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Se e’ vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilita’ custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, e’ altrettanto vero che l’imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarieta’ (ex articolo 2 Cost.), che comporta la necessita’ di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocita’ degli obblighi derivanti dalla convivenza civile.

 

Per approfondire il tema oggetto della seguente pronuncia si consiglia la lettura del seguente articolo:

La responsabilità della p.a. quale proprietaria delle strade

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2478

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12777/2015 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in proprio e quali eredi della defunta (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, il Presidente Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 351/2014 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 04/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

A seguito del decesso di (OMISSIS), avvenuto a causa di un sinistro stradale, i genitori (OMISSIS) e (OMISSIS), anche in nome e per conto del figlio minore (OMISSIS) e anche quali eredi della figlia (OMISSIS), nonche’ la nonna (OMISSIS) convennero i giudizio la Provincia Autonoma di Trento per sentirla condannare al risarcimento dei danni – ai sensi dell’articolo 2051 o dell’articolo 2043 c.c. – sull’assunto che il decesso era stato provocato dalla mancata adozione di adeguate barriere a protezione della strada provinciale ove si era verificato l’incidente; piu’ precisamente, per il fatto che la barriera esistente era interrotta in corrispondenza di una piazzola e presentava una parte terminale che, anziche’ attenuare l’urto, aveva operato come “colpo di ariete” contro cui aveva urtato la vettura condotta dal giovane (OMISSIS).

Il Tribunale di Trento rigetto’ la domanda, con sentenza che e’ stata confermata dalla Corte di Appello.

Hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (i primi tre anche quali eredi di (OMISSIS)), affidandosi a tre motivi, cui ha resistito la Provincia Autonoma di Trento.

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c. e del Decreto Ministeriale LL.PP. 18 febbraio 1992, n. 223 (Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza): i ricorrenti censurano la Corte per avere escluso l’esistenza di un rapporto di causalita’ tra il manufatto e l’evento mortale; evidenziano che la conformazione del guard-rail (“interrotto con la punta a rostro, anziche’ continuo per tutta l’estensione della curva”) aveva determinato una situazione di pericolo che aveva causato il decesso del giovane (per l’urto violento che lo aveva sbalzato dal posto di guida), a prescindere dalla sua imprudente condotta di guida.

2. Al riguardo, la Corte ha affermato – in fatto e alla stregua dell’espletata c.t.u. – che la “geografia dei luoghi” escludeva “all’evidenza” che sussistesse l’obbligo di collocare una barriera continua (tanto piu’ che il guard-rail non si interrompeva in piena curva, ma cinquanta metri piu’ avanti, e interessava la carreggiata opposta al senso di marcia della vettura); che la parte terminale del guard-rail presentava “un andamento a rientrare” ed era dotata dei necessari elementi protettivi, consistenti in lamierati ricurvi e bullonati; che la condotta di guida del (OMISSIS) (che procedeva a velocita’ molto superiore a quella consentita, in tratto curvilineo e con fondo stradale umido e senza indossare le cinture di sicurezza) era stata tale che “anche la presenza della barriera lungo il perimetro della piazzola o una diversa geometria della parte terminale del guardrail non avrebbero evitato il sinistro ne’ modificato le modalita’ dell’accadimento”; che tale condotta aveva dunque integrato il caso fortuito di cui all’articolo 2051 c.c., rendendo “priva di rilievo causale ogni eventuale omissione della Pubblica Amministrazione, comunque esclusa”.

3. L’esame del motivo rende opportuna una puntualizzazione dei principi in materia di responsabilita’ per danni da cose in custodia, come via via espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, con attenzione specifica alla custodia dei beni demaniali e, tra questi, di quelli di grande estensione, come strade e loro accessori e pertinenze; il tutto premettendo che incombe al danneggiato l’onere di un’opzione chiara (anche in termini di alternativita’ o reciproca subordinazione) tra l’azione generale di responsabilita’ extracontrattuale, ai sensi dell’articolo 2043 c.c. e quella di responsabilita’ per fatto della cosa, ai sensi dell’articolo 2051 c.c., visto che le due domande presentano tratti caratteristici, presupposti, funzioni ed oneri processuali assai diversificati (ex multis, Cass. n. 18609/2013 e Cass. n. 18463/2015).

3.1. La formulazione dell’articolo 2051 c.c. (“ciascuno e’ responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”) evidenzia chiaramente che:

– “la responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa” (Cass. n. 15761/2016);

– ad integrare la responsabilita’ e’ necessario (e sufficiente) che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell’esercizio del suo potere sul bene, giacche’ il profilo della condotta del custode e’ – come detto – del tutto estraneo al paradigma della responsabilita’ delineata dall’articolo 2051 c.c. (ex multis, Cass. n. 4476/2011);

– ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l’esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non e’ stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;

– si tratta, dunque, di un’ipotesi di responsabilita’ oggettiva (per tutte, Cass. n. 12027/2017) con possibilita’ di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno;

– non puo’ escludersi, invero, che un’eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex articolo 2051 c.c., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode puo’ essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, sempre ai fini dell’allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo; ne’ e’ da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformita’ della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l’attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi – va ribadito – si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode.

