l’azione è qualificabile come regolamento di confini, in quanto non sono in contestazione i titoli di proprietà delle parti, ma soltanto l’estensione dei rispettivi fondi; l’azione di regolamento dei confini ha natura reale e petitoria e trova il suo presupposto nell’esistenza di una situazione di incertezza, sia oggettiva (possesso promiscuo), sia soggettiva, come accade quando il confine è ben delineato, ma un proprietario confinante ritiene che non sia quello effettivo. L’azione di regolamento dei confini, disciplinata dall’art. 950 c.c., è diversa dall’azione di rivendica, anche in punto di onere probatorio: invero, lo stesso incombe su entrambe le parti, che devono allegare ogni mezzo di prova idoneo all’individuazione dell’esatta linea di confine ed il Giudice, se esso non è compiutamente assolto, per l’individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi deve svolgere la sua indagine sulla scorta dell’esame e della valutazione dei titoli d’acquisto delle rispettive proprietà. In caso di mancata produzione delle stesse risulta giustificato il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali aventi valore sussidiario. Inoltre, l’azione di regolamento di confini, con la quale non vengono messi in discussione i rispettivi diritti di proprietà, ma esclusivamente la loro estensione, sul presupposto dell’incertezza dei confini e della necessità di verifica dell’esatto tracciato, non è domanda sussidiaria rispetto a quella di rivendicazione e si fonda su presupposti diversi da quelli che legittimano l’esercizio della domanda disciplinata dall’art. 948 c.c.; l’azione è di mero accertamento anche quando comporti, quale mera conseguenza dell’identificazione dell’esatto confine, il rilascio di zone individuate del fondo. L’azione di regolamento dei confini si distingue sia da quella di apposizione dei termini di cui all’art. 951 c.c., perché mentre la prima richiede un’incertezza in ordine alla linea di demarcazione fra i due fondi, la seconda presuppone che il confine sia certo ed incontestato ed è diretta ad ottenere esclusivamente la apposizione dei segni di demarcazione, sia dall’azione di rivendicazione, che ha finalità recuperatoria e postula l’esistenza di un conflitto fra titoli.
Tribunale|Vallo della Lucania|Civile|Sentenza|28 aprile 2023| n. 374
Data udienza 27 aprile 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Sangiuolo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 200 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell’anno 2009, avente ad oggetto: Proprietà
TRA
(…) (c.f. (…) ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. De.Im. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Agropoli, alla via (…);
ATTORE
E
(…) (c.f. (…) ) e (…) (c.f. (…) ), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall’avv. To.An. ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Copersito Cilento al Palazzo Ippocampo;
CONVENUTI – ATTORI IN RICONVENZIONALE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, (…) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, (…) e (…) onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: accertare i confini di diritto tra l’appezzamento di terreno ubicato nel Comune di Agropoli (SA) alla località S. M. S., contrassegnato dal numero di p.lla (…) (già (…)) – Foglio (…) – del Catasto Terreni del Comune di Agropoli (SA) in proprietà di esso attore e l’appezzamento di terreno ubicato nel Comune di Agropoli (SA) alla località S. M. S. e ricadente nella particella n. (…) provv. (874 def.) ascritta al foglio n. (…), partita n. 1537 del Catasto Terreni del Comune di Agropoli (SA) in proprietà dei convenuti coniugi (…) e (…); ordinare la materiale apposizione dei termini in riferimento al confine di diritto tra i menzionati appezzamenti di terreno e secondo le risultanze della pronuncia richiesta; ordinare ai convenuti, ai sensi dell’art. 948 c.c., l’immediato rilascio dell’appezzamento di terreno ricadente nella p.lla n. (…) (già (…)) – foglio (…) del Catasto Terreni del Comune di Agropoli (SA), oggetto di indebita occupazione e di interclusione; ordinare ai convenuti il ripristino della status quo ante e, quindi, la rimozione, a loro spese, di tutte le opere realizzate per ottenere l’interclusione del terreno oggetto di giudizio; condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti dall’istante per effetto dell’indebita occupazione ed interclusione dell’appezzamento di terreno in parola nonché alle spese di lite.
