in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l’onere di provare il nesso di causalità tra l’aggravamento della patologia (o l’insorgenza di una nuova malattia) e l’azione o l’omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza.

Tribunale|La Spezia|Civile|Sentenza|23 marzo 2020| n. 174

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DELLA SPEZIA

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 537/2016 promossa da:

Sa.De.

rappresentata e difesa dall’Avv. Gi.RO., come da mandato in calce all’atto di citazione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA (…) – LA SPEZIA

attrice

contro

Cr.Fr., in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore Ag.VI., in qualità di eredi di Gi.VI. rappresentata e difesa dall’Avv. Lu.RO., come da mandato in calce alla comparsa di costituzione degli eredi,

elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA (…) – PIETRASANTA

convenuta

nonché contro

An.La.

rappresentata e difesa dall’Avv. An.FR., come da delega allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in PIAZZA (…) – LA SPEZIA

convenuta

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sa.De. esponeva di essersi sottoposta dall’anno 2010 all’anno 2013 a vari interventi odontoiatrici eseguiti presso lo studio in cui operavano il dott. Gi.Vi. e la dr.ssa An.La..

Nel novembre 2013, dopo un periodo di dolore e fastidio, riferiva di essersi rivolta allo studio della dr.ssa An.La., che procedeva all’estrazione di un dente.

Essendo insorta sinusite mascellare, l’attrice si sottoponeva a radiografia panoramica dalla quale emergeva l’effettuazione di terapie incongrue, addebitabile a responsabilità professionale per imperizia a carico di tutti i professionisti intervenuti. Introduceva quindi procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., all’esito del quale veniva trovato un accordo conciliativo con la dr.ssa HE..

Non avendo ottenuto ristoro dei danni patiti dagli altri professionisti responsabili, l’attrice introduceva procedimento di merito chiedendo accertarsi la responsabilità professionale dei convenuti Gi.Vi. ed An.La., con declaratoria di risoluzione dei contratti intercorsi e con condanna dei predetti alla restituzione delle somme versate per le errate cure svolte ed al risarcimento del danno non patrimoniale e delle spese necessarie per la riabilitazione orale, oltre al rimborso delle spese di CTU e di CTP affrontate nel procedimento per ATP.

Gi.Vi. si costituiva in giudizio contestando la sussistenza di una propria responsabilità, stante la mancata prova del nesso causale tra l’opera eseguita e le lesioni lamentate dall’attrice. Richiamate le osservazioni svolte dal proprio CTP nel procedimento per ATP, concludeva per il rigetto delle domande avversarie. In corso di causa il predetto convenuto decedeva e, a seguito di riassunzione della causa da parte dell’attrice, si costituiva in giudizio l’erede Cr.Fr., in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore Ag.Vi..

Alla prima udienza parte attrice dava atto dell’intervenuto raggiungimento di un accordo transattivo con l’altra convenuta An.La., in adesione alla proposta già formulata dal CTU.

Con riferimento alle domande svolte nei confronti della dr.ssa LA. va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La residua domanda attorea, volta alla risoluzione del contratto intercorso ed al risarcimento dei residui danni addebitabili al convenuto dott. VI., è fondata e meritevole di accoglimento.

Con riferimento alla natura della responsabilità dei professionisti intervenuti, gli eredi dell’unico convenuto rimasto in causa sostengono che, avendo la riforma di cui alla legge n. 24/2017 espressamente ricondotto nell’alveo dell’art. 2043 la responsabilità del medico, non sarebbe consentito pervenire ad un giudizio di condanna nei confronti dei sanitari, essendo rimasti indefiniti tanto gli specifici profili di colpa loro ascrivibili, quanto l’individuazione del nesso eziologico sussistente tra gli asseriti profili di colpa ed i pregiudizi subiti dalla paziente.

Tale assunto non può essere condiviso.

Anzitutto, deve evidenziarsi come la Suprema Corte abbia recentemente riconosciuto che, in tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall’art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28994 del 11/11/2019). Non può pertanto riconoscersi la natura extracontrattuale della responsabilità dell’esercente la professione sanitaria nei casi in cui, come nella specie, la prestazione sia stata resa in data antecedente l’entrata in vigore della c.d. legge Gelli – Bianco.

In ogni caso, nella presente fattispecie non è dato ravvisare la sussistenza di una struttura privata, la quale, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera etero-organizzata di esercenti la professione sanitaria e con la quale l’attrice avrebbe stipulato un contratto di c.d. spedalità.

