la responsabilita’ dell’appaltatore per vizi e difetti della materia impiegata non e’ a priori esclusa dall’essere stata essa scelta dallo stesso committente, ed anzi, pure nell’ipotesi in cui i materiali siano forniti direttamente dal committente l’appaltatore ha l’onere di eseguire i controlli sulla qualita’ e specifica idoneita’, poiche’ solo tale verifica gli consente di evitare di incorrere nella responsabilita’ per vizi e difformita’ dell’opera dovuta a difetti del materiale.

 

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 26 giugno 2018, n. 16758

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.r.l. (gia’ (OMISSIS) s.r.l.) in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

(OMISSIS) (gia’ legale rappresentate della ditta individuale (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difese dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrenti –

e contro

(OMISSIS) S.p.A.(gia’ (OMISSIS) S.p.A., gia’ (OMISSIS) S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 856/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 19/07/201;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICO GUIDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO LUIGI che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso principale e per l’assorbimento del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni in atti;

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della Soc. (OMISSIS), che si e’ riportato agli atti depositati ed ha insistito sull’inammissibilita’ o sull’infondatezza del ricorso principale;

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della Soc. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento delle difese in atti.

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con atto di citazione del 27.6.1995 (OMISSIS), titolare della ditta (OMISSIS) convenne innanzi al Tribunale di Bari (OMISSIS), titolare della (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l., esponendo di aver utilizzato, per le murature esterne e le tramezzature interne di un complesso residenziale che stava realizzando a (OMISSIS), blocchi di calcestruzzo cellulare denominato Iperbloch, che gli erano stati venduti dalla (OMISSIS) e prodotti dalla (OMISSIS) s.r.l..

Realizzate le tamponature esterne e le tramezzature interne, si erano evidenziate fenditure verticali ed orizzontali tali da evidenziare carenze qualitative del materiale utilizzato.

Tanto premesso, l’attore chiedeva la pronuncia di risoluzione del contratto di vendita per vizi della cosa e la condanna del (OMISSIS) alla restituzione del prezzo corrisposto.

Chiedeva altresi’ la condanna di ambedue i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni per i costi di posa, demolizione e avvio a discarica del materiale, e conseguente ritardo nella consegna delle unita’ abitative. Costituitosi in giudizio, il (OMISSIS) contesto’ il fondamento della domanda, deducendo che il difetto dei materiali era unicamente imputabile al produttore (OMISSIS) s.r.l. e propose altresi’ domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per ingiustificata risoluzione unilaterale del contratto di appalto, stipulato l’1.10.1993, con il quale l’attore lo aveva incaricato dell’esecuzione delle murature e tramezzature delle ville del complesso residenziale in (OMISSIS) che il (OMISSIS) stava costruendo.

Si costitui’ pure la (OMISSIS) s.r.l., la quale affermo’ che i difetti riscontrati non erano vizi del materiale, ma erano imputabili alla cattiva posa in opera della (OMISSIS) ed alla scelta dell’attore di acquistare materiale di seconda scelta.

La convenuta spiego’ altresi’ domanda di garanzia nei confronti della (OMISSIS) s.p.a., la quale, nel costituirsi, eccepi’ preliminarmente la decadenza e prescrizione di ogni diritto o azione fatta valere dall’attore nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. e rilevo’ inoltre l’inammissibilita’ ed infondatezza delle domande proposte da quest’ultima nei suoi confronti, in quanto il rischio oggetto della controversia non rientrava nella garanzia assicurativa.

Il Tribunale di Bari, espletata Ctu, con la sentenza n. 2150/2007, rigetto’ la domanda di risoluzione contrattuale nei confronti di (OMISSIS) s.r.l. per carenza di legittimazione passiva di quest’ultima e quella nei confronti del (OMISSIS) poiche’ i difetti di costruzione non integravano la gravita’ dell’inadempimento richiesta dall’articolo 1455 c.c..

Il giudice di primo grado, inoltre, in accoglimento delle domande proposte in via riconvenzionale dal (OMISSIS), pronuncio’:

la risoluzione del contratto di appalto tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) condannando quest’ultimo al risarcimento del danno;

la risoluzione del contratto di vendita tra il (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) avente ad oggetto la fornitura del materiale.

