in tema di responsabilita’ civile aquiliana, il nesso causale e’ regolato dai principi di cui agli articoli 40 e 41 c.p., per i quali un evento e’ da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della “condicio sine qua non”) nonche’ dal criterio della cosiddetta causalita’ adeguata, sulla base del quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono – ad una valutazione “ex ante” – del tutto inverosimili. Il rigore del principio dell’equivalenza delle cause, di cui all’articolo 41 c.p., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso e’ riferibile a piu’ azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nella causalita’ efficiente, desumibile dall’articolo 41 c.p., comma 2 in base al quale l’evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all’autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale gia’ in atto.
Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|30 settembre 2019| n. 24208
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24985-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE SESSA CILENTO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO VEGLIA;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 447/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 18/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.
FATTI DI CAUSA
Con citazione 5-4-2000 (OMISSIS) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania il Comune di Sessa Cilento e l’ (OMISSIS) SpA per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti da un immobile di sua proprieta’ a causa di un incendio; in particolare evidenzio’ che l’autocarro Fiat Daily, di proprieta’ del detto Comune ed assicurato per la rca con l’ (OMISSIS) SpA, alle ore 2,45 circa del (OMISSIS), mentre si trovava in sosta dinanzi al portone di ingresso della sua abitazione, si era incendiato per cause ignote, con conseguenti fiamme che si erano propagate al predetto immobile, procurando ingenti danni (giudizio 550/2000).
Con distinta citazione 29-9-2000 i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero i medesimi convenuti dinanzi allo stesso Tribunale per sentirli condannare al risarcimento dei danni di carattere psico-fisico subiti a seguito del detto incendio (giudizio 1403/2000).
Con sentenza 822/2009 del 28-10-2009 l’adito Tribunale, riuniti i due giudizi, rigetto’ entrambe le domande e dichiaro’ compensate per giusti motivi le spese di lite, “tenuto conto delle ragioni del decidere”; in particolare il Tribunale ritenne innanzitutto provato che la notte tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) l’autocarro di proprieta’ del Comune era stato rubato da ignoti, posizionato a pochi centimetri di distanza dal portone di ingresso dello stabile di proprieta’ del (OMISSIS) ed incendiato, con fiamme che avevano poi attinto l’immobile; sostenne, poi, che non era configurabile ne’ la responsabilita’ del Comune ex articolo 2051 c.c. per omessa custodia (non vi era stato, infatti, un difetto di diligenza nella custodia ed il danno era stato causato da agenti esterni, ed in particolare da un incendio doloso, qualificabile come caso fortuito) ne’ la responsabilita’ dei convenuti in base alla norme sulla circolazione dei veicoli (l’autocarro era stato utilizzato intenzionalmente da terzi come strumento di danneggiamento, del tutto svincolato dalla circolazione stradale).
Con sentenza 16-6-2015 la Corte d’Appello di Salerno, previa separazione dei relativi rapporti processuali inerenti al gravame proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS), ha dichiarato estinto per rinuncia il giudizio di appello proposto da (OMISSIS).
Con sentenza 447/17 del 18-5-2017 ha rigettato l’appello principale proposto da (OMISSIS) e, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dal Comune, ha condannato la (OMISSIS) al pagamento delle spese di lite sostenute dal Comune in primo grado; ha poi condannato la (OMISSIS) anche al pagamento delle spese di lite relative al grado di appello in favore sia del Comune sia dell’ (OMISSIS).
In particolare la Corte ha innanzitutto ribadito che i lamentati danni erano da ricollegarsi etiologicamente al fatto del terzo, ossia all’incendio doloso del veicolo; ed invero, in base alle risultanze processuali, doveva ritenersi comprovato sia che il veicolo di proprieta’ del Comune, rubato nella notte tra il 2 ed il (OMISSIS) (v. denuncia sporta dal vigile urbano (OMISSIS) e deposizione dello stesso (OMISSIS)), era stato utilizzato da terzi rimasti ignoti come strumento per danneggiare l’immobile di proprieta’ dei (OMISSIS), sia che l’incendio era stato appiccato dall’azione dolosa di terzi (v. contiguita’ temporale tra furto ed incendio; v. particolare posizione dell’autocarro, a diretto contatto con il portone allorche’ era stato avvolto dalle fiamme, e presenza sullo stesso di una sola ammaccatura sullo spigolo sx del cofano corrispondente al punto di appoggio sullo stipite sx del portone, tale da escludere, senza necessita’ di disporre CTU sulla dinamica del sinistro, che l’incendio potesse essere stato causato dall’urto del veicolo contro il portone; v. instaurazione di procedimento penale per il reato di cui all’articolo 424 c.p., conclusosi con decreto di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del reato).
