Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 15 febbraio 2018, n. 3695

il risarcimento del danno (patrimoniale e non) patito jure proprio dai congiunti di persona deceduta (anche) per colpa altrui deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di incidenza causale della condotta colposa ascrivibile alla stessa vittima avuto riguardo all’entita’ delle conseguenze dannose risarcibili sul piano della causalita’ giuridica.

 

 

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 15 febbraio 2018, n. 3695

Integrale

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13899-2014 proposto da:

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS) gia’ (OMISSIS) SPA, in persona dei procuratori speciali (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1548/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 10/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RITENUTO IN FATTO

che:

1. (OMISSIS) nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio ed in qualita’ di genitori esercenti la potesta’, rispettivamente, sul figlio minore (OMISSIS) e sulle figlie minori (OMISSIS) e (OMISSIS) (essendo moglie, figlio, cognati e nipoti di (OMISSIS), deceduto in occasione del sinistro stradale occorso il 19.10.1999), convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, (OMISSIS), (OMISSIS) e la (OMISSIS) Spa per ottenere il risarcimento dei danni (biologico, morale, patrimoniale, edonistico) subiti a causa della morte del congiunto, ritenendo che la responsabilita’ dell’incidente dovesse essere ascritta esclusivamente alla condotta del (OMISSIS), conducente della vettura che, per cio’ che interessa in questa sede, aveva investito la bicicletta condotta dallo (OMISSIS) provocandone il decesso.

2. Il Tribunale di Milano, accertata la sussistenza del concorso di colpa dei protagonisti dell’incidente nella misura del 30% e del 70%, condanno’ i convenuti in solido a corrispondere alla (OMISSIS) la somma di Euro 113.875,00 per i titoli dedotti in proprio ed Euro 74.900,00 per quelli vantati in qualita’ di legale rappresentante del figlio minore; liquido’ altresi’ Euro 3990,00 in favore dei coniugi (OMISSIS), rigettando, per il resto, le altre pretese avanzate.

3. Con sentenza 1548/2013, depositata il 10.4.2013, la Corte d’Appello di Milano riformava parzialmente la sentenza. Infatti, confermata la sussistenza della responsabilita’ concorsuale dei protagonisti dell’incidente nella stessa misura statuita dal primo giudice, accoglieva la censura relativa alla determinazione del danno da lucro cessante subito dal coniuge appellante: provvedeva a riparametrare l’importo dovuto con riferimento al triplo della pensione sociale determinata all’epoca dell’incidente, e riconosceva alla (OMISSIS), per il ristoro del danno patrimoniale complessivamente subito, l’ulteriore somma di Euro 62.640,66 da aggiungersi a quella di Euro 243.425,00 gia’ liquidata; accoglieva altresi’ il gravame proposto dai cognati del defunto, (OMISSIS) e (OMISSIS), in relazione alle pretese riguardanti il risarcimento del danno da perdita parentale, condannando i convenuti al pagamento in loro favore della somma di Euro 30.000,00 pro capite oltre ad Euro 10.000,00 per ciascuna figlia minore.

4. La ” (OMISSIS) Spa” ricorre per la cassazione della predetta sentenza sulla scorta di due motivi, illustrati da memoria ex articolo 380 bis c.p.c., comma 1.

Gli intimati si sono difesi con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Con il primo motivo, deducendo violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, la compagnia ricorrente lamenta che la Corte d’Appello di Milano aveva omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, visto che, dopo aver confermato la sussistenza del concorso di colpa nella misura gia’ statuita dal tribunale, e dopo aver accolto il secondo motivo di gravame con cio’ rideterminando in aumento le spettanze degli appellanti – non aveva tenuto conto, nella quantificazione delle somme residue da pagare, della decurtazione corrispondente alla percentuale di responsabilita’ attribuita alla vittima dell’incidente, pari al 30% del totale. Al riguardo, la ” (OMISSIS) Spa” segnala di aver promosso dinanzi alla stessa Corte d’Appello meneghina, subito dopo l’emanazione della sentenza, un procedimento ex articolo 287 c.p.c., ritenendo che la pronuncia fosse affetta da un evidente errore materiale, procedimento che, pero’, si era concluso con un provvedimento di rigetto, in quanto, pur dandosi espressamente atto dell’omissione, era stato ritenuto che il vizio denunciato dovesse qualificarsi come contraddizione logica, non emendabile con lo strumento processuale invocato.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’articolo 360, n. 3 per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento al combinato disposto di cui agli articoli 1227 e 2054 c.c., norme che, secondo quanto dedotto, non erano state affatto considerate nella nuova statuizione di condanna.

