obbligato in solido ex articolo 2054 c.c., con il conducente del veicolo concesso in locazione finanziaria sia l’utilizzatore del veicolo e non il proprietario concedente, vertendosi in ipotesi di responsabilita’ alternativa e non concorrente, avendo solo l’utilizzatore la disponibilita’ giuridica del bene e, percio’, la possibilita’ di vietarne la circolazione. Sicche’ litisconsorte necessario nell’azione diretta contro l’assicuratore, e’ esclusivamente il lessee (utilizzatore) e non il lessor (concedente), al pari dell’usufruttuario e dell’acquirente con patto di riservato dominio, con esclusione del proprietario concedente
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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 12 dicembre 2017, n. 29666
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12596/2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), considerate domiciliate ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona dei procuratori speciali (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
(OMISSIS), in persona del procuratore speciale, Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) SNC;
– intimati –
avverso la sentenza n. 352/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
Gli eredi legittimi di (OMISSIS) convenivano la (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., la (OMISSIS) e (OMISSIS) per ottenere il ristoro di tutti i danni conseguenti al decesso della Gentile avvenuto a seguito di un sinistro stradale. Deducevano che, di quanto chiesto, dovevano rispondere, oltre all’assicuratore, la (OMISSIS) s.p.a. quale proprietaria dell’autocarro con cui era stata travolta la Gentile mentre attraversava la strada, il (OMISSIS) quale conducente del mezzo dato in leasing alla (OMISSIS) s.n.c. e quest’ultima quale utilizzatore effettivo.
Il Tribunale di Torre Annunziata rigettava la domanda per difetto di prova dell’accettazione dell’eredita’ da parte degli attori, e di tempestiva allegazione dei danni patiti in relazione all’affettivita’ parentale di cui, comunque, l’istruttoria non aveva dimostrato l’esistenza.
La Corte di appello di Napoli riformava la decisione, ritenendo responsabili il conducente e la societa’ di leasing in uno con l’assicuratore, escludendo, pero’, per tardivita’ della domanda, i danni richiesti iure proprio. Rigettava, infine, quella proposta anche contro la societa’ proprietaria del mezzo, in quanto mero concedente in leasing, con relativa condanna alle spese.
Avverso questa decisione ricorrono per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS) formulando tre motivi.
Resistono con controricorso la (OMISSIS) s.p.a., gia’ (OMISSIS) s.p.a., e le (OMISSIS) s.p.a., gia’ (OMISSIS) s.p.a..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 332, 342, 163, 115, 91 e 92 c.p.c., in relazione alla ritenuta persistenza della domanda in appello nei confronti della (OMISSIS) s.p.a., deducendo che l’affermazione della corte territoriale, cui era acceduta la condanna alle spese, era erronea, posto che, in sede di gravame di merito, vi era stata solo una denuncia della lite riferita a causa scindibile relativa a una parte del giudizio di prime cure nei cui confronti non erano ancora decorsi i termini d’impugnazione.
Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 183, 345, 112, 163 c.p.c., articoli 2043, 2059 c.c., articoli 22, 29 e 30 Cost., poiche’ aveva errato la corte di appello nell’escludere una tempestiva formulazione dei danni iure proprio, essendosi fatta richiesta di tutti i danni conseguenti al decesso, senza nessuna precisazione escludente, ed essendo stata rappresentata la propria qualita’ ereditaria solo ai fini della legittimazione.
Con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., articolo 1226 c.c., poiche’ il giudice di appello aveva escluso il danno esistenziale o parentale, non aveva indicato l’entita’ delle singole voci di danno, procedendo a una valutazione immotivatamente cumulativa e irrisoria del danno biologico e morale, quantificati in complessivi 10.000 Euro senza alcuna personalizzazione e senza applicazione delle pure invocate tabelle milanesi. Nella parte finale dell’esposizione del terzo motivo, i ricorrenti aggiungono che, in ogni caso, la motivazione sulla quantificazione, se non apparente, risultava comunque insufficiente.
2. Il primo motivo di ricorso e’ fondato.
Deve rilevarsi che, in caso di giudizio svolto con pluralita’ di parti in cause scindibili, ai sensi dell’articolo 332 c.p.c., cioe’ cause cumulate nello stesso processo per un rapporto di connessione, la notificazione dell’impugnazione e la sua conoscenza assolvono alla funzione di litis denuntiatio, cosi’ da permettere la concentrazione nel tempo di tutti i gravami contro la stessa sentenza. Con la conseguenza che il destinatario della notificazione non diviene, per cio’ solo, parte nella fase d’impugnazione e, quindi, non sussistono i presupposti per la pronuncia a suo favore della condanna alle spese a norma dell’articolo 91 c.p.c., che esige la qualita’ di parte in senso proprio, e percio’ una vocatio in ius, e la soccombenza (Cass., 16/02/2012, n. 2208; conf. Cass., 30/06/2015, n. 13355).
