Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 31 luglio 2017, n. 18940

secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimita’ (formatosi in relazione alla L. n. 990 del 1969, articolo 22 ma pianamente riferibile anche all’analogo articolo 145 c.d.a.), cui si intende dare espressa continuita’, il mancato adempimento dell’onere della previa richiesta di risarcimento determina l’improponibilita’ della domanda, rivelabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche per la prima volta in Cassazione, trattandosi di materia sottratta alla disponibilita’ delle parti, e salva la preclusione del giudicato, anche implicito.

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16986-2015 proposto da:

(OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

(OMISSIS) SCARL, in persona del procuratore speciale Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

– intimati –

avverso la sentenza n. 1107/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE ROSSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

All’esito del giudizio promosso ai sensi della L. 21 febbraio 2006, n. 102, articolo 3 nei confronti di (OMISSIS) e dell’ (OMISSIS) s.c. a r.l. (in appresso, per brevita’: (OMISSIS)) per il risarcimento dei danni subiti da plurimi soggetti trasportati su veicolo di proprieta’ convenuta in occasione del sinistro stradale occorso in (OMISSIS), il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 5149/2012: (a) rigettava la domanda proposta con atto di intervento in lite da (OMISSIS), quale cessionario del credito risarcitorio azionato da alcuni degli attori; (b) condannava in solido i convenuti al risarcimento dei danni in favore degli attori, in entita’ diversamente quantificate tra gli stessi.

Adita con contrapposte impugnazioni da (OMISSIS) e dall’ (OMISSIS), la Corte di Appello di Milano – per quanto qui ancora interessa – ha dichiarato inammissibile, per violazione del termine ex articolo 419 c.p.c., l’intervento di (OMISSIS), qualificato come effettuato ex articolo 105 c.p.c.; ha dichiarato improcedibili le domande di risarcimento danni formulate dai ricorrenti poiche’ non precedute da richieste stragiudiziali di contenuto conforme al dettato del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 148 (Codice delle assicurazioni private, in appresso, per brevita’: c.d.a.).

Avverso questa sentenza ricorre per cassazione (OMISSIS), affidandosi a due motivi; resistono, con controricorso, l’ (OMISSIS) nonche’ (aderendo tuttavia al secondo motivo di ricorso principale) (OMISSIS), nella qualita’ di procuratore speciale di (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

Il resistente (OMISSIS) ha altresi’ depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, per “violazione e falsa applicazione dell’articolo 111 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, il ricorrente censura la declaratoria di inammissibilita’ per tardivita’ del suo intervento pronunciata dalla Corte territoriale.

Assume, al riguardo, come erroneamente detto intervento sia stato qualificato come spiegato in via autonoma e, come tale, assoggettato al termine preclusivo sancito dall’articolo 419 c.p.c., mentre invece, in quanto formulato nella qualita’ di cessionario del credito risarcitorio gia’ azionato in lite, si versava in un’ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso regolata dall’articolo 111 c.p.c., con conseguente proponibilita’ dell’intervento in ogni stato e grado del processo, anche in appello.

2. Carattere pregiudiziale (e, per quanto si dira’, assorbente) rispetto alla disamina della sintetizzata doglianza riveste il secondo motivo, con cui per “violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articoli 145 e 148 (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” si denuncia l’erroneita’ della pronuncia di improcedibilita’ della domanda risarcitoria, sotto un duplice profilo, in appresso separatamente esaminato.

2.1. In primis, il ricorrente contesta la possibilita’ della pronuncia di improcedibilita’ della domanda risarcitoria in grado di appello: sostiene, in particolare, che il Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 145 disciplina la “proponibilita’ dell’azione di risarcimento”, riferibile al giudizio di primo grado, per cui, in caso di inosservanza della disposizione, la pronuncia di inammissibilita’ puo’ essere resa soltanto in limine litis, non oltre la prima udienza; solleva poi, in caso di mancato accoglimento della proposta esegesi, questione di legittimita’ costituzionale del citato articolo 145 con riferimento agli articoli 24 e 111 Cost., nella parte in cui non esclude la possibilita’ di dichiarare la improponibilita’ della domanda oltre la prima udienza di trattazione e nei successivi gradi di giudizio.

L’argomentazione e’ destituita di fondamento.

L’articolo 145 c.d.a. subordina la proponibilita’ in sede giurisdizionale della domanda di risarcimento dei danni alla persona sofferti in conseguenza di sinistro stradale, al decorso di novanta giorni (c.d. spatium deliberandi) a far data dalla ricezione da parte dell’impresa di assicurazione di un’istanza di risarcimento inoltrata dal danneggiato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, “avendo osservato le modalita’ e i contenuti previsti dall’articolo 148”.

Quest’ultima disposizione, a sua volta, prescrive, al comma 2, che “la richiesta deve contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si e’ verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’impresa, dai dati relativi all’eta’, all’attivita’ del danneggiato, al suo reddito, all’entita’ delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonche’ dalla dichiarazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima”, stabilendo altresi’, al comma 5, che “in caso di richiesta incompleta l’impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi”.