Esponeva in particolare l’attore di aver ricevuto in donazione, in virtù di atto rogato dal notaio C. il 13.11.1975, il suddetto appezzamento di terreno dal padre sig. C.F., il quale aveva trasferito all’istante la nuda proprietà del fondo, conservandone l’usufrutto fino alla sua morte, avvenuta nel 1998; che i sig.ri (…) e (…), in virtù di atto rogato dal notaio (…) il 25.08.1982, avevano acquistato dai sig.ri (…) (allora usufruttuario) e (…) (al tempo nudo proprietario) la summenzionata particella confinante su cui avevano realizzato la propria abitazione; che, al fine di rendere possibile un comodo accesso al loro fondo, veniva ad essi riconosciuto un diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile gravante sulla strada insistente lungo la parte marginale della particella in proprietà dell’attore; che a partire dal 1996 i convenuti avevano cominciato a porre in essere una serie di azioni dirette all’interclusione della strada sulla quale esercitavano la servitù e delle strisce di terreno insistenti lungo i margini della carreggiata, azioni culminate nella realizzazione sul lato mare di una recinzione metallica sostenuta da paletti in ferro per una lunghezza di circa venti metri, sul margine opposto della strada (lato est) di un muretto in pietra avente funzione di contenimento per pari lunghezza ed infine, sul lato sud, un cancello automatico in ferro sostenuto da due pilastri in cemento e relativa tettoia con filari di tegole; che i convenuti avevano successivamente pavimentato la strada in oggetto con pietre di porfido e realizzato due canali trasversali all’asse della strada, che avevano coperto con griglie metalliche, verosimilmente creati per la raccolta delle acque piovane ma che, di fatto, creavano due flussi di acqua non regimentati nel terreno dell’attore, producendovi evidenti danni.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio i sig.ri (…) e (…), i quali eccepivano l’inammissibilità dell’azione proposta stante l’insussistenza dei presupposti ex art. 950 c.c., insistendo per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto; sul presupposto della sussistenza del possesso pacifico, pubblico ed ininterrotto da oltre vent’anni, spiegavano inoltre domanda riconvenzionale volta all’accertamento dell’acquisto del bene in oggetto per intervenuta usucapione, con vittoria di spese di lite. In particolare, i convenuti, dopo aver precisato che la vendita dell’appezzamento di terreno era avvenuta a corpo e non a misura, sottolineavano che, al momento dell’immissione in possesso, quindi nel 1982, i confini di cui si discute erano stati ben individuati e delimitati dalle stesse parti attraverso l’apposizione di paletti di legno, tuttora esistenti, e che tutte le altre opere contestate dall’attore, ad eccezione dell’attività di rifinitura della pavimentazione della strada avvenuta in tempi più recenti, venivano in realtà realizzate nel corso dei lavori di costruzione del fabbricato, risalenti al 1984, ivi compreso un cancello di legno che poi nel 1990 veniva sostituito con altro in metallo.
C. i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa veniva istruita mediante l’interrogatorio formale dei convenuti nonché mediante l’escussione di n. 8 testimoni.
Autorizzato il deposito dell’aerofotografia del 02.07.1990 come richiesto dall’attore e disposta la consulenza tecnica d’ufficio, la causa, all’udienza del 09.11.2022 veniva assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative memorie di replica.
Va in via preliminare chiarito che l’azione esercitata è qualificabile come regolamento di confini, in quanto non sono in contestazione i titoli di proprietà delle parti, ma soltanto l’estensione dei rispettivi fondi; l’azione di regolamento dei confini ha natura reale e petitoria e trova il suo presupposto nell’esistenza di una situazione di incertezza, sia oggettiva (possesso promiscuo), sia soggettiva (come nel caso di specie), come accade quando il confine è ben delineato, ma un proprietario confinante ritiene che non sia quello effettivo (Cfr. Cass. 15386/2000; Cass 3663/1994; Cass. 6594/1986).
L’azione di regolamento dei confini, disciplinata dall’art. 950 c.c., è diversa dall’azione di rivendica, anche in punto di onere probatorio: invero, lo stesso incombe su entrambe le parti, che devono allegare ogni mezzo di prova idoneo all’individuazione dell’esatta linea di confine ed il Giudice, se esso non è compiutamente assolto, per l’individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi deve svolgere la sua indagine sulla scorta dell’esame e della valutazione dei titoli d’acquisto delle rispettive proprietà. In caso di mancata produzione delle stesse risulta giustificato il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali aventi valore sussidiario (cfr. Cass. n. 10501/2013; Cass. Civ., 07.09.2012, n. 4993; Cass. n. 14993/2012 e Cass n. 10062/2018).
