, non è configurabile.
DANNO ONCO-BIOLOGICO COMPLESSIVO: 22% (ventidue percento);
Si è profilato un setting di riferimento del danno oncologico sulla capacità lavorativa specifica del soggetto esaminato, con un’incidenza selettiva e adeguatamente misurata, del 2% (duepercento), aggiuntivo sul danno biologico;
Riguardo al danno esistenziale, non essendo stato documentato con specifica allegazione non viene riconosciuto
Riguardo al danno emergente (spese mediche), non essendo adeguatamente documentato, il nominato C.t.u. quantifica, in maniera equitativa, nella misura pari a Euro 1.500,00 (cfr pag. 52)
Le suesposte risultanze peritali e le considerazioni medico legali, vengono condivise da questo giudice, in quanto sostenute da solide e scrupolose argomentazioni scientifiche, immuni da censure e illogicità evidenti
Corretto è l’approccio metodologico adoperato dal dott. Ge., anche con particolare riguardo all’esclusione delle varie tipologie di danni. Invero, relativamente ai chiesti danni psichici, si ritiene che ,nel periodo di latenza diagnostica della rilevata malpratica, la parte attrice, non essendo a conoscenza della malattia, abbia subito una persistente sintomatologia dolorosa in sede coxo – femorale destra; invece, successivamente, lo squilibrio psicologico è ascrivibile esclusivamente alla sofferta neoplasia,la quale, per come già riscontrato, ha un’etiologia autonoma rispetto alla mancata diagnosi tempestiva in sede radiologica. Ciò posto non si ritiene che possa essere accolta l’istanza di parte attrice in ordine ai chiesti danni psichici, sulla scorta delle valutazioni peritali condivise dal Giudicante e che non giustificano alcun ulteriore approfondimento istruttorio, previa rimessione della causa sul ruolo.
I danni riferiti all’incidenza sulla capacità lavorativa, sebbene quest’ultima sia rilevata dal nominato c.t.u. nella misura pari al 2%, non possono essere liquidati in assenza di supporto probatorio
Ritenuto sussistente il nesso di causalità tra i danni subiti e il fatto dedotto, la valutazione degli stessi ai fini risarcitori, svolta dall’ausiliario del giudice, appare congrua.
Infatti, nelle conclusioni peritali condivise da questo Tribunale, sono state esaminate tutte le lesioni lamentate dalla ricorrente tenendo nella dovuta considerazione ogni voce di danno, compresa la componente dell’età della danneggiata, pervenendo ad una valutazione del danno biologico nella misura del 22%.
Viene inoltre riconosciuto il danno morale, liquidato nella misura del 15% del valore tabellare considerando che la parte attrice ha subito
una sofferenza psichica per le ulteriori conseguenze subite a seguito dell’omessa diagnosi
Non vengono liquidate le spese mediche atteso che il nominato C.t.u. ha rilevato che non sono state adeguatamente documentate e, ad avviso del decidente, non si può quantificarle in maniera equitativa.
Poiché le suddette lesioni hanno comportato un’inabilità temporanea totale al 100% di 40 gg.; parziale al 50% di gg. 60; parziale al 25% gg. 80; appare congruo liquidare a ristoro delle lesioni subite da parte attrice ,eziologicamente determinate dal fatto per cui è causa ,la somma complessiva di Euro 123003,67, applicate le tabelle di Tribunale Milano 2018, in uso presso l’intestata sede giudiziaria così dettagliatamente quantificate:
Danno biologico permanente
– Danno Biologico nella misura del 22% Euro 83984.15
– Danno morale (1/3)
– Euro 27994,67
Tot. Danno Euro 111978,67
Danno invalidità temporanea
– Danno biologico da ITT al 100% (gg. 40) Euro 122,5 al giorno
– Danno biologico da ITP al 50% (gg. 60)
– Danno biologico da ITP al 25% (gg. 80)
Tot. Danno 11025,00
Danno biologico permanente Euro 111978,67
Danno invalidità temporanea Euro 11025,00
Tot. Euro 123003,67
L’obbligazione risarcitoria è posta a carico, in solido, ai convenuti Asp nella pers. del legale rappresentante e del dott. Ad.Si.. In ordine alla posizione di quest’ultimo deve ritenersi operante la manleva da parte delle Compagnie assicuratrici, terze chiamate nel giudizio de quo, rispettivamente, nei limiti degli obblighi contrattuali assunti. Il Dott. Si. ha ritualmente chiamato in causa le società assicuratrici suddette, facendo espresso riferimento al numero di polizza di tutela professionale sottoscritta, all’oggetto di quest’ultima e producendo, quindi, copia del contratto di assicurazione, il quale espressamente prevede in favore dell’assicurato il risarcimento ,a cui eventualmente tenuto, a corrispondere per danni colposamente arrecati a terzi nell’ambito della propria attività professionale.