L’obbligo del preventivo invio da parte del danneggiato di una richiesta risarcitoria dal contenuto positivamente definito configura, pertanto, una vera e propria condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale, la cui ratio va individuata nella necessita’ di favorire il soddisfacimento stragiudiziale delle pretese risarcitorie a fini deflattivi delle controversie, consentendo all’impresa assicuratrice di valutare l’opportunita’ di un accordo con il danneggiato, con benefici effetti sul sistema economico generale.

Il meccanismo cosi’ congegnato rinviene il suo antecedente storico nella L. 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 22 (il quale, tuttavia, non definiva specificamente il contenuto della cd. messa in mora), norma di cui la Consulta, chiamata piu’ volte a risolvere questioni di legittimita’ costituzionale, ha riconosciuto la conformita’ con il precetto dell’articolo 24 Cost. (in quanto la condizione di procedibilita’ non vanifica ne’ pregiudica il diritto di difesa, ma rappresenta solo un impedimento temporaneo all’esercizio della tutela giurisdizionale, limitato nel tempo e giustificato dall’esigenza di favorire la soluzione in via stragiudiziale delle liti) e con il principio del cd. giusto processo ex articolo 111 Cost. (dacche’ “il legislatore continua a disporre di ampia discrezionalita’ in materia processuale, giacche’ la tendenziale garanzia della maggiore celerita’ possibile dei processi deve, tuttavia, tendere pur sempre ad una durata degli stessi che sia appunto ragionevole, in rapporto anche alle altre tutele costituzionali in materia”).

Anche in ordine al disposto dell’articolo 145 c.d.a., nella parte in cui impone l’onere di conformazione della previa richiesta risarcitoria ai contenuti fissati dall’articolo 148 c.d.a., il giudice delle leggi ha avuto modo di esprimersi, escludendo un vulnus, sul piano sostanziale e processuale, al diritto di difesa del danneggiato: le prescrizioni formali a carico del richiedente realizzano l’esigenza di rafforzare (e non gia’ indebolire) le possibilita’ di tutela offerte al danneggiato attraverso il raccordo con l’obbligo di cooperazione imposto all’assicuratore ed con la concreta praticabilita’ di una offerta congrua, meglio realizzabile (e non pretestuosamente eludibile) proprio in ragione della specificita’ di contenuto dell’istanza risarcitoria, cosi’ assicurando, in ultima analisi, una anticipata e satisfattiva tutela del danneggiato gia’ nella fase stragiudiziale (Corte Cost., 03/05/2012, n. 111).

E, secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimita’ (formatosi in relazione alla L. n. 990 del 1969, articolo 22 ma pianamente riferibile anche all’analogo articolo 145 c.d.a.), cui si intende dare espressa continuita’, il mancato adempimento dell’onere della previa richiesta di risarcimento determina l’improponibilita’ della domanda, rivelabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche per la prima volta in Cassazione, trattandosi di materia sottratta alla disponibilita’ delle parti, e salva la preclusione del giudicato, anche implicito (cfr. Cass. 26/10/2009, n. 22597; Cass. 25/08/2006, n. 18493; Cass. 21/12/2004, n. 23696; Cass. 21/05/2004, n. 9700; Cass. 21/02/2003, n. 2655).

Alla luce delle esposte considerazioni, si appalesa la inconsistenza della doglianza del ricorrente, il quale, intendendo la locuzione “proponibilita’ dell’azione di risarcimento” contenuta nella rubrica dell’articolo 145 c.d.a. come pertinente esclusivamente al giudizio di primo grado, ritiene che l’inammissibilita’ della domanda per inadempimento dell’onere della preventiva messa in mora debba essere (si badi non gia’ eccepita o rilevata ma addirittura) dichiarata non oltre la prima udienza di trattazione, e non (quindi) in un momento processuale successivo, a fortiori (come accaduto nella specie) in grado di appello.

Lettura esegetica non soltanto totalmente disancorata rispetto al dato positivo, ma anche inaccettabile sul piano dei principi generali, dacche’ ipotizza la creazione, in via di intepretazione ed in difetto di una espressa previsione legislativa, di un termine preclusivo o decadenziale per l’esercizio di un potere officioso del giudice.

Non senza rilevare, infine, come l’applicazione della tesi del ricorrente nella vicenda in esame sortirebbe effetti di dubbia compatibilita’ con i superiori precetti costituzionali: immaginando la possibilita’ della dichiarazione di improponibilita’ della domanda per violazione dell’articoli 145 c.d.a. soltanto in primo grado, la sentenza del Tribunale di Milano di rigetto della eccezione ad hoc sollevata dall’assicuratore sarebbe infatti un provvedimento giurisdizionale singolarmente sottratto ad ogni rimedio impugnatorio.

