L’indirizzo dottrinario minoritario.
Tale indirizzo invece, parte dal presupposto che l’amministratore è un mandatario del condominio, e da ciò ne fa discendere che, proprio in quanto mandatario, l’amministratore non può resistere in giudizio per conto del mandante senza l’autorizzazione di quest’ultimo, in quanto la scelta di resistere in giudizio o di impugnare può competere solo alla parte in senso sostanziale.
Secondo tale orientamento, il potere di rappresentanza processuale è solo un mezzo tecnico per agevolare i rapporti processuali esterni e pertanto, l’autorizzazione dell’assemblea, si pone quale conditio sine qua non affinché l’amministratore, nella propria veste di mandatario, possa conferire il mandato difensivo ad un legale e sottoscrivere la relativa procura alle liti.
L’indirizzo giurisprudenziale minoritario.
Tale indirizzo evidenzia che, la ratio dell’art 1131 c.c., comma 2, è quella di favorire il terzo, il quale voglia iniziare un giudizio nei confronti del condominio, consentendogli di poter notificare la citazione al solo amministratore anziché a tutti i condomini e nulla, invece, nella stessa norma, giustifica la conclusione secondo cui l’amministratore sarebbe anche legittimato a resistere in giudizio e a impugnare senza essere a tanto autorizzato dall’assemblea (in tal senso Cassazione n. 22294/2004; Cassazione n. 1422/2006).
Inoltre, secondo tale orientamento, poiché l’autorizzazione dell’assemblea a resistere in giudizio, in sostanza, altro non è, che, un mandato all’amministratore a conferire la procura ad litem al difensore che la stessa assemblea ha il potere di nominare, l’amministratore, in definitiva, svolge una funzione di mero nuncius e tale autorizzazione può valere solo per il grado di giudizio in relazione al quale viene rilasciata.
Da ciò quindi ne deriva come logica conseguenza, che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso sentenza sfavorevole al condominio, proposto dall’amministratore di questo senza espressa autorizzazione dell’assemblea (in tal senso Cassazione n. 1381/2009).
In sintesi secondo l’indirizzo dottrinario e giurisprudenziale minoritario:
1) l’amministratore deve munirsi di autorizzazione dell’assemblea per resistere in giudizio atteso che la rappresentanza passiva dell’amministratore riguarda solo la notificazione degli atti e non la gestione della controversia;
2) la concessa autorizzazione assembleare non legittima l’amministratore ad impugnare spettando tale legittimazione solo all’assemblea.