Cio’ precisato in fatto, ha quindi, in primo luogo, escluso la responsabilita’ – ex articolo 2051 c.c. – del Comune, quale proprietario e custode del mezzo, sia perche’ non vi era stato un difetto di diligenza nella custodia del veicolo (quest’ultimo, come desumibile dalla dichiarazione del teste (OMISSIS), veniva solitamente chiuso a chiave durante la notte e le chiavi venivano riposte in un’aula della vicina scuola comunale, anch’essa chiuesa a chiave), sia, e soprattutto, perche’ il lamentato danno era da ricollegare sotto il profilo causale non gia’ al furto ma all’incendio dell’autocarro, che, in quanto fatto doloso, integrava gli estremi del fortuito, idoneo ad escludere la responsabilita’ ex articolo 2051 c.c.; in secondo luogo, ha poi escluso ogni responsabilita’ del Comune e della (OMISSIS) SpA in base alle norme sulla circolazione stradale, in quanto l’incendio, propagatosi da un veicolo in sosta ed appiccato dall’azione dolosa di terzi, non poteva considerarsi evento relativo alla circolazione stradale.
La Corte, infine, nel decidere sull’appello incidentale, ha ritenuto che la disposta compensazione delle spese, giustificata dal Tribunale con riferimento alle ragioni della decisione, non poggiava su un adeguato supporto motivazionale (come richiesto dalla giurisprudenza di legittimita’ in ordine all’articolo 92 c.p.c. nella formulazione antecedente alle modifiche di cui alla L. n. 263 del 2005), atteso che la domanda di parte attrice era stata integralmente rigettata e le questioni giuridiche non presentavano alcuna peculiarita’.
Avverso detta sentenza (OMISSIS) propone ricorso per Cassazione, affidato a sei motivi ed illustrato anche da successiva memoria ex articolo 380 bis c.p.c..
(OMISSIS) SpA ed il Comune di Sessa Cilento resistono con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, denunziando – ex articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’articolo 40 c.p. e falsa applicazione dell’articolo 41 c.p. nonche’ degli articoli 2051, 2054 e 2055 c.c. e L. n. 990 del 1969, articolo 18 si duole che la Corte, pur considerando tutti i segmenti fattuali della condotta (volontaria sottrazione del veicolo dal luogo ove era custodito, conduzione dello stesso nei pressi del fabbricato del (OMISSIS) ove si trovava la (OMISSIS), volontario innesco dell’incendio) avvinti da un medesimo collegamento teleologico (in quanto tutti finalizzati a determinare il volontario danneggiamento del fabbricato del (OMISSIS)), non abbia poi ritenuto gli stessi tutti causa del detto danneggiamento e dei danni subiti dalla (OMISSIS), indipendentemente se a porli in essere fosse stato un unico o una pluralita’ di soggetti; in particolare, la circolazione del veicolo rappresentava un antecedente assolutamente necessario ed indispensabile nell’economia della produzione del danno, sicche’ era evidente la responsabilita’ ex articolo 2054 c.c. del Comune e L. n. 990 del 1969, ex articoli 3 e 18 dell’ (OMISSIS) per violazione delle norme sulla circolazione dei veicoli; l’azione dolosa del terzo, nella specie, non si poneva al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale gia’ in atto, atteso che l’incendio rappresentava l’atto finale (causa prossima) di una programmata attivita’ delittuosa comprendente anche la necessaria e preventiva circolazione dell’autoveicolo, con tutte le conseguenze in ordine alla necessaria copertura assicurativa obbligatoria per la rca relativa a danni a terzi causalmente collegati a quella circolazione.
Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando – ex articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’articolo 2054 c.c., L. n. 990 del 1969, articolo 1, comma 3 e articolo 18, Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 3, n. 9 si duole che la Corte d’Appello, pur non avendo accertato l’autonomia dell’azione incendiaria rispetto a quella precedente della sosta del veicolo (anzi avendo accertato il vincolo teleologico tra le dette azioni), abbia poi ritenuto interrotto il nesso causale, e non considerato quindi che l’incendio si era propagato da un veicolo “in sosta” (che, agli effetti dell’articolo 2054 c.c. e della legge sull’assicurazione obbligatoria, deve considerarsi “in circolazione”) e doveva quindi ritenersi come evento relativo alla circolazione stradale; erroneamente, pertanto, era stata esclusa la responsabilita’ del Comune di Sessa Cilento e della (OMISSIS) spa.