Conseguentemente, non può riconoscersi una responsabilità civile della struttura sanitaria disgiunta da quella degli esercente che vi opera, dovendosi piuttosto ritenere che il contratto sia stato stipulato con i liberi professionisti convenuti, titolari di studio medico, ancorché esercitato con le forme della società a responsabilità limitata.

Il dott. VI. (e per lui gli eredi citati in riassunzione) risponde quindi a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c..

Ciò posto, si osserva che, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l’onere di provare il nesso di causalità tra l’aggravamento della patologia (o l’insorgenza di una nuova malattia) e l’azione o l’omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza (v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018).

Nella specie, l’attrice ha allegato e provato il nesso di causa tra l’operato dei professionisti ed i danni lamentati, emergente dalle risultanze della CTU in ordine ai trattamenti qualificati come incongrui, diversi dei quali riferibili all’operato del dott. VI..

Ed invero, il convenuto non ha contestato il rapporto intercorso né la ripartizione degli interventi tra i diversi professionisti intervenuti come allegata in atto di citazione, sulla scorta della dichiarazione scritta resa dalla dr.ssa LA. (v. all. 4 att.).

Deve pertanto ritenersi provato, in quanto non contestato (ed anzi espressamente riconosciuto dal CTP del convenuto, le cui osservazioni sono state riportate in comparsa di costituzione), che il dott. VI. ha eseguito “estrazioni degli elementi dentali 24 e 26 sostituiti successivamente con impianti osteo integrati. Nell’elemento 26 fu eseguito anche un minirialzo del seno mascellare con inserimento di osso sintetico … Inoltre la paziente, sempre seguita dal dott. Vi., eseguì restauri protesici: faccette sugli elementi dentali anteriori 11-12-13-21-22. Nel corso dell’anno 2011 furono devitalizzati gli elementi dentali inferiori 31-41 e posizionate corone protesiche; sempre nello stesso anno, nel mese di novembre, fu devitalizzato il canino superiore destro (elemento 13) e nel mese di dicembre furono devitalizzati gli elementi 16 e 17 con successivo inserimento di perni e fibra ” (v. all. 4 cit.), con

conseguente superamento dei rilievi svolti dal perito in ordine alla difficoltà di ricostruire gli interventi effettuati dai convenuti.

Quanto alla responsabilità del dott. VI., il CTU incaricato in sede di accertamento tecnico preventivo, i cui atti sono stati acquisiti alla presente causa, ha rilevato come, dalla lettura della OTP del 7.11.2013 ad opera del proprio ausiliario, emergessero problematiche relative agli interventi sui denti 11, 12, 13, 15, 16 e 21, mentre con riferimento ai denti 24 e 26 veniva ravvisato “impianto dentale apparentemente osteointegrato con assenza di corona protesica”.

Con riferimento a tali ultimi elementi dentari il perito, nei chiarimenti resi nel presente giudizio di merito, ha precisato che “l’impianto posizionato dal dott. Vi. in zona primo molare superiore di sinistra (2.6) presenta alcune spire apicali all’interno del seno mascellare seppure vi siano tracce di un parziale rialzo del seno mascellare stesso. Inoltre osservo che l’impianto inserito è molto lungo mentre sarebbe bastato un impianto dello stesso diametro, ma molto più corto, per evitare l’invasione del seno mascellare. L’utilizzo di un impianto troppo lungo con invasione del seno mascellare in anni in cui si usano abitualmente impianti molto più corti è da considerarsi una imperizia da parte dell’operatore”.

Non si ravvisano vizi nella CTU e nei successivi chiarimenti, le cui conclusioni, correttamente motivate, possono essere acquisite, ritenendosi dunque raggiunta la prova che, relativamente agli interventi per cui può ritenersi provata la riferibilità al dott. VI. (come da dichiarazione della dr.ssa LA., in all. 4 cit.) la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del ‘più probabile che non’, causa del danno.

Non ostano a tale conclusione le osservazioni critiche svolte dal CTP del convenuto e da questi richiamate in comparsa di costituzione e nelle note finali, atteso che il consulente di parte si è limitato a censurare l’attribuzione di responsabilità al VI. con riferimento agli interventi relativi ai denti 16, 17 e 25 (trattati dalla dr.ssa LA.), mentre, come visto, nella presente sede si tiene conto esclusivamente – a seguito della definizione transattiva delle posizioni degli altri professionisti intervenuti – dei danni e costi di ripristino relativi ai denti pacificamente trattati dal dante causa degli odierni convenuti (elementi nn. 11, 12, 13, 21, 22, 24 e 26).

