E’, viceversa, possibile e tutelabile la coesistenza simultanea sulla medesima cosa di una pluralita’ di situazioni possessorie, di diverso contenuto, anche in capo a diversi soggetti, che si concretizzino, per ognuno di essi, in attivita’ corrispondenti all’esercizio di differenti diritti reali. Laddove, dunque, non si ha mutamento della domanda, ne’ vizio di ultrapetizione, quando, chiestasi la reintegrazione nel possesso esclusivo dell’immobile, la reintegra venga poi chiesta od accordata all’attore per essere, anziche’ possessore esclusivo, semplicemente compossessore, in quanto il fatto costitutivo dell’azione resta il possesso, mutando solo il profilo giuridico dell’azione, ed in quanto non puo’ ritenersi inibito al giudice, nel sovrano apprezzamento delle prove, di scorgere, anziche’ una situazione di possesso solitario, una convergenza di poteri di fatto che si traducono sostanzialmente in possesso.
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 5 marzo 2019, n. 6366
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente
Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25214-2015 proposto da:
(OMISSIS), e (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli Avvocati (OMISSIS), ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo, in (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dagli Avvocati (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ultimo in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1394/2015 della CORTE di APPELLO di TORINO, pubblicata il 15/07/2015;
letta la requisitoria scritta del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 17.1.2006, (OMISSIS) e (OMISSIS) adivano il Tribunale di Torino evocando in giudizio (OMISSIS), esponendo di essere proprietari di immobili in (OMISSIS) ai quali spetta la proprieta’ esclusiva dei due cortili, oltre a due aree, in comune con le unita’ immobiliari di proprieta’ della (OMISSIS). Gli attori sostenevano di essere rimasti nel pieno possesso dei beni suddetti fino dalla data dell’acquisto, avvenuto con atto di compravendita in data 23.3.1998. Affermavano che la (OMISSIS) avesse realizzato nei giorni 14 e 15 di maggio 2005 un muro di recinzione con predisposizione per l’inserimento di cancello in metallo, oltre a due pilastri di sostegno in mattoni antichi e che tali opere fossero state realizzate in perpendicolare alla finestra esistente sul muro di proprieta’ attorea, a distanza inferiore rispetto a quella legale, mentre i pilastri avevano invaso l’area comune.
Con racc. del 23.6.2005 gli attori avevano contestato il comportamento della (OMISSIS), la quale, in data 24.10.2005, presentava al Comune di (OMISSIS) nuova documentazione per la sanatoria delle opere realizzate in difformita’, dichiarando che fossero in corso di esecuzione alcuni interventi di rimozione delle opere eseguite. Nonostante le modifiche, le opere in corso non rispettavano le distanze previste dal Comune di (OMISSIS) (5 metri dal confine) e dall’articolo 907 c.c. (3 metri dalla veduta). Gli attori rilevavano che la (OMISSIS) avesse, nel contempo, posto in essere una serie di comportamenti diretti a impedire loro l’utilizzo dell’area comune (posizionamento di vasi e fioriere, parcheggio della propria auto, distruzione di vasi con i fiori, posizionati dagli attori a ridosso del muro posto sul confine della proprieta’ (OMISSIS)- (OMISSIS) con l’area comune).
Sussistendo i presupposti per la denuncia di nuova opera ex articolo 1171 c.c. e 688 c.p.c., e/o articoli 1168 e/o 1170 c.c., chiedevano ordinarsi alla (OMISSIS) la sospensione delle opere in corso e la demolizione di quanto edificato in violazione della legge e realizzato sull’area comune senza autorizzazione, con cessazione di ogni altra condotta diretta a escludere gli attori dal godimento dell’area comune.
Si costituiva (OMISSIS) contestando la sussistenza dei presupposti della denunzia di nuova opera (nessun pericolo di danno, manufatti non considerabili costruzioni), nonche’ l’infondatezza dell’azione di manutenzione e reintegrazione del possesso, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Fallito il tentativo di conciliazione, veniva espletata C.T.U.
All’udienza del 6.2.2007, i ricorrenti rinunciavano alla domanda di reintegrazione nel possesso dell’area comune, distinta al foglio (OMISSIS), rinuncia accettata a spese compensate.
