la corretta qualificazione del rapporto tra il difensore e piu’ clienti congiuntamente assistiti e’ quella di obbligazione divisibile ai sensi dell’articolo 1314 c.c. e, in ogni caso, l’articolo 5, comma 4, della tariffa lungi dall’attribuire il carattere di solidarieta’ all’obbligazione si limita a stabilire un criterio aritmetico per determinare il compenso dovuto in relazione al numero delle parti assistite. Tale criterio costituisce indice inequivoco della divisibilita’ dell’obbligazione, determinata attraverso incrementi in ragione del numero delle parti. Dunque, ciascuna parte e’ obbligata pro quota e il creditore ha la facolta’ di convenire gli obbligati in un unico ovvero in distinti giudizi, mentre il principio dell’abusiva parcellizzazione del credito riguarda l’unico debitore nei confronti del quale e’ stato azionato un unico credito, determinando cosi’ un ingiustificato aggravio di spese con un abuso del processo.

Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|20 agosto 2019| n. 21519

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10150-2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SNC, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 119/2015 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. DI TARANTO, depositata il 18/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Taranto revocava il decreto ingiuntivo con il quale al (OMISSIS) snc era stato ingiunto il pagamento di Euro 3.875,72 in favore dell’avvocato (OMISSIS), a titolo di compenso professionale per l’attivita’ da questa svolta dinanzi al Tar di Catanzaro per un giudizio relativo all’imposizione di tetti di spesa per l’anno 2004.

Il Tribunale riteneva che l’attivita’ difensiva svolta dall’avvocato (OMISSIS) fosse unica in relazione ad una pluralita’ di soggetti, avendo questa redatto un unico ricorso con il quale erano stati impugnati davanti al giudice amministrativo alcuni provvedimenti della Regione Calabria, compresa la redazione di un appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

L’opposta non aveva fornito elementi probatori idonei al riscontro dell’importanza e complessita’ delle questioni trattate e, in caso di assistenza di piu’ parti aventi la stessa posizione processuale, doveva applicarsi un unico onorario aumentato, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 585 del 1994, articolo 5, comma 4.

Dunque, nella specie, era stata operata una non corretta divisione del compenso. Inoltre, la ricorrente aveva violato il principio di buona fede oggettiva, contravvenendo ai limiti stabiliti nella convenzione sottoscritta con la A.S.A. e la parcellizzazione del compenso aveva portato al prolungamento del vincolo obbligatorio e all’aggravio di spese, sicche’ l’avv. (OMISSIS) veniva condannata ex articolo 96 c.p.c. a pagare all’opponente la somma di Euro 2000 a titolo risarcitorio.

2. Avverso la suddetta sentenza l’Avvocato (OMISSIS) interponeva appello. La Corte d’Appello di Lecce rigettava il gravame, rilevando che, al di la’ del fatto che l’obbligazione a carico di plurimi clienti assistiti ne(procedimento giurisdizionale amministrativo abbia natura solidale, con la conseguenza del teorico frazionamento della pretesa nei confronti degli obbligati in solido, di fatto il compenso era unico e la sua divisione attraverso distinte azioni giudiziarie violava il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali.

Pertanto, appariva corretto il rilievo di improponibilita’ della domanda, come sostanzialmente ritenuto nella sentenza e risultavano assorbite tutte le osservazioni in tema di frazionabilita’ dell’obbligazione solidale tra condebitori in solido.

Peraltro, la domanda formulata non era suffragata da riscontri; non era allegata alcuna documentazione pertinente l’attivita’ espletata e non erano indicate le specifiche voci in riferimento alle quali era stato richiesto l’onorario.

Dunque, non era possibile una valutazione critica della domanda anche in relazione al parere di congruita’ emesso dal consiglio dell’ordine professionale.