2.2. Manifestamente infondata si profila la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 145 c.d.a. nella parte in cui non esclude la possibilita’ di dichiarare la improponibilita’ dell’azione non oltre la prima udienza di trattazione del giudizio di primo grado e nei successivi gradi di giudizio.

Alla luce della sopra individuata ratio, infatti, la possibilita’ della definizione in rito per inosservanza del disposto dell’articolo 145 c.d.a. anche in uno stadio avanzato del processo (ovvero in sede di impugnazione) non appare in contrasto con le norme costituzionali tacciate di violazione dal ricorrente: non con l’articolo 24, in quanto la improponibilita’ della domanda non ne preclude la riproposizione, potendosi anzi giovare l’attore della sospensione dei termini di prescrizione per tutto il corso del giudizio; nemmeno con l’articolo 111, dacche’ e’ riservata alla discrezionalita’ del legislatore la previsione (o la omessa previsione) di limiti preclusivi alla pronuncia su questioni processuali di rito, salvo il generale criterio della ragionevolezza, nel caso non inciso, costituendo il rispetto della condizione di procedibilita’ ex articolo 145 c.d.a. materia sottratta alla disponibilita’ delle parti (come pacificamente affermato dal giudice della nomofilachia: cfr. i precedenti sopra citati).

2.3. Sotto altro profilo, sempre con il secondo motivo, il ricorrente contesta la sussistenza nella vicenda dei presupposti giustificanti la declaratoria di improcedibilita’, asserendo come, all’uopo, la Corte territoriale abbia attribuito rilevanza a documentazione (stato di famiglia, procure speciali in favore del ricorrente) non trasmessa all’ (OMISSIS) ma non necessaria ai fini della prescritta formulazione dell’offerta risarcitoria in via stragiudiziale.

La lagnanza muove da una lettura incompleta della pronuncia gravata ed e’ comunque destituita di fondamento in diritto.

Invero, la Corte meneghina, dopo aver analiticamente ricostruito lo svolgimento dei rapporti tra le parti nella fase stragiudiziale, ha rilevato come, nonostante ben quattro richieste di integrazione formulate dall’ (OMISSIS) ex articolo 148 c.d.a., comma 5 i danneggiati, inottemperando all’obbligo di diligenza loro imposto, non avessero trasmesso documentazione necessaria per la formulazione di una proposta transattiva: non soltanto (come dedotto dal ricorrente) le procure speciali e lo stato di famiglia delle vittime (quest’ultimo peraltro indispensabile per appurare il grado di parentela degli istanti in risarcimento e quantificare il danno da perdita del rapporto parentale) ma – anche e soprattutto – “documenti relativi all’attivita’ lavorativa e ai redditi dei danneggiati” e “documentazione medica relativa alle lesioni riportate dalle trasportate ferite”.

Alla luce di tale rilievo, la dichiarata improcedibilita’ e’ ineccepibile.

Come ha gia’ avuto modo di chiarire questa Corte (ex multis, Cass. 30/09/2016, n. 19354) l’assolvimento dell’onere della richiesta stragiudiziale ex articolo 145 c.d.a. (anche in ordine ai requisiti contenutistici prescritti) va valutato in base all’assetto teleologico delle forme di cui e’ permeato il nostro ordinamento, verificando cioe’ se l’istanza sia concretamente idonea a raggiungere lo scopo voluto dalla legge di consentire all’assicuratore di stimare il danno e formulare una congrua offerta.

Nella specie, non vi e’ dubbio che le indicazioni omesse accertate dal giudice di merito (afferenti la natura e la tipologia delle lesioni patite, la situazione reddituale dei danneggiati, il grado di parentela con i soggetti deceduti) integrino elementi imprescindibili per determinare la misura dei pregiudizi sofferti e, quindi, operarne la traduzione in termini monetari.

3. Il rigetto del secondo motivo esime la Corte dal vaglio sul primo motivo: accertata l’improcedibilita’ dell’azione risarcitoria ab origine promossa dai danneggiati, risulta invero superfluo verificare la legittimita’ o meno dell’intervento in lite spiegato dal cessionario del diritto di credito con tale azione fatto valere.

4. Rigettato il ricorso, la disciplina delle spese del giudizio di legittimita’ tra il ricorrente e il controricorrente (OMISSIS) segue il principio della soccombenza ex articolo 91 c.p.c., con liquidazione operata in base ai parametri fissati dal Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, come in dispositivo; si ravvisano invece ragioni di compensazione delle spese nei riguardi del controricorrente (OMISSIS) (nella qualita’ di cui sopra), attesa la adesione di quest’ultimo al motivo di ricorso principale disatteso.

Avuto riguardo all’epoca di proposizione del ricorso per cassazione (posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte da’ atto dell’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17): il rigetto del ricorso costituisce il presupposto per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del contro ricorrente (OMISSIS) s.c. a r.l. delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Dichiara interamente compensate le spese di lite nei riguardi del contro ricorrente (OMISSIS), nella qualita’ in epigrafe indicata.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.