Con ordinanza del 27.2.2007, depositata in data 1.3.2007, il Giudice condannava la (OMISSIS) alla demolizione dei manufatti illegittimamente costruiti, oltre alla rifusione delle spese di lite.
Veniva proposto reclamo dalla (OMISSIS), e il Tribunale, con ordinanza in data 18.4.2007, disponeva la revoca della predetta ordinanza.
Con atto di citazione notificato in data 30.3.2007, gli attori convenivano in giudizio la (OMISSIS) chiedendo di accertare la comunione dell’area per cui e’ causa e di confermare l’ordinanza dell’1.3.2007, con gli ulteriori accertamenti anche petitori e il risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza dei comportamenti oggetto della fase cautelare e di quelli successivi (la (OMISSIS) aveva provveduto alla installazione di nuova inferriata e di telecamere puntate verso la proprieta’ degli attori).
Si costituiva in giudizio la (OMISSIS) contestando il fondamento delle domande avversarie, anche in base all’accoglimento del reclamo avverso l’ordinanza dell’1.3.2007. Nel merito, reiterava le contestazioni gia’ avanzate in fase cautelare: negava la natura di veduta all’apertura di cui i (OMISSIS)- (OMISSIS) lamentavano l’occlusione; sosteneva che le opere dalla medesima realizzate, per loro natura e ubicazione, non violassero le distanze legali; contestava che la rottura della tubatura posta nel cortile di sua proprieta’ fosse a lei imputabile; affermava la legittimita’ delle telecamere posizionate nella sua proprieta’. In via riconvenzionale, chiedeva di accertare, in capo a se’ medesima, la proprieta’ esclusiva dell’area cortilizia (mappale (OMISSIS)), lamentando che i (OMISSIS)- (OMISSIS) avessero invaso l’area suddetta mediante ampliamento della loro proprieta’, chiedendone la riduzione in pristino e il risarcimento dei danni, oltre all’eliminazione delle nuove aperture realizzate dagli attori verso l’area di proprieta’ esclusiva della convenuta. Sempre in via riconvenzionale, la (OMISSIS) lamentava l’illegittima chiusura da parte degli attori del cortile comune posto a nord della loro proprieta’, chiedendo l’eliminazione dell’ostacolo e il concorso alle spese di manutenzione della copertura, per la parte comune alle due proprieta’.
Nel corso del giudizio, gli odierni ricorrenti, a fronte della occupazione con materiale edile dell’area in questione da parte della (OMISSIS), presentavano nuovo ricorso ex articoli 1168 e 1170 c.c. e articolo 704 c.p.c.; anche in tale occasione la convenuta riconosceva espressamente il possesso in comune dell’area: solo a seguito dell’impegno della (OMISSIS) di sgombrare l’area, il ricorso veniva rinunciato nell’accordo delle parti con compensazione delle spese.
Espletata nuova CTU, prova testimoniale e precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 30.5.2012, ritenuta la necessita’ di avere chiarimenti dalle parti in ordine all’oggetto delle domande formulate e alla loro proponibilita’, ai sensi dell’articolo 705 c.p.c., comma 1, e tenuto conto che entrambe le parti avevano precisato anche conclusioni relative all’accertamento della proprieta’ della porzione di terreno in oggetto, il Tribunale fissava nuova udienza al 18.6.2012, nella quale entrambe le parti dichiaravano che la causa atteneva al merito possessorio.
Con sentenza n. 1749/2013 del 5.3.2013, il Tribunale di Torino condannava (OMISSIS) a rimuovere i manufatti realizzati sul bene sito in (OMISSIS) e identificato al NCEU al foglio (OMISSIS); rigettava la domanda di risarcimento del danno per lesione del possesso proposta dagli attori; dichiarava l’inammissibilita’ delle altre domande proposte dalle parti. In particolare, il Giudice di primo grado riteneva inammissibile la domanda petitoria proposta dalla convenuta in base all’articolo 705 c.p.c., nonche’ inammissibile la domanda petitoria proposta dagli attori in base alla sentenza della Corte di Cassazione n. 10588 del 2012, secondo la quale l’attore puo’ agire per la tutela petitoria ma solo con autonoma e separata iniziativa, per cui e’ inammissibile la relativa domanda se proposta nella fase del merito del giudizio possessorio. Il Tribunale accertava, invece, la lesione del compossesso dell’area comune derivante dalla realizzazione dei manufatti per cui e’ causa (nella comparsa di risposta la (OMISSIS) non contestava il compossesso dell’area).