3. Entrambi i motivi sono fondati e devono essere accolti.

4. La seconda censura, proposta in relazione al vizio di violazione di legge, costituisce antecedente logico della prima e deve pertanto essere esaminata in via preliminare, anche in ragione delle erronee argomentazioni contenute nel controricorso degli intimati che hanno invocato “l’applicazione del principio sancito dall’articolo 2055 c.c., in tema di responsabilita’ solidale di tutti gli obbligati” (v. pag. 9), del tutto inconferente con la questione in esame. La giurisprudenza di questa Corte e’, infatti, consolidata nel ritenere che il risarcimento del danno (patrimoniale e non) patito jure proprio dai congiunti di persona deceduta per colpa altrui deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ascrivibile alla stessa vittima.

E’ stato affermato, al riguardo, che “il principio di cui all’articolo 1227 c.c. (riferibile anche alla materia del danno extracontrattuale per l’espresso richiamo contenuto nell’articolo 2056 del codice) della riduzione proporzionale del danno in ragione dell’entita’ percentuale dell’efficienza causale della condotta del soggetto danneggiato si applica non solo nei confronti del danneggiato, che reclama il risarcimento del pregiudizio direttamente patito e al cui verificarsi ha contribuito la sua condotta, ma anche nei confronti dei congiunti che, in relazione agli effetti riflessi che l’evento di danno subito proietta su di essi, agiscono per ottenere il risarcimento dei danni subiti iure proprio” (cfr. Cass. Civ. 3, 22514/2014; Cass. 4208/2017; Cass. 9349/2017; Cass 10220/017; Cass. 18909/2017).

La statuizione e’ frutto del percorso logico secondo il quale “elemento fondamentale della responsabilita’ civile e’ il nesso di causa: tanto quello c.d. materiale tra condotta ed evento (articolo 40 c.p.); quanto quello c.d. giuridico tra evento e conseguenze (articolo 1223 c.c.). La mancanza del nesso di causa esclude la responsabilita’ dell’agente e rende superfluo l’accertamento di una sua eventuale condotta colposa. Il nesso di causa tra condotta colposa e danno e’ escluso dal caso fortuito, tradizionalmente identificato nelle tre categorie della forza maggiore, del fatto del terzo e del fatto della stessa vittima. Ricorrendo una di queste tre ipotesi, quindi, non sorge alcuna responsabilita’ a carico dell’autore materiale del danno. Il fatto colposo della vittima e’ espressamente disciplinato dall’articolo 1227 c.c., comma 1, il quale stabilisce che “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento e’ diminuito secondo la gravita’ della colpa e l’entita’ delle conseguenze che ne sono derivate”. E’ orientamento consolidato di questa Corte, condiviso dalla prevalente dottrina, che l’articolo 1227 c.c., comma 1, sia una norma che disciplina la causalita’ tra condotta e danno, fissando un limite al principio della condicio sine qua non. Il concorso colposo della vittima esclude, pertanto, il nesso di causa tra la condotta ed il danno. Mancando il nesso di causa, viene a mancare la concepibilita’ stessa d’una responsabilita’ purchessia in capo all’offensore. Responsabilita’ che manchera’ del tutto, se la condotta della vittima ha avuto efficacia causale assorbente; o, in misura proporzionale all’apporto causale di questa, se la condotta della vittima ha avuto efficacia causale concorrente. La regola fissata dall’articolo 1227 c.c., comma 1, trova applicazione anche nel caso in cui la vittima del danno abbia, con la propria condotta colposa, concausato la propria morte. Anche in questo caso il responsabile non potra’ essere chiamato a rispondere integralmente del danno patito dai congiunti della vittima, per la semplice ragione che dove vi e’ colpa della vittima manca il nesso di causa tra azione e danno, e dove manca questo non sorge responsabilita’. Questa conclusione e’ l’unica consentita dalla lettera dell’articolo 1227 c.c.; ed e’ corroborata dall’interpretazione storica e da quella comparatistica. Dal punto di vista letterale, infatti, l’articolo 1227 c.c., comma 1, espressamente prevede che il risarcimento debba essere ridotto secondo l’entita’ delle “conseguenze che (…) sono derivate” dalla condotta della vittima. Cio’ rende manifesto che i danni causati dalla vittima a se stessa non sono considerati dalla legge una “conseguenza” della condotta dell’offensore, e non possono essergli ascritti.” (cfr. Cass. 3, 23426/2014).