La Corte di Appello di Bari, con la sentenza n. 856/2012, confermo’ la sentenza di primo grado.

La Corte territoriale, in particolare, ritenne che il contratto concluso l’1.10.1993 tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) dovesse qualificarsi come appalto e non come contratto misto di vendita ed appalto ed accerto’ che l’acquirente del calcestruzzo cellulare Iperbloch era il (OMISSIS).

Da cio’ la carenza di legittimazione passiva della (OMISSIS).

Il giudice di appello confermo’ inoltre la pronuncia di risoluzione del contratto di appalto tra e (OMISSIS) e (OMISSIS) per inadempimento di quest’ultimo, affermando che l’interruzione dell’esecuzione e la successiva risoluzione unilaterale del contratto di appalto, imputabile al (OMISSIS), non era giustificata, ed era avvenuta molto tempo dopo la comunicazione, concordata dai contraenti, con cui si contestavano alla (OMISSIS) vizi del materiale utilizzato.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione (OMISSIS) con tre motivi.

Il (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l., (gia’ (OMISSIS) s.r.l.) resistono con controricorso.

La (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con due motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso il (OMISSIS) lamenta la violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo, per avere la Corte territoriale omesso di esaminare il fatto che, come risulta dalle stesse dichiarazioni rese dal legale rappresentante della (OMISSIS) all’udienza del 17.6.1999, quest’ultima aveva fornito all’odierno ricorrente nuovo materiale, poi risultato ugualmente difettoso, al fine di eliminare il problema denunciato: da cio’ discenderebbe, ad avviso del ricorrente, una responsabilita’ diretta della (OMISSIS) nei suoi confronti.

Il motivo e’ destituito di fondamento.

La circostanza indicata dal ricorrente, vale a dire l’offerta, da parte del legale rappresentante della (OMISSIS), di un campione di materiale non e’ infatti idonea a provare la sussistenza di un rapporto contrattuale diretto tra (OMISSIS) e (OMISSIS).

La generica offerta, “di un campione di mattoni di prima scelta”, da parte del produttore e’ del pari inidonea a far sorgere un nuovo rapporto contrattuale, fonte di autonome obbligazioni per il venditore, estraneo al rapporto contrattuale originario, fermo restando che l’azione esercitata dall’odierno ricorrente nel presente giudizio e’ quella di risoluzione contrattuale e di risarcimento dei danni e non anche di responsabilita’ aquiliana nei confronti del fornitore della merce (Cass.12704 del 30.8.2002).

In ogni caso, deve rilevarsi la novita’ e conseguente inammissibilita’ della domanda, diretta ad individuare la successiva fornitura diretta di un campione di materiale da parte della (OMISSIS), effettuata a seguito delle contestazioni relative alla fornitura originaria, quale autonoma fonte di responsabilita’ a carico del produttore, in quanto detta domanda non risulta ritualmente proposta nei gradi di merito.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, in relazione alla statuizione che ha ritenuto ingiustificata la unilaterale risoluzione del contratto di appalto dell’odierno ricorrente con il (OMISSIS).

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5), in relazione all’esclusione della responsabilita’ del (OMISSIS), quale conseguenza della qualificazione del contratto concluso dalle parti come appalto, pur nell’accertamento del difetto evidente dei materiali, seppure di produzione altrui.

Le censure, che, in quanto strettamente connesse, vanno unitariamente esaminate, sono fondate e vanno accolte.

La Corte territoriale ha infatti qualificato il contratto concluso dal (OMISSIS) e dal (OMISSIS) come contratto di appalto (rectius subappalto) avente ad oggetto l’esecuzione, da parte del (OMISSIS), di murature e tramezzature interne delle ville facenti parte del complesso residenziale che il (OMISSIS) stava costruendo a (OMISSIS), ed ha altresi’ accertato che il materiale utilizzato per la edificazione dei suddetti muri e tramezzi era affetto da vizi e difetti.

