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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3031
in difetto di tassativita’ dei mezzi di prova, il giudice civile puo’ porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche ed e’ legittimato ad avvalersi delle risultanze degli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, comprese le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 96/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1523/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 18/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.
RILEVATO
che:
(OMISSIS) e i genitori (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio (OMISSIS) e la sua assicuratrice (OMISSIS) s.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto il ciclomotore condotto da (OMISSIS), che era stato urtato da tergo dall’autocarro del (OMISSIS);
il Tribunale di Modica accerto’ un concorso di colpa nella causazione del sinistro (quantificandolo nella percentuale del 60% a carico del (OMISSIS) e del residuo 40% a carico della conducente del ciclomotore) e determino’ nella misura 40% l’entita’ dell’invalidita’ permanente riportata dalla giovane (OMISSIS), accogliendo parzialmente le richieste risarcitorie degli attori;
a seguito di appello principale di (OMISSIS) e di gravame incidentale della (OMISSIS), la Corte di Appello di Catania ha rigettato il primo, mentre ha accolto il secondo in relazione alla misura degli interessi (che il primo giudice aveva riconosciuto, con decorrenza dalla data del sinistro, sulla somma integralmente rivalutata, anziche’ sulla somma devalutata e progressivamente rivalutata con cadenza annuale);
(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.
CONSIDERATO
che:
col primo motivo (che deduce “motivazione contraddittoria” ex articolo 360 c.p.c., n. 5), la ricorrente censura l’affermazione del concorso di responsabilita’ assumendo che la Corte ha omesso “un’approfondita disamina logico-giuridica” degli elementi istruttori pervenendo all’erronea affermazione di un “improvviso e repentino” spostamento del ciclomotore a sinistra pur a fronte dell’accertata “bassa” velocita’ e, altresi’, all’esclusione che si fosse verificato un vero e proprio tamponamento benche’ l’urto avesse interessato 6 parte anteriore centrale dell’autocarro;
il motivo e’ inammissibile sia per avere dedotto un vizio motivazionale (in termini di contraddittorieta’) ai sensi del vecchio testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, sia perche’, senza individuare fatti decisivi di cui sia stato omesso l’esame (ai sensi del nuovo testo della norma), si limita a sollecitare una diversa lettura delle risultanze istruttorie sull’assunto di una contraddittorieta’ dei rilievi della Corte che, peraltro, e’ del tutto insussistente (giacche’ la circostanza che il ciclomotore procedesse a velocita’ ridotta e’ compatibile con l’affermazione che la deviazione a sinistra sia stata comunque improvvisa e il fatto che l’urto abbia interessato la parte centrale dell’autocarro non contrasta con l’affermazione che il ciclomotore non venne propriamente tamponato, ma urtato sul lato sinistro);
il secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazione dell’articolo 2721 c.c. e articoli 202 e 244 c.p.c. e censura la Corte per avere utilizzato dichiarazioni rese ai Carabinieri, a s.i.t., da tale (OMISSIS), senza che lo stesso fosse stato esaminato come teste ne’ nel procedimento penale ne’ in quello civile;
la censura e’ infondata, atteso che, in difetto di tassativita’ dei mezzi di prova, il giudice civile puo’ porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche ed e’ legittimato ad avvalersi delle risultanze degli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, comprese le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (cfr. Cass. n. 1593/2017 e Cass. n. 2168/2013);
il terzo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli articoli 1223 e 2056 c.c. e contesta l’affermazione del concorso dei due conducenti nella determinazione del sinistro, assumendo che la corretta applicazione del criterio di “causalita’ adeguata” avrebbe comportato l’attribuzione della responsabilita’ esclusiva al conducente dell’autocarro;
il motivo e’ infondato, poiche’ censura l’accertamento del nesso di causalita’ materiale (tra condotta ed evento dannoso) con richiamo a disposizioni che attengono invece al nesso di causalita’ giuridica (fra evento e danni allo stesso riconducibili come “conseguenza immediata e diretta”): e’ comunque inammissibile, in quanto volto -nella sostanza – a sollecitare una rivisitazione del merito;
col quarto motivo, viene censurata (sotto il profilo della violazione o falsa applicazione dell’articolo 196 c.p.c. e della “motivazione insufficiente”) la quantificazione (nella misura del 40% anziche’ in quella richiesta del 65%) dei postumi permanenti riportati dalla ricorrente, assumendosi che la c.t.u. avrebbe dovuto essere rinnovata a fronte dei puntuali rilievi mossi dal c.t.p. di parte attrice e della insufficienza delle risposte fornite dal c.t.u.;
la censura – inammissibile laddove lamenta l’insufficienza della motivazione – e’ infondato nella parte in cui prospetta come error iuris la mancata rinnovazione della c.t.u., che costituisce una mera facolta’ del giudice, tanto piu’ a fronte di una motivazione che ha dato atto della adeguatezza e condivisibilita’ delle risposte e dei chiarimenti forniti dal c.t.u. e ha espressamente escluso la necessita’ di rinnovare le operazioni di consulenza;
in difetto di attivita’ difensiva da parte degli intimati, non deve provvedersi sulle spese di lite;
trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.