Inoltre, l’azione di regolamento di confini, con la quale non vengono messi in discussione i rispettivi diritti di proprietà, ma esclusivamente la loro estensione, sul presupposto dell’incertezza dei confini e della necessità di verifica dell’esatto tracciato, non è domanda sussidiaria rispetto a quella di rivendicazione e si fonda su presupposti diversi da quelli che legittimano l’esercizio della domanda disciplinata dall’art. 948 c.c.; l’azione è di mero accertamento anche quando comporti, quale mera conseguenza dell’identificazione dell’esatto confine, il rilascio di zone individuate del fondo.
L’azione di regolamento dei confini si distingue sia da quella di apposizione dei termini di cui all’art. 951 c.c., perché mentre la prima richiede un’incertezza in ordine alla linea di demarcazione fra i due fondi, la seconda presuppone che il confine sia certo ed incontestato ed è diretta ad ottenere esclusivamente la apposizione dei segni di demarcazione, sia dall’azione di rivendicazione, che ha finalità recuperatoria e postula l’esistenza di un conflitto fra titoli.
Orbene, la natura dell’azione di regolamento dei confini non muta ove il convenuto eccepisca l’usucapione della striscia di terreno oggetto della causa, in quanto ciò non costituisce una contestazione del titolo di proprietà della controparte; inoltre, l’eventuale accertamento della fondatezza dell’eccezione o della domanda riconvenzionale sortisce l’effetto di eliminare la situazione di incertezza dei confini.
Ne discende che l’esame della riconvenzionale di usucapione di parte convenuta costituisce un antecedente logico e giuridico rispetto alla domanda proposta in via principale dall’attore. Ritiene il Tribunale che le risultanze probatorie acquisite nel giudizio non abbiano fornito prova certa e tranquillizzante dell’acquisto per usucapione preteso dai convenuti, essendo come noto a tal fine necessario provare di aver esercitato sul bene, in maniera continua ed ininterrotta per almeno un ventennio, un potere di fatto corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, attraverso un possesso pacifico e pubblico.
Nel caso di specie, non può dirsi provata l’usucapione invocata da parte convenuta in quanto le dichiarazioni rese dai testi escussi si pongono in una condizione di equivalenza probatoria rispetto a quelle dei testi di parte attrice e ciò, in omaggio al principio di cui all’art. 2697 c.c., non può che andare a detrimento della parte medesima. Invero, i testi (…), (…) e (…), confermando i fatti descritti nella comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie istruttorie, hanno riferito ((…)) di aver aiutato personalmente il (…), nel 1984, ad apporre il cancello e che, all’epoca, erano già presenti i paletti di recinzione e la rete; che ((…)) “intorno al 1982-1984 c’erano dei paletti uso cantiere in legno e c’era il cancello in legno” che veniva poi sostituito da un cancello in ferro intorno al 1990-1991-1992; che ((…), cugina del convenuto) che “il cancello in ferro è stato posizionato dopo che la casa fu ultimata”.
I testi di parte attrice, invece, sebbene abbiano dichiarato di non essere in grado di riferire esattamente i dati catastali dell’appezzamento di terreno oggetto di causa e la relativa estensione, hanno confermato per il resto i fatti descritti nell’atto introduttivo del giudizio e nelle memorie istruttorie e, con particolare riferimento al periodo di realizzazione dell’interclusione, hanno affermato ((…), sorella dell’attore) che “per quello che ricordo prima del 94-95-96 non c’era niente, era una semplice strada senza recinzione”; che ((…), fratello dell’attore), “Quando è morto mio padre nel ’96 mi sembra di ricordare che il cancello non c’era. Più o meno sono stati fatti nello stesso periodo, il muretto e la rete, dal 1994 al 1996”; che ((…), compagno di scuola del figlio dell’attore che frequentava assiduamente i luoghi di causa) “ricordo che nell’anno 1995 non erano state iniziate ancora azioni atte ad intercludere questo pezzo di terra (?)”; che (R.E., moglie dell’attore), la realizzazione abusiva delle opere in questione risale agli anni 1995-1996-1997; che (C.F., figlio dell’attore) “il tutto è avvenuto man mano dal 1996 in poi”.