5. Il collegio intende dare continuita’ a tale orientamento, con la ulteriore precisazione secondo la quale il “frazionamento” del nesso di causalita’ non puo’ che aver riguardo alla causalita’ giuridica, e non a quella materiale – il frazionamento della quale (Cass. 15991/2011) e’ impedito dal disposto dell’articolo 41 c.p., norma ritenuta applicabile, per costante orientamento di questa Corte – tra le tante, Cass. ss.uu. 576/2008 – anche al sottosistema civilistico. La relazione causale condotta-evento di danno (nella specie, la condotta di guida imprudente e negligente del (OMISSIS) e l’incidente mortale) non puo’ costituire oggetto di alcun frazionamento, che appare invece legittimamente predicabile (alla luce del testuale disposto normativo di cui all’articolo 1227 c.c., comma 1, che discorre di “entita’ delle conseguenze” che sono derivate dall’evento di danno) soltanto con riferimento alla causalita’ giuridica, i.e. al nesso che lega l’evento (nella specie, l’incidente mortale) alle conseguenze dannose risarcibili (nella specie, la lesione del rapporto parentale).

6. La Corte d’Appello di Milano, nella statuizione con la quale ha riformato, in punto di quantum debeatur, la sentenza del Tribunale, ha omesso di riproporzionare mediante la necessaria decurtazione del 30% – pari alla percentuale di responsabilita’ posta a carico della vittima dell’incidente, dalla stessa Corte confermata – la differenza in aumento riconosciuta a tutti gli appellanti sulle voci di danno esaminate.

7. Tanto premesso, poiche’ nel caso in esame non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte puo’ decidere nel merito, applicando il seguente principio di diritto: “il risarcimento del danno (patrimoniale e non) patito jure proprio dai congiunti di persona deceduta (anche) per colpa altrui deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di incidenza causale della condotta colposa ascrivibile alla stessa vittima avuto riguardo all’entita’ delle conseguenze dannose risarcibili sul piano della causalita’ giuridica”.

8. La sentenza della Corte d’Appello di Milano deve, pertanto, essere cassata alla luce del principio sopra pronunciato, al quale consegue la statuizione che gli importi oggetto di condanna in favore di ciascun appellante in essa indicati devono essere decurtati del 30%.

9. Le spese del grado di legittimita’, in ragione della drammatica vicenda sottostante e del complessivo esito della lite, possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara che gli ulteriori importi oggetto di condanna in essa indicati – pari ad Euro 62.640,66 in favore di (OMISSIS) e ad Euro 30.000,00 ciascuno in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS) in proprio, nonche’ Euro 10.000,00 per ciascuna delle figlie minori (OMISSIS) ed (OMISSIS), oltre agli interessi compensativi del 2% da calcolarsi su ogni importo – devono essere decurtati del 30%.

Compensa le spese del grado di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.