Riguardo la società AM. la società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge in conseguenza di fatto colposo (lieve o grave), di errore o di omissione, commessi unicamente nell’esercizio dell’attività professionale, nonché, al secondo comma, che “la società risponde dei danni e delle perdite patrimoniali cagionate a terzi per fatto, errore od omissioni nello svolgimento dell’attività professionale predetta”.
A norma dell’art. 2 co. II delle CGA:
“L’Assicurato, in caso di Sinistro, deve comunicare alla Società la coesistenza di altre assicurazioni ed è tenuto a denunciare il Sinistro a tutti gli assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).
Qualora esistano dette altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e gli stessi Danni o Perdite Patrimoniali, questa assicurazione opererà a secondo rischio e cioè solo dopo che i massimali previsti dalle altre assicurazioni siano esauriti, fermo in ogni caso il Massimale stabilito in Polizza”.
Pertanto, si rileva che la polizza de qua operi a secondo rischio ,per la parte eccedente il massimale previsto per l’altra compagnia di assicurazioni Un., il quale nella fattispecie non è stato superato. Pertanto, l’obbligo risarcitorio in manleva grava su Un..
Non può condividersi il rilievo difensivo della terza chiamata Un. secondo cui la Struttura Ospedaliera è responsabile direttamente ma anche in manleva del dott. Si., essendo contrattualmente tenuta ad accendere una copertura assicurativa a favore dei propri dipendenti, sulla scorta del combinato disposto ‘art. 29 del D.P.R. 1969/130 e art. 41 contratto collettivo nazionale (D.Lvo n. 502/92). Invero, l’obbligo risarcitorio deriva da specifiche clausole pattizie tra i contraenti ovvero convenuto e terzo chiamato e non rimane escluso dal contenuto delle stesse; altresì, l’Un., non può in tale modo sollevare eccezioni inerenti la posizione/obblighi di un terzo estraneo al rapporto contrattuale.(assicuratore/assicurato)
Sulla base delle svolte considerazioni la domanda viene accolta secondo i limiti suindicati
Le spese di lite seguono la soccombenza tra l’attore e i convenuti e con riferimento dei terzi chiamati si ritiene opportuno procedere a compensazione delle stesse stante le ragioni poste alla base delle chiamate di terzo da parte del convenuto e del conseguente successivo accertamento giudiziale al fine di stabilire i rispettivi obblighi contrattuali.
P.Q.M.
Accoglie la domanda, e per l’effetto condanna Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza in p.l.r.p.t. in solido con Ad.Si., e per quest’ultimo in manleva l’UN. S.p.A. già FO. – Rete Broker – Divisione Fondiaria, in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, tenuta a garantire e tenere indenne il dott. Si.Ad. da ogni richiesta e pretesa risarcitoria avanzata dall’attrice, e per l’effetto li condanna, in solido, al pagamento, a favore di Ch.Ma. della complessiva somma di Euro 123003,67 a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione monetaria dal di del 15 novembre 2011 oltre agli interesse compensativi nella misura del tasso legale da calcolarsi sulla somma successivamente e annualmente rivalutata solo con riferimento e a partire da ciascuna annualità e per tutto il periodo della sua indisponibilità con dec. Dalla data del 15 novembre 2011 e fino alla data di pubblicazione della sentenza ed oltre, sulla somma comprensiva così determinata gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sent. fino all’effettivo soddisfo (Cass. S.u. n. 1712 del 1995);
– rigetta la domanda in manleva nei confronti della terza chiamata Am.;
– Condanna Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza in p.l.r.p.t. ,in solido, con Ad.Si., al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessive Euro 13000,00 oltre rimborso forfetario,C.P.A. ed I.V.A. come per legge in favore dell’avv. To.St. ex art. 93 c.p.c.
– compensa le spese di lite tra il convenuto Si. e i terzi chiamati in causa;
Pone le competenze liquidate in favore del dott. Fe.Ge. con decreto emesso in pari data a carico di Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza in p.l.r.p.t., in solido, con Ad.Si.
Così deciso in Cosenza il 9 marzo 2020.
Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2020.