Trattandosi di responsabilità contrattuale la colpa si presume, non avendo il professionista fornito la prova contraria ex art. 1218 c.c..

Va pertanto accertata e dichiarata la responsabilità medica del dott. VI., integrante grave inadempimento alle obbligazioni assunte, con conseguente accoglimento della domanda di risoluzione del contratto d’opera professionale stipulato tra le parti.

Alla risoluzione del contratto consegue la restituzione di quanto corrisposto da parte attrice con riferimento agli interventi errati, nei limiti indicati dal CTU (euro 6.000,00, a fronte di compensi complessivi versati per Euro 10.380,00) e per la quota di spettanza del dott. VI., pari ad Euro 3.000,00, avendo l’originaria convenuta LA. già restituito la propria quota parte di pari importo.

D’altronde, il dott. VI., costituendosi in giudizio, non ha negato di avere percepito i compensi indicati dall’attrice, contestando (tardivamente) nella sola comparsa conclusionale l’imputazione degli importi di cui alle fatture in atti, il cui pagamento è stato peraltro confermato dalla teste De.CA.

Venendo alla quantificazione dei danni, il CTU, nelle conclusioni della relazione depositata all’esito del procedimento per ATP, aveva stimato un danno biologico nella misura del 6,25%, imputando il 2% a responsabilità del VI..

Vero è che tale voce di danno era stata ripartita al 50% tra VI. e LA. in virtù della rilevata difficoltà di stabilire con esattezza chi avesse eseguito le terapie odontoiatriche risultate incongrue.

Nondimeno, ad analoga determinazione del danno biologico da inabilità permanente si perviene anche considerando i soli interventi pacificamente attribuibili al VI., esaminati dal perito nei chiarimenti resi nel corso del presente giudizio di merito.

In particolare, il CTU, limitando l’esame agli interventi sui denti 24 e 26, ha evidenziato che “alla luce della segnalata “malpractice” … ritengo di dover riconoscere come danno l’invasione del seno mascellare mediante l’impianto posizionato dal dott. Vi., invasione da considerare ancora più grave stante l’intervento di parziale rialzo del seno mascellare a fini implantari. La menomazione conseguente, individuabile nella spina irritativa in soggetto potenzialmente sensibile a riaccensioni sinusitiche o ad infezioni con possibile ulteriore perdita di osso alveolare, può essere quantificata, come danno biologico, intorno all’1-2%”. Il perito ha poi ritenuto di implementare il danno biologico complessivo di un punto percentuale “relativo alla riduzione dell’efficacia biologica dei denti trattati”, con responsabilità divisa tra i soci dello studio.

Sommando il danno derivante da malpractice addebitabile al dott. VI. (1,5%) con la quota parte del riconosciuto aumento (0,5%), si ottiene quindi un danno biologico pari al 2%, da liquidare sui primi due percentili della tabella, considerato che il dott. VI. è intervenuto per primo sulla paziente, per cui gli ulteriori danni in aggravamento sono imputabili agli altri professionisti successivamente intervenuti.

Quanto al danno da invalidità temporanea, il CTU ha individuato un periodo di tempo di dieci – quindici giorni al 50%.

Il danno non patrimoniale risarcibile viene quindi calcolato facendo applicazione delle tabelle allegate all’art. 139 Cod. Ass.ni, non ravvisandosi nell’applicazione alla presente fattispecie del c.d. Decreto Balduzzi – e dunque delle tabelle di cui al c.d. Codice delle Assicurazioni – un’ipotesi di deroga al principio di irretroattività. Ed invero, nel caso di specie, non si verte in tema di successione di leggi che regolano il medesimo fenomeno, poiché la contrapposizione corre tra una disposizione avente natura legislativa (cd. decreto Balduzzi) e prassi giurisprudenziali (cd. Tabelle milanesi) che – pur costituenti una prassi generalmente condivisa, finalizzata all’esercizio uniforme della discrezionalità del giudizio di equità – non hanno forza di legge, e quindi non ne hanno l’efficacia cogente, con conseguente difetto di resilienza a fronte di una norma primaria regolante il caso (così Trib. Milano, sent. n. 9135 del 21.7.2016).

D’altra parte, anche a voler ritenere l’applicabilità del principio di irretroattività, si osserva, in ogni caso, come il principio in questione comporti che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso; lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore (cfr.. Cass. sent. n. 16623/2013). Nella specie, il decreto c.d. Balduzzi non incide negativamente sul fatto generatore, limitandosi a fissare nuovi criteri di liquidazione (v. anche, in questo senso, Trib. Padova, 13.6.2017).

