la rappresentanza dei figli minori spetta congiuntamente ad entrambi i genitori solo quando si tratta di un atto di straordinaria amministrazione. Laddove invece l’atto sia di ordinaria amministrazione, il potere rappresentativo fa capo, disgiuntamente, a ciascun genitore (art. 320, primo comma, cod. civ.). L’assunzione di una posizione processuale assimilabile a quella di un convenuto – com’è la posizione dell’opponente al decreto ingiuntivo – si atteggia sempre ad atto di ordinaria amministrazione e non implica dunque la rappresentanza congiunta dei genitori.
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Tribunale|Roma|Sezione 5|Civile|Sentenza|7 settembre 2022| n. 13064
Data udienza 7 settembre 2022
TRIBUNALE DI ROMA – QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d’appello iscritta al n. 2955 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2021, trattenuta in decisione all’udienza del 10.5.2022 e vertente tra
X
E’ in proprio ed in rappresentanza dei figli minori N.D.G. e G.D.G. APPELLANTE
rappresentata e difesa dagli avv.ti …
E
CONDOMINIO DI VIA S. N. 20 PAL. I IN R.
APPELLATO
rappresentato e difeso dall’avv. … Svolgimento del processo – Motivi della decisione
C.N. – in proprio ed in rappresentanza dei figli minori N.D.G. e G.D.G. – ha proposto appello avverso la sentenza del 2.7.2020 n. 10450 con cui il Giudice di Pace di Roma – all’esito dell’opposizione proposta dalla stessa N. avverso il decreto ingiuntivo n. 10303/2018 emesso su istanza del condominio di via S. n. 20 Pal. I in R. per il pagamento capitale di Euro 1.732,00 a titolo di oneri condominiali – revocava il decreto e condannava l’opponente al pagamento del minor importo capitale di Euro 1.385,00, oltre ad Euro 870,00 (con accessori) a titolo di spese processuali ed alle ulteriori spese della fase monitoria (come già liquidate nel decreto).
Ha dedotto – a sostegno – le seguenti censure:
1) nullità della sentenza per omessa integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti dell’altro genitore dei figli minori (…);
2) illegittima condanna al pagamento delle spese processuali – ivi comprese quelle afferenti alla fase monitoria – nonostante la revoca del decreto ingiuntivo per effetto dell’avvenuto pagamento parziale del debito e la conseguente soccombenza reciproca tale da giustificarne l’integrale compensazione.
Ha concluso chiedendo che – in riforma della sentenza – il Tribunale:
1) rigetti la domanda proposta dal condominio;
2) condanni la controparte alla restituzione degli importi a qualsiasi titolo versati da essa appellante in esecuzione della sentenza.
Il condominio appellato – nel costituirsi – ha eccepito l’inammissibilità dell’appello e nel merito ha contestato la sua fondatezza chiedendone l’integrale rigetto, con vittoria di spese.
E’ stata rigettata – con ordinanza del 9.5.2021 – l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All’udienza del 10.5.2022 – senza l’espletamento di attività istruttorie – la causa è stata infine trattenuta a sentenza sulle immutate conclusioni delle parti rassegnate nell’atto d’appello e nella comparsa di risposta.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue. L’appello deve essere rigettato.
La prima censura è infondata in quanto la rappresentanza dei figli minori spetta congiuntamente ad entrambi i genitori solo quando si tratta di un atto di straordinaria amministrazione. Laddove invece l’atto sia di ordinaria amministrazione, il potere rappresentativo fa capo, disgiuntamente, a ciascun genitore (art. 320, primo comma, cod. civ.).
L’assunzione di una posizione processuale assimilabile a quella di un convenuto – com’è la posizione dell’opponente al decreto ingiuntivo – si atteggia sempre ad atto di ordinaria amministrazione e non implica dunque la rappresentanza congiunta dei genitori (per tutte, cfr. Cass. 5.4.2022, n. 10930).
La seconda censura è ugualmente infondata in quanto la regolazione delle spese processuali -stabilita dal primo giudice nella sentenza impugnata – appare del tutto corretta.
Il pagamento della somma ingiunta comporta infatti che il giudice dell’opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, debba regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto (fra le altre, cfr. Cass. 10.4.2014, n. 8428).
Il pagamento parziale del maggior debito – oggetto del decreto ingiuntivo – è nella fattispecie intervenuto in epoca pacificamente posteriore a quella di emissione del decreto (nelle more della sua notifica).
Non appare del resto contestata – nel merito – l’originaria fondatezza della pretesa creditoria in oggetto.
Le spese del presente giudizio – liquidate ex D.M. n. 55 del 2014 – sono ugualmente a carico dell’appellante per effetto della sua soccombenza anche in questo grado.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull’appello avverso la sentenza n. 10450/2020 del Giudice di Pace di Roma, così decide:
rigetta l’appello;
condanna l’appellante a rimborsare al condominio appellato le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 1.600,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% per spese generali, Iva e Cassa come per legge.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 7 settembre 2022.
Depositata in Cancelleria il 7 settembre 2022.
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