Avverso detta sentenza proponeva appello (OMISSIS) con 5 motivi di appello: 1) vizio di ultra ed extrapetizione, violazione/falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c.; 2) erronea interpretazione delle risultanze probatorie e dei fatti di causa; 3) violazione/falsa applicazione degli articoli 1102 e 1140 c.c., 4) omessa/carente motivazione, violazione/falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c.; 5) omessa pronuncia, violazione/falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c.
Con la sentenza n. 1394/2015, depositata in data 15.7.2015, la Corte d’Appello di Torino accoglieva l’appello e, per l’effetto, dichiarava la nullita’ della sentenza appellata, condannando gli appellati alle spese di lite del primo e del secondo grado e a quelle di CTU, oltre alla restituzione in favore dell’appellante della somma dalla medesima versata in esecuzione della sentenza annullata.
Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS), sulla base di due motivi; resiste (OMISSIS) con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato, con deposito di memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la “Violazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, per error in procedendo della Corte d’Appello di Torino, consistente nell’erroneo riscontro del vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado, in quanto il possesso sull’area comune non solo e’ stato sempre allegato, ma ha sempre costituito l’oggetto delle conclusioni rassegnate nel corso delle fasi e gradi del giudizio.
1.1. – Il motivo e’ fondato.
1.2. – Trattasi di denuncia di error in procedendo che consente a questo Collegio un esame che investe direttamente l’invalidita’ denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso e’ fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicita’ della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione e’ giudice anche del fatto (Cass. n. 20716 del 2018; cfr. anche Cass. n. 8069 del 2016; Cass. n. 16164 del 2015).
Dalla lettura del ricorso introduttivo emerge con chiarezza che i ricorrenti hanno sempre allegato il “possesso dell’area comune”. Ne’, d’altronde, la Corte di merito ha considerato la natura pacifica del possesso esercitato in comune sulla medesima area, come emergente dagli atti e documenti di causa, giungendo a dichiarare la nullita’ della sentenza di primo grado per il solo fatto che nel corso del giudizio non si sia mai utilizzato il termine “compossesso”, laddove l’affermazione della cui configurabilita’ ed estensione ha costituito l’oggetto del ricorso possessorio introduttivo dell’intero giudizio; ed oltretutto non e’ stato mai contestato dalla (OMISSIS).
Pertanto, erroneamente la Corte d’Appello sostiene che l’ordinanza dell’1.3.2007 contenesse la condanna della (OMISSIS) alla rimozione dei manufatti dalla stessa realizzati in virtu’ della violazione della disciplina delle distanze legali, quando nella motivazione della suddetta ordinanza si legge (a pag. 1), che “Con ricorso depositato (…) agivano ai sensi degli articoli 1168, 1170 e 1171 c.c. nei confronti di (OMISSIS), sostenendo che quest’ultima, edificando un fabbricato su un fondo confinante, avrebbe: a) realizzato delle costruzioni in violazione delle distanze di legge, nonche’ in parte su un’area comune” e che (a pag. 2) “Emerge, inoltre, dalla risultanze della CTU che i manufatti realizzati dalla convenuta insistono per intero sul cortile comune F.8, mapp. (OMISSIS)”.
1.3. – Gia’ dalla lettura della gravata sentenza si evince che, ricondotta correttamente la fattispecie nell’ambito del giudizio possessorio (depurandola quindi dalle contaminazioni petitorie ai sensi e per gli effetti dell’articolo 705 c.p.c.), proprio la tutela della situazione di compossesso costituisse l’oggetto precipuo del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Risulta erroneo, dunque, onde motivare la sussistenza del vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, l’assunto della Corte di merito (v, sentenza impugnata, pag. 10), per la quale (in sostanza) possesso e compossesso sarebbero due istituti distinti, completamente avulsi l’uno dall’altro, caratterizzati da petita sostanziali addirittura inconciliabili.