Deve inoltre rilevarsi che, come già ritenuto da questo Tribunale (cfr. sent. 3.3.2015 in causa RG n. 1529/2011), l’applicazione generalizzata delle tabelle per le c.d. micropermanenti, dunque a prescindere dalla data del sinistro ed anche al danno non patrimoniale derivante da evento diverso dal sinistro stradale o dalla responsabilità medica, è conforme ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 139 Cod. Ass.ni. Non è infatti ragionevole sostenere che a parità di danno alla persona – ma derivante in un caso da sinistro stradale o responsabilità medica e nell’altro da fatti illeciti lesivi di diversa origine e natura, ovvero occorsi in diversi frangenti temporali – vi possa essere una diversa quantificazione e liquidazione del danno, dovendo prevalere la tutela del diritto alla salute, anche alla luce dell’art. 3 Cost., rispetto ad ogni eventuale altra finalità perseguita dal legislatore. Non si vede pertanto come, in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, possa sussistere ancora una difformità di trattamento per danni derivanti dalle medesime lesioni, pur determinate da cause ovvero in momenti diversi, in presenza di legge che ne disciplina il risarcimento.

L’orientamento di questo Tribunale sul punto ha peraltro trovato recente conferma nella sentenza della Suprema Corte n. 28990 dell’11/11/2019, evidenziandosi che “la norma contenuta nell’art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla L. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell’art. 7, comma 4, della L. n. 24 del 2017 – la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del D.Lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) – trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul “quantum”), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l’ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno”.

Applicate dunque le tabelle allegate all’art. 139 Cod. Ass.ni (attualizzate ad aprile 2019), il danno non patrimoniale è calcolato come segue:

– il danno da invalidità permanente, tenuto conto dell’età della danneggiata alla data dell’intervento (24 anni) e della percentuale di invalidità permanente riconosciuta dal CTU (2%), è quantificato nella somma di Euro 1.666,00;

– il danno biologico temporaneo, in considerazione dell’inabilità temporanea come sopra individuata, è quantificato nella somma di Euro 356,18;

e così per complessivi Euro 2.022,18.

L’attrice ha chiesto altresì la personalizzazione delle somme riconosciute a titolo di danno alla salute.

Al riguardo, la giurisprudenza è oramai costante nel riconoscere che la categoria generale del danno non patrimoniale – che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio – presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel patema d’animo o sofferenza interiore subiti dalla vittima dell’illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello biologico (inteso come lesione del bene salute) e quello esistenziale (costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato), dei quali – ove essi ricorrano cumulativamente – occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell’integralità del risarcimento, senza che a ciò osti il carattere unitario della liquidazione, da ritenere violato solo quando lo stesso aspetto (o voce) venga computato due (o più) volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni (in questi termini Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1361 del 23/01/2014, Rv. 629364).

Peraltro, il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. preclude la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l’obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l’incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013, Rv. 628100).

Il giudice deve pertanto personalizzare il danno non patrimoniale valutando se sussistano ed in che misura il patimento e la sofferenza allegati, incrementando di conseguenza quanto riconosciuto a titolo di danno biologico.

D’altronde, mentre nelle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano il valore del punto è comprensivo sia del cd. danno biologico permanente, sia di un aumento per la componente del danno non patrimoniale relativa alla sofferenza soggettiva, di una percentuale ponderata (v., da ultimo, Cass. sent. n. 11754 del 15.5.2018), l’art. 139 Cod. Ass.ni, al comma 1, prevede la liquidazione tabellare del solo danno biologico, mentre al comma 3 stabilisce che “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l’ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento”.

Ciò posto, si ritiene che nella presente fattispecie la necessità per l’attrice di sottoporsi ad interventi finalizzati alla riabilitazione orale, rilevando quale danno morale, giustifichi la personalizzazione del danno nella misura del 10% del danno biologico accertato, in assenza di allegazione e prova di incidenza dei postumi sulla vita di relazione della danneggiata.

Il danno non patrimoniale complessivo ammonta pertanto ad Euro 2.224,40 (Euro 2.022,18 + Euro 202,22).