Peraltro, tale condizione di equivalenza probatoria non può dirsi superata per effetto della documentazione prodotta dai convenuti (cfr. fattura n. (…) E. S. M. per acquisto fornitura di materiali da costruzione; fattura n. (…) F.lli L. s.d.f. per acquisto fornitura materiali da costruzione; verbale di sequestro penale n. 991/I del 16.8.1984 dei Carabinieri di Agropoli) poiché, per quel che riguarda le fatture, non vi è la prova certa che il materiale sia stato utilizzato per la realizzazione delle opere richiamate dai convenuti, e per quel che riguarda il verbale, dallo stesso non si evince compiutamente la sussistenza di tutte le opere descritte dall’attore, prima tra tutte il cancello. Per quanto, poi, concerne l’aerofotografia del 02.07.1990, prodotta nel corso del giudizio dall’attore, la stessa è inammissibile in quanto trattasi di documento non sopravvenuto depositato successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie.
Per quanto concerne la domanda di regolamentazione dei confini, ritiene il giudicante che per la sua delibazione possano utilizzarsi gli esiti delle indagini demandate al CTU, in quanto fondati su una corretta valutazione dei titoli e degli e non inficiati dai rilievi dei convenuti.
In tale prospettiva deve affermarsi che l’esatto confine tra la proprietà dell’attore e quella dei convenuti corrisponde a quello individuato dall’ausiliario Arch. (…) e raffigurata graficamente nel grafico allegato; i convenuti vanno condannati anche alla materiale apposizione dei termini in riferimento al confine di diritto tra i menzionati appezzamenti di terreno.
Consegue che l’area oggetto di sconfinamento, vale a dire la superficie occupata dalla strada con pavimentazione in porfido ed annessa porzione di terreno lato valle, a partire dal cancello fino al limite del confine catastale del lotto che è pari a circa mq 98, va restituita all’attore; i convenuti vanno altresì condannati al ripristino dello status quo ante e, quindi, alla rimozione, a loro cura e spese, di tutte le opere realizzate per ottenere l’interclusione del terreno oggetto di giudizio; il tutto, nel rispetto assoluto della normativa vigente, previa ogni verifica, anche statica, della sicurezza dell’intervento ed in ogni caso con modalità operative e previi cautele, adempimenti ed accorgimenti tecnici ed esecutivi che garantiscano, in maniera assoluta, l’assenza di pericolo per la pubblica e privata incolumità, nonché la perfetta osservanza di ogni prescrizione imposta dalla normativa e da tutte le Autorità eventualmente coinvolte nell’intervento, da informare preventivamente.
La domanda risarcitoria spiegata dall’attore non è stata provata e per questo va rigettata.
L’accoglimento solo parziale della domanda ed il rifiuto di una soluzione transattiva da parte di entrambe le parti costituisce giustificato motivo per l’integrale compensazione delle spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, già liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara che l’esatto confine tra la proprietà dell’attore e quella dei convenuti corrisponde a quello individuato dall’ausiliario Arch. (…) nella c.t.u. depositata in data 7.4.2016 e raffigurata nel grafico allegato;
2) condanna i convenuti alla materiale apposizione dei termini in riferimento al confine di diritto tra i menzionati appezzamenti di terreno;
3) condanna (…) e (…) alla restituzione in favore dell’attore dell’area oggetto di sconfinamento, ovvero della superficie occupata dalla strada con pavimentazione in porfido ed annessa porzione di terreno lato valle, a partire dal cancello fino al limite del confine catastale del lotto che è pari a circa mq 98;
4) condanna i convenuti al ripristino dello status quo ante e, quindi, alla rimozione, a loro cura e spese, di tutte le opere realizzate per ottenere l’interclusione del terreno oggetto di giudizio; il tutto, nel rispetto assoluto della normativa vigente, nessuna esclusa e comunque previa ogni verifica, anche statica, della sicurezza dell’intervento ed in ogni caso con modalità operative e previi cautele, adempimenti ed accorgimenti tecnici ed esecutivi che garantiscano, in maniera assoluta, l’assenza di pericolo per la pubblica e privata incolumità, nonché la perfetta osservanza di ogni prescrizione imposta dalla normativa e da tutte le Autorità eventualmente coinvolte nell’intervento, da informare preventivamente;
5) rigetta ogni altra domanda;
6) rigetta la domanda riconvenzionale dei convenuti;
7) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vallo Della Lucania il 27 aprile 2023.
Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2023.