Ha pero’ ritenuto che fosse giustificata la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento del (OMISSIS), in quanto i difetti di costruzione manifestatisi nell’esecuzione delle opere non integravano la gravita’ richiesta dall’articolo 1455 c.c., considerato che le tamponatura e le tramezzature costituivano solo una parte dei lavori appaltati ed in quanto dalle indagini peritali i difetti risultavano imputabili alla inidoneita’ dei materiali forniti dalla (OMISSIS) s.r.l..

Orbene, premesso che la domanda di risoluzione del contratto proposta, in via riconvenzionale, dall’appaltatore comporta la valutazione comparativa dei comportamenti delle parti ai fini dell’accertamento della non scarsa importanza dell’inadempimento del committente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1453 e 1455 c.c. la suddetta valutazione non risulta essere stata correttamente effettuata dalla Corte territoriale.

Va anzitutto rilevato che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, la responsabilita’ dell’appaltatore per vizi e difetti della materia impiegata non e’ a priori esclusa dall’essere stata essa scelta dallo stesso committente (Cass. 1391 del 7.2.1992), ed anzi, pure nell’ipotesi in cui i materiali siano forniti direttamente dal committente l’appaltatore ha l’onere di eseguire i controlli sulla qualita’ e specifica idoneita’, poiche’ solo tale verifica gli consente di evitare di incorrere nella responsabilita’ per vizi e difformita’ dell’opera dovuta a difetti del materiale (Cass. 12044 del 12.5.2010).

A maggior ragione, dunque, il fatto che il materiale sia stato direttamente acquistato dall’appaltatore, seppure su indicazione del committente, non esonerava quest’ultimo da responsabilita’ nei confronti del committente medesimo, mentre la circostanza che il materiale sia stato prodotto da un terzo non comporta, evidentemente, la scarsa importanza dell’inadempimento.

Tale profilo della responsabilita’ dell’appaltatore per vizi dell’opera derivanti da difetti del materiale non risulta essere stata in alcun modo considerata dalla Corte territoriale, la quale si e’ limitata ad affermare che l’interruzione dell’esecuzione dell’appalto si era verificata dopo diverso tempo dalla comunicazione dei vizi del calcestruzzo utilizzato e senza alcuna giustificazione e che il materiale era stato fornito da altro soggetto.

Passando al ricorso incidentale condizionato, la (OMISSIS) S.p.a., ripropone i motivi di appello incidentale condizionato, i quali, peraltro, non erano stati esaminati dalla Corte di appello.

Da cio’ l’inammissibilita’ del ricorso incidentale, per carenza di interesse, non potendo esaminarsi in questa sede questioni sulle quali la sentenza impugnata non si e’ pronunciata, in quanto assorbite a seguito della reiezione dell’appello principale.

Si osserva infatti che, come questa Corte ha gia’ affermato, il ricorso incidentale dev’essere giustificato dalla soccombenza (non ricorrendo altrimenti l’interesse processuale a proporre ricorso per cassazione), cosicche’ e’ inammissibile il ricorso incidentale con il quale la parte, che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, risollevi questioni non decise dal giudice di merito, perche’ non esaminate o ritenute assorbite, salva la facolta’ di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza (Cass. 23548/12; Cass. 17201/04).

La parte interamente vittoriosa nel giudizio di merito, che intende risollevare questioni gia’ prospettate in appello, e non esaminate o ritenute assorbite dal giudice, non ha dunque l’onere di proporre ricorso incidentale condizionato, ma e’ sufficiente che le riproponga con il controricorso, dichiarando di volerle sottoporre ad esame nel giudizio di rinvio (Cass. 4130/2014).

In conclusione, respinto il primo motivo del ricorso principale, vanno accolti il secondo e terzo motivo.

La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d’Appello di Bari, che provvedera’ anche alla regolazione delle spese del presente giudizio.

Va invece dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso incidentale condizionato proposto dalla (OMISSIS) s.p.a..

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del cit. articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte respinto il primo motivo, accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso principale.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato proposto dalla (OMISSIS) s.p.a..

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa anche per le spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Bari.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater a atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del cit. articolo 13, comma 1-bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.