Indice dei contenuti
Responsabilità civile sinistro stradale mancata collisione veicoli applicabilità articolo 2054 comma 2.
In materia di responsabilita’ civile da sinistro stradale, ove non si sia verificata la collisione fra i veicoli condotti dalle parti, non puo’ escludersi l’esistenza di elementi concreti di colpa a carico di uno dei due conducenti anche se il danno e’ stato concretamente provocato dall’urto con altro veicolo in sosta al quale non possa essere ascritta alcuna responsabilita’: cio’ comporta l’inapplicabilita’ del criterio sussidiario di responsabilita’ presunta di pari grado di cui all’articolo 2054 c.c., comma 2, potendosi applicare l’articolo 2054 c.c., comma 1, che presuppone l’accertamento, sulla base delle prove assunte, delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro che consentano di stabilire la misura della incidenza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell’evento.
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si cosiglia la lettura dei seguenti articoli:
Il contratto di assicurazione principi generali
L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.
Per ulteriori approfondimenti in materia di R.C.A. si consiglia la lettura dei seguenti articoli:
Natura della procedura di indennizzo diretto ex art. 149 D. Lvo n. 209/2005
Le azioni a tutela del terzo trasportato ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private (D.L.vo n. 209/2005)
La disciplina del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada ai sensi del D. Lvo 209/2005.
Sinistri stradali, danno da fermo tecnico, risarcimento: onere probatorio e liquidazione equitativa.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 31 maggio 2018, n. 13757
Data udienza 20 febbraio 2018
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2702/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1312/2015 del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositata il 19/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/02/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RITENUTO
che:
1. (OMISSIS) evoco’ in giudizio (OMISSIS) e la (OMISSIS) Spa al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti alla propria auto a seguito del sinistro stradale occorso nel (OMISSIS) per i quali riteneva responsabile la convenuta “in via concorsuale”.
Il giudice di pace di Augusta, nella contumacia della (OMISSIS), respinse la domanda.
2. Il Tribunale di Siracusa rigetto’ l’appello, assumendo che non ricorrendo lo scontro fra i veicoli delle parti in causa, doveva escludersi l’applicabilita’ dell’articolo 2054 c.c., comma 2, che assumeva fosse stato invocato in via esclusiva dalla parte attrice, precludendo una diversa sussunzione della domanda.
3. La (OMISSIS) ricorre per la cassazione della predetta sentenza affidandosi a due motivi.
Gli intimati non si sono difesi.
CONSIDERATO
che:
1. Con entrambi i motivi proposti la ricorrente deduce, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2054 c.p.c., commi 1 e 2 (primo motivo) e dell’articolo 2043 c.c. (secondo motivo).
Assume, al riguardo, che il Tribunale, travisando la sua prospettazione con la quale aveva invocato la corresponsabilita’ della convenuta nella causazione del danno riferendosi genericamente all’articolo 2054 c.c., aveva ritenuto falsamente che l’evento fosse stato da lei ricondotto all’ipotesi prevista dal comma 2 della norma richiamata, ipotesi ritenuta insussistente, vista l’assenza di scontro fra i veicoli; ed aveva statuito, altrettanto erroneamente, di non poter applicare, avvalendosi del potere/dovere di sussunzione, ne’ l’articolo 2054 c.c., comma 1 ne’ l’articolo 2043 c.c., ai quali poteva certamente ricorrere, avendo ritenuto insussistente la presunzione di colpa prevista nella prima ipotesi.
2. Il primo motivo e’ fondato ed assorbe il secondo.
Il Tribunale, infatti, nel ritenere di incorrere nel vizio di ultrapetizione qualificando la domanda dell’appellante con riferimento o ad una norma diversa da quella genericamente richiamata o ad una ipotesi ritenuta differente da quella “prima facie” interpretata, ha ignorato il fondamentale principio posto a base del processo civile (“da mihi factum, dabo tibi ius”) che, nell’ambito del principio dispositivo, consente ed impone al giudice di individuare le norme correttamente applicabili al caso concreto secondo quanto disposto negli articoli 112, 113 e 115 c.p.c., senza essere vincolato dall’indicazione fornita dalle parti eccipienti.
Questa Corte ha avuto modo di chiarire, che “il vizio di “ultra” ed “extra” petizione ricorre solo quando il giudice, interferendo indebitamente nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi di identificazione dell’azione o dell’eccezione, pervenendo ad una pronunzia non richiesta o eccedente i limiti della richiesta o eccezione, dovendosi escludere la violazione dell’articolo 112 c.pc.., tutte le volte in cui la pronunzia vi corrisponda nel suo risultato finale, sebbene fondata su argomentazioni giuridiche diverse da quelle prospettate” (cfr. Cass. 14552/2005).
Tale principio generale e’ stato specificamente trasferito nella materia risarcitoria ed esteso anche ai poteri del giudice d’appello: e’ stato infatti affermato, in fattispecie assimilabile a quella in esame, che in tema di qualificazione giuridica dei fatti oggetto di controversia, quando la parte agisce prospettando condotte astrattamente compatibili con una fattispecie collocabile nell’ambito della responsabilita’ extracontrattuale, la loro riconduzione, operata dal giudice di primo grado, all’articolo 2043 c.c., non vincola il giudice d’appello nel potere di riqualificazione giuridica dei fatti costitutivi della pretesa azionata (cfr. Cass. 11805/2016 e Cass. 15223/2014).
3. Nel caso in esame – in cui i fatti dedotti in termini di corresponsabilita’ fra le parti si fondavano sulla circostanza che la convenuta, tenendo una condotta contraria alle regole del codice della strada, aveva indotto la parte attrice, che non aveva potuto effettuare una diversa manovra, a collidere con un’autovettura parcheggiata, danneggiando la propria – l’evento prospettato doveva essere ricondotto dal giudice di merito, con i poteri sopra descritti e sulla base delle prove raccolte, all’ipotesi di responsabilita’ prevista dall’articolo 2054 c.c., comma 1, per i conducenti di veicoli senza guida di rotaie, assolutamente compatibile con il richiamo generale all’articolo 2054 c.c., accompagnato dalla trasparente allegazione di concorsualita’.
4. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio al Tribunale di Siracusa in persona di diverso giudice per un nuovo esame della controversia sulla base dei seguenti principi di diritto: “e’ compito del giudice di merito individuare le norme correttamente applicabili al caso concreto secondo quanto disposto negli articoli 112, 113 e 115 c.p.c., senza essere vincolato dall’indicazione fornita dalle parti eccipienti.
In materia di responsabilita’ civile da sinistro stradale, ove non si sia verificata la collisione fra i veicoli condotti dalle parti, non puo’ escludersi l’esistenza di elementi concreti di colpa a carico di uno dei due conducenti anche se il danno e’ stato concretamente provocato dall’urto con altro veicolo in sosta al quale non possa essere ascritta alcuna responsabilita’: cio’ comporta l’inapplicabilita’ del criterio sussidiario di responsabilita’ presunta di pari grado di cui all’articolo 2054 c.c., comma 2, potendosi applicare l’articolo 2054 c.c., comma 1, che presuppone l’accertamento, sulla base delle prove assunte, delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro che consentano di stabilire la misura della incidenza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell’evento”.
Il Tribunale di rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte;
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Siracusa in persona di diverso giudice anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.