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quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall’utente danneggiato con l’adozione delle normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l’efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile l’interruzione del nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’Ente e l’evento dannoso.
Per approfondire il tema oggetto della seguente pronuncia si consiglia la lettura del seguente articolo:
La responsabilità della p.a. quale proprietaria delle strade
Corte d’Appello Taranto, civile Sentenza 5 giugno 2018, n. 249
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di LECCE, sez. distaccata di TARANTO, composta dai magistrati:
Dott. Ettore SCISCI – PRESIDENTE
Dott. Franco MOREA – CONSIGLIERE
Avv. Antonella GIALDINO – GIUDICE AUSILIARIO (Est.)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 520/2014 del Ruolo Generale delle cause dell’anno 2014,riservata all’udienza collegiale del 19-07-2017,
TRA
COMUNE DI SAVA (C.F..: (…)) in persona del Sindaco, avv. Da.Ia., legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Sa.Le.;
APPELLANTE
CONTRO
(…), (C.F. (…)), residente in S. (T.), rappresentato e difeso dall’avv.ti Ca.Ma. e Da.Ba.;
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il (…) evoca in giudizio il Comune di Sava (Taranto), assumendo che in data 03-07-07, ore 09:30 circa, mentre percorreva la strada (…), nel tratto in agro di (…), a bordo dello scooter “(…)”, tg. (…), di proprietà di (…), incappava in un tratto di strada completamente dissestato, perdendo il controllo del mezzo e rovinando al suolo.
Sosteneva di essere stato prontamente trasportato presso il locale nosocomio, ove gli venivano diagnosticate ferite varie alla ragione facciale, per effetto delle quali subiva una menomazione permanente dell’8% con prognosi di guarigione di 25 gg. di ITT e di 20 gg. di ITP.
Postulata la responsabilità del Civico Ente proprietario della strada (tenuto a far si ché la pubblica via non costituisca occasione di danno per gli utenti a causa della presenza di insidie), domandava, previa declaratoria di responsabilità esclusiva, la condanna alla rifusione dei danni lamentati, quantificati in Euro 16.103,00, oltre interessi e vinte le spese.
Resisteva l’Ente territoriale, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di strada provinciale.
Gradatamente, nel merito, sosteneva l’insussistenza dei requisiti tipici dell’insidia, comunque da provarsi dall’attore, contestando, infine l’eccesso di quantificazione del “quantum” in rapporto alla lieve entità delle ferite, rilevabile dalla documentazione medica.
Concludeva per il rigetto della pretesa, vinte le spese.
La causa veniva istruita come da atti, quindi riservata a sentenza ex art. 190 c.p.c. sulle rassegnate conclusioni.
Con sentenza n.754/2014, resa il 24-02-2014 e depositata l’11-03-2014, il Tribunale di Taranto, dichiarava che: “il sinistro in oggetto è attribuibile alla responsabilità prevalente del Comune di Sava, quantificabile nel 70%”, condannando l’Ente al pagamento di Euro6.062,00, oltre accessori di legge. Il Comune di Sava veniva condannato al pagamento delle spese di lite.
Impugnava la sentenza il Comune di Sava eccependone l’erroneità e la contraddittorietà. Si costituiva il (…) chiedendo il rigetto dell’appello.
All’udienza del 19-07-2017 la causa veniva introitata a sentenza con i termini del 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
I)Con il primo motivo d’impugnazione, l’appellante eccepisce: “la erronea valutazione delle prove; errata applicazione dell’art. 2051 c.c.” con riferimento impossibilità concreta per il Comune di Sava di esercitare il potere di custodia sul tratto di strada ove si è verificato il sinistro de quo, posto a confine tra due enti territoriali (Comune e Provincia).
La doglianza non coglie nel segno ed il suddetto motivo di impugnazione va, quindi, rigettato.
Dall’incarto processuale del pregresso grado del giudizio emerge la compiuta prova, acquisita a mezzo di CTU, espletata dal nominato consulente d’ufficio geom. (…), che il tratto di strada interessato dall’incidente per cui è causa è di competenza del Comune di Sava, ed è posto “all’estrema periferia sud-ovest dell’abitato”, a circa duecento metri dal confine con la S.P.129
Acclarato processualmente che la titolarità della strada de qua appartiene al Comune di Sava, non può attribuirsi rilevanza alcuna alla doglianza dell’Ente appellante, secondo cui sarebbe inesigibile il dovere della (…) di sorveglianza e di manutenzione della strada di sua proprietà, per la notevole estensione del bene demaniale, la cui competenza territoriale è ripartita tra Comune e Provincia.
Sul punto va, infatti, sottolineato che dopo un complesso e lungo iter giurisprudenziale l’orientamento della Suprema Corte, è ad oggi saldo nel ritenere che: “per gli enti pubblici proprietari delle strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l’art. 2051 c.c., in riferimento a situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada indipendentemente dalla sua estensione”. (Casper tutte cfr.cass. 28-07-2017, n. 18753; Cass. 11-05-2017, n. 11526)
Alla luce di tali principi cardine della disciplina della responsabilità civile ex art. 2051 c.c. il primo motivo d’appello risulta pacificamente infondato.
II)Con il secondo motivo d’appello viene eccepita: “l’erronea valutazione delle prove; contraddittorietà, errata applicazione dell’art. 2051 c.c.” sul presupposto di una carenza degli elementi probatori acquisiti al processo, in ordine all’an debeatur del sinistro.
Il motivo d’appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Ed invero, va, preliminarmente, indicato l’orientamento assolutamente pacifico della giurisprudenza di legittimità, la quale ha ripetutamente chiarito: “L’art. 2051 c.c. implica sì una presunzione di responsabilità oggettiva in capo al custode, ma mantiene in capo al danneggiato l’onere prioritario (rispetto la prova del fortuito) di provare il verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia; solo una volta provate queste circostanze, il custode per escludere la sua responsabilità, avrà l’onere di provare il caso fortuito, ossia l’esistenza di un fattore esterno, che per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale”. (Cass. 01-02- 2018, n.2482; Cass. 28-07-2017, n. 18753; Cass. 11-05-2017, n. 11526).
La causa esterna può essere rappresentata anche dal fatto stesso del danneggiato: “quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall’utente danneggiato con l’adozione delle normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l’efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile l’interruzione del nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’Ente e l’evento dannoso” (Cass. 26-09-2017, n.22419; Cass. 29-01-2016, n. 1677)
Ciò posto, va, quindi, esaminata la condotta del danneggiato ed il grado di incidenza causale sull’evento dannoso.
Orbene, in sede istruttoria è emerso che: “il manto stradale, giusto in corrispondenza del punto in cui è avvenuto il sinistro, si presentava alquanto dissestato ed interessato da numerose rotture e successivi ripristini usurati nel tempo” (pag. 4 CTU a firma del geom. (…)); tale stato dei luoghi è chiaramente emerso anche dalle fotografie esibite e prodotte, in via istruttoria, dal (…).
E’ rimasto, inoltre, accertato agli atti di causa che, il sinistro si verificava verso le ore 09:30 del mese di luglio, ossia allorquando è presumibilmente sicura e sufficiente la luminosità solare (né esistono allegazioni in senso contrario); non vi è, quindi, alcun ragionevole dubbio in ordine alla sicura visibilità delle numerose anomalie presenti sul manto stradale, anomalie comprovate, per come detto, sia dalle foto allegate alla C.T.U. che da quelle prodotte dall’odierno appellato. Tali processualmente acquisite circostanze fattuali, ossia il dissesto della strada e la piena luminosità naturale dei luoghi, portano ad escludere la possibilità di ritenere sussistente “un’insidia”, caratterizzata, per pacifica giurisprudenza, da non visibilità dell’anomalia e non prevedibilità della stessa.
La colposa disattenzione del (…), il quale, nel percorrere quel tratto di strada dissestato, violava l’onere di particolare diligenza imposto agli utenti dei beni pubblici (Corte Cost. n. 156 del 1999) risulta, dunque, avere concretato l’unica causa del verificatosi sinistro e, in applicazione dell’art. 1227, 1 comma, c.c. avere interrotto, dal punto di vista giuridico, il nesso di causalità meramente materiale esistente tra l’imperfezione de qua ed il verificarsi della caduta dal ciclomotore, integrando, nel contempo, il caso fortuito di cui all’art. 2051 c.c., il cui positivo riscontro – come appunto nel caso in esame – esclude per il custode, e dunque per il Comune di Sava, la responsabilità oggettiva sancita da detta normativa, in quanto dotato di impulso causale autonomo.
L’accoglimento di tale motivo d’appello risulta assorbente degli ulteriori motivi di gravame.
Resta confermata per il resto l’impugnata sentenza.
Ricorrono giusti motivi, attesa la reciproca soccombenza per compensare inter partes le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal COMUNE DI SAVA, in persona del sindaco pro tempore, nei confronti di (…), avverso sentenza n.754/2014, resa il 24-02-2014 e depositata l’11-03-2014, del Tribunale di Taranto,in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
– Accoglie il secondo motivo l’appello e, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara che il sinistro verificatosi in data 03-07-2007, in agro di Sava, ai danni di (…) si è verificato per colpa esclusiva dello stesso.
– Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Taranto il 23 maggio 2018.
Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2018.