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L’obbligo di cooperazione di cui all’art. 63 disp. att. c.c. dell’amministratore di condominio con il terzo creditore.
In tale contesto, l’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del c.c. [1], pone in capo all’amministratore condominiale un preciso obbligo di cooperazione con il terzo creditore non ancora soddisfatto che consiste per l’appunto nel comunicare, qualora interpellato, i dati dei condomini morosi.
L’obbligo di cooperazione con il terzo creditore, viene posto direttamente dalla legge in capo all’amministratore ed esula dai contenuti del programma obbligatorio interno al rapporto di mandato corrente tra condomini e amministratore [2].
L’amministratore è tenuto a comunicare al creditore i dati dei condomini morosi, e l’eventuale sua inerzia diviene sanzionabile.
Si tratta in sostanza per l’amministratore di un dovere legale di salvaguardia dell’aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale.
Per la liceità della comunicazione dei dati relativi ai condomini morosi in favore dei terzi creditori, ora così imposta dall’articolo 63, comma 1, delle disposizioni di attuazione, non occorre più verificare la sussistenza o del consenso del condomino interessato, o della causa di esonero dal consenso, ex articolo 24, lettera f), del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196, prevista per le ipotesi di trattamento volto a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.
La superfluità del consenso dei condomini inadempienti al trattamento dei loro dati personali discende, infatti, dalle prime due cause di esonero contemplate dal citato articolo 24.
Il presupposto assiomatico su cui poggiano i primi due commi dell’articolo 63, Disp. Att. c.c. dovrebbe essere tuttora quello della diretta riferibilità ai singoli condomini delle obbligazioni assunte dall’amministratore nell’ambito delle sue attribuzioni e nell’adempimento degli obblighi di mandato a lui affidati dal condominio mandante.
L’amministratore, che pertanto disattende la richiesta formulata dai terzi creditori ai sensi dell’art. 63 Dis. Att. c.c. perpetra quindi violazione dell’obbligo di leale cooperazione nei confronti dei terzi (in tal senso Tribunale di Roma. ord. 1 febbraio 2017 [3]).