la disciplina speciale, posta dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2011, articolo 14 – richiamata L. n. 794 del 1942, ex articolo 28 siccome novellato Decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2011, ex articolo 34, comma 16 – risulta applicabile in ogni contenzioso tra avvocato e cliente circa l’esistenza del diritto al compenso e la sua quantificazione, risultando comunque escluso il ricorso al rito ordinario ovvero speciale codicistico ex articolo 702 bis c.p.c.
Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|17 luglio 2019| n. 19240
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3812-2016 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di CASTROVILLARI, depositata il 25/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/03/2019 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS), in proprio, ed il legale rappresentante la srl (OMISSIS), ebbero a proporre distinti ricorsi in opposizione a decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dall’avv. (OMISSIS) in relazione al pagamento del compenso per la attivita’ professionale svolta in favore dei due soggetti ingiunti.
Resistendo il professionista, che aveva in limine rilevata la tardivita’ dell’opposizione, il Tribunale di Castrovillari in composizione collegiale, riunite le due liti sorte a seguito dei distinti ricorsi, ebbe a dichiarare inammissibile l’opposizioni, spiegate separatamente dai due soggetti ingiunti, poiche’ errato il rito seguito – ricorso ex lege n. 794 del 1942 ed Decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2011, articolo 14 – e l’atto d’opposizione notificato alla controparte ormai scorso il termine per proporre tempestiva opposizione.
Osservava il Collegio silano, sulla scorta di arresto di questa Suprema Corte del 2005, come le circostanze fattuali dedotte in causa – il compenso preteso in causa era stato concordato tra le parti ed era contestata l’esistenza dello stesso rapporto professionale – precludevano il ricorso al rito speciale ex lege n. 794 del 1942 ed Decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2011, articolo 14 sicche’ l’opposizione doveva essere introdotta con notifica della citazione nel termine prescritto e, non gia’, con il mero deposito del ricorso entro detto termine.
Il (OMISSIS), in proprio, e la srl (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.
L’avv. (OMISSIS) ritualmente evocato e’ rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal (OMISSIS) e dalla srl (OMISSIS) s’appalesa fondato e va accolto.
Con il primo mezzo d’impugnazione i ricorrenti deducono vizio di nullita’ ex articolo 156 c.p.c., comma 2 dell’ordinanza impugnata poiche’ corretto il rito speciale, ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2011, seguito nello svolgere l’opposizione al decreto ingiuntivo richiesto dal professionista ed il ricorso depositato entro il termine fissato ex articolo 641 c.p.c., comma 1.
Con la seconda doglianza i ricorrenti lamentano vizio di nullita’ del procedimento e dell’ordinanza conclusiva per violazione del disposto Decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2011, ex articolo 4 ossia l’espressa previsione che l’atto introduttivo del giudizio conserva i suoi effetti, anche processuali benche’ non proposto nella forma processuale prescritta.
Il primo motivo d’impugnazione appare fondato e comporta l’assorbimento della questione agitata nella seconda censura.
La questione circa la latitudine operativa della normativa speciale in tema di compenso per gli avvocati,portata nella L. n. 794 del 1942 ossia se limitata al solo contrasto circa la quantificazione del compenso dovuto per attivita’ giudiziale da stabilire in forza della tariffa, risulta risolta dall’arresto di questa Suprema Corte a sezioni unite – Cass. SU n. 4485/18, Cass. sez. 2 n. 26778/18 -.
E’ stato stabilito che la disciplina speciale, posta dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2011, articolo 14 – richiamata L. n. 794 del 1942, ex articolo 28 siccome novellato Decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2011, ex articolo 34, comma 16 – risulta applicabile in ogni contenzioso tra avvocato e cliente circa l’esistenza del diritto al compenso – Cass. sez. 3 n. 4002/16, Cass. sez. 2 n. 5843/17 – e la sua quantificazione, risultando comunque escluso il ricorso al rito ordinario ovvero speciale codicistico ex articolo 702 bis c.p.c.
Dunque rettamente i ricorrenti ebbero ad introdurre opposizione avverso i provvedimenti monitori, ottenuti dall’avv. (OMISSIS) nei loro riguardi, con il rito speciale Decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2011, ex articolo 14 e di conseguenza l’ordinanza impugnata va cassata e la questione rimessa per il suo esame nel merito al Tribunale di Castrovillari in diversa composizione.
Il Giudice di rinvio provvedera’ anche a disciplinare le spese di questo procedimento di legittimita’, ex articolo 385 c.p.c., comma 3.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Castrovillari in altra composizione per esame del merito ed anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di legittimita’.