Quanto al danno patrimoniale relativo ai costi di riabilitazione, può farsi riferimento agli importi indicati dal CTU nella relazione integrativa depositata nel presente giudizio di merito, pari ad Euro 1.300,00 per la rimozione e sostituzione dell’impianto del dente 26, oltre Euro 1.300,00 per posizionamento pilastro implantare e corona sull’impianto del dente 24, dunque per complessivi Euro 2.600,00.

Vanno inoltre risarciti, sempre a titolo di danno patrimoniale, gli esborsi sostenuti dall’odierna attrice per il pagamento delle spese della CTU svolta in fase di ATP e delle spese del proprio consulente di parte (cfr. Cass. 84/2013 e 4357/2003).

La spesa complessiva affrontata dall’attrice ammonta ad Euro 4.026,00 di cui Euro 1.830,00 per la CTU (come da liquidazione del giudice dell’accertamento preventivo) ed Euro 2.196,00 per il proprio CTP (v. all. 33 att.); tale somma va posta a carico degli odierni convenuti in ragione di 1/3 (pari ad Euro 1.342,00), stante l’avvenuto pagamento in via stragiudiziale delle analoghe quote di competenza della dr.ssa LA. e della dr.ssa HE..

Il danno patrimoniale risarcibile ammonta quindi a complessivi Euro 3.942,00.

In ordine agli accessori, sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devono essere riconosciuti, in applicazione del principio stabilito da Cassazione civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995 n. 1712, sia la rivalutazione monetaria che gli interessi – dal giorno dell’illecito fino alla data della presente pronuncia – quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell’equivalente pecuniario del debito di valore. Ed invero, la corresponsione degli interessi costituisce uno dei criteri di liquidazione del predetto lucro cessante, la cui sussistenza può ritenersi provata alla stregua anche di presunzioni semplici e il cui ammontare può essere determinato secondo un equo apprezzamento. Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, la somma precedentemente indicata a titolo di danno non patrimoniale – calcolata alla data di aprile 2019 (data del più recente aggiornamento delle Tabelle allegate all’art. 139 Cod. Ass.ni) – deve essere devalutata alla data dell’illecito (cd. aestimatio). Sulle somma così calcolata e via via rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale. Su tale importo, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.

Sul danno patrimoniale, spettano, quanto alle spese già sostenute, interessi e rivalutazione calcolati dai singoli esborsi e sino al saldo. Quanto invece alla somma pari ai costi di riabilitazione, essa deve intendersi come attuale al 30 gennaio 2019, data di deposito della perizia integrativa, e dovrà essere attualizzata alla data odierna. Non possono invece essere riconosciuti gli interessi compensativi sulla somma così ottenuta, dovendosi presumere che se la parte fosse stata reintegrata immediatamente nel suo patrimonio, avrebbe utilizzato il denaro ricevuto a titolo risarcitorio per effettuare gli interventi necessari, per cui le relative somme non avrebbero costituito oggetto di investimento e quindi di liquidità.

Infine, sull’importo da restituirsi a seguito della risoluzione del contratto maturano i soli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento dei compensi, trattandosi di debiti di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14289 del 04/06/2018).

Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della lite, con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014; le spese del procedimento per ATP, quantificate secondo i medesimi parametri medi, sono poste a carico della convenuta in ragione di 1/3, stante l’intervenuto rimborso delle quote spettanti alle altre dottoresse.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

1) dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande svolte nei confronti di An.La.;

2) dichiara la risoluzione del contratto intercorso tra parte attrice ed il dott. Gi.Vi. per inadempimento del professionista;

3) dichiara tenuta e condanna Cr.Fr., in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore Ag.Vi., al pagamento in favore di parte attrice delle seguenti somme:

– Euro 3.000,00 a titolo di restituzione di quanto corrisposto da parte attrice, oltre interessi legali dal pagamento dei singoli compensi e sino al saldo;

– Euro 2.224,40 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi sul capitale devalutato fino alla data dell’intervento e via via rivalutato;

– Euro 3.942,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre i seguenti accessori: sulle spese già sostenute, rivalutazione ed interessi legali da ogni esborso e sino al saldo; sulla somma pari ai costi di riabilitazione, rivalutazione monetaria dal 30.1.2019 al saldo ed interessi legali dalla sentenza al saldo;

4) condanna Cr.Fr., in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore Ag.Vi., al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 264,00 per esborsi ed Euro 4.835,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA per il presente giudizio di merito ed oltre Euro 741,66 oltre spese generali, IVA e CPA quale quota parte delle spese di ATP, con distrazione a favore dell’Avv. Gi.RO.

Così deciso in La Spezia il 19 marzo 2020.

Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.