Doveva essere confermata anche la condanna risarcitoria ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 1, in relazione al danno non patrimoniale connesso all’esperimento di un ingiusto processo. Infatti, la qualifica di avvocato della (OMISSIS) integrava certamente la prova della sua consapevolezza dell’ingiustizia del processo attivato a seguito della parcellizzazione dell’unico onorario mentre il fatto che la pronuncia del giudice di legittimita’ fosse intervenuta successivamente non escludeva tale responsabilita’, trattandosi di principi gia’ codificati nel sistema costituzionale.

3. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso.

4. Il (OMISSIS) snc ha proposto controricorso.

5. La ricorrente in prossimita’ dell’udienza ha presentato memoria con la quale ha insistito nella propria richiesta di accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 1314, 1292, 1311, 1175 e 1375 c.c. e articoli 88 e 103 c.p.c..

La ricorrente premette che l’obbligazione attivata con il decreto ingiuntivo opposto non e’ un’obbligazione solidale ma comune e naturalisticamente divisibile ex articolo 1314 c.c. nella quale prevale la struttura parziaria dell’obbligazione, infatti, l’articolo 5 della tariffa professionale non rende solidale l’obbligazione dei vari clienti ma costituisce solo una modalita’ di determinazione del compenso dovuto da dividersi pro quota.

Peraltro, anche se l’obbligazione fosse stata solidale, la legge espressamente consentiva al creditore di agire pro quota contro ciascuno dei debitori e cio’ era sufficiente per escludere che potessero trovare applicazione i principi stabiliti dalla Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 23726 del 2007.

La ricorrente ribadisce che il connotato essenziale delle obbligazioni solidali e’ la facolta’ insindacabile del creditore di esigere l’intero da ciascun obbligato o di agire pro quota e separatamente contro ciascun obbligato.

Peraltro, la corretta qualificazione del rapporto tra il difensore e piu’ clienti congiuntamente assistiti e’ quella di obbligazione divisibile ai sensi dell’articolo 1314 c.c. e, in ogni caso, l’articolo 5, comma 4, della tariffa lungi dall’attribuire il carattere di solidarieta’ all’obbligazione si limita a stabilire un criterio aritmetico per determinare il compenso dovuto in relazione al numero delle parti assistite. Tale criterio costituisce indice inequivoco della divisibilita’ dell’obbligazione, determinata attraverso incrementi in ragione del numero delle parti.

Dunque, ciascuna parte e’ obbligata pro quota e il creditore ha la facolta’ di convenire gli obbligati in un unico ovvero in distinti giudizi, mentre il principio dell’abusiva parcellizzazione del credito riguarda l’unico debitore nei confronti del quale e’ stato azionato un unico credito, determinando cosi’ un ingiustificato aggravio di spese con un abuso del processo.

Nel caso di specie peraltro addirittura il Presidente del Tribunale aveva ritenuto che non vi fossero le condizioni per la riunione del giudizio con altri analoghi.

1.2 Il motivo e’ fondato.

La Corte d’Appello non ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte in tema di frazionamento del credito.

Il frazionamento della domanda giudiziale, nel quale questa Corte ha ravvisato un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento pone a disposizione della parte, e’ configurabile allorche’, in contrasto il principio di correttezza e buona fede che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l’esecuzione del contratto ma anche nell’eventuale fase contenziosa, il creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, avanzi una pluralita’ di richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, la cui proposizione comporti una scissione del rapporto obbligatorio, operata dal creditore per sua esclusiva utilita’ e con inutile aggravamento della posizione del debitore, costretto a sopportare maggiori costi e difficolta’ per la sua difesa in giudizio (cfr. Cass., Sez. Un., 15 novembre 2007, n. 23726; Cass., Sez. VI, 9 marzo 2015. n. 4702; Cass., Sez. 111, 20 novembre 2009).

Il divieto di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, dunque, presuppone un unico rapporto obbligatorio con identita’ delle parti evocate in giudizio. In tal caso, infatti, si determina un aggravio della posizione del debitore mediante la scissione del contenuto dell’obbligazione da parte del creditore in violazione dei principi di correttezza e buona fede che devono improntare i rapporti tra le parti.