– resta dunque fermo che, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l’assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell’affermazione della sua responsabilita’ ai sensi dell’articolo 2051 c.c..

3.2. Quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, va richiamato il consolidato orientamento di legittimita’ (cfr., per tutte, Cass., S.U. n. 576/2008) secondo cui:

– ai fini dell’apprezzamento della causalita’ materiale nell’ambito della responsabilita’ extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli articoli 40 e 41 c.p., sicche’ un evento e’ da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non);

– tuttavia, il rigore del principio dell’equivalenza delle cause, posto dall’articolo 41 c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso e’ riferibile a piu’ azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalita’ efficiente – desumibile dal capoverso della medesima disposizione – in base al quale l’evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all’autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale gia’ in atto;

– al contempo, neppure e’ sufficiente tale relazione causale per determinare una causalita’ giuridicamente rilevante, dovendosi, all’interno delle serie causali cosi’ determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l’evento secondo il principio della c.d. causalita’ adeguata o quello similare della c.d. regolarita’ causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che – secondo l’id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarita’ statistica o ad una probabilita’ apprezzabile ex ante (ancorche’ riscontrata con una prognosi postuma) – integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l’antecedente necessario.

3.3. Ne deriva che tutto cio’ che non e’ prevedibile oggettivamente ovvero tutto cio’ che rappresenta un’eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneita’ causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l’efficacia condizionante.

Ovviamente, anche l’imprevedibilita’ che vale a connotare il fortuito deve essere oggettiva – dal punto di vista probabilistico o della causalita’ adeguata – senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza dell’assenza o meno di colpa del custode.

3.4. Deve peraltro considerarsi che l’oggettiva imprevedibilita’ di un fattore esterno e’ suscettibile di esaurirsi col tempo: infatti, una modifica improvvisa delle condizioni della cosa (quali la macchia d’olio lasciata sull’asfalto da un veicolo in transito o l’accumulo di materiali sulla carreggiata determinato da perdita di carico o da eventi meteorici intensi) e’ destinata a perdere, col trascorrere del tempo dal suo accadimento e avuto riguardo alle concrete possibilita’ di estrinsecazione della signoria di fatto sulla cosa, la sua natura eccezionale, finendo col fare corpo con la cosa stessa, sicche’ e’ a questa, come modificata dall’evento originariamente improvviso, che correttamente va ascritto il fatto dannoso che ne deriva.

3.5. E’ pacifico – come detto – che il caso fortuito puo’ essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o “teatro” della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell’evento lesivo, cosi’ da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente.

Quando, poi, la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, si’ da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilita’ di configurare un concorso causale colposo, ai sensi del primo comma dell’articolo 1227 c.c. (applicabile anche in ambito di responsabilita’ extracontrattuale, in virtu’ del richiamo compiuto dall’articolo 2056 c.c.), che potra’ essere apprezzato – al pari del fortuito – anche sulla base di una valutazione officiosa (per tutte, Cass. n. 20619/2014).

Va sottolineato che, quanto piu’ la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto piu’ incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.

Se e’ vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilita’ custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, e’ altrettanto vero che l’imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarieta’ (ex articolo 2 Cost.), che comporta la necessita’ di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocita’ degli obblighi derivanti dalla convivenza civile.

4. Tanto premesso, deve rilevarsi come la Corte territoriale abbia negato la responsabilita’ del custode dopo avere escluso la sussistenza di un nesso di causa fra la conformazione della strada -e, segnatamente, delle barriere di sicurezza – e il decesso del conducente della vettura e dopo avere individuato nella “abnorme” condotta di guida di quest’ultimo la causa da sola idonea a produrre l’esito letale e ad interrompere qualunque rapporto con la condizione della strada, integrando pertanto gli estremi del caso fortuito.