Va ricordata, al riguardo, anche la giurisprudenza in tema di responsabilita’ da circolazione stradale, che ha chiarito come obbligato in solido ex articolo 2054 c.c., con il conducente del veicolo concesso in locazione finanziaria sia l’utilizzatore del veicolo e non il proprietario concedente, vertendosi in ipotesi di responsabilita’ alternativa e non concorrente, avendo solo l’utilizzatore la disponibilita’ giuridica del bene e, percio’, la possibilita’ di vietarne la circolazione. Sicche’ litisconsorte necessario nell’azione diretta contro l’assicuratore, e’ esclusivamente il lessee (utilizzatore) e non il lessor (concedente), al pari dell’usufruttuario e dell’acquirente con patto di riservato dominio, con esclusione del proprietario concedente (Cass., 27/06/2014, n. 14635).
Nella fattispecie, la citazione in appello, trascritta in ricorso in ossequio al principio dell’autosufficienza dei motivi, era specificatamente rivolta a (OMISSIS), alla (OMISSIS) s.n.c. e all’ (OMISSIS) s.p.a., mentre nelle conclusioni si chiedeva accertarsi la responsabilita’ del (primo quale) conducente del mezzo “di proprieta’ della (OMISSIS) s.p.a.”, e della societa’ in nome collettivo quale utilizzatrice dell’autocarro. Deve concludersi che la notifica alla societa’ finanziaria non conteneva una domanda nei suoi confronti ma una mera denunzia della lite, non emergendo altre questioni che avrebbero potuto portare a ritenere quella societa’ necessariamente parte del conseguente giudizio.
Risulta, pertanto, erronea in diritto la sentenza di appello secondo la quale la mancata indicazione del nominativo della suddetta societa’ tra i soggetti citati sarebbe stata imputabile a una mera svista ovvero omissione materiale (pag. 4 della sentenza impugnata).
2.1. Il secondo motivo di ricorso risulta anch’esso fondato.
Va premesso che il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non deve limitarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre in vizio omissivo ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale (Cass., 19/10/2015, n. 21087, cui “adde” Cass., 31/07/2017, n. 19002; Cass., 07/01/2016, n. 118).
Ora, trattandosi di error in procedendo (erroneita’ della ritenuta tardivita’ della domanda e correlativa omessa pronuncia), questa Corte puo’ esaminare direttamente gli atti del processo, quali indicati e trascritti per quanto di utilita’ assicurando l’autosufficienza del motivo (Cass., 21/04/2016, n. 8069 e Cass., 30/7/2015, n. 16164, in cui si chiarisce che, quando, con il ricorso per cassazione, venga dedotto un error in procedendo, il sindacato del giudice di legittimita’ investe direttamente l’invalidita’ denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso e’ fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicita’ della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di Cassazione e’ giudice anche del fatto; nell’ultima fattispecie, rilevando un vizio di omessa pronuncia in ordine alla riproposizione in appello dell’originaria domanda di risarcimento del danno, questa Corte ha proceduto direttamente all’interpretazione dell’atto di appello erroneamente interpretato dal giudice di merito).
Nel caso in scrutinio, dunque, nella citazione risulta domandata la refusione di tutti i danni, senza che risultino limitazioni. Inoltre l’atto introduttivo rimanda ad alcuni allegati che ne confermano la portata onnicomprensiva: nelle raccomandate allegate (sub 3), infatti, inviate ai ritenuti responsabili, si fa esplicito riferimento a tutti i danni, sia iure proprio che nella qualita’ ereditaria – spesa, quest’ultima, nell’atto processuale complessivamente inteso, non in senso limitativo ma giustificativo della legittimazione attiva.
2.2. Il terzo motivo e’ inammissibile.
Sotto un primo profilo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui va data continuita’, in tema di liquidazione del danno alla persona e con riferimento ai criteri di cui alle cd. “tabelle milanesi”, che non costituiscono fatto notorio, non soddisfa l’onere di autosufficienza di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il ricorso per cassazione che si limiti a riportare le somme pretese in applicazione delle stesse, omettendo di indicarle specificamente tra i documenti ex articolo 369 c.p.c., comma 2 e di individuare l’atto con il quale siano state prodotte nel giudizio di merito e il luogo del processo in cui risultino reperibili (Cass., 15/06/2016, n. 12288).
Nella fattispecie la parte, trascrivendo l’atto di appello (di cui si indica la produzione sub n. 3 a pag. 51 del presente ricorso), ha dimostrato l’allegazione, ma non ha indicato il luogo e tempo della produzione delle tabelle in questione, essendo generica e insufficiente la dicitura sub 7 in calce al ricorso “produzione del secondo grado di giudizio completo degli allegati indicati nel foliario” (cfr., in termini, Cass., n. 12288 del 2016, cit., pag. 6 della motivazione).
Per il resto, la doglianza mescola la deduzione di violazione di legge a quella di omessa motivazione (v. pag. 47, primo capoverso, pag. 52), con conseguente inammissibilita’ del motivo stesso (Cass., 14/09/2016, n. 18021).
Senza sottacere che la deduzione di insufficienza motivazionale (pag. 52) e’ comunque inammissibile poiche’, applicandosi il nuovo regime ex articolo 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ne resta esclusa ogni rilevanza (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, e succ. conf.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e secondo motivo, dichiara inammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione perche’ si pronunci anche sulle spese di legittimita’.
Il collegio ha deliberato la motivazione in forma semplificata.