Nella specie, invece, la ricorrente aveva agito nei confronti di soggetti diversi nei confronti dei quali aveva espletato il mandato professionale e aveva richiesto il pagamento ad ognuno dei diversi clienti nei limiti di quanto riteneva che ognuno di essi le dovesse per la propria prestazione.

La Corte d’Appello avrebbe dovuto dare il giusto peso a tale peculiarita’ della vicenda piuttosto che accertare semplicisticamente che l’aver agito nei confronti di ognuno dei debitori con un distinto decreto ingiuntivo costituisse un indebito frazionamento del credito da sanzionare mediante l’improcedibilita’ della domanda e cio’ a prescindere dalla natura solidale o meno dell’obbligazione in oggetto.

A cio’ si aggiunga anche l’ulteriore errore di diritto: le sezioni unite n. 4090 del 2017 hanno affermato che:

“Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benche’ relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, – si’ da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attivita’ istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale – le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovra’ indicare la relativa questione ex articolo 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex articolo 101 c.p.c., comma 2” (Sez. U, Sentenza n. 4090 del 2017).

Ne consegue che, in ogni caso, il giudice del gravame avrebbe dovuto applicare l’articolo 101 c.p.c. per sollecitare il contraddittorio sull’interesse dell’avvocato ad agire nei confronti dei clienti con separati ricorsi, posto che non risultava dedotta dalla parte convenuta la necessita’ di siffatto interesse e la sua mancanza.

2. Il secondo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione ex articolo 360 n. 3, c.p.c. del R.Decreto Legge 27 novembre 1933, n. 1578, articolo 14, omesso esame di un fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., n. 5.

La ricorrente aveva contestato che il patto di applicazione dei minimi tariffari, stipulato esclusivamente con l’associazione, valesse per tutti laboratori di analisi e, sul punto, la sentenza ha omesso ogni esame, cosi’ come rispetto all’apodittica affermazione secondo la quale la domanda non era suffragata da riscontri in quanto il parere dell’ordine aveva ad oggetto la valutazione della documentata attivita’ con la conseguenza che tale parere non poteva essere ignorato.

In ogni caso secondo la ricorrente sarebbe pacifico in causa che l’attivita’ professionale svolta dall’avvocato (OMISSIS) davanti al Tar di Catanzaro avesse ad oggetto una questione complessa relativa ai tetti di spesa e in relazione alla quale la ricorrente aveva ottenuto in accoglimento di quattro ricorsi, quattro sentenze favorevoli prodotte nel giudizio e che avevano spinto il consiglio dell’ordine a qualificare come di valore indeterminabile e di particolare importanza l’attivita’ svolta, applicando il criterio di cui all’articolo 5, comma 4, della tariffa.

2.1 Il secondo motivo e’ fondato.

Infatti risultava accertato e non controverso che l’avv. (OMISSIS) avesse proposto un ricorso giurisdizionale davanti al Tar Calabria nei confronti della Regione Calabria sulla base di un mandato conferitole tra gli altri dalla societa’ contro ricorrente, e quindi la Corte d’Appello avrebbe dovuto considerare, comunque, lo svolgimento di un’attivita’ difensiva. La sentenza, pertanto, va cassata anche in relazione a tale motivo.

3. Il terzo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 96 c.p.c., comma 1.

La ricorrente ritiene che la statuizione sulla condanna per responsabilita’ aggravata ex articolo 96 Cost. sia manifestamente erronea non potendosi affermare che la qualifica di avvocato dell’attore integri automaticamente una circostanza dalla quale inferire la consapevolezza dell’ingiustizia del processo attivato a seguito di parcellizzazione dell’unico onorario.

3.1. Il terzo motivo e’ assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi di ricorso.

4. Il giudice di merito che si individua in altra sezione della Corte d’Appello di Lecce regolera’ anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Lecce che decidera’ anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.