4.1. Tale conclusione non merita censure, giacche’ costituisce il risultato di un percorso argomentativo che si e’ correttamente sviluppato nei seguenti punti:

– la Corte ha escluso che la condizione della strada non fosse conforme alla prescrizioni regolamentari di cui al Decreto Ministeriale 18 febbraio 1992, o risultasse comunque pericolosa per la presenza dell’interruzione nella barriera di protezione o per la conformazione della parte terminale del guard rail: rilievo non finalizzato – giova ribadirlo – ad evidenziare un difetto di colpa del custode, che e’ del tutto irrilevante in ambito di responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., ma a sostenere la tesi del difetto di nesso causale fra la cosa in custodia e il sinistro;

– la Corte ha poi evidenziato come la “condotta abnorme” del (OMISSIS), “altamente imprudente e irrispettosa delle norme che regolano la circolazione stradale”, abbia rivestito un ruolo causale esclusivo nella determinazione del sinistro, “che non avrebbe avuto diversi esiti, con riguardo alla fuoriuscita di strada della vettura e alla roteazione successiva al violento impatto contro il terminale del guard rail, anche se la geometria dello stesso fosse stata diversa”;

– su tali premesse, ha dunque ritenuto integrato dalla condotta del (OMISSIS) il caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere qualunque nesso causale fra la condizione della strada e l’esito del sinistro, cosi’ riconoscendo alla situazione dei luoghi un ruolo di mera occasione di tale sinistro e del decesso del conducente dell’autovettura; il tutto in piena conformita’ ai principi che governano la materia della responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., come sopra richiamati.

5. Il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c., articolo 113 c.p.c. e del Decreto Ministeriale LL.PP. n. 223 del 1992, articolo 2: i ricorrenti assumono che la sentenza e’ “in ogni caso errata nella parte in cui esclude profili giuridici di responsabilita’ colposa a norma dell’articolo 2043 c.c., per contro rinvenibili in relazione al contenuto del Regolamento ministeriale.

5.1. Il motivo e’ inammissibile, in quanto investe un profilo che la Corte ha – correttamente – ritenuto assorbito, giacche’ l’esclusione del nesso di causa esclude in radice la possibilita’ di affermare una responsabilita’ ex articolo 2043 c.c..

6. Col terzo motivo, i ricorrenti deducono la “nullita’ della sentenza per mancanza di motivazione” e l'”omesso esame circa un punto decisivo per il giudizio (…) costituito dalla colpa della Provincia Autonoma di Trento nel non aver dato continuita’ al guard-rail”: si dolgono, in particolare, che la Corte abbia “omesso di vagliare il fondamento (il)logico dell’opzione amministrativa di conformare pericolosamente la barriera di sicurezza”.

6.1. Il motivo e’ infondato, dato che la Corte ha ampiamente motivato sul punto (a pagg. 13 e 14 della sentenza), oltreche’ inammissibile, dato che – per quanto sopra evidenziato – il difetto del nesso causale determina l’ininfluenza di eventuali profili di colpa (peraltro rilevanti solo in relazione alla domanda ex articolo 2043 c.c.).

7. Il ricorso va pertanto rigettato.

8. Non deve farsi luogo alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, in quanto il controricorso notificato nei termini (con spedizione avvenuta il 16.6.2015) risulta inammissibile perche’ privo di procura speciale al difensore: esso contiene unicamente il richiamo al mandato rilasciato in calce al ricorso notificato, che e’ tuttavia inidoneo a fornire la “prova certa del rilascio del mandato in epoca anteriore o coeva alla notificazione del controricorso” (Cass. n. 5867/2007).

Ne’ puo’ ritenersi idonea a sanare l’inammissibilita’ dell’atto la successiva notifica del medesimo controricorso, integrato dalla procura alle liti e dall’autorizzazione della Giunta Provinciale al rilascio del mandato, avvenuta a tre mesi di distanza (con atto spedito il 25.9.2015), giacche’ tale controricorso, ancorche’ completo, risulta a sua volta inammissibile per tardivita’.

9. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Per ulteriore giurisprudenza in merito alla responsabilità da cose in custiodia si segnalano le seguenti sentenze:

Cassazione n. 7926/2018Cassazione n. 10154/2018Cassazione n. 7527/2018

Cassazione n. 8393/2018Cassazione n. 4495/2018Cassazione n. 6703/2018

Cassazione n. 6141/2018Cassazione n. 6034/2018Cassazione n. 5957/2018 

Cassazione n. 3305/2018 –  Cassazione n. 2477/2018

Cassazione n. 2479/2018Cassazione n. 2481/2018  Cassazione n. 1561/2018

Cassazione n. 2480/2018Cassazione n. 861/2018Cassazione n. 1064/2018

Cassazione n. 2483/2018Cassazione n. 2482/2018Cassazione n. 1257/2018

Cassazione n. 29891/2017Cassazione n. 22839/2017Cassazione n. 25856/2017

Cassazione n. 25837/2017Cassazione n. 22419/2017Cassazione n. 18954/2017

Cassazione n. 18856/2017Cassazione n. 12027/2018 Cassazione n. 11785/2017

Cassazione n. 11526/2017Cassazione n. 11225/2017Cassazione n. 10916/2017

Cassazione n. 10520/2017Cassazione n. 7805/2017Cassazione n. 13262/2016

Cassazione n. 18317/2015Cassazione n. 999/2014

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.