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Corte di Cassazione, Sezione 3 civileOrdinanza 29 settembre 2017, n. 22812
Quanto alla rilevanza di tale documento, se la giurisprudenza piu’ recente di questa Corte e’ orientata nel senso di escludere alla dichiarazione confessoria in esso contenuta il valore di piena prova, tuttavia resta la possibilita’ per il Giudice di apprezzare liberamente il contenuto del verbale. Una pronuncia piu’ recente (Cass., 3 n. 4285 del 24/2/2014) ha attribuito al cd. Cid la presunzione iuris tantum che gli eventi si siano svolti nel modo ivi descritto.
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Corte di Cassazione, Sezione 3 civileOrdinanza 29 settembre 2017, n. 22812
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20687-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del suo procuratore ad negotia Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 14/2014 del GIUDICE DI PACE di VENASCA, depositata il 28/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. MOSCARINI ANNA;
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 20/05/2011 (OMISSIS) convenne in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Venasca, la (OMISSIS) S.p.A. (poi (OMISSIS) SpA) per sentirla condannare al risarcimento dei danni, quantificati nella somma di Euro 7.214,30, procurati al motociclo di sua proprieta’ da una pericolosa manovra ad U effettuata, sulla strada provinciale (OMISSIS), dalla Fiat Punto condotta dal proprietario (OMISSIS). A seguito di tale azzardata manovra l’ (OMISSIS) riferi’ di essersi “appoggiato” sul cofano del veicolo che aveva invaso la semi – carreggiata di propria competenza mentre la moto, che aveva urtato contro il paraurti del veicolo, caduta rovinosamente a terra, continuo’ a ruotare su se stessa fino a che non ando’ a sbattere contro la spalla di ferro di un ponte sito nelle vicinanze.
Tra i due conducenti il (OMISSIS) ammise la propria responsabilita’ e sottoscrisse, con l’ (OMISSIS), un verbale di constatazione amichevole nel quale i fatti venivano descritti. Nonostante tale riconoscimento, la (OMISSIS), successore di (OMISSIS), contesto’ la dinamica dei fatti e chiese ed ottenne l’espletamento di una CTU. Questa non diede alcuna certezza dell’urto tra l’auto e la moto ne’ riscontro sul guard rail ne’ sulla ringhiera del ponte prospiciente, mentre, non potendo svolgere alcun accertamento tecnico sulla moto, venduta da anni, si baso’ su una moto simile per verificare la compatibilita’ dell’incidente con quanto descritto nella constatazione amichevole, giungendo ad una conclusione negativa.
Il Giudice di Pace pertanto rigetto’ la domanda, ritenendola non provata. Il Tribunale di Cuneo, adito in appello, letti ed esaminati gli atti, i documenti e i verbali di causa dichiaro’ l’inammissibilita’ dell’appello ai sensi dell’articolo 348 bis c.p.c., ritenendo che, in mancanza del mezzo danneggiato, l’appello non avesse alcuna ragionevole probabilita’ di essere accolto.
Avverso la sentenza l’ (OMISSIS) propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Resiste la (OMISSIS) S.p.A. con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo denuncia la violazione o, quantomeno, falsa applicazione degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3); Omesso esame di fatto decisivo (articolo 360 c.p.c., n. 5). Nullita’ dell’ordinanza (articolo 360 c.p.c., n. 4).
Ad avviso del ricorrente l’abuso del processo sanzionato con l’articolo 348 bis c.p.c., potrebbe essere ravvisato nella sola plateale infondatezza della impugnazione e non anche, nel caso di specie, nel quale vi erano stati validi riscontri probatori illegittimamente ignorati dai giudici del merito, quali una CTU tecnico – cinematica e di quantificazione del danno nonche’ il riconoscimento della controparte contenuto nel verbale, avente efficacia confessoria, di constatazione amichevole dell’incidente.
Con il secondo motivo denuncia la violazione o, quantomeno, falsa applicazione degli articoli 2043, 2054, 2727 ss. e 2697 c.c., articolo 2730 ss. c.c., e articoli 115 e 116 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3). Violazione o, quantomeno, falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articoli 143 ss. e 149 (articolo 360 c.p.c., n. 3). Omesso esame di fatto decisivo (articolo 360 c.p.c., n. 5). Nullita’ della sentenza (articolo 360 c.p.c., n. 4).
Afferma che le perplesse considerazioni di incertezza circa gli eventi svoltisi contrasterebbero palesemente con le risultanze della CTU secondo le quali “in riferimento ai riscontri eseguiti lo scrivente, secondo scienza e coscienza, ritiene di: 1) confermare la dinamica dell’incidente stradale cosi’ come dichiarata dalle parti nella constatazione amichevole del 10/04/2010; 2) dichiarare la compatibilita’ dei danni subiti dai due veicoli con la dinamica dell’incidente, cosi’ come dichiarata dalle party.; con il riscontro della stessa CTU in ordine alle condizioni del veicolo coinvolto nel danneggiamento della moto, giudicate compatibili con la dinamica denunciata del sinistro; con quanto riferito da testimoni oculari presenti all’epoca dei fatti, quale quella dell’ (OMISSIS), padre e teste dell’attore, in relazione alle condizioni del motociclo subito dopo l’incidente; contrasterebbero infine con il valore confessorio del verbale di constatazione amichevole costituente presunzione iuris tantum e non prova liberamente apprezzabile, che il sinistro si sia svolto con le modalita’ ivi indicate.
L’ordinanza di manifesta inammissibilita’ sarebbe illegittima perche’ avrebbe omesso di scrutinare la reale portata delle risultanze istruttorie acquisite in primo grado.
Il ricorso e’ complessivamente fondato e merita accoglimento. L’unico argomento speso dalla sentenza di primo grado e presupposto dalla declaratoria di inammissibilita’ dell’appello e’ stato la non disponibilita’ della moto, venduta molti anni prima. Di contro il Giudice avrebbe dovuto dare conto delle risultanze della CTU, di quanto riferito da testimoni oculari e di quanto contenuto nel verbale di constatazione amichevole del sinistro. Quanto alla rilevanza di tale documento, se la giurisprudenza piu’ recente di questa Corte e’ orientata nel senso di escludere alla dichiarazione confessoria in esso contenuta il valore di piena prova, tuttavia resta la possibilita’ per il Giudice di apprezzare liberamente il contenuto del verbale. Una pronuncia piu’ recente (Cass., 3 n. 4285 del 24/2/2014) ha attribuito al cd. Cid la presunzione iuris tantum che gli eventi si siano svolti nel modo ivi descritto.
Conclusivamente il ricorso e’ fondato e merita accoglimento, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio al Tribunale di Cuneo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.