in termini di responsabilita’ oggettiva, e fonda la responsabilita’ del custode sul rapporto che questi ha con la cosa, e non sulla colpa, salvo che il comportamento del danneggiato stesso o di un terzo sia tale da interrompere il nesso causale tra il danno e le condizioni del bene, e poi accerta in concreto che tale puo’ qualificarsi il comportamento della ricorrente che non si avvedeva di un comune gradino oltretutto ben segnalato, non rispettando quella regola di comune prudenza nel percorrere gli spazi della quale e’ gravato ciascun fruitore di essi, appare corretta.
Per approfondire il tema oggetto della seguente pronuncia si consiglia la lettura del seguente articolo: La responsabilità della p.a. quale proprietaria delle strade
Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 4 luglio 2018, n. 17446
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13653/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1556/2016 del TRIBUNALE di SASSARI, depositata il 14/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 29/05/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.
RILEVATO
che:
1. (OMISSIS) ha proposto due motivi di ricorso per cassazione contro (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.p.a., avverso la sentenza n. 1556 del 2016 del Tribunale di Cagliari emessa il 14.11.2016.
2.La (OMISSIS) ha depositato controricorso, l’altra intimata non ha svolto attivita’ difensive in questa sede.
3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal Decreto Legge n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. n. 197 del 2016, e’ stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta infondatezza. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati notificati agli avvocati delle parti.
4. Non sono state depositate memorie.
CONSIDERATO
che:
1. Il Collegio condivide le valutazioni della proposta del relatore nel senso della manifesta infondatezza del ricorso.
2. Nel 2009, (OMISSIS) conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Alghero la (OMISSIS) s.r.l., assumendo che uscendo da un supermercato di proprieta’ della societa’ cadeva rovinosamente al suolo a causa dell’esistenza di uno scalino non segnalato, riportando danni alla persona. Chiedeva la condanna della societa’ al risarcimento dei danni subiti, conseguenti alla mancanza di segnalazione e messa in sicurezza del detto piano di accesso rialzato.
Il giudice di pace accoglieva la domanda ed affermava che il gradino non segnalato costituiva una insidia e che il supermercato non aveva adottato misure idonee a garantire alla clientela al sicurezza della circolazione all’interno dei propri locali.
3. La societa’ proponeva appello, lamentando anche che il giudice di primo grado non si fosse pronunciato sulla chiamata in garanzia della compagnia di assicurazioni, dalla quale chiedeva di essere manlevato. Il tribunale accoglieva l’impugnazione della societa’, rigettando la domanda risarcitoria della (OMISSIS).
4. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c., laddove il tribunale ha ritenuto che il primo giudice abbia errato nella valutazione degli elementi emersi e non abbia tenuto conto degli oneri probatori. Afferma che, stante la pacifica possibilita’ della societa’ di controllare l’area del supermercato, solo un comportamento improprio, anomalo o imprevedibile da parte sua avrebbe potuto concorrere nel concorso causale.
Con il secondo motivo, denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, denunciando in effetti l’errata valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
Il primo motivo e’ infondato, il secondo inammissibile non essendo possibile una rinnovazione del giudizio in fatto in questa sede.
Il primo motivo trascura un dato essenziale, ovvero che la situazione di pericolo prospettata dall’attrice ricorrente e’ stata accertata essere, nella sua dimensione reale, un comune scalino, oltretutto, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, munito di striscia gialla fosforescente che ne segnalava la presenza al cliente dotato della normale prudenza.
Ne consegue che la soluzione del tribunale, che ricostruisce la responsabilita’ del gestore del supermercato inquadrandola nella responsabilita’ per custodia, e questa, conformemente alla ricostruzione teorica attualmente fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte oltre che dalla prevalente dottrina, in termini di responsabilita’ oggettiva, e fonda la responsabilita’ del custode sul rapporto che questi ha con la cosa, e non sulla colpa, salvo che il comportamento del danneggiato stesso o di un terzo sia tale da interrompere il nesso causale tra il danno e le condizioni del bene, e poi accerta in concreto che tale puo’ qualificarsi il comportamento della ricorrente che non si avvedeva di un comune gradino oltretutto ben segnalato, non rispettando quella regola di comune prudenza nel percorrere gli spazi della quale e’ gravato ciascun fruitore di essi, appare corretta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
Il ricorso per cassazione e’ stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la ricorrente risulta soccombente, pertanto e’ gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 bis e comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente (OMISSIS) s.r.l., che liquida in complessivi Euro 1.400,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori. Da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.