il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullita’ – azionabile dal solo cliente – dal Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalita’ di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicche’ tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed e’ sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben puo’ desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 12 settembre 2018, n. 22207

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17201/2013 proposto da:

(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela del Fallimento (OMISSIS) S.r.l.;

– intimata –

avverso il provvedimento del Tribunale di Chieti depositato il 3/6/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/6/2018 dal Consigliere Dott. Alberto Pazzi;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VITIELLO Mauro, che ha chiesto che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, voglia rigettare il ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice delegato al fallimento di (OMISSIS) s.r.l. ammetteva parzialmente al passivo della procedura il credito vantato da (OMISSIS) s.p.a., quale mandataria di (OMISSIS) s.p.a., non accogliendo l’insinuazione rispetto al saldo del rapporto anticipazioni acceso dalla societa’ in bonis presso la filiale di (OMISSIS) di (OMISSIS) s.p.a..

2. Il Tribunale di Chieti, con decreto depositato in data 3 giugno 2013, rigettava l’opposizione proposta da (OMISSIS) s.p.a. dopo aver rilevato che il contratto relativo al rapporto anticipazioni non risultava essere mai stato sottoscritto dalla banca prima della sua produzione in giudizio, di modo che, dovendosi far risalire il perfezionamento del contratto a quel momento, tutte le operazioni relative al rapporto non potevano essere valutate.

3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso questo provvedimento (OMISSIS) s.p.a. onde far valere tre motivi di impugnazione.

L’ intimato fallimento (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto alcuna difesa.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex articolo 380 bis c.p.c., comma 1, sollecitando il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1 il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e la falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 117, commi 1 e 3, anche con riferimento all’articolo 1326 c.c.: il contratto di conto anticipi era stato concluso tramite lo scambio di una proposta proveniente dalla cliente e di una successiva separata accettazione della banca, debitamente sottoscritta e consegnata alla correntista, la cui richiesta di esibizione in giudizio era stata disattesa malgrado risultasse agli atti che l’istituto di credito aveva dato esecuzione al contratto e vi era stata un’attivita’ contrattuale fra le parti in relazione alle operazioni compiute sul conto anticipi; una simile condotta, oltre che l’avvenuta trasmissione degli estratti conto, costituiva un valido equivalente della sottoscrizione mancante e avrebbe dovuto indurre il collegio dell’opposizione ad affermare l’esistenza e la piena validita’ del conto anticipi, con il conseguente accoglimento dell’opposizione.

4.2 Il motivo e’ fondato.

La piu’ recente giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullita’ – azionabile dal solo cliente – dal Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalita’ di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicche’ tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed e’ sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben puo’ desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (Cass., Sez. U., 16/1/2018 n. 898).

Il principio, espresso in tema d’intermediazione finanziaria, trova applicazione anche in tema di contratti bancari – rispetto ai quali la previsione della forma scritta a pena di nullita’ contenuta nel Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 117, comma 3, deve essere interpretata alla luce del successivo articolo 127, comma 2, secondo cui la nullita’ puo’ essere fatta valere solo dal cliente (Cass. 25/7/2013 n. 18079) – in ragione della comune finalita’ di protezione del cliente perseguita in entrambi i casi dal legislatore.

In questa prospettiva interpretativa del disposto normativo in questione non rilevano ne’ la mancata sottoscrizione da parte del rappresentante della banca del contratto, ne’ eventuali comportamenti successivi atti ad assumere valore equipollente della firma mancante, ne’ l’epoca in cui tali comportamenti siano stati tenuti, mentre e’ necessario verificare se il contratto sia stato redatto per iscritto, risulti sottoscritto dal cliente e sia stato consegnato in copia al medesimo, potendosi desumere il consenso dell’istituto di credito dalla concludenza dei suoi successivi comportamenti.

5. La fondatezza della prima doglianza rende superfluo l’esame delle ulteriori censure, l’una volta a denunciare l’omesso esame dell’effettiva sottoscrizione del contratto da parte di (OMISSIS) s.p.a., l’altra tesa a lamentare la mancata valutazione della domanda di insinuazione proposta in via subordinata dall’opponente.

6. Il provvedimento impugnato andra’ dunque cassato, con rinvio al Tribunale di Chieti, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterra’ ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Chieti in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.