E’, viceversa, possibile e tutelabile la coesistenza simultanea sulla medesima cosa di una pluralita’ di situazioni possessorie, di diverso contenuto, anche in capo a diversi soggetti, che si concretizzino, per ognuno di essi, in attivita’ corrispondenti all’esercizio di differenti diritti reali (Cass. n. 1584 del 2015).
Laddove, dunque, non si ha mutamento della domanda, ne’ vizio di ultrapetizione, quando, chiestasi la reintegrazione nel possesso esclusivo dell’immobile, la reintegra venga poi chiesta od accordata all’attore per essere, anziche’ possessore esclusivo, semplicemente compossessore, in quanto il fatto costitutivo dell’azione resta il possesso, mutando solo il profilo giuridico dell’azione, ed in quanto non puo’ ritenersi inibito al giudice, nel sovrano apprezzamento delle prove, di scorgere, anziche’ una situazione di possesso solitario, una convergenza di poteri di fatto che si traducono sostanzialmente in possesso (Cass. n. 13415 del 2014; conf. Cass. n. 22820 del 2016).
2. – Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la “Violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 166, 329, 343 e 346 c.p.c in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, a causa dell’ulteriore errore in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello di Torino, che ha ritenuto, in presenza di vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado, la sussistenza di un onere di proposizione di appello incidentale nei termini di cui all’articolo 166 c.p.c., con riferimento alle domande non esaminate poiche’ ritenute assorbite.
2.1. – Il motivo e’ fondato.
2.2. – Questa Corte e’ orientata nel ritenere che la parte vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l’onere di proporre, difettandone l’interesse al riguardo, appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perche’ assorbite; in tal caso la parte e’ soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volonta’ di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo ex articolo 346 c.p.c. (Cass. sez. un. 13195 del 2018; conf. Cass. n. 17029 del 2018; Cass. n. 832 del 2017; Cass. sez. un. 7700 del 2016; Cass. n. 14085 del 2014; Cass. n. 13411 del 2014).
Nella fattispecie, i ricorrenti non avrebbero potuto, difettando appunto di interesse, proporre appello incidentale per l’accoglimento della domanda possessoria relativa alla finestra e alla violazione delle distanze legali (domande espressamente non esaminate in quanto ritenute assorbite dal Giudice di primo grado), ne’ per l’accoglimento della domanda possessoria in ordine ai manufatti costruiti sull’area comune (domanda questa accolta dal Tribunale ed erroneamente ritenuta dalla Corte d’Appello pronunziata ultra petitum). Pertanto, correttamente i ricorrenti avevano riproposto le domande non esaminate in primo grado in quanto ritenute assorbite dall’accoglimento della domanda relativa al possesso dell’area comune, manifestando l’inequivoco interesse al riesame delle medesime.
3. – La controricorrente, “nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso principale”, propone a sua volta “ricorso incidentale condizionato, relativamente alle domande ritualmente proposte in fase di appello, non esaminate e assorbite in virtu’ della revoca della sentenza di primo grado, per violazione dell’articolo 112 c.p.c. e della declaratoria di decadenza dall’appello incidentale”.
La controricorrente deduce: la “Erronea interpretazione delle risultanze probatorie e dei fatti di causa in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5”; la “Violazione/falsa applicazione degli articoli 1102 e 1140 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5”; la “Omessa/carente motivazione, violazione/falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c. e dell’articolo 1102 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”; e la “Omessa pronuncia, violazione/falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4”.
3.1. – Il ricorso incidentale condizionato e’ inammissibile.
3.2. – E’ principio consolidato che, in tema di giudizio di cassazione, e’ inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato, allorche’ (come nella fattispecie) proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito bensi’ a questioni su cui il giudice di appello non si e’ pronunciato ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell’impugnazione, salva la facolta’ di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza (Cass. n. 22095 del 2017; Cass. 4130 del 2014).
4. – Sulla base di siffatte considerazioni, il ricorso principale va, dunque, accolto; mentre il ricorso incidentale condizionato va dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Torino, altra sezione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile quello incidentale condizionato. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, altra sezione, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.