Con il terzo motivo la ricorrente, denunziando – ex articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione degli articoli 2051, 2697 e 2729 c.c., nonche’ – ex articolo 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, si duole che la Corte territoriale abbia escluso la responsabilita’ del Comune di Sessa Cilento ex articolo 2051 affermando che l’autocarro veniva custodito dal detto Comune con diligenza; a siffatta conclusione la Corte era pero’ giunta esclusivamente sulla base della deposizione del teste (OMISSIS), che pero’ si era limitato a dichiarare che “solitamente” (senza quindi alcuno specifico riferimento alla sera del furto) l’autocarro veniva parcheggiato chiuso a chiave in un capannone e le chiavi portate presso la vicina scuola elementare e riposte in un’aula a sua volta chiusa a chiave; la Corte, pertanto, o aveva erroneamente ritenuto sufficiente a configurare il caso fortuito la dimostrazione della generica idoneita’ delle modalita’ con le quali il custode provvedeva alla conservazione dei bene o aveva omesso di esaminare la sollevata questione circa la necessita’ di dimostrare le specifiche modalita’ con le quali la cosa era stata concretamente ed in quell’occasione custodita; ne’ poteva presumersi che il comportamento di solito osservato dai dipendenti del Comune fosse stato tenuto anche nella specifica circostanza della notte tra il 2 e il (OMISSIS), non essendo tale conclusione sorretta da presunzioni gravi, precise e concordanti.
Con il quarto motivo la ricorrente, denunziando – ex articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’articolo 2054 c.c., L. n. 990 del 1969, articolo 1, comma 3 e articolo 18 si duole che la Corte d’Appello abbia ritenuto il Comune (proprietario del veicolo) e l’ (OMISSIS) (compagnia assicuratrice per la rca) esenti da responsabilita’ in ordine ai danni prodotti dalla circolazione solo in considerazione della natura dolosa dell’incendio, non prevista invece come esimente di responsabilita’.
Con il quinto motivo la ricorrente, denunziando – ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – violazione dell’articolo 24 Cost., articolo 6, par. 3 lettera b) e d) Cedu, articoli 112, 115 e 132 c.p.c., si duole che la Corte d’Appello, senza alcuna motivazione, non abbia ammesso la richiesta CTU medico legale, necessaria per l’accertamento dei danni subiti dall’appellante.
Con il sesto motivo la ricorrente, denunziando – ex articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’articolo 91 c.p.c., si duole che la Corte l’abbia condannata al pagamento, in favore del Comune e dell’ (OMISSIS), delle spese relative ad entrambi i gradi del giudizio, quando invece, per le ragioni di cui ai precedenti motivi, il Comune e l’ (OMISSIS) dovevano ritenersi soccombenti.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono tutti infondati.
Come gia’ da tempo precisato da questa S.C.,”in tema di responsabilita’ civile aquiliana, il nesso causale e’ regolato dai principi di cui agli articoli 40 e 41 c.p., per i quali un evento e’ da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della “condicio sine qua non”) nonche’ dal criterio della cosiddetta causalita’ adeguata, sulla base del quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono – ad una valutazione “ex ante” – del tutto inverosimili.
Il rigore del principio dell’equivalenza delle cause, di cui all’articolo 41 c.p., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso e’ riferibile a piu’ azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nella causalita’ efficiente, desumibile dall’articolo 41 c.p., comma 2 in base al quale l’evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all’autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale gia’ in atto” (Cass. 25028/2008).
Correttamente, pertanto, la Corte territoriale, proprio in applicazione del detto principio, ha ritenuto l’evento dannoso in questione attribuibile esclusivamente all’incendio doloso appiccato sull’autocarro da terzi rimasti sconosciuti, atteso che detta condotta, di per se’ sola idonea a provocare l’evento ponendosi al di fuori delle ordinarie linee di sviluppo della serie causale gia’ in atti, e quindi causa unica ed esclusiva dell’evento, ha reso irrilevanti le altre cause preesistenti (parcheggio notturno dell’autocarro, furto dello stesso e spostamento presso l’immobile in questione), non potendosi ritenere che ordinariamente (a prescindere pertanto dalla finalita’ in concreto perseguita dal soggetto o dai soggetti interessati) al furto di un veicolo ed allo spostamento dello stesso segua il doloso incendio del veicolo medesimo allo scopo di danneggiare persone ed immobili.
Altrettanto correttamente, inoltre, la Corte territoriale, proprio sulla base del’insussistenza del detto nesso causale, ha ritenuto il proprietario (e custode) dell’autocarro in questione esente da responsabilita’, sia ai sensi sia dell’articolo 2051 c.c., essendo stato dimostrato il caso fortuito costituito dal fatto doloso di un terzo (caso fortuito che interrompe il nesso causale e prescinde quindi dall’accertamento della colpa del custode), sia, unitamente alla sua Compagnia assicuratrice, dell’articolo 2054 c.c. e della L. n. 990 del 1969 (ratione temporis vigente); ed invero, a tale proposito, come chiarito da questa S.C.,”ai fini dell’applicabilita’ delle norme sull’assicurazione obbligatoria della r.c.a., la sosta puo’ essere equiparata alla circolazione solo se il sinistro sia eziologicamente ricollegabile ad essa e non ad una causa autonoma – ivi compreso il fortuito – di per se’ sufficiente a determinarlo” (Cass. 5398/2013; v. anche Cass. 3108/2010).
In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, poiche’ il ricorso e’ stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed e’ stato rigettato, